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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 28.4.25, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 432/2023 R.G. sezione lavoro, vertente tra ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Quirino MESCIA e Tania Gaetana GENTILE, con domicilio eletto presso l'Avv. Vincenzina Bottiglieri in Via SS. Martiri Salernitani 24, Salerno
appellante e
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in C.so V. Emanuele, 58, Salerno appellato e appellante incidentale
Oggetto: danni da vaccinazioni obbligatorie - indennizzo di cui alla l. 210/92 – indennizzo aggiuntivo e assegno "una tantum" di cui agli artt. 1 e 4 l. n. 229/05
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 499/23, pubblicata il 31.3.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha deciso sulla domanda 24.6.22 proposta da nei confronti del (di seguito: Parte_1 Controparte_1
il ), volta a ottenere l'ulteriore indennizzo e l'assegno una tantum CP_1
previsti dalla legge 229/05 in favore delle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie. In particolare, il Tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese tra le parti, per intero.
~ 1 ~ ° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il richiedente ̶ già beneficiario di indennizzo ex lege 210/92, a seguito di domanda del 1999 ̶ aveva presentato istanza in data 19.6.2009, per ottenere le ulteriori prestazioni assistenziali introdotte dagli artt. 1 e 4 della legge 229/2005
(segnatamente, l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno una tantum);
• che il aveva rilevato l'incompletezza della documentazione CP_1
presentata a corredo della domanda, e quindi richiesto, più volte, la relativa integrazione (da ultimo in data 14.1.11);
• che il sig. non aveva provveduto in tal senso, rimanendo inerte per Pt_1
oltre un decennio: in particolare, aveva presentato una nuova domanda il
18.11.21, respinta dal Ministero il 7.3.22 per intervenuta prescrizione, e infine trasmesso il 6.4.22 (recte, 5.4.22) la documentazione richiesta;
• che in tale contesto, era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, poiché il primo atto interruttivo era quello del 18.11.21, successivo CP_1
allo spirare del termine decennale di prescrizione;
• che il ricorso doveva essere respinto, e le spese compensate in ragione della questione sottesa>.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il Pt_1
19.7.23, dolendosi del rigetto della domanda, e concludendo per l'accoglimento della stessa, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la sentenza era erronea, poiché il diritto alle prestazioni assistenziali era imprescrittibile;
• che inoltre il procedimento amministrativo avviato con domanda 19.6.09 non era mai stato definito dal , sicché la prescrizione era rimasta sospesa CP_1
per tutta la durata del procedimento stesso, come da normativa nella materia affine delle malattie professionali;
~ 2 ~ • che il non aveva provato la ricezione, da parte di esso appellante, CP_1
delle richieste di documentazione integrativa;
• che la sentenza era erronea anche perché aveva omesso di valutare che le prestazioni introdotte dalla l. 229/05 erano retroattive, e avevano dunque la stessa decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla l. 210/92, tanto che la stessa legge 229 non prevedeva la necessità di una domanda.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria CP_1
30.1.24, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;
al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la sentenza aveva correttamente respinto la domanda, poiché il diritto era prescritto, non trattandosi di diritto imprescrittibile, né si versava in un'ipotesi di sospensione del relativo termine in pendenza del procedimento amministrativo;
• che tuttavia non era condivisibile la disposta compensazione delle spese, motivata dal Tribunale con clausola di stile, sicché sul punto la sentenza andava riformata, e controparte condannata alle spese del doppio grado.
° 5. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
°
6. Entrambi gli appelli sono infondati.
6.1. Quanto all'appello principale, occorre premettere che l'appellante non ha contestato, col ricorso introduttivo, di aver ricevuto le richieste di integrazione documentale inviategli dal , sicché la relativa eccezione, proposta CP_1
soltanto in appello, è inammissibile ex art. 437 c.p.c.. Peraltro, neppure col messaggio di posta certificata 5.4.22 eccepiva alcunché in proposito, Pt_1
limitandosi a trasmettere la documentazione in parola e facendo riferimento alla propria originaria domanda (testualmente: Invio la documentazione da voi richiesta necessaria alla liquidazione dell'istanza di indennizzo aggiuntivo ex art. 1 e 4 della
~ 3 ~ legge 229/05 presentata dal Sig. in data 19.6.2009), così Parte_1
riconoscendo la necessità di produzione dei documenti.
In punto di diritto, poi, occorre osservare che è imprecisa l'affermazione dell'appellante, secondo cui la legge 229/05 non prevede un'apposita domanda.
Infatti le relative norme vanno lette alla luce del decreto che ne ha precisato le modalità operative: si tratta del decreto 6.10.06, recante Controparte_1
«RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ PROCEDURALI RELATIVE ALL'INDENNIZZO A FAVORE DEI
SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE PREVISTO DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 2005, N. 229», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 10.11.06, n. 262, e che all'art. 2 prevede la presentazione della domanda e ne disciplina le modalità; in particolare, è richiesta l'allegazione di documenti, vale a dire: rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, attestazione di estinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia, dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa (su detto regolamento, cfr. Cass. sez. L, sentenza
27141 /24).
Anche la tesi della retroattività è infondata, in quanto esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità: 'LL''iinnddeennnniizzzzoo aaggggiiuunnttiivvoo,, ddiisscciipplliinnaattoo ddaallll''aarrtt.. 11 ddeellllaa ll.. nn.. 222299 ddeell 22000055,, ddeevvee eesssseerree rriiccoonnoosscciiuuttoo aa ddeeccoorrrreerree ddaallll''eennttrraattaa iinn vviiggoorree ddeellllaa mmeeddeessiimmaa lleeggggee aaii ssooggggeettttii cchhee,, aa ttaallee ddaattaa,, rriissuullttaannoo ggiiàà ttiittoollaarrii ddeellll''iinnddeennnniizzzzoo bbaassee,, sseeccoonnddoo llee pprreevviissiioonnii ddeellll''aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 44,, pprriimmoo ppeerriiooddoo,, ddeell dd..mm.. SSaalluuttee ddeell 66 oottttoobbrree 22000066,, iinntteerrvveennuuttoo aadd aattttuuaarree llee pprreevviissiioonnii ddeellllaa ffoonnttee pprriimmaarriiaa,, ccoommee ssii ddeessuummee,, oollttrree cchhee ddaaii llaavvoorrii pprreeppaarraattoorrii,, ddaall ddaattoo lleetttteerraallee iinneeqquuiivvooccoo ddeell cciittaattoo aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 44,, cchhee pprreecclluuddee ooggnnii aallttrraa ooppzziioonnee iinntteerrpprreettaattiivvaa' (la già citata Cass. sez. L, sentenza 27141 del 21/10/24).
Riguardo alle norme in materia di prescrizione invocate dall'appellante, si conviene con l'Amministrazione appellata circa la loro inapplicabilità. Sono qui in questione prestazioni aggiuntive, che non riguardano uno status personale, sicché il relativo diritto è soggetto all'ordinario termine decennale: che si tratti
~ 4 ~ di diritto disponibile è confermato dalla circostanza che esso si pone in alternativa con eventuali azioni nascenti dalla legge 210/92, dovendo l'interessato optare tra queste ultime e le prestazioni aggiuntive (l'art. 3 della l.
229/05 stabilisce che I SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE CHE
USUFRUISCONO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210, AVENTI IN CORSO
CONTENZIOSI GIUDIZIALI, AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE, IN QUALSIASI STATO E GRADO DEL
GIUDIZIO, IVI COMPRESA LA FASE ESECUTIVA, I QUALI INTENDONO ACCEDERE AI BENEFICI
PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE, DEBBONO RINUNCIARE CON ATTO FORMALE ALLA
PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO>.
Né si può interpretare analogicamente l'art. 111, comma 2 del d.P.R. 1124/1965, secondo cui il termine di prescrizione della (diversa) azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione. Peraltro, nella vicenda qui in esame, l'inerzia dell'appellante impedì che il procedimento di liquidazione, in radice, si instaurasse.
* 6.2. Quanto all'appello incidentale, deve essere esclusa la condanna del Pt_1
alle spese di lite di primo grado, per l'assorbente ragione che egli, pur essendo rimasto soccombente, gode dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione sub 7 produzione del medesimo in primo grado).
° 7. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese anche in secondo grado. Dal tenore della decisione deriva l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del Pt_1
contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma1quater d.P.R. 115/02 (non a carico del , poiché 'IIll pprroovvvveeddiimmeennttoo CP_1
ccoonn ccuuii iill ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, nneell rreessppiinnggeerree iinntteeggrraallmmeennttee llaa sstteessssaa,, oovvvveerroo nneell ddiicchhiiaarraarrllaa iinnaammmmiissssiibbiillee oo iimmpprroocceeddiibbiillee,, ddiissppoonnggaa,, aa ccaarriiccoo ddeellllaa ppaarrttee cchhee ll''aabbbbiiaa pprrooppoossttaa,, ll''oobbbblliiggoo ddii vveerrssaarree uunn uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo,, ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo aaii sseennssii ddeell ccoo.. 11--bbiiss ddeell mmeeddeessiimmoo aarrtt..
~ 5 ~ 1133,, nnoonn ppuuòò aavveerr lluuooggoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddii qquueellllee ppaarrttii ddeellllaa ffaassee oo ddeell ggiiuuddiizziioo ddii iimmppuuggnnaazziioonnee,, ccoommee llee AAmmmmiinniissttrraazziioonnii ddeelllloo SSttaattoo,, cchhee ssiiaannoo iissttiittuuzziioonnaallmmeennttee eessoonneerraattee,, ppeerr vvaalluuttaazziioonnee nnoorrmmaattiivvaa ddeellllaa lloorroo qquuaalliittàà ssooggggeettttiivvaa,, ddaall mmaatteerriiaallee vveerrssaammeennttoo ddeell ccoonnttrriibbuuttoo sstteessssoo,, mmeeddiiaannttee iill mmeeccccaanniissmmoo ddeellllaa pprreennoottaazziioonnee aa ddeebbiittoo': Cass. sez. 3, sentenza 5955 del 14/3/14).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
499/23, pubblicata il 31.3.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta entrambi gli appelli;
II. compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 28.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 6 ~
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 28.4.25, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 432/2023 R.G. sezione lavoro, vertente tra ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Quirino MESCIA e Tania Gaetana GENTILE, con domicilio eletto presso l'Avv. Vincenzina Bottiglieri in Via SS. Martiri Salernitani 24, Salerno
appellante e
( ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in C.so V. Emanuele, 58, Salerno appellato e appellante incidentale
Oggetto: danni da vaccinazioni obbligatorie - indennizzo di cui alla l. 210/92 – indennizzo aggiuntivo e assegno "una tantum" di cui agli artt. 1 e 4 l. n. 229/05
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 499/23, pubblicata il 31.3.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha deciso sulla domanda 24.6.22 proposta da nei confronti del (di seguito: Parte_1 Controparte_1
il ), volta a ottenere l'ulteriore indennizzo e l'assegno una tantum CP_1
previsti dalla legge 229/05 in favore delle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie. In particolare, il Tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese tra le parti, per intero.
~ 1 ~ ° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il richiedente ̶ già beneficiario di indennizzo ex lege 210/92, a seguito di domanda del 1999 ̶ aveva presentato istanza in data 19.6.2009, per ottenere le ulteriori prestazioni assistenziali introdotte dagli artt. 1 e 4 della legge 229/2005
(segnatamente, l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno una tantum);
• che il aveva rilevato l'incompletezza della documentazione CP_1
presentata a corredo della domanda, e quindi richiesto, più volte, la relativa integrazione (da ultimo in data 14.1.11);
• che il sig. non aveva provveduto in tal senso, rimanendo inerte per Pt_1
oltre un decennio: in particolare, aveva presentato una nuova domanda il
18.11.21, respinta dal Ministero il 7.3.22 per intervenuta prescrizione, e infine trasmesso il 6.4.22 (recte, 5.4.22) la documentazione richiesta;
• che in tale contesto, era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, poiché il primo atto interruttivo era quello del 18.11.21, successivo CP_1
allo spirare del termine decennale di prescrizione;
• che il ricorso doveva essere respinto, e le spese compensate in ragione della questione sottesa>.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso depositato il Pt_1
19.7.23, dolendosi del rigetto della domanda, e concludendo per l'accoglimento della stessa, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la sentenza era erronea, poiché il diritto alle prestazioni assistenziali era imprescrittibile;
• che inoltre il procedimento amministrativo avviato con domanda 19.6.09 non era mai stato definito dal , sicché la prescrizione era rimasta sospesa CP_1
per tutta la durata del procedimento stesso, come da normativa nella materia affine delle malattie professionali;
~ 2 ~ • che il non aveva provato la ricezione, da parte di esso appellante, CP_1
delle richieste di documentazione integrativa;
• che la sentenza era erronea anche perché aveva omesso di valutare che le prestazioni introdotte dalla l. 229/05 erano retroattive, e avevano dunque la stessa decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla l. 210/92, tanto che la stessa legge 229 non prevedeva la necessità di una domanda.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria CP_1
30.1.24, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;
al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la sentenza aveva correttamente respinto la domanda, poiché il diritto era prescritto, non trattandosi di diritto imprescrittibile, né si versava in un'ipotesi di sospensione del relativo termine in pendenza del procedimento amministrativo;
• che tuttavia non era condivisibile la disposta compensazione delle spese, motivata dal Tribunale con clausola di stile, sicché sul punto la sentenza andava riformata, e controparte condannata alle spese del doppio grado.
° 5. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
°
6. Entrambi gli appelli sono infondati.
6.1. Quanto all'appello principale, occorre premettere che l'appellante non ha contestato, col ricorso introduttivo, di aver ricevuto le richieste di integrazione documentale inviategli dal , sicché la relativa eccezione, proposta CP_1
soltanto in appello, è inammissibile ex art. 437 c.p.c.. Peraltro, neppure col messaggio di posta certificata 5.4.22 eccepiva alcunché in proposito, Pt_1
limitandosi a trasmettere la documentazione in parola e facendo riferimento alla propria originaria domanda (testualmente: Invio la documentazione da voi richiesta necessaria alla liquidazione dell'istanza di indennizzo aggiuntivo ex art. 1 e 4 della
~ 3 ~ legge 229/05 presentata dal Sig. in data 19.6.2009), così Parte_1
riconoscendo la necessità di produzione dei documenti.
In punto di diritto, poi, occorre osservare che è imprecisa l'affermazione dell'appellante, secondo cui la legge 229/05 non prevede un'apposita domanda.
Infatti le relative norme vanno lette alla luce del decreto che ne ha precisato le modalità operative: si tratta del decreto 6.10.06, recante Controparte_1
«RICOGNIZIONE DELLE MODALITÀ PROCEDURALI RELATIVE ALL'INDENNIZZO A FAVORE DEI
SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE PREVISTO DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 2005, N. 229», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 10.11.06, n. 262, e che all'art. 2 prevede la presentazione della domanda e ne disciplina le modalità; in particolare, è richiesta l'allegazione di documenti, vale a dire: rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, attestazione di estinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia, dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa (su detto regolamento, cfr. Cass. sez. L, sentenza
27141 /24).
Anche la tesi della retroattività è infondata, in quanto esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità: 'LL''iinnddeennnniizzzzoo aaggggiiuunnttiivvoo,, ddiisscciipplliinnaattoo ddaallll''aarrtt.. 11 ddeellllaa ll.. nn.. 222299 ddeell 22000055,, ddeevvee eesssseerree rriiccoonnoosscciiuuttoo aa ddeeccoorrrreerree ddaallll''eennttrraattaa iinn vviiggoorree ddeellllaa mmeeddeessiimmaa lleeggggee aaii ssooggggeettttii cchhee,, aa ttaallee ddaattaa,, rriissuullttaannoo ggiiàà ttiittoollaarrii ddeellll''iinnddeennnniizzzzoo bbaassee,, sseeccoonnddoo llee pprreevviissiioonnii ddeellll''aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 44,, pprriimmoo ppeerriiooddoo,, ddeell dd..mm.. SSaalluuttee ddeell 66 oottttoobbrree 22000066,, iinntteerrvveennuuttoo aadd aattttuuaarree llee pprreevviissiioonnii ddeellllaa ffoonnttee pprriimmaarriiaa,, ccoommee ssii ddeessuummee,, oollttrree cchhee ddaaii llaavvoorrii pprreeppaarraattoorrii,, ddaall ddaattoo lleetttteerraallee iinneeqquuiivvooccoo ddeell cciittaattoo aarrtt.. 11,, ccoommmmaa 44,, cchhee pprreecclluuddee ooggnnii aallttrraa ooppzziioonnee iinntteerrpprreettaattiivvaa' (la già citata Cass. sez. L, sentenza 27141 del 21/10/24).
Riguardo alle norme in materia di prescrizione invocate dall'appellante, si conviene con l'Amministrazione appellata circa la loro inapplicabilità. Sono qui in questione prestazioni aggiuntive, che non riguardano uno status personale, sicché il relativo diritto è soggetto all'ordinario termine decennale: che si tratti
~ 4 ~ di diritto disponibile è confermato dalla circostanza che esso si pone in alternativa con eventuali azioni nascenti dalla legge 210/92, dovendo l'interessato optare tra queste ultime e le prestazioni aggiuntive (l'art. 3 della l.
229/05 stabilisce che I SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE CHE
USUFRUISCONO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210, AVENTI IN CORSO
CONTENZIOSI GIUDIZIALI, AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE, IN QUALSIASI STATO E GRADO DEL
GIUDIZIO, IVI COMPRESA LA FASE ESECUTIVA, I QUALI INTENDONO ACCEDERE AI BENEFICI
PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE, DEBBONO RINUNCIARE CON ATTO FORMALE ALLA
PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO>.
Né si può interpretare analogicamente l'art. 111, comma 2 del d.P.R. 1124/1965, secondo cui il termine di prescrizione della (diversa) azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione. Peraltro, nella vicenda qui in esame, l'inerzia dell'appellante impedì che il procedimento di liquidazione, in radice, si instaurasse.
* 6.2. Quanto all'appello incidentale, deve essere esclusa la condanna del Pt_1
alle spese di lite di primo grado, per l'assorbente ragione che egli, pur essendo rimasto soccombente, gode dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione sub 7 produzione del medesimo in primo grado).
° 7. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese anche in secondo grado. Dal tenore della decisione deriva l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del Pt_1
contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma1quater d.P.R. 115/02 (non a carico del , poiché 'IIll pprroovvvveeddiimmeennttoo CP_1
ccoonn ccuuii iill ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, nneell rreessppiinnggeerree iinntteeggrraallmmeennttee llaa sstteessssaa,, oovvvveerroo nneell ddiicchhiiaarraarrllaa iinnaammmmiissssiibbiillee oo iimmpprroocceeddiibbiillee,, ddiissppoonnggaa,, aa ccaarriiccoo ddeellllaa ppaarrttee cchhee ll''aabbbbiiaa pprrooppoossttaa,, ll''oobbbblliiggoo ddii vveerrssaarree uunn uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo,, ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo aaii sseennssii ddeell ccoo.. 11--bbiiss ddeell mmeeddeessiimmoo aarrtt..
~ 5 ~ 1133,, nnoonn ppuuòò aavveerr lluuooggoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddii qquueellllee ppaarrttii ddeellllaa ffaassee oo ddeell ggiiuuddiizziioo ddii iimmppuuggnnaazziioonnee,, ccoommee llee AAmmmmiinniissttrraazziioonnii ddeelllloo SSttaattoo,, cchhee ssiiaannoo iissttiittuuzziioonnaallmmeennttee eessoonneerraattee,, ppeerr vvaalluuttaazziioonnee nnoorrmmaattiivvaa ddeellllaa lloorroo qquuaalliittàà ssooggggeettttiivvaa,, ddaall mmaatteerriiaallee vveerrssaammeennttoo ddeell ccoonnttrriibbuuttoo sstteessssoo,, mmeeddiiaannttee iill mmeeccccaanniissmmoo ddeellllaa pprreennoottaazziioonnee aa ddeebbiittoo': Cass. sez. 3, sentenza 5955 del 14/3/14).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
499/23, pubblicata il 31.3.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta entrambi gli appelli;
II. compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 28.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 6 ~