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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, nel procedimento n. 17952/2024 r.g., in data
18/11/2024 (n. cron. 4817/2024, rep. n. 12188/2024), iscritto al n. 122/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente TRA
(p. IVA n. ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 della sig.ra , dichiaratasi amministratrice pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv. Adriana Mozzi (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
12/8/1963, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità
n. 122/2025 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Michele Lazazzera (c.f.
); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 comma 2 c.c. depositato innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa il 2/9/2024, CP_2 premesso di essere socia della e deducendo che l'amministratrice Parte_1 ostacolava il suo accesso alla contabilità sociale, chiedeva che venisse ordinato alla società di esibire le scritture contabili ed i documenti dalla stessa specificamente indicati in ricorso.
Si costituiva la società che resisteva al ricorso sostenendo che la aveva CP_2 sempre ricevuto le informazioni richieste.
Dopo il fallimento di un tentativo di bonario componimento, il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza del 18/11/2024, accoglieva il ricorso e così provvedeva: “ordina alla resistente in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro di consentire alla ricorrente presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo in cui si trovino- di CONSULTARE- 1) i seguenti documenti con decorrenza dall'anno 2022: 1) contratti intrapresi con terzi e relativa documentazione;
2) registri iva;
3) fatture ricevute ed emesse;
4) estratti conto bancari della società; 5) libro beni ammortizzabili;
6) libro giornale;
7) libro degli inventari;
8) libro verbali organo amministrativo;
9) libro verbali assemblea dei soci;
10) bilanci depositati presso la camera di commercio, ed allegati di legge. 11) il numero R.G.E. della procedura esecutiva immobiliare, promossa nei confronti della società e aggiornamento dell'attività intrapresa dal legale di fiducia nominato dall'amministratrice unica e degli atti posti in essere e di CONSENTIRNE l'estrazione di copia, a propria cura e spese;
- designa sin d'ora l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, autorizzando il predetto ad avvalersi, se del caso ed ove necessario, della forza pubblica, ex art. 68, comma terzo, cpc;
- determina le modalità di attuazione del provvedimento, ex art. 669 duodecies cpc, nel senso che autorizza la ricorrente ad accedere presso la sede della società CP_2
n. 122/2025 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 6 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA ovvero in qualsiasi altro luogo, personalmente o per il tramite di soggetto incaricato, per la CONSULTAZIONE dei libri, documenti e registri sociali obbligatori e fiscali, delle fatture emesse, ricevute e degli estratti conto bancari, come precisamente individuati in premessa , e per l'ESTRAZIONE di copia degli stessi, a propria cura e spese;
ciò alla presenza e sotto la vigilanza dell'ufficiale giudiziario, trattenendosi nei luoghi in cui i documenti sono custoditi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indicate attività;
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_3 somma di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione con riferimento al libro giornale;
al libro degli inventari, al libro dei verbali dell'organo amministrativo e al libro verbali dell'assemblea dei soci, da calcolarsi a partire da 15 giorni dopo la comunicazione del presente provvedimento.
- Condanna al pagamento in favore della ricorrente del le spese Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 535,00 per spese, € 2.600,00 per compensi i, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00 % per spese generali”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la società, con atto di citazione notificato il 19/12/2024 (ed iscritto a ruolo il 10/1/2025), deducendo l'inesistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora alla luce delle difese già svolte innanzi al Tribunale, ma da quest'ultimo sostanzialmente trascurate e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare
⮚ Sospendere l'immediata esecutività della sentenza de qua impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, tenuto conto che la stessa potrebbe comportare delle rilevanti ripercussioni societarie sia economiche – tenuto conto che la società è già in fase di liquidazione – sia di responsabilità amministrative e societarie.
Nel merito
⮚ Riformare la sentenza di accoglimento di cui all'RG n. 17952/2024 del Tribunale di
Napoli – sez. specializzata in materie di imprese - nel senso che segue, per i punti della stessa summenzionati e per i motivi richiamati;
⮚ Dichiarare l'improcedibilità della domanda come promossa in primo grado dalla parte odierna appellata per assenza dei presupposti di cui all'art. 700 CP_2
n. 122/2025 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
c.p.c. non sussitendo i presupposti di cui al fumus boni iuris ed il periculum in mora, e per l'effetto
⮚ Rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra dedotte e per il comportamento lesivo dei principi di buona fede e correttezza nei confronti della società;
⮚ Condannare la sig.ra ed in favore dello scrivente avvocato al CP_2
pagamento degli onorari di causa e delle spese per la presente procedura, ovvero per il doppio grado di giudizio, come da D.M. n. 37/2018, da distrarsi”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 4/2/2025, eccependo CP_2
l'improcedibilità ex art. 348 comma 1° c.p.c., l'inammissibilità sotto diversi profili e comunque l'infondatezza dell'appello.
Alla prima udienza del 22/4/2025 il processo è stato rinviato al 13/5/2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., per assenza delle parti.
All'udienza del 13/5/2025, la Corte ha rilevato la possibile improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1° c.p.c. e, comunque, la sua possibile inammissibilità, non essendo il mezzo appropriato per impugnare l'ordinanza emessa dal
Tribunale in composizione monocratica all'esito del procedimento cautelare. Le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies
c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
Il processo è stato rimesso sul ruolo con ordinanza del 13-16/5/2025 onde consentire all'appellante di munirsi di valida procura e quindi introitato nuovamente in decisione (con le modalità di cui agli artt. 350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c.) all'udienza del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 1° c.p.c., trattandosi del vizio che va rilevato prima di tutti gli altri.
L'appello è stato notificato, infatti, in data 19/12/2024, ma l'appellante si è costituito soltanto il 10/1/2025 e dunque ben oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c..
n. 122/2025 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 6 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale circostanza, l'appello sarebbe comunque inammissibile, giacché l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. va impugnata con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, nel caso di provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica, andava proposto al Tribunale in composizione collegiale. È appena il caso di aggiungere che non si sarebbe potuto far luogo ad una pronuncia di incompetenza, consentendo così alla società di riassumere il processo innanzi al giudice competente, giacché il rimedio utilizzato (appello anziché reclamo) non è quello corretto (cfr. Cass. 25078/2016; Cass. 25267/2016; Cass.
10419/2020).
Infine, anche ove volesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.,
l'impugnazione sarebbe comunque tardiva, essendo decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale eseguita il 18/11/2024.
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100 (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria € 1.550; fase decisoria € 1.750).
Sussistono altresì le condizioni per disporre la condanna dell'appellante al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c, dell'importo di € 1.000 in favore della controparte, ricorrendo la responsabilità aggravata per colpa grave ravvisabile nell'errata individuazione del mezzo di impugnazione e nella tardiva costituzione che ha determinato altresì l'improcedibilità dell'appello.
In conseguenza della condanna disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.,
l'appellante va altresì condannata al pagamento di € 1.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 comma 4° c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022. Dalla formulazione della norma, nella quale è impiegato il modo indicativo, si ricava che ove venga emessa condanna ai sensi dei commi primo, secondo e terzo, il giudice è tenuto a disporre la condanna anche ai sensi dell'art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.
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13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data
18/11/2024 (n. cron. 4817/2024, rep. n. 12188/2024):
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. condanna la al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_2 spese del processo d'appello che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Michele Lazazzera per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93
c.p.c.;
3. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 dell'importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c.;
4. condanna la al pagamento in favore della cassa delle Parte_1 ammende dell'importo di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 4° c.p.c.;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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