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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO nell'interesse di e dall'avv. RIZZO Parte_1
ANTONINO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/07/2024, contestando Parte_1 le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza (artt. 12 e 13 L. 118/1971) fin dal giorno della presentazione della domanda.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
In via preliminare, si osserva che la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo al ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento del beneficio invocato in ricorso.
Ciò premesso, il ricorso va integralmente respinto avendo il CTU, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale, precisato che la parte ricorrente “risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 68%”.
Il Consulente, invero, ha precisato che “Le mie indagini peritali, consistenti nella visita del ricorrente e nell'esame della documentazione clinica allegata, hanno consentito di diagnosticare e confermare le patologie sopramenzionate che per analogia e non, viene assegnata loro il codice (9322-6441-6408). Esse sono rappresentative di uno stato di infermità che portano a ritenere il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 68% applicando la formula riduzionistica, senza il diritto alla pensione di inabilità”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
- dichiara che la parte ricorrente presenta una percentuale di invalidità del 68% e quindi non risulta in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dei benefici di cui agli artt.12 e 13 L. 118/1971;
- dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 12/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.