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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2103/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al C.F._1
ricorso, dall'avvocato Luigi Pateri, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
(Partita I.V.A. n. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Cagliari via Dante n. 42/A, in persona della titolare signora
, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata Controparte_1
alla memoria di costituzione, dall'avvocato Carlo Deplano, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione seguenti
Conclusioni
Nell'interesse di parte ricorrente: “la S.V. voglia:
a) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'impugnato recesso per violazione di norme imperative di legge;
pagina 1 b) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al
ricorrente in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
c) Ordinare alla convenuta ditta la riassunzione del ricorrente nel di lui
posto di lavoro, nonché condannarla al pagamento di una indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
percepita, per mesi sei, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
fino al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dovuti con riferimento al medesimo periodo, come
disciplinati dalla legge, sulla posizione previdenziale del ricorrente;
d) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del
sottoscritto avvocato anticipante”.
Nell'interesse di parte convenuta: “voglia il Tribunale respinte istanze
ed eccezioni di controparte rigettare il ricorso presentato dal signor
perché infondato, con vittoria delle spese e competenze Parte_1
legali, eventualmente con condanna ex art 96 cpc III° comma”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2024 il signor ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, nei confronti della , impugnando Controparte_1
giudizialmente il licenziamento per giusta causa intimatogli in data
5.6.2024.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
CP_ Ha allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, a far data dal 21.1.2023, con mansioni di banconiere ed inquadramento nel V livello di cui al C.C.N.L. Pubblici Esercizi.
Ha allegato che la sua prestazione lavorativa si svolgeva presso l'esercizio commerciale gestito dalla convenuta, ubicato in Quartu
Sant'Elena, viale Colombo n. 96/D, e di aver sempre lavorato per 48 ore settimanali, nonostante il contratto di assunzione prevedesse una prestazione oraria di 24 ore settimanali.
pagina 2 Ha quindi allegato che, nei pressi del pubblico esercizio gestito dalla convenuta, stazionava quotidianamente un mendicante di nome , e Per_1
che, con il pieno consenso della datrice di lavoro, egli era solito offrire al medicante cibo ed acqua, così come facevano gli altri dipendenti. In
cambio, il predetto mendicante provvedeva al trasporto dei rifiuti presso il più vicino centro di raccolta.
Era quindi accaduto che il giorno 1° giugno 2024, dopo che il predetto mendicante aveva provveduto al ritiro dei rifiuti, il ricorrente gli offrì un panino imbottito, per sfamarlo.
Con lettera del 3 giugno 2024 la datrice di lavoro aveva inviato al ricorrente una contestazione disciplinare del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei
Lavoratori) e delle vigenti norme contrattuali, Le contestiamo
formalmente quanto segue: in data 01/06/2024, dalle ore 14:40 circa,
Part senza alcuna autorizzazione da parte della scrivente, si avvaleva
della collaborazione di un soggetto sconosciuto non in forza al personale
assunto, per effettuare la sistemazione del locale in orario di chiusura e
la rimozione dei rifiuti all'interno del locale.
Come contropartita della prestazione arbitrariamente da Lei
richiesta, consegnava al soggetto di cui sopra, del cibo di proprietà dello
stesso locale.
Le rappresentiamo come il comportamento da Lei osservato in
relazione all'addebito in contestazione si riveli manifestamente contrario
ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede nonché caratterizzato da
rilevanza disciplinare e pregiudizievole del vincolo fiduciario che La
lega alla scrivente ditta. La Sua decisione arbitraria ha creato un danno
in termini economici alla scrivente a causa della sottrazione di pietanze e
ha esposto la stessa a un rischio ingente in termini di pesanti sanzioni a
causa dell'affidamento di lavoro a personale non regolarmente assunto.
Inoltre, avendo consentito l'accesso al locale a persone non autorizzate,
ha esposto la scrivente a enormi rischi dal punto di vista del rispetto
pagina 3 delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza igienico
alimentare.
La invitiamo a volerci fornire sue giustificazioni, scritte o in forma
orale, entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento
della presente.
Distinti saluti”.
A tale contestazione erano seguite le giustificazioni del ricorrente, non accolte dalla datrice di lavoro, la quale, con lettera del 5.6.2024, aveva irrogato il licenziamento per giusta causa.
Tale licenziamento era stato successivamente impugnato in via stragiudiziale con lettera del 9.6.2024.
1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento, sotto due profili.
1.2.1. In primo luogo, ha affermato la violazione dell'art. 7 della L. n.
300/1970, in ragione del mancato rispetto del termine di 5 giorni, a partire dalla data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare, durante i quali è inibito per legge al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso.
1.2.2. Venendo al merito, ha affermato che l'accesso del mendicante presso i locali della ditta datrice di lavoro era stato consentito dal ricorrente esclusivamente per fornire al medesimo un panino imbottito con il quale sfamarlo, dopo che il predetto aveva provveduto alla presa in carico dei rifiuti dell'esercizio commerciale e al trasporto presso il vicino punto di raccolta, come peraltro era avvenuto molte altre volte in passato,
e come da autorizzazione della datrice di lavoro.
Come si poteva evincere dalla stampa dei messaggi whatsapp tra il ricorrente e la datrice di lavoro, quest'ultima lo aveva più volte autorizzato ad offrire al signor il cibo avanzato nel locale, date le Per_1
condizioni di estrema indigenza nelle quali questi versava.
pagina 4 Appariva quindi evidente il difetto di giusta causa del recesso e, in ogni caso, l'assoluta sproporzione tra la condotta del ricorrente e la massima sanzione espulsiva adottata dalla ditta convenuta.
2. Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In particolare, ha allegato che non corrispondeva al vero il fatto che il ricorrente aveva sempre lavorato per 48 ore a settimana, poiché, nel rispetto del contratto, aveva sempre lavorato per il numero di ore stabilito, ovvero 24 ore settimanali.
Ed ancora, non corrispondeva al vero che il datore di lavoro aveva dato il consenso a che il mendicante ricevesse cibo ed acqua dai Per_1
dipendenti in cambio del trasporto di rifiuti.
Per quanto concerneva il mancato rispetto del termine di 5 giorni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970, parte convenuta ha rilevato che il ricorrente non aveva tenuto conto del fatto che la contestazione del 3
giugno 2024 era strettamente collegata ad una contestazione precedente,
del 27 maggio 2024, mediante la quale era stato contestato al ricorrente di non aver aperto il locale.
Pertanto, il licenziamento disciplinare del 5 giugno risultava irrigato nel rispetto delle disposizioni di legge.
Inoltre, per giurisprudenza costante, il rispetto del termine di 5 giorni non è necessario se, come nel caso di specie, il dipendente rappresenta un grave ostacolo all'attività dell'azienda o se la sua presenza rappresenta un serio rischio per la sicurezza degli altri lavoratori o degli utenti dei servizi.
Il comportamento tenuto dal ricorrente era quindi sanzionabile con il licenziamento, sia perché non autorizzato, sia perché costui aveva consentito ad un estraneo di aver accesso ad una zona interdetta al pubblico, ponendo in essere attività di pulizia per le quali occorre un apposito contratto, con il rischio per l'azienda di subire sanzioni e, in caso di infortunio, di dover rispondere dei danni subiti dal soggetto intervenuto.
pagina 5 3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova testimoniale.
Non hanno sortito esito positivo i tentativi di conciliazione della lite.
All'udienza del 3.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
******
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
è innanzitutto pacifico che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 21.1.2023, con le mansioni e con l'inquadramento contrattuale indicati nel ricorso.
CP_ È altresì pacifico che la convenuta ha sempre occupato meno di
15 dipendenti.
Deve pertanto ritenersi che, per quanto specificamente concerne le norme in materia di licenziamento, il rapporto di lavoro per cui è causa sia soggetto all'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015.
Tale norma prevede al suo primo comma che alle c.d. piccole imprese
“non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1
e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Si osserva altresì che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (v. ad esempio Cass. civ., Sezione Lavoro,
sentenza n. 13063 del 26.4.2022).
Nel caso di specie, il licenziamento è stato, innanzitutto, adottato in violazione del termine di 5 gg. previsto dall'art. 7 della L. n. 300/1970.
pagina 6 Come risulta dal tenore della lettera di licenziamento, del 5 giugno
2024, tale provvedimento è stato adottato “Facendo espresso riferimento
alla ns contestazione disciplinare del 03/06/2024, il cui contenuto per
intendersi interamente riportato, e con riguardo alla sua risposta del
4/6/2024 (…)”.
Nella lettera di licenziamento, pertanto, non viene fatto alcun riferimento alla precedente contestazione disciplinare del 27 maggio
2024.
Il licenziamento è stato quindi adottato a distanza di soli due giorni rispetto alla contestazione disciplinare del 3 giugno, unica rilevante nel caso concreto.
La violazione ora in esame rientra nell'ambito dei c.d. vizi formali e procedurali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2015, il quale tuttavia prevede che la tutela attenuta ivi prevista non si applichi allorquando “il
giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
Tale ultima ipotesi si verifica nel caso di specie, posto che il ricorrente ha affermato la piena legittimità della propria condotta, contestando la sussistenza del fatto per come contestato, e richiedendo altresì – sia pure erroneamente - di essere reintegrato nel posto di lavoro.
Ciò posto, si osserva che, attraverso le produzioni documentali,
nonché attraverso la prova testimoniale, parte ricorrente ha dimostrato che egli, al pari degli altri lavoratori, era solito regalare al mendicante il cibo avanzato a fine giornata, e pertanto non più vendibile, e che Per_1
lo stesso , per riconoscenza, si prestava al trasporto dei rifiuti. Per_1
In primo luogo, il ricorrente ha prodotto la stampa di una conversazione intercorsa con la convenuta (individuata quale “ Per_2
”), tramite messaggi whatsapp, in data 28 gennaio 2023, in cui la
[...]
stessa convenuta così si è espressa: “Se avanza qualcosa che non dura
pagina 7 per lunedì prendine tu è quello che non vuoi dallo a ” (la Per_1
sottolineatura è dello scrivente giudice).
Ed ancora, entrambe le testimoni citate dal ricorrente, Testimone_1
e sue ex colleghe di lavoro, hanno entrambe
[...] Testimone_2
riferito come fosse prassi del locale quella di offrire a il cibo Per_1
rimasto invenduto a fine giornata, e come lo stesso , per sdebitarsi, Per_1
fosse solito buttare le buste della spazzatura nel bidone della raccolta differenziata.
Il tutto avveniva con il consenso della datrice di lavoro.
La testimonianza della figlia della datrice di lavoro, signora Tes_3
che ha invece negato la sussistenza di tale prassi, non è da
[...]
considerarsi attendibile, in quanto smentita dalle disposizioni delle altre due testimoni, oltre che dal contenuto del citato messaggio whatsapp.
Per contro, parte convenuta, onerata della relativa prova, non ha dimostrato la sussistenza dei fatti per come specificamente contestati al lavoratore.
In particolare, non è stato affatto dimostrato che il ricorrente avrebbe fatto entrare il signor all'interno dell'area del locale inibita Per_1
all'accesso al pubblico e riservata al personale, né che si sarebbe fatto aiutare dal predetto nell'attività di sistemazione e pulizia del locale Per_1
in orario di chiusura.
Nessuno dei testimoni sentiti nel corso del procedimento ha infatti affermato di essere stato presente nell'esercizio commerciale nella giornata del 1° giugno 2024, all'ora di chiusura del medesimo (verso le ore 14:00), in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati.
Per quanto sinora esposto, si ritiene che il caso concreto sia sussumibile nella fattispecie astratta di cui al combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 9 del D. Lgs. 23/2015, comportante la tutela soltanto indennitaria e non quella reintegratoria.
Ne consegue che, ai sensi delle predette disposizioni di legge, per come risultanti in seguito alla sentenza n. 194/2018 della Corte
pagina 8 Costituzionale, il giudice è tenuto a dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e a condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità.
Considerato il caso concreto, ed avuto riguardo, in particolare,
all'anzianità di servizio del ricorrente ed al comportamento complessivamente tenuto da entrambe le parti, si ritiene di dover determinare la predetta indennità in misura pari a 3,5 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Posto che la retribuzione utile ai fini del T.F.R. è stata indicata nell'ultima busta paga prodotta dal ricorrente da considerarsi utile a tal fine, ovverosia quella di maggio 2024, in euro 1.023,64 lordi, si ottiene la somma lorda di euro 3.582,74, che si liquida all'attualità.
A tale somma, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., accedono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Considerata l'entità della reciproca soccombenza, desumibile dal fatto che le domande del ricorrente non sono state integralmente accolte,
ed avuto riguardo, in particolare, al mancato riconoscimento della richiesta di riassunzione nel posto di lavoro, avente maggior valore rispetto alle altre domande, le spese processuali vengono compensate nella misura di due terzi, mentre parte convenuta, rimasta maggiormente soccombente, viene condannata alla rifusione delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della vigente tabella di riferimento per le controversie di lavoro di valore indeterminabile (tale valore è desumibile avuto riguardo alla domanda di riassunzione nel posto di lavoro).
pagina 9 Deve disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara estinto alla data del licenziamento il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condanna la , in Controparte_1
persona della titolare signora , a pagare in favore di Controparte_1
la somma lorda di euro 3.582,74, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa le spese processuali per due terzi e condanna la
[...]
, in persona della titolare signora Controparte_1 CP_1
, alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in
[...]
euro 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Luigi Pateri.
Cagliari, 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 10