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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/11/2024, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 100/2024 R.G. promosso
DA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rosario Maria Sciacca;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 555/2024 del 30 gennaio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000035673, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981.
Premesso che l'atto impugnato risultava emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il
Tribunale osservava che il termine di prescrizione, decorrente dal 6.2.2016 (data di entrata in vigore del D.L.gs. n.8/2016), era stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento del 14.4.2017, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 2, comma 1 quater della L.638/1983 nonché dall'art.103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020. Accertava, infine, la modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta nella misura rideterminata, nel corso del giudizio, dall'ente previdenziale.
Appellava la citata sentenza con atto del 22 febbraio Parte_1
2024. Al gravame resisteva l . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 formulata nel ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Rileva, con riferimento alla prescrizione, che l'omissione contributiva riguarda gli anni 2010-2011 e che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa undici anni dopo tale omissione e oltre cinque anni dall'atto di accertamento;
conseguentemente la sanzione sarebbe prescritta ai sensi all'art.28 della L. n.
689/1981.
2 Evidenzia che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice, l'atto di accertamento è stato notificato il 4 aprile 2017, anziché il 14 aprile 2017, e che tale errore assume rilevanza ai fini della eccepita prescrizione, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata l'8 aprile 2022 e, dunque, oltre il termine quinquennale di cui all'art.28 cit.
1.2. Con il secondo motivo censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite a fronte della avvenuta rimodulazione, da parte dell' della CP_1
sanzione applicata (da € 20.500,00 a € 2.952,00).
1.3. Chiede la correzione dell'errore materiale relativo al numero di ruolo erroneamente indicato alla pagina 1, secondo capoverso, della sentenza impugnata
(da n. 6144/2022 r.g. a n. 3616/2022 r.g.).
2. Deve preliminarmente osservarsi che, come correttamente rilevato dall'appellante, nell'epigrafe della sentenza impugnata, è erroneamente indicato quale numero di ruolo generale il 6144/2022 in luogo del 3616/2022.
2.1. Ciò premesso, il primo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il relativo termine, decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, fosse stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento prot. n.
.2100.04/04/2017.0144444 e che, pertanto, alla data di notifica CP_1
dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta l'8.4.2022, non fosse maturata alcuna prescrizione.
L'appellante assume che l'atto di accertamento sarebbe stato notificato il 4 aprile 2017 e non il 14 aprile 2017, e che, pertanto, alla data di notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione il termine quinquennale di prescrizione doveva considerarsi maturato.
L'assunto è irrilevante in quanto non tiene conto della circostanza per cui il termine di prescrizione è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente
3 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi nel periodo emergenziale da COVID 19, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.2. Quanto alla omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 14 L.
689/1981, la doglianza è parimenti infondata.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'unico richiamo alla decadenza è contenuto nella prima pagina del ricorso ove l'odierna appellante si
è limitata a indicare “DECADENZA E PRESCRIZIONE. VIOLAZIONE
TERMINE QUINQUENNALE EX LEGE 689/1981”. Tale espressione fa riferimento al termine quinquennale e in nessuna parte dell'atto viene sviluppata una difesa relativa alla decadenza né viene specificato quale fosse la decadenza eccepita o il termine decadenziale inosservato. Non è stata richiamata neanche la norma violata. Non è sufficiente riportare esclusivamente nella intestazione di un paragrafo del ricorso il termine “decadenza” per ritenere che la ricorrente abbia proposto l'eccezione di decadenza ex art. 14 L 689/91.
2.3. È, invece, fondato il motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese di lite.
Lo scaglione di valore da tenere in considerazione per la liquidazione delle spese processuali di primo grado è quello dell'importo rideterminato dall' ed CP_1
effettivamente dovuto dalla (€ 2.952,00), non già quello Parte_1
dell'originaria sanzione irrogata.
3. In definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, deve essere condannata al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio di primo grado nella misura di € 1.312,00, tenendo conto
4 dello scaglione di valore relativo all'importo rideterminato dall'ente previdenziale
(da € 1.101,00 a € 5.200,00) .
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza da valutarsi in relazione all'esito complessivo del giudizio.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna al pagamento delle Parte_1
spese del primo grado di giudizio, in favore dell' che si liquidano in € CP_1
1.312,00 oltre spese generali, condanna, al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, liquidate in € 1458,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 100/2024 R.G. promosso
DA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rosario Maria Sciacca;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 555/2024 del 30 gennaio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000035673, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981.
Premesso che l'atto impugnato risultava emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il
Tribunale osservava che il termine di prescrizione, decorrente dal 6.2.2016 (data di entrata in vigore del D.L.gs. n.8/2016), era stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento del 14.4.2017, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 2, comma 1 quater della L.638/1983 nonché dall'art.103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020. Accertava, infine, la modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta nella misura rideterminata, nel corso del giudizio, dall'ente previdenziale.
Appellava la citata sentenza con atto del 22 febbraio Parte_1
2024. Al gravame resisteva l . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981 formulata nel ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Rileva, con riferimento alla prescrizione, che l'omissione contributiva riguarda gli anni 2010-2011 e che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa undici anni dopo tale omissione e oltre cinque anni dall'atto di accertamento;
conseguentemente la sanzione sarebbe prescritta ai sensi all'art.28 della L. n.
689/1981.
2 Evidenzia che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice, l'atto di accertamento è stato notificato il 4 aprile 2017, anziché il 14 aprile 2017, e che tale errore assume rilevanza ai fini della eccepita prescrizione, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata l'8 aprile 2022 e, dunque, oltre il termine quinquennale di cui all'art.28 cit.
1.2. Con il secondo motivo censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite a fronte della avvenuta rimodulazione, da parte dell' della CP_1
sanzione applicata (da € 20.500,00 a € 2.952,00).
1.3. Chiede la correzione dell'errore materiale relativo al numero di ruolo erroneamente indicato alla pagina 1, secondo capoverso, della sentenza impugnata
(da n. 6144/2022 r.g. a n. 3616/2022 r.g.).
2. Deve preliminarmente osservarsi che, come correttamente rilevato dall'appellante, nell'epigrafe della sentenza impugnata, è erroneamente indicato quale numero di ruolo generale il 6144/2022 in luogo del 3616/2022.
2.1. Ciò premesso, il primo motivo di gravame è infondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il relativo termine, decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, fosse stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento prot. n.
.2100.04/04/2017.0144444 e che, pertanto, alla data di notifica CP_1
dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta l'8.4.2022, non fosse maturata alcuna prescrizione.
L'appellante assume che l'atto di accertamento sarebbe stato notificato il 4 aprile 2017 e non il 14 aprile 2017, e che, pertanto, alla data di notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione il termine quinquennale di prescrizione doveva considerarsi maturato.
L'assunto è irrilevante in quanto non tiene conto della circostanza per cui il termine di prescrizione è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente
3 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi nel periodo emergenziale da COVID 19, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.2. Quanto alla omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 14 L.
689/1981, la doglianza è parimenti infondata.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'unico richiamo alla decadenza è contenuto nella prima pagina del ricorso ove l'odierna appellante si
è limitata a indicare “DECADENZA E PRESCRIZIONE. VIOLAZIONE
TERMINE QUINQUENNALE EX LEGE 689/1981”. Tale espressione fa riferimento al termine quinquennale e in nessuna parte dell'atto viene sviluppata una difesa relativa alla decadenza né viene specificato quale fosse la decadenza eccepita o il termine decadenziale inosservato. Non è stata richiamata neanche la norma violata. Non è sufficiente riportare esclusivamente nella intestazione di un paragrafo del ricorso il termine “decadenza” per ritenere che la ricorrente abbia proposto l'eccezione di decadenza ex art. 14 L 689/91.
2.3. È, invece, fondato il motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese di lite.
Lo scaglione di valore da tenere in considerazione per la liquidazione delle spese processuali di primo grado è quello dell'importo rideterminato dall' ed CP_1
effettivamente dovuto dalla (€ 2.952,00), non già quello Parte_1
dell'originaria sanzione irrogata.
3. In definitiva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, deve essere condannata al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio di primo grado nella misura di € 1.312,00, tenendo conto
4 dello scaglione di valore relativo all'importo rideterminato dall'ente previdenziale
(da € 1.101,00 a € 5.200,00) .
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza da valutarsi in relazione all'esito complessivo del giudizio.
A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna al pagamento delle Parte_1
spese del primo grado di giudizio, in favore dell' che si liquidano in € CP_1
1.312,00 oltre spese generali, condanna, al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado, liquidate in € 1458,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
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