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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3126/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3126/2025, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 22.09.1984 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Ivana Colombo e Avv. Greta De Francesco
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 24.06.1983 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Marras
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON SI (VA), in data 4 luglio 2009
(anno 2009 atto n. 8 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni: nato a [...], in data [...] Persona_1
nato a [...], in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A) Pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
gli stessi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del mutuo
[...]
e reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale (affidamento condiviso)
1) I figli minori e vengono affidati, secondo le regole Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma collocati preferenzialmente presso la Signora Parte_3 in Carnago (Va), Via Paolo VI n. 28, ove verrà mantenuta la loro residenza
[...] anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé e a week – end alternati. Per_1 Per_2
In particolare: nella settimana in cui il Signor presta la propria attività lavorativa Pt_2 con turno mattutino, egli potrà vedere e tenere con sé i ragazzi a decorrere dalle ore 20.00 del venerdì, con consumazione della cena, sino alle ore 21.00 della domenica. Nelle settimane, invece, in cui il Signor risulta impegnato con il turno pomeridiano e/o Pt_2 notturno egli potrà vedere e tenere con sé e a decorrere dalla Per_1 Per_2 giornata di sabato, in coincidenza con l'uscita da scuola, (ovvero indicativamente dalle ore 10.00 allorquando l'attività scolastica è sospesa), sino alle ore 21.00 della domenica. In entrambi i casi sarà premura del Signor curare il rientro dei figli presso Pt_2
l'abitazione materna previa consumazione del pasto serale;
3) Nella settimana in cui il Signor presta la propria attività lavorativa con Pt_2 turno mattutino e/o notturno, egli potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i ragazzi il lunedì e il mercoledì pomeriggio in coincidenza con l'uscita da scuola (ovvero indicativamente dalle ore 16.00 allorquando l'attività scolastica è sospesa) sino alle prime ore serali dei medesimi giorni allorquando, consumata la cena, sarà premura del padre accompagnarli presso l'abitazione materna;
4) Le parti si accordano sin da ora a che eventuali variazioni dipendenti da impegni dei figli e/o di uno dei genitori, dovranno essere comunicate all'altro coniuge con un preavviso di almeno 48 ore o comunque in tempo utile ad una adeguata organizzazione. In ipotesi di impedimento di entrambi i genitori – a fronte dei rispettivi impegni lavorativi
– ad occuparsi dei figli in temporanea sostituzione del genitore impossibilitato, la gestione dei ragazzi verrà affidata, previa comunicazione e condivisione, ad una persona di comune fiducia di entrambi i genitori;
5) Le festività del Santo Natale e quelle della Santa Pasqua (Vigilia di Natale/Natale
– Natale/Santo Stefano – Capodanno/Epifania – Domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dai minori con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. In particolare: e trascorreranno il Per_1 Per_2 pagina2 di 7 giorno del 24 dicembre 2025 con il papà indicativamente dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 10,00 del mattino successivo (25 dicembre 2025); il 25 dicembre 2025 con la mamma, indicativamente dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del 26 dicembre 2025 e dalle ore 10.00 (sempre indicativamente) del 26 dicembre 2025 sino alle ore 10.00 del 27 dicembre 2025 con il papà. Il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026 con il papà mentre il giorno dell'Epifania con la mamma. Quanto alle festività pasquali e Per_1
- nel rispetto del principio di alternanza – trascorreranno la Domenica di Per_2
Pasqua (primo anno 2026) con il Signor a decorrere indicativamente dalle ore Pt_2
10.00 sino alle ore 10.00 del mattino successivo (Lunedì dell'Angelo) allorquando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione materna. Le parti concordano sin da ora che, evasi i giorni festivi così come sopra modulati, troverà nuovamente applicazione l'ordinario regime di visita in vigore durante l'anno, fatti salvi differenti accordi tra i genitori che possono prevedere anche la possibilità che i minori trascorrano parte del periodo di sospensione scolastica di cui alle festività natalizie e pasquali con l'uno o l'altro genitore. Tali eventuali accordi dovranno comunque essere comunicati in tempo utile ad una necessaria organizzazione;
6) Durante il periodo estivo di vacanza scolastico i genitori potranno vedere e tenere con sé e per due settimane (anche non consecutive). I signori Per_1 Per_2 Pt_3
– si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi Pt_2 di fruizione feriale entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto dovrà in ogni caso avvenire in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni, avendo cura nei reciproci periodi di spettanza a che i minori mantengano (ove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Al termine di ogni periodo di vacanza trascorso da e con un genitore, sarà cura di Per_1 Per_2 quest'ultimo accompagnare i figli – nel rispetto delle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono – presso l'abitazione dell'altro genitore o presso altro luogo che verrà indicato e reciprocamente convenuto dalle parti. Il tutto fatti salvi differenti accordi tra i coniugi. I genitori concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente assentiti dall'altro genitore e che evase le due settimane spettanti a ciascuno di loro, troverà nuovamente applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno, così come meglio indicato ai punti che precedono. Il tutto salvo differenti accordi tra le parti;
7) Le feste del papà e della mamma, così come i compleanni di ciascun genitore, verranno trascorse dai minori con il genitore festeggiato, mentre i compleanni dei ragazzi verranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, permettendo all'altro di tenere i minori o il giorno prima o il giorno successivo alla ricorrenza. Fatta salva, ovviamente, la possibilità, laddove ne sussistano i presupposti, di festeggiare congiuntamente i compleanni di ed Per_1 Per_2
8) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, le parti provvederanno ad accompagnare i figli alle attività ludico sportive dai medesimi svolte e/o in altro luogo si rendesse necessario. Qualora ciò non fosse possibile a fronte dei pagina3 di 7 rispettivi impegni lavorativi e/o ludici, la gestione dei minori verrà affidata, previa comunicazione e condivisione, ad una persona di comune fiducia di entrambi i genitori;
9) Le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo: la celebrazione delle cerimonie religiose di somministrazione dei Sacramenti, la partecipazione ad eventi e gare sportive, eventi e recite scolastiche ecc.) saranno trascorse dai figli con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita così come sopra modulato, salvo impedimenti o diversi accordi tra le parti. Per i festeggiamenti successivi a tali eventi i genitori si organizzeranno in modo da trascorrere con i figli uguali periodi (ad esempio, uno a mezzogiorno e l'altro per la cena), ad esclusione dei festeggiamenti connessi alla somministrazione dei Sacramenti che di norma si esauriscono in un unico pranzo e/o evento pomeridiano. In tali casi i genitori si organizzeranno, per quanto possibile, in modo tale da condividere i festeggiamenti con i figli nel medesimo contesto. Il tutto salvo differenti accordi tra le parti;
10) Quanto alle tradizionali festività (quali a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e la festa di carnevale), le parti faranno riferimento all'ordinario regime di visita in vigore durante l'anno – così come modulato ai punti che precedono – fatti salvi differenti accordi, da comunicarsi con congruo anticipo anche con riferimento alle ipotesi di prolungamento del periodo di sospensione scolastica in occasione delle predette festività “cd. ponti”;
11) Le parti si impegnano affinché i minori, nei reciproci periodi di spettanza, mantengano – laddove possibile – contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi in particolare esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata di e con uno dei genitori;
Per_1 Per_2
12) Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, i Signori – si accordano nel senso di considerare lo Pt_3 Pt_2 schema ut supra un insieme di regole di base, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti, tenuto in debito conto il maggior grado di autonomia che, crescendo e acquisiranno oltre che nel rispetto delle esigenze, degli Per_1 Per_2 impegni e della volontà dei ragazzi;
13) I Signori – si impegnano ad evitare qualsivoglia coinvolgimento Pt_3 Pt_2 dei minori in questioni, di qualunque natura e specie, riguardanti unicamente i genitori. Le predette dovranno, infatti, essere discusse ed affrontate in assenza di e Per_1
Per_2
14) Le parti si impegnano a garantire che i figli minori mantengano un rapporto sereno e costante con le rispettive famiglie di origine;
15) Le parti concordano e reciprocamente si impegnano, nell'eventualità di relazioni con nuovi partners, ad evitare che i potenziali nuovi compagni siano frequentati alla presenza dei figli, almeno fino a quando le nuove relazioni non abbiano assunto riconoscibili caratteri di significativa stabilità e, in ogni caso, nel pieno reciproco rispetto e con scrupolosa reciproca attenzione a preservare la figura ed il ruolo dell'altro pagina4 di 7 genitore. Le parti concordano e reciprocamente si impegnano ad informare l'altro genitore prima di coinvolgere i figli nelle eventuali future relazioni;
16) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio loro ed a collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli;
Sul mantenimento dei figli minori
17) Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al Pt_2 Pt_3 mantenimento dei figli minori un importo complessivo mensile determinato nella misura di €. 1000,00= (di cui €. 500,00= in favore di ed €. 500,00= in favore di Per_1
, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese mediante Per_2 bonifico bancario alle coordinate già note al Signor Il suddetto importo verrà Pt_2 annualmente rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat – Foi.
L'assegno Unico Universale, attualmente riconosciuto da in favore della prole, CP_1 verrà percepito in via esclusiva e per l'intero importo dalla Signora quale Pt_3 genitore collocatario dei minori, mentre l'importo degli “assegni familiari svizzeri”, riconosciuti al Signor in forza della normativa elvetica, già al netto dell'aliquota Pt_2 di tassazione e già dedotto quanto erogato da alla Signora a titolo di CP_1 Pt_3
Assegno Unico, verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
18) Le spese straordinarie così come previste dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Varese in data 1° febbraio 2018, successive modifiche ed integrazioni verranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del Signor e del 40% Pt_2
a carico della Signora Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo Pt_3
o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
pagina5 di 7 Sull'assegnazione della casa coniugale
19) La casa coniugale sita in Carnago (Va), Via Paolo VI n. 28 – di proprietà del Signor e condotta in locazione dai Signori giusto contratto Pt_4 Persona_3 sottoscritto in Solbiate Arno in data 15.01.2024 - viene assegnata alla sola Signora
quale genitore collocatario dei minori, con tutto quanto in essa Parte_3 contenuto, ivi inclusi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali, i beni di esclusiva proprietà ed appartenenza del Signor . I Signori Parte_2 Pt_3
– provvederanno ad accordarsi in via autonoma in ordine alla asportazione da Pt_2 parte del Signor dei beni sopraddetti presenti presso la casa coniugale;
Pt_2
20) La Signora ad esito della sottoscrizione del presente ricorso, Parte_3 si impegna a svolgere tutti gli incombenti necessari alla volturazione a proprio nome di tutti i contratti relativi alle utenze connesse all'unità abitativa sita in Carnago (Va) Via Paolo VI n. 28;
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
21) L'Autovettura Tesla Model 3 targata GT*989*HT intestata al Signor Parte_2 rimane nella sua disponibilità. Il Signor provvederà in via esclusiva al
[...] Pt_2 pagamento del rateo inerente il finanziamento dallo stesso contratto per l'acquisto della vettura di cui al presente punto;
22) L'autovettura Peugeot targata FH*107*ZV (già in uso alla Signora Pt_3 intestata al Signor verrà da quest'ultimo trasferita a titolo gratuito in proprietà Pt_2 esclusiva alla Signora in forza della regolamentazione degli accordi economici Pt_3 tra i coniugi e costituenti elemento essenziale dell'accordo di separazione personale delle parti. Il trasferimento, pertanto, godrà delle agevolazioni previste dalla Legge n. 74/1987 e, a tal fine, la richiesta al PRA dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dal deposito presso la competente Cancelleria della emananda sentenza di separazione. I costi necessari al trapasso in favore della Signora verranno ripartiti in pari Pt_3 quota tra i coniugi;
23) Il Signor si obbliga personalmente ed in via esclusiva al pagamento e Pt_2 all'estinzione dei finanziamenti in essere con FI (pratica n. 20221680501067), obbligandosi, altresì, sin da ora a porre in essere ogni attività necessaria e utile alla liberazione della Signora quale garante del finanziamento medesimo e, in ogni Pt_3 caso, si obbliga a tenere indenne la medesima da qualsiasi richiesta di pagamento da parte dell'Ente finanziatore;
24) La Signora si obbliga ad effettuare le dovute variazioni Pt_3 contrattuali/comunicazioni al fine di addebitare il pagamento dei servizi legati alla carta di credito Compass sul suo conto personale;
25) Le parti danno atto di essersi già accordate in via autonoma in merito alla chiusura, estinzione e/o modifica di intestazione dei rapporti di conto corrente cointestati tra i coniugi nonché in relazione alla ripartizione di eventuali liquidità ivi giacenti e dichiarano, pertanto, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere rispetto a quanto già convenuto sul punto;
pagina6 di 7 26) I coniugi rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
27) I Signori - dichiarano che le condizioni di cui al presente ricorso Pt_3 Pt_2 troveranno applicazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.07.2009, in ON SI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ON SI (anno 2009, atto n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3126/2025, promossa con ricorso depositato il 28/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 22.09.1984 cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Ivana Colombo e Avv. Greta De Francesco
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 24.06.1983 cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alessandra Marras
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON SI (VA), in data 4 luglio 2009
(anno 2009 atto n. 8 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni: nato a [...], in data [...] Persona_1
nato a [...], in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
A) Pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
gli stessi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del mutuo
[...]
e reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale (affidamento condiviso)
1) I figli minori e vengono affidati, secondo le regole Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma collocati preferenzialmente presso la Signora Parte_3 in Carnago (Va), Via Paolo VI n. 28, ove verrà mantenuta la loro residenza
[...] anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé e a week – end alternati. Per_1 Per_2
In particolare: nella settimana in cui il Signor presta la propria attività lavorativa Pt_2 con turno mattutino, egli potrà vedere e tenere con sé i ragazzi a decorrere dalle ore 20.00 del venerdì, con consumazione della cena, sino alle ore 21.00 della domenica. Nelle settimane, invece, in cui il Signor risulta impegnato con il turno pomeridiano e/o Pt_2 notturno egli potrà vedere e tenere con sé e a decorrere dalla Per_1 Per_2 giornata di sabato, in coincidenza con l'uscita da scuola, (ovvero indicativamente dalle ore 10.00 allorquando l'attività scolastica è sospesa), sino alle ore 21.00 della domenica. In entrambi i casi sarà premura del Signor curare il rientro dei figli presso Pt_2
l'abitazione materna previa consumazione del pasto serale;
3) Nella settimana in cui il Signor presta la propria attività lavorativa con Pt_2 turno mattutino e/o notturno, egli potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i ragazzi il lunedì e il mercoledì pomeriggio in coincidenza con l'uscita da scuola (ovvero indicativamente dalle ore 16.00 allorquando l'attività scolastica è sospesa) sino alle prime ore serali dei medesimi giorni allorquando, consumata la cena, sarà premura del padre accompagnarli presso l'abitazione materna;
4) Le parti si accordano sin da ora a che eventuali variazioni dipendenti da impegni dei figli e/o di uno dei genitori, dovranno essere comunicate all'altro coniuge con un preavviso di almeno 48 ore o comunque in tempo utile ad una adeguata organizzazione. In ipotesi di impedimento di entrambi i genitori – a fronte dei rispettivi impegni lavorativi
– ad occuparsi dei figli in temporanea sostituzione del genitore impossibilitato, la gestione dei ragazzi verrà affidata, previa comunicazione e condivisione, ad una persona di comune fiducia di entrambi i genitori;
5) Le festività del Santo Natale e quelle della Santa Pasqua (Vigilia di Natale/Natale
– Natale/Santo Stefano – Capodanno/Epifania – Domenica di Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dai minori con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. In particolare: e trascorreranno il Per_1 Per_2 pagina2 di 7 giorno del 24 dicembre 2025 con il papà indicativamente dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 10,00 del mattino successivo (25 dicembre 2025); il 25 dicembre 2025 con la mamma, indicativamente dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del 26 dicembre 2025 e dalle ore 10.00 (sempre indicativamente) del 26 dicembre 2025 sino alle ore 10.00 del 27 dicembre 2025 con il papà. Il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026 con il papà mentre il giorno dell'Epifania con la mamma. Quanto alle festività pasquali e Per_1
- nel rispetto del principio di alternanza – trascorreranno la Domenica di Per_2
Pasqua (primo anno 2026) con il Signor a decorrere indicativamente dalle ore Pt_2
10.00 sino alle ore 10.00 del mattino successivo (Lunedì dell'Angelo) allorquando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione materna. Le parti concordano sin da ora che, evasi i giorni festivi così come sopra modulati, troverà nuovamente applicazione l'ordinario regime di visita in vigore durante l'anno, fatti salvi differenti accordi tra i genitori che possono prevedere anche la possibilità che i minori trascorrano parte del periodo di sospensione scolastica di cui alle festività natalizie e pasquali con l'uno o l'altro genitore. Tali eventuali accordi dovranno comunque essere comunicati in tempo utile ad una necessaria organizzazione;
6) Durante il periodo estivo di vacanza scolastico i genitori potranno vedere e tenere con sé e per due settimane (anche non consecutive). I signori Per_1 Per_2 Pt_3
– si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi Pt_2 di fruizione feriale entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto dovrà in ogni caso avvenire in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni, avendo cura nei reciproci periodi di spettanza a che i minori mantengano (ove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Al termine di ogni periodo di vacanza trascorso da e con un genitore, sarà cura di Per_1 Per_2 quest'ultimo accompagnare i figli – nel rispetto delle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono – presso l'abitazione dell'altro genitore o presso altro luogo che verrà indicato e reciprocamente convenuto dalle parti. Il tutto fatti salvi differenti accordi tra i coniugi. I genitori concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente assentiti dall'altro genitore e che evase le due settimane spettanti a ciascuno di loro, troverà nuovamente applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno, così come meglio indicato ai punti che precedono. Il tutto salvo differenti accordi tra le parti;
7) Le feste del papà e della mamma, così come i compleanni di ciascun genitore, verranno trascorse dai minori con il genitore festeggiato, mentre i compleanni dei ragazzi verranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, permettendo all'altro di tenere i minori o il giorno prima o il giorno successivo alla ricorrenza. Fatta salva, ovviamente, la possibilità, laddove ne sussistano i presupposti, di festeggiare congiuntamente i compleanni di ed Per_1 Per_2
8) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, le parti provvederanno ad accompagnare i figli alle attività ludico sportive dai medesimi svolte e/o in altro luogo si rendesse necessario. Qualora ciò non fosse possibile a fronte dei pagina3 di 7 rispettivi impegni lavorativi e/o ludici, la gestione dei minori verrà affidata, previa comunicazione e condivisione, ad una persona di comune fiducia di entrambi i genitori;
9) Le ricorrenze più significative (quali a mero titolo esemplificativo: la celebrazione delle cerimonie religiose di somministrazione dei Sacramenti, la partecipazione ad eventi e gare sportive, eventi e recite scolastiche ecc.) saranno trascorse dai figli con entrambi i genitori, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita così come sopra modulato, salvo impedimenti o diversi accordi tra le parti. Per i festeggiamenti successivi a tali eventi i genitori si organizzeranno in modo da trascorrere con i figli uguali periodi (ad esempio, uno a mezzogiorno e l'altro per la cena), ad esclusione dei festeggiamenti connessi alla somministrazione dei Sacramenti che di norma si esauriscono in un unico pranzo e/o evento pomeridiano. In tali casi i genitori si organizzeranno, per quanto possibile, in modo tale da condividere i festeggiamenti con i figli nel medesimo contesto. Il tutto salvo differenti accordi tra le parti;
10) Quanto alle tradizionali festività (quali a mero titolo esemplificativo 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e la festa di carnevale), le parti faranno riferimento all'ordinario regime di visita in vigore durante l'anno – così come modulato ai punti che precedono – fatti salvi differenti accordi, da comunicarsi con congruo anticipo anche con riferimento alle ipotesi di prolungamento del periodo di sospensione scolastica in occasione delle predette festività “cd. ponti”;
11) Le parti si impegnano affinché i minori, nei reciproci periodi di spettanza, mantengano – laddove possibile – contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi in particolare esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata di e con uno dei genitori;
Per_1 Per_2
12) Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, i Signori – si accordano nel senso di considerare lo Pt_3 Pt_2 schema ut supra un insieme di regole di base, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti, tenuto in debito conto il maggior grado di autonomia che, crescendo e acquisiranno oltre che nel rispetto delle esigenze, degli Per_1 Per_2 impegni e della volontà dei ragazzi;
13) I Signori – si impegnano ad evitare qualsivoglia coinvolgimento Pt_3 Pt_2 dei minori in questioni, di qualunque natura e specie, riguardanti unicamente i genitori. Le predette dovranno, infatti, essere discusse ed affrontate in assenza di e Per_1
Per_2
14) Le parti si impegnano a garantire che i figli minori mantengano un rapporto sereno e costante con le rispettive famiglie di origine;
15) Le parti concordano e reciprocamente si impegnano, nell'eventualità di relazioni con nuovi partners, ad evitare che i potenziali nuovi compagni siano frequentati alla presenza dei figli, almeno fino a quando le nuove relazioni non abbiano assunto riconoscibili caratteri di significativa stabilità e, in ogni caso, nel pieno reciproco rispetto e con scrupolosa reciproca attenzione a preservare la figura ed il ruolo dell'altro pagina4 di 7 genitore. Le parti concordano e reciprocamente si impegnano ad informare l'altro genitore prima di coinvolgere i figli nelle eventuali future relazioni;
16) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio loro ed a collaborare per il rilascio dei medesimi documenti dei figli;
Sul mantenimento dei figli minori
17) Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al Pt_2 Pt_3 mantenimento dei figli minori un importo complessivo mensile determinato nella misura di €. 1000,00= (di cui €. 500,00= in favore di ed €. 500,00= in favore di Per_1
, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese mediante Per_2 bonifico bancario alle coordinate già note al Signor Il suddetto importo verrà Pt_2 annualmente rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat – Foi.
L'assegno Unico Universale, attualmente riconosciuto da in favore della prole, CP_1 verrà percepito in via esclusiva e per l'intero importo dalla Signora quale Pt_3 genitore collocatario dei minori, mentre l'importo degli “assegni familiari svizzeri”, riconosciuti al Signor in forza della normativa elvetica, già al netto dell'aliquota Pt_2 di tassazione e già dedotto quanto erogato da alla Signora a titolo di CP_1 Pt_3
Assegno Unico, verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
18) Le spese straordinarie così come previste dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Varese in data 1° febbraio 2018, successive modifiche ed integrazioni verranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del Signor e del 40% Pt_2
a carico della Signora Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo Pt_3
o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
pagina5 di 7 Sull'assegnazione della casa coniugale
19) La casa coniugale sita in Carnago (Va), Via Paolo VI n. 28 – di proprietà del Signor e condotta in locazione dai Signori giusto contratto Pt_4 Persona_3 sottoscritto in Solbiate Arno in data 15.01.2024 - viene assegnata alla sola Signora
quale genitore collocatario dei minori, con tutto quanto in essa Parte_3 contenuto, ivi inclusi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali, i beni di esclusiva proprietà ed appartenenza del Signor . I Signori Parte_2 Pt_3
– provvederanno ad accordarsi in via autonoma in ordine alla asportazione da Pt_2 parte del Signor dei beni sopraddetti presenti presso la casa coniugale;
Pt_2
20) La Signora ad esito della sottoscrizione del presente ricorso, Parte_3 si impegna a svolgere tutti gli incombenti necessari alla volturazione a proprio nome di tutti i contratti relativi alle utenze connesse all'unità abitativa sita in Carnago (Va) Via Paolo VI n. 28;
Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
21) L'Autovettura Tesla Model 3 targata GT*989*HT intestata al Signor Parte_2 rimane nella sua disponibilità. Il Signor provvederà in via esclusiva al
[...] Pt_2 pagamento del rateo inerente il finanziamento dallo stesso contratto per l'acquisto della vettura di cui al presente punto;
22) L'autovettura Peugeot targata FH*107*ZV (già in uso alla Signora Pt_3 intestata al Signor verrà da quest'ultimo trasferita a titolo gratuito in proprietà Pt_2 esclusiva alla Signora in forza della regolamentazione degli accordi economici Pt_3 tra i coniugi e costituenti elemento essenziale dell'accordo di separazione personale delle parti. Il trasferimento, pertanto, godrà delle agevolazioni previste dalla Legge n. 74/1987 e, a tal fine, la richiesta al PRA dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dal deposito presso la competente Cancelleria della emananda sentenza di separazione. I costi necessari al trapasso in favore della Signora verranno ripartiti in pari Pt_3 quota tra i coniugi;
23) Il Signor si obbliga personalmente ed in via esclusiva al pagamento e Pt_2 all'estinzione dei finanziamenti in essere con FI (pratica n. 20221680501067), obbligandosi, altresì, sin da ora a porre in essere ogni attività necessaria e utile alla liberazione della Signora quale garante del finanziamento medesimo e, in ogni Pt_3 caso, si obbliga a tenere indenne la medesima da qualsiasi richiesta di pagamento da parte dell'Ente finanziatore;
24) La Signora si obbliga ad effettuare le dovute variazioni Pt_3 contrattuali/comunicazioni al fine di addebitare il pagamento dei servizi legati alla carta di credito Compass sul suo conto personale;
25) Le parti danno atto di essersi già accordate in via autonoma in merito alla chiusura, estinzione e/o modifica di intestazione dei rapporti di conto corrente cointestati tra i coniugi nonché in relazione alla ripartizione di eventuali liquidità ivi giacenti e dichiarano, pertanto, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere rispetto a quanto già convenuto sul punto;
pagina6 di 7 26) I coniugi rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica a titolo di contributo al mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
27) I Signori - dichiarano che le condizioni di cui al presente ricorso Pt_3 Pt_2 troveranno applicazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.07.2009, in ON SI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ON SI (anno 2009, atto n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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