TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Flaminia n. 158 presso lo studio dell'Avv. Massimo
Vita, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], ed ivi elettivamente CP_1
domiciliata alla Via Castronovo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marzia
Sbragaglia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 30.04.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status e il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
[...]
civile contratto in Civitavecchia, in data 12.07.1992 con la sig.ra , CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno
1992, n. 109, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi il 30.04.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, riservando la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza parziale di divorzio.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 12.07.1992,
2 giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2441/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
12.07.1992 tra , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], registrato agli atti CP_1
dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia all'Atto N. 109, P. II, Serie A,
anno 1992;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 9 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Flaminia n. 158 presso lo studio dell'Avv. Massimo
Vita, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], ed ivi elettivamente CP_1
domiciliata alla Via Castronovo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marzia
Sbragaglia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 30.04.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status e il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
[...]
civile contratto in Civitavecchia, in data 12.07.1992 con la sig.ra , CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno
1992, n. 109, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi il 30.04.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, riservando la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza parziale di divorzio.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 12.07.1992,
2 giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2441/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
12.07.1992 tra , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], registrato agli atti CP_1
dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia all'Atto N. 109, P. II, Serie A,
anno 1992;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 9 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 4