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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 146/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 146/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmelo Cosentino e dall'avv. Eleonora Mingrone, domiciliata come in atti RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Provino Meles, domiciliato come in atti RESISTENTE NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025. Il P.M. aveva già emesso il visto in data 05.09.2024. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I fatti di causa e le richieste delle parti. Con ricorso iscritto il 26.01.2024, la ricorrente ha dedotto: che le parti hanno contratto matrimonio in Cariati il 20.09.2008 (atto n. 29, parte II, Serie A, anno 2008); che dall'unione coniugale è nato, in data 04.11.2010 in Cosenza, il figlio che la dimora RS coniugale è stata fissata a Cariati in via Sardegna, n. 51; di essere attualmente disoccupata;
che
1 il fallimento dell'unione matrimoniale va imputato esclusivamente al comportamento del UO il quale ha sempre intrattenuto, in costanza di matrimonio, rapporti di adulterio con altre donne, delle quali la ricorrente era completamente ignara;
che il UO, al fine di coltivare l'ennesima relazione con una conoscente, nel mese di settembre 2022, con il pretesto di trovare fortuna lavorativa, ha lasciato Cariati, abbandonando la casa familiare, la moglie e il figlio per trasferirsi in Rho e instaurare una regolare convivenza con la conoscente di cui sopra;
che ciò ha privato la sua famiglia della presenza fisica e di ogni mezzo di sostentamento, morale ed economico;
che infatti, il UO, ha locato una casa in provincia di Novara, a pochi Km dall'abitazione della conoscente, utilizzata solo quando la ricorrente e il figlio lo andavano a trovare;
che durante la sua permanenza in Piemonte/Lombardia, non ha provveduto a sostenere economicamente la famiglia, nonostante i lavori intrapresi, altamente remunerativi;
di aver sempre sostenuto economicamente il , il quale, tornato a Cariati per il periodo estivo 2023, Pt_1 ripartiva nuovamente per Rho due giorni prima dell'intervento chirurgico a cui doveva sottoporsi la ricorrente, allontanandosi dalla casa familiare senza informarla, ma soprattutto senza comunicarlo al figlio né salutarlo, per rientrare a Cariati dopo circa 10 gg, cioè dopo le dimissioni ospedaliere;
che dai primi di gennaio 2024 il UO ha posto in essere, stabilmente, una regolare convivenza in Rho, lasciando la casa coniugale sprovvista di qualsivoglia fornitura di energia elettrica tanto che essa non è agibile e abitabile;
di aver sempre dato priorità alle esigenze del marito rinunciando a opportunità lavorative importanti;
di trovarsi in una situazione gravissima, con il solo emolumento pensionistico di invalidità, con a carico un figlio ancora minore e con notevole difficoltà di prestare attività lavorativa;
che solo in seguito alla scoperta della relazione adultera, il UO dal mese di ottobre corrisponde € 300,00, per il sostentamento di RS
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
di affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente dello RS stesso con la madre presso la casa familiare, ove lo stesso continuerà a vivere stabilmente e ove manterrà la sua residenza;
di assegnare la casa coniugale alla che continuerà ad abitarla, Pt_1 unitamente al figlio minore con ella convivente e ad ella affidato con collocazione principale, con i rispettivi arredi ed accessori e con il diritto per di prelevare dall'abitazione CP_1 coniugale solo ed esclusivamente i propri effetti personali o i beni necessari per l'espletamento della propria attività lavorativa o di svago, entro 15 giorni dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti da parte del Giudice;
di regolare il diritto di visita del padre secondo il
“Piano Genitoriale” allegato ossia, sinteticamente, in considerazione del trasferimento del UO al nord: vedere e frequentare il figlio, a week end alterni, dall'ora di pranzo e sino alle ore 21:00, previo avviso alla madre almeno 24 ore prima, qualora questi soggiorni a Cariati;
trascorrere con lo stesso 7 giorni consecutivi nelle vacanze estive nei mesi di luglio o agosto – concordandone, entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre il periodo esatto - e le festività natalizie e pasquali ad anni alterni come da “Piano genitoriale” anche per i singoli adempimenti quotidiani e le specifiche scelte di vita del minore;
di porre a carico del UO, il versamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della moglie, nonché la partecipazione al 50% per tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra scolastiche, che andranno di volta in volta anticipatamente comunicate e concordate tra le parti;
di concedere alla ricorrente il diritto d'uso dell'unica autovettura
2 familiare, a lei intestata, che risulta ad ella necessaria per tutti gli tutti gli adempimenti familiari e gli spostamenti del bambino (attività sportive, scolastiche, extra scolastiche e terapeutiche), al fine di garantire la massima stabilità di vita e continuità nelle sue attività; di riconoscerle il diritto a richiedere l'assegno unico, giusto affidamento prevalente del figlio presso la stessa, così come anche il diritto di godere delle deduzioni fiscali, in caso di dichiarazione dei redditi.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.06.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
In data 13.05.2024 si è costituito tempestivamente il resistente depositando comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dichiarando di aderire alla domanda di separazione.
Nel merito il resistente ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: che nel corso gli anni si è sempre prodigato nell'interesse della famiglia a differenza della coniuge la quale non ha contribuito in alcun modo al menage familiare, facendosi lecita tenere comportamenti contro l'interesse della famiglia;
che nel 2011 ha aperto uno studio legale, sostenendo per intero i costi di avvio, chiuso a seguito delle intromissioni del coniuge che hanno provocato l'allontanamento dei clienti anche per via del carattere rissoso e saccente;
che, chiuso lo studio legale anche per gli effetti nefasti della pandemia del 2020 ma soprattutto per il rapporto tra la e i clienti, non ha disdegnato alcun tipo di lavoro [dapprima lavorando presso lo studio
Pt_1 legale dell'Avv. Filippo Cariglino sino al settembre 2022, successivamente, a fine settembre 2022, si è trasferito ad LE (presso la cognata ) per trovare lavoro come Parte_2 autista;
a fine ottobre 2022, ha trovato impiego come magazziniere presso un deposito Amazon di Novara sino al febbraio 2023, a seguire, come autista di autobus linea Milano-Parigi e Milano-Barcellona, fino al maggio 2023 presso la Airpulmann Spa]; che, profilatasi la possibilità di rivestire l'incarico di Dirigente di Movimento presso la stazione di Bologna, si è trasferito in Bologna per seguire il relativo corso (del costo di € 9.000,00) fino al luglio 2023; che la somma di € 4.000,00 che la dice di aver dato al UO, è stata restituita tramite
Pt_1 bonifico alla madre della ricorrente che tutti gli utili sono stati sempre Parte_3 consegnati totalmente alla , la quale, a differenza del coniuge, non ha contribuito in nulla al
Pt_1 menage familiare, limitandosi a consumare i guadagni del marito e a mettere in disuso la vettura Mazda 6 nell'estate 2023 in circostanze mai chiarite;
che i denari che la dice di
Pt_1 aver impiegato per le spese del marito altro non sono che i “risparmi” del UO dei quali ella aveva la gestione;
che la Opel Adam, intestata alla (così come il motoveicolo), è stata
Pt_1 acquistata dal UO con denari propri;
che la sua ultima dichiarazione dei redditi risale al 2022 (per l'anno 2021) per un fatturato di poche migliaia di euro (circa 2.500,00); che, dopo la parentesi lavorativa dal settembre 2022 al maggio 2023, attualmente è in attesa di occupazione e vive con gli aiuti della famiglia di provenienza;
di non avere beni immobili e mobili di proprietà, salvo una moto del 1994, acquistata nel 2018, del valore di € 300/400; che la comunione materiale e spirituale tra le parti, certamente non addebitabile ai comportamenti del UO (tantomeno della ) è dovuta al venir meno della corrispondenza affettiva tra i
Pt_1 coniugi;
che il 13 agosto del 2023 il resistente ha semplicemente avuto il coraggio di riconoscere la fine della storia in presenza dell'ennesimo rifiuto della di volersi trasferire
Pt_1 in Bologna così da riunire il nucleo familiare;
che nessuna fuga d'amore è stata posta in essere
3 dal resistente;
che nel mese di agosto del 2023, preso atto della fine della relazione, ha da subito proposto una soluzione conciliativa per la quale la resistente potesse continuare ad abitare (con il figlio) la casa coniugale (previo consenso della legittima proprietaria Parte_4
facendosi ella carico del costo delle utenze mentre lo stesso avrebbe contribuito anche
[...] economicamente;
che, di contro, è vittima di comportamenti finalizzati ad alienarlo dal figlio;
che la ricorrente si è trasferita immotivatamente (dall'agosto 2023) presso l'abitazione dei suoi genitori (con il minore) e, nonostante gli inviti a ritornare presso l'abitazione coniugale, la stessa si è sempre rifiutata non pagando le utenze (ad ella intestate) e cagionandone il distacco;
che la ricorrente non lo informa circa le attività di tanto da essere costretto a RS recarsi davanti la scuola per poter vedere e scambiare due parole con il figlio;
che tutti i giorni, nonostante sia in casa, gli viene impedito di vederlo;
che allo stesso RS _1
, dall'agosto 2023, viene impedito qualsiasi contatto con la nonna paterna e gli zii;
di
[...] aver da subito versato al figlio – anche in considerazione delle sue esigenze di svago – la somma di € 300,00 mensili (comprensivo del 50% delle spese straordinarie); di essere disponibile a continuare a versare, per il futuro, la somma di € 200,00 anche in virtù del fatto che il resistente attualmente è ospite dalla madre, svolge saltuari lavori (aiuta, alla bisogna, il fratello nel bar) ma a breve dovrà prendere in locazione altra unità abitativa in Cariati al Per_2 costo di € 350,00 mensili e dovrà sostenere per intero i costi delle utenze;
che la è Pt_1 autosufficiente dal 2022, percependo sia la pensione di invalidità civile sia gli assegni per il nucleo familiare per intero e lavorando come dipendente amministrativa in Cirò Marina presso la NY (circostanza questa del tutto omessa) per cui, alcuna somma può essere prevista in suo favore, soprattutto a carico del UO, nullatenente e con reddito pari a zero.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
di dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale o, in subordine, qualora accolta, disporre che effettivamente la stessa venga abitata dalla con Pt_1 RS
e con utenze a carico della prima;
di disciplinare i rapporti padre figlio secondo quanto al punto Q) della comparsa, dichiarandosi il UO disponibile a versare la somma di € 200 in favore di di ordinare alla controparte di non ostacolare i rapporti tra e tra RS Parte_5
e i familiari del UO, disponendo, nel caso, un calendario di incontri;
il tutto RS con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
All'udienza di prima comparizione del 18.06.2024 sono state ascoltate le parti e i rispettivi difensori hanno chiesto un breve rinvio per verificare la fattibilità di un accordo;
pertanto, è stato disposto rinvio all'udienza del 10.07.2024, al cui esito con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie delle parti ha così disposto: AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto Visto l'art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. emette i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , nato in Cosenza in [...] [...], con collocamento dello stesso presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, (nato in [...]_1 RS in data 04/11/2010), nei prossimi mesi, alla presenza degli operatori dei SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CARIATI, competenti in ragione del luogo di residenza delle parti e del 4 minore, che dovranno prendere in carico padre e figlio predisponendo un calendario di incontri con cadenza almeno settimanale, o secondo calendario che sarà predisposto dai medesimi Servizi (anche immediatamente nel periodo estivo), attuando gli interventi ritenuti opportuni per ridurre il conflitto e rafforzare il rapporto tra i due, ivi incluso, se ritenuto necessario, un percorso psicologico diretto a individuare e rimuovere le cause dell'eventuale rifiuto della figura paterna, monitorandone l'evoluzione; 3) DISPONE che i SERVIZI incaricati provvedano a riferire al Tribunale mediante il deposito di relazioni mensili e di relazione finale entro il 15.11.2024; 4) DISPONE che i SERVIZI SOCIALI DEL CP_2
anche in qualità di Servizi del Comune Capo Ambito, in caso di indisponibilità di
[...] operatori o di personale specializzato, senza che sia necessaria ulteriore autorizzazione di questo Tribunale, provvedano a individuare e delegare il SERVIZIO SOCIALE deputato a espletare l'incarico affidato da questo Tribunale (il quale poi provvederà a depositare le richieste relazioni secondo le tempistiche sopra indicate); 5) DISPONE che il resistente versi a , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore;
il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per il minore siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
7) NULLA DISPONE sull'assegnazione della casa familiare 8) NULLA DISPONE in ordine alla domanda del resistente di disciplinare i rapporti tra e i familiari (nonni e zii RS paterni).
La causa è stata rinviata per la verifica del deposito delle relazioni all'udienza del 19.11.2024 e, successivamente, per l'ascolto del minore all'udienza del 18.12.2024 al cui esito è stato disposto che i Servizi Sociali del Comune di Cariati continuassero il monitoraggio familiare in modo da favorire la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre attivando ogni utile strumento di sostegno psicologico affinché il minore potesse superare gradualmente le criticità relazionali con il padre, prevedendo anche una calendarizzazione degli incontri padre figlio con cadenza almeno mensile. La causa è stata, quindi, rinviata per l'esame della relazione dei Servizi nonché per la discussione orale e la decisione all'udienza del 20.05.2025 e in tale data rimessa al Collegio.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente di concederle il diritto d'uso dell'unica autovettura familiare, a lei intestata, trattandosi di domanda priva di connessione con il presente giudizio, senza tenere conto che la ha dichiarato che l'auto è a Pt_1 lei intestata. Analogamente è a dirsi per la domanda della ricorrente tesa a riconoscerle il diritto di godere delle deduzioni fiscali, in caso di dichiarazione dei redditi, non potendo il Tribunale, peraltro, nulla disporre atteso che la dichiarazione dei redditi va redatta dal soggetto fiscalmente tenuto.
Inammissibile è anche domanda della ricorrente di ordinare al UO di saldare la fattura a ella intestata relativa alla fornitura di energia elettrica della casa coniugale trattandosi, anche in questo caso, di domanda priva di connessione con il presente giudizio, oltre che tardiva, essendo contenuta solo nella memoria ex art 473bis 17 comma 3 c.p.c.
5 Del pari inammissibile è la domanda del resistente di ordinare alla controparte di non ostacolare i rapporti tra e i familiari paterni in quanto sottratta alla competenza del RS
Tribunale.
3. Il merito.
3.1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione dei coniugi. Va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente solo nella memoria ex art. 473bis 17 comma 1 c.p.c. Giova osservare che a seguito del D. Lgs. n. 149/2022, i giudizi di separazione sono regolati dal nuovo titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile (artt. 473-bis c.p.c. e ss.). Per quel che rileva in questa sede, è necessario sottolineare che la modifica normativa, innovando la precedente disciplina, scandita dalla fase presidenziale e dal prosieguo del giudizio dinanzi al giudice istruttore, ha assegnato alle parti termini ben delineati per fissare il thema decidendum e il thema probandum. In particolare, l'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c. statuisce che Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonchè, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma. Si deve ritenere, pertanto, che parte ricorrente doveva formulare, a pena di decadenza, la propria domanda di addebito al momento della costituzione tempestiva in giudizio. È, pertanto, esclusa dalla stessa legge la possibilità di formulare domande nuove oltre il termine del ricorso, per l'attore, e della comparsa di costituzione, per il convenuto, se non in via riconvenzionale e nei termini ristretti e perentori di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., salvo il caso di sopravvenienze ex art. 473-bis.19 c.p.c. Quanto al resistente lo stesso nella propria comparsa di costituzione e risposta non chiesto, nelle proprie conclusioni, l'addebito della separazione alla moglie. Per mera completezza motivazionale si rileva che, in ogni caso, entrambe le parti non hanno fornito nessuna prova delle reciproche condotte causative, a loro dire, dell'addebito della separazione. Invero, la ricorrente, a fronte delle ferme contestazioni del resistente, non ha inteso articolare mezzi di prova, mentre le richieste di prova del resistente sono state dichiarate inammissibili con ordinanza resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024 che in tale sede si conferma (ordinanza in cui è dato leggere: “la prova per testi formulata dal resistente nella 6 comparsa di costituzione è inammissibile non essendo indicato il nominativo delle persone fisiche dei testimoni;
- che la ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di prova orale per cui è da rigettare la richiesta di prova contraria formulata dal resistente nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c.; - che è da rigettare la richiesta di CTU medico legale formulata dalla ricorrente nella memoria ex nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 3 c.p.c., in quanto tardiva oltre che superflua e ininfluente ai fini della decisione”). Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
3.2. L'affidamento, il collocamento, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si ritiene di confermare l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024. Invero, sebbene nella prima relazione, depositata il 01.10.2024, i Servizi Sociali di Cariati hanno dato atto del rifiuto del minore di vedere il padre - rifiuto ribadito anche dal minore ascoltato all'udienza del 18 dicembre 2024 (vedi al riguardo anche ordinanza del 24.12.2024:
“... il minore, ascoltato a lungo da questo giudice istruttore, ha manifestato un netto rifiuto ad incontrare il padre, peraltro già manifestato innanzi ai Servizi Sociali del Comune di Cariati;
lo stesso ha dichiarato, tra l'altro, di non riuscire più a guardare il padre in faccia, narrando anche diversi episodi in cui il padre in sua presenza ha proferito offese verso la madre e la sua famiglia;
il minore, ha specificato che sono stati i comportamenti successivi del padre a peggiorare la situazione e a determinare la propria volontà di non vederlo ... il minore ha riferito di sentirsi ancora arrabbiato, manifestando, nel proprio racconto, una profonda delusione per la fine del matrimonio dei genitori, avendo vissuto l'allontanamento del padre come un tradimento rispetto all'ideale di famiglia che fino ad allora aveva caratterizzato la sua vita ... il minore è comparso in udienza con disponibilità, ha risposto alle domande in modo sereno e con atteggiamento educato;
è apparo curato, adeguato nell'esposizione in ragione della sua età; si è anche posto al giudice senza gesticolare, senza abbassare o volgere altrove lo sguardo;
in modo molto consapevole e preciso;
pertanto, si è dato atto che egli è apparso pienamente capace di discernere e le sue risposte sono apparse essere il frutto del suo volere, senza condizionamenti ...), i Servizi Sociali nella successiva relazione, depositata il 28.03.2025, hanno dato poi atto di un lieve miglioramento della situazione (“... In data 28.03.2025 veniva effettuato ulteriore colloquio con il sig. il quale raccontava CP_1 dell'incontro avvenuto con il figlio nel giorno in cui si recava presso la sua abitazione ed al quale hanno fatto seguito altri incontri solo tra lui e il figlio, durante i quali hanno condiviso momenti di svago ma anche di confronto rispetto a quanto accaduto in questi ultimi due anni. Il sig. UO riferiva che, sebbene siano stati circa 3 incontri, il clima tra i due è sempre più disteso ed è migliorata anche la comunicazione tra lui e la ex moglie”). Nella successiva relazione, depositata il 30.04.2025, i Servizi hanno, invece, così riportato “In data 15.03.2025 la scrivente equipe effettuava colloquio individuale con il minore _1
, accompagnato dalla madre, signora . Durante il colloquio
[...] Parte_1 RS raccontava di aver ripreso i rapporti con il padre da fine Marzo '25, momento in cui il sig. UO si presentava a casa del minore ... riferiva di aver passato diversi RS
7 momenti di svago con il padre, durante i quali i due condividevano la cena, uscivano insieme o si recavano presso il centro commerciale locale. Stando a quanto riferito dal minore, le uscite si erano svolte prevalentemente in maniera positiva: diceva di essere riuscito ad RS aprirsi con il padre in maniera naturale e di aver condiviso anche alcune questioni importanti che lo riguardano. Solamente nell'ultimo incontro avuto tra i due, vi era stato un contrasto dovuto al modo in cui il sig. si pone, a volte, verbalmente nei suoi confronti utilizzando CP_1 delle espressioni che fanno pensare a di trattare alcuni argomenti con poca RS importanza. Nonostante questo ultimo episodio, riferiva di non essersi pentito di RS aver ripreso i rapporti con il padre, ma di voler far capire a quest'ultimo il suo sentire. In data 16.03.2025 la scrivente d.ssa effettuava colloquio con il sig. Parte_6 CP_1
Questi confermava sostanzialmente quanto detto dal figlio rispetto agli incontri avuti e
[...] al rapporto che si era venuto a ricreare: si mostrava positivamente sorpreso dal modo in cui
si era posto fin da subito nei suoi confronti in quanto ciò non era prevedibile, RS dati gli anni trascorsi in precedenza di totale chiusura. Nonostante i due abbiano ripreso i rapporti al di fuori del contesto protetto. l'equipe calendarizzava incontro protetto tra _1
ed il padre per il giorno 29.04.2025 alle ore 14:30, avvisando gli interessati a mezzo
[...] pec. In data 29.04.2025 alle ore 14:30 i professionisti dell' Controparte_3 nelle persone della dott.ssa assistente sociale, e dott.ssa Francesca Parte_6
Benevento, psicologa, effettuavano incontro protetto tra il minore e il Persona_3 padre . Il minore non si presentava all'incontro, né tanto meno l'equipe veniva CP_1 avvisata preventivamente della sua assenza. Il sig. si presentava in orario raccontando CP_1 di aver continuato a vedere il figlio nei giorni precedenti e che i rapporti continuavano ad essere sereni e distesi. Nello specifico UO riferiva di essere riuscito a parlare al figlio della gravidanza della attuale compagna, argomento per il quale temeva la reazione del minore;
nonostante ciò, sembra invece aver reagito positivamente a questa notizia”. RS
Inoltre, nella relazione finale, depositata il 13.05.2025, i Servizi hanno riportato “L'equipe calendarizzava incontro protetto tra ed il padre per il giorno 13.05.2025 alle ore RS
14:30, avvisando gli interessati a mezzo pec. Il minore non si presentava RS all'incontro, né tanto meno l'equipe veniva avvisata preventivamente della sua assenza. Il sig. si presentava all'incontro riferendo che i rapporti con il figlio continuano ad essere CP_1 sempre più distesi e i contatti avvengono anche su iniziativa di : a tal proposito, RS mostrava alcune conversazioni telefoniche avvenute tramite messaggio tra i due, caratterizzate da condivisione di contenuti di vita quotidiana con espressioni di affetto reciproche. Gli incontri tra i due sono stati frequenti e riferiva che parlava con lui in CP_1 RS maniera sempre più spontanea di ciò che gli accadeva. Per quanto riguarda l'assenza di _1
agli incontri protetti, il sig. riferiva di non averne mai chiesto al figlio il motivo
[...] CP_1 ed evitava di parlargli di questo aspetto per non influenzarlo;
a maggior ragione perché il UO si sente sereno rispetto al rapporto ripreso con il figlio, al di fuori del contesto protetto In ultimo, il sig. UO riferiva di star provvedendo a liberare la casa coniugale, al massimo entro il mese di settembre 2025, in modo tale da rispondere alla richiesta del figlio di tornare a viverci”. Dall'istruttoria svolta, quindi, è palese il notevole miglioramento delle relazioni tra padre e figlio: è lo stesso ricorrente a riferire che i rapporti con il figlio continuano ad essere sempre più distesi e i contatti avvengono anche su iniziativa di RS
8 Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerato, come evidenziato, che non sono emersi atteggiamenti della madre che possano aver condizionato il minore il quale, anzi, ha dato conto dei tentativi della madre di tentare un avvicinamento tra padre e figlio, tentativi che hanno avuto esito negativo in ragione del fermo rifiuto – iniziale - del minore medesimo, che il percorso attivato e il supporto dei Servizi hanno favorito il riavvicinamento tra _1
e il padre, che il ragazzo tra poco compirà 14 anni, si ritiene di confermare il regime di
[...] affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo delle relazioni, si ritiene che il padre potrà vedere il figlio minore, salvo diversi accordi tra le parti che tengano conto anche degli impegni e della volontà del minore: un giorno a settimana in orari da concordare con la ricorrente, tenuto conto della volontà del minore e compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio e svago delle parti;
a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita da scuola, ovvero in periodo non scolastico dalle ore 15.00, fino alla domenica ore 19.00; nel periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre e la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere il figlio il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
nel periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, il minore potrà rimanere con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi,
o nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare almeno una settimana prima della fine dell'anno scolastico;
resta fermo che le parti possono accordarsi anche in riferimento a periodi diversi o ulteriori tenuto conto della volontà del minore. Si rammenta che la ripresa dei rapporti padre figlio non può che essere frutto di una scelta volontaria, spontanea e consapevole effettuata da tutti i soggetti coinvolti, considerato che la volontà espressa dal minore deve essere rispettata, in quanto espressione del principio di autodeterminazione dei figli, anche alla luce dell'incoercibilità dei rapporti affettivi (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 20107/2016), per cui si sollecitano le parti a continuare a gestire i propri rapporti in modo sereno e in un'ottica collaborativa avendo come scopo unicamente il benessere del minore. Quanto al mantenimento del minore, tenuto conto che all'udienza del 10.07.2024, la difesa del resistente ha dichiarato di aver proposto un accordo che prevede un assegno per il figlio di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, può confermarsi in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della ricorrente a titolo di mantenimento per il figlio, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, ciò tenuto conto anche che la ricorrente all'udienza del 20.05.2025 ha domandato la modifica dell'ordinanza del 25.07.2024 solo in punto di assegnazione della casa familiare chiedendo, per il resto, di confermare gli ulteriori provvedimenti resi con la citata ordinanza. Nulla va disposto in ordine alla domanda della ricorrente di riconoscerle il diritto a richiedere l'assegno unico, atteso che la stessa non ha contestato le deduzioni del resistente (vedi pag. 6 della comparsa di costituzione) secondo cui la percepisce già gli assegni per il nucleo Pt_1 familiare per intero. Si dispone altresì che le spese straordinarie da sostenere per la prole vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra
9 spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili
3.3. Sulla domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per sé e sulla assegnazione della casa coniugale. Nulla va statuito in ordine all'assegno di mantenimento a favore della ricorrente avendo quest'ultima rinunciato relativa domanda alla prima udienza (vedi verbale di udienza del 18.06.2024 in cui la ha dichiarato: “... Voglio dire che rinuncio all'assegno di Pt_1 mantenimento per me e chiedo solo assegno di mantenimento per mio figlio nella misura che riterrà il Tribunale”). Devono essere rigettate la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 in punto di assegnazione della stessa come reiterata dalla difesa della all'udienza del 20.05.2025. Pt_1
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori, al fine di garantire loro una
10 continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi, oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (ex multis, Cass. Civ. n. 3015 del 2018). Nella fattispecie la stessa ricorrente, già nel ricorso introduttivo (iscritto il 26.01.2024) ha dedotto che la casa familiare era inagibile e non abitabile, poiché priva di acqua calda e di riscaldamento, poi, in sede di audizione, ha ammesso che lei e il figlio non vivono più dal 12.08.2023 presso la stessa bensì in Cariati in una casa di proprietà dei di lei genitori i quali ne hanno concesso la disponibilità; in assenza di collocamento del minore, non può nemmeno disporsi l'assegnazione della casa familiare al padre, invero nemmeno richiesta dal resistente. Del resto, deve rilevarsi che la casa familiare non è intestata alle parti ma a terzi soggetti.
4. Il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale di divorzio. Il resistente nella propria comparsa di costituzione ha chiesto anche di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. La ricorrente non si è opposta espressamente a tale domanda. Sul punto è noto che la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha previsto l'introduzione dell'art. 473 bis. 49. c.p.c., ai sensi del quale sussiste la possibilità per le parti di proporre contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che in caso di cumulo di domande “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio, così come formulata dal resistente. Pertanto, il giudizio deve proseguire per la decisione sulla predetta domanda e la causa deve essere rimessa sul ruolo, a tal fine, come da separata ordinanza.
5. Le spese di lite La statuizione sulle spese è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3. DISPONE l'affido condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre;
4. DISPONE che versi a entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per il minore siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
6. DISCIPLINA il diritto di visita del padre con il figlio minore come indicato in parte motiva;
7. NULLA DISPONE in ordine all'assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
8. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 in punto di assegnazione della
11 stessa;
9. DICHIARA inammissibile domanda del resistente di disciplinare i rapporti tra _1
e i familiari paterni;
[...]
10. DICHIARA inammissibili le domande della ricorrente di concederle il diritto d'uso dell'autovettura familiare, di riconoscerle il diritto di godere delle deduzioni fiscali, di ordinare al UO di saldare la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica della casa coniugale;
11. dispone sugli assegni unici familiari;
CP_4
12. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
13. DISPONE la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di divorzio;
14. RIMETTE alla decisione definitiva la statuizione sulle spese;
15. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
16. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24.07.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 146/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmelo Cosentino e dall'avv. Eleonora Mingrone, domiciliata come in atti RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Provino Meles, domiciliato come in atti RESISTENTE NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025. Il P.M. aveva già emesso il visto in data 05.09.2024. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I fatti di causa e le richieste delle parti. Con ricorso iscritto il 26.01.2024, la ricorrente ha dedotto: che le parti hanno contratto matrimonio in Cariati il 20.09.2008 (atto n. 29, parte II, Serie A, anno 2008); che dall'unione coniugale è nato, in data 04.11.2010 in Cosenza, il figlio che la dimora RS coniugale è stata fissata a Cariati in via Sardegna, n. 51; di essere attualmente disoccupata;
che
1 il fallimento dell'unione matrimoniale va imputato esclusivamente al comportamento del UO il quale ha sempre intrattenuto, in costanza di matrimonio, rapporti di adulterio con altre donne, delle quali la ricorrente era completamente ignara;
che il UO, al fine di coltivare l'ennesima relazione con una conoscente, nel mese di settembre 2022, con il pretesto di trovare fortuna lavorativa, ha lasciato Cariati, abbandonando la casa familiare, la moglie e il figlio per trasferirsi in Rho e instaurare una regolare convivenza con la conoscente di cui sopra;
che ciò ha privato la sua famiglia della presenza fisica e di ogni mezzo di sostentamento, morale ed economico;
che infatti, il UO, ha locato una casa in provincia di Novara, a pochi Km dall'abitazione della conoscente, utilizzata solo quando la ricorrente e il figlio lo andavano a trovare;
che durante la sua permanenza in Piemonte/Lombardia, non ha provveduto a sostenere economicamente la famiglia, nonostante i lavori intrapresi, altamente remunerativi;
di aver sempre sostenuto economicamente il , il quale, tornato a Cariati per il periodo estivo 2023, Pt_1 ripartiva nuovamente per Rho due giorni prima dell'intervento chirurgico a cui doveva sottoporsi la ricorrente, allontanandosi dalla casa familiare senza informarla, ma soprattutto senza comunicarlo al figlio né salutarlo, per rientrare a Cariati dopo circa 10 gg, cioè dopo le dimissioni ospedaliere;
che dai primi di gennaio 2024 il UO ha posto in essere, stabilmente, una regolare convivenza in Rho, lasciando la casa coniugale sprovvista di qualsivoglia fornitura di energia elettrica tanto che essa non è agibile e abitabile;
di aver sempre dato priorità alle esigenze del marito rinunciando a opportunità lavorative importanti;
di trovarsi in una situazione gravissima, con il solo emolumento pensionistico di invalidità, con a carico un figlio ancora minore e con notevole difficoltà di prestare attività lavorativa;
che solo in seguito alla scoperta della relazione adultera, il UO dal mese di ottobre corrisponde € 300,00, per il sostentamento di RS
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
di affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente dello RS stesso con la madre presso la casa familiare, ove lo stesso continuerà a vivere stabilmente e ove manterrà la sua residenza;
di assegnare la casa coniugale alla che continuerà ad abitarla, Pt_1 unitamente al figlio minore con ella convivente e ad ella affidato con collocazione principale, con i rispettivi arredi ed accessori e con il diritto per di prelevare dall'abitazione CP_1 coniugale solo ed esclusivamente i propri effetti personali o i beni necessari per l'espletamento della propria attività lavorativa o di svago, entro 15 giorni dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti da parte del Giudice;
di regolare il diritto di visita del padre secondo il
“Piano Genitoriale” allegato ossia, sinteticamente, in considerazione del trasferimento del UO al nord: vedere e frequentare il figlio, a week end alterni, dall'ora di pranzo e sino alle ore 21:00, previo avviso alla madre almeno 24 ore prima, qualora questi soggiorni a Cariati;
trascorrere con lo stesso 7 giorni consecutivi nelle vacanze estive nei mesi di luglio o agosto – concordandone, entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre il periodo esatto - e le festività natalizie e pasquali ad anni alterni come da “Piano genitoriale” anche per i singoli adempimenti quotidiani e le specifiche scelte di vita del minore;
di porre a carico del UO, il versamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della moglie, nonché la partecipazione al 50% per tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra scolastiche, che andranno di volta in volta anticipatamente comunicate e concordate tra le parti;
di concedere alla ricorrente il diritto d'uso dell'unica autovettura
2 familiare, a lei intestata, che risulta ad ella necessaria per tutti gli tutti gli adempimenti familiari e gli spostamenti del bambino (attività sportive, scolastiche, extra scolastiche e terapeutiche), al fine di garantire la massima stabilità di vita e continuità nelle sue attività; di riconoscerle il diritto a richiedere l'assegno unico, giusto affidamento prevalente del figlio presso la stessa, così come anche il diritto di godere delle deduzioni fiscali, in caso di dichiarazione dei redditi.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.06.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
In data 13.05.2024 si è costituito tempestivamente il resistente depositando comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dichiarando di aderire alla domanda di separazione.
Nel merito il resistente ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: che nel corso gli anni si è sempre prodigato nell'interesse della famiglia a differenza della coniuge la quale non ha contribuito in alcun modo al menage familiare, facendosi lecita tenere comportamenti contro l'interesse della famiglia;
che nel 2011 ha aperto uno studio legale, sostenendo per intero i costi di avvio, chiuso a seguito delle intromissioni del coniuge che hanno provocato l'allontanamento dei clienti anche per via del carattere rissoso e saccente;
che, chiuso lo studio legale anche per gli effetti nefasti della pandemia del 2020 ma soprattutto per il rapporto tra la e i clienti, non ha disdegnato alcun tipo di lavoro [dapprima lavorando presso lo studio
Pt_1 legale dell'Avv. Filippo Cariglino sino al settembre 2022, successivamente, a fine settembre 2022, si è trasferito ad LE (presso la cognata ) per trovare lavoro come Parte_2 autista;
a fine ottobre 2022, ha trovato impiego come magazziniere presso un deposito Amazon di Novara sino al febbraio 2023, a seguire, come autista di autobus linea Milano-Parigi e Milano-Barcellona, fino al maggio 2023 presso la Airpulmann Spa]; che, profilatasi la possibilità di rivestire l'incarico di Dirigente di Movimento presso la stazione di Bologna, si è trasferito in Bologna per seguire il relativo corso (del costo di € 9.000,00) fino al luglio 2023; che la somma di € 4.000,00 che la dice di aver dato al UO, è stata restituita tramite
Pt_1 bonifico alla madre della ricorrente che tutti gli utili sono stati sempre Parte_3 consegnati totalmente alla , la quale, a differenza del coniuge, non ha contribuito in nulla al
Pt_1 menage familiare, limitandosi a consumare i guadagni del marito e a mettere in disuso la vettura Mazda 6 nell'estate 2023 in circostanze mai chiarite;
che i denari che la dice di
Pt_1 aver impiegato per le spese del marito altro non sono che i “risparmi” del UO dei quali ella aveva la gestione;
che la Opel Adam, intestata alla (così come il motoveicolo), è stata
Pt_1 acquistata dal UO con denari propri;
che la sua ultima dichiarazione dei redditi risale al 2022 (per l'anno 2021) per un fatturato di poche migliaia di euro (circa 2.500,00); che, dopo la parentesi lavorativa dal settembre 2022 al maggio 2023, attualmente è in attesa di occupazione e vive con gli aiuti della famiglia di provenienza;
di non avere beni immobili e mobili di proprietà, salvo una moto del 1994, acquistata nel 2018, del valore di € 300/400; che la comunione materiale e spirituale tra le parti, certamente non addebitabile ai comportamenti del UO (tantomeno della ) è dovuta al venir meno della corrispondenza affettiva tra i
Pt_1 coniugi;
che il 13 agosto del 2023 il resistente ha semplicemente avuto il coraggio di riconoscere la fine della storia in presenza dell'ennesimo rifiuto della di volersi trasferire
Pt_1 in Bologna così da riunire il nucleo familiare;
che nessuna fuga d'amore è stata posta in essere
3 dal resistente;
che nel mese di agosto del 2023, preso atto della fine della relazione, ha da subito proposto una soluzione conciliativa per la quale la resistente potesse continuare ad abitare (con il figlio) la casa coniugale (previo consenso della legittima proprietaria Parte_4
facendosi ella carico del costo delle utenze mentre lo stesso avrebbe contribuito anche
[...] economicamente;
che, di contro, è vittima di comportamenti finalizzati ad alienarlo dal figlio;
che la ricorrente si è trasferita immotivatamente (dall'agosto 2023) presso l'abitazione dei suoi genitori (con il minore) e, nonostante gli inviti a ritornare presso l'abitazione coniugale, la stessa si è sempre rifiutata non pagando le utenze (ad ella intestate) e cagionandone il distacco;
che la ricorrente non lo informa circa le attività di tanto da essere costretto a RS recarsi davanti la scuola per poter vedere e scambiare due parole con il figlio;
che tutti i giorni, nonostante sia in casa, gli viene impedito di vederlo;
che allo stesso RS _1
, dall'agosto 2023, viene impedito qualsiasi contatto con la nonna paterna e gli zii;
di
[...] aver da subito versato al figlio – anche in considerazione delle sue esigenze di svago – la somma di € 300,00 mensili (comprensivo del 50% delle spese straordinarie); di essere disponibile a continuare a versare, per il futuro, la somma di € 200,00 anche in virtù del fatto che il resistente attualmente è ospite dalla madre, svolge saltuari lavori (aiuta, alla bisogna, il fratello nel bar) ma a breve dovrà prendere in locazione altra unità abitativa in Cariati al Per_2 costo di € 350,00 mensili e dovrà sostenere per intero i costi delle utenze;
che la è Pt_1 autosufficiente dal 2022, percependo sia la pensione di invalidità civile sia gli assegni per il nucleo familiare per intero e lavorando come dipendente amministrativa in Cirò Marina presso la NY (circostanza questa del tutto omessa) per cui, alcuna somma può essere prevista in suo favore, soprattutto a carico del UO, nullatenente e con reddito pari a zero.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
di dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale o, in subordine, qualora accolta, disporre che effettivamente la stessa venga abitata dalla con Pt_1 RS
e con utenze a carico della prima;
di disciplinare i rapporti padre figlio secondo quanto al punto Q) della comparsa, dichiarandosi il UO disponibile a versare la somma di € 200 in favore di di ordinare alla controparte di non ostacolare i rapporti tra e tra RS Parte_5
e i familiari del UO, disponendo, nel caso, un calendario di incontri;
il tutto RS con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
All'udienza di prima comparizione del 18.06.2024 sono state ascoltate le parti e i rispettivi difensori hanno chiesto un breve rinvio per verificare la fattibilità di un accordo;
pertanto, è stato disposto rinvio all'udienza del 10.07.2024, al cui esito con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie delle parti ha così disposto: AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto Visto l'art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. emette i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 1) DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , nato in Cosenza in [...] [...], con collocamento dello stesso presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, (nato in [...]_1 RS in data 04/11/2010), nei prossimi mesi, alla presenza degli operatori dei SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CARIATI, competenti in ragione del luogo di residenza delle parti e del 4 minore, che dovranno prendere in carico padre e figlio predisponendo un calendario di incontri con cadenza almeno settimanale, o secondo calendario che sarà predisposto dai medesimi Servizi (anche immediatamente nel periodo estivo), attuando gli interventi ritenuti opportuni per ridurre il conflitto e rafforzare il rapporto tra i due, ivi incluso, se ritenuto necessario, un percorso psicologico diretto a individuare e rimuovere le cause dell'eventuale rifiuto della figura paterna, monitorandone l'evoluzione; 3) DISPONE che i SERVIZI incaricati provvedano a riferire al Tribunale mediante il deposito di relazioni mensili e di relazione finale entro il 15.11.2024; 4) DISPONE che i SERVIZI SOCIALI DEL CP_2
anche in qualità di Servizi del Comune Capo Ambito, in caso di indisponibilità di
[...] operatori o di personale specializzato, senza che sia necessaria ulteriore autorizzazione di questo Tribunale, provvedano a individuare e delegare il SERVIZIO SOCIALE deputato a espletare l'incarico affidato da questo Tribunale (il quale poi provvederà a depositare le richieste relazioni secondo le tempistiche sopra indicate); 5) DISPONE che il resistente versi a , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore;
il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
6) DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per il minore siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
7) NULLA DISPONE sull'assegnazione della casa familiare 8) NULLA DISPONE in ordine alla domanda del resistente di disciplinare i rapporti tra e i familiari (nonni e zii RS paterni).
La causa è stata rinviata per la verifica del deposito delle relazioni all'udienza del 19.11.2024 e, successivamente, per l'ascolto del minore all'udienza del 18.12.2024 al cui esito è stato disposto che i Servizi Sociali del Comune di Cariati continuassero il monitoraggio familiare in modo da favorire la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre attivando ogni utile strumento di sostegno psicologico affinché il minore potesse superare gradualmente le criticità relazionali con il padre, prevedendo anche una calendarizzazione degli incontri padre figlio con cadenza almeno mensile. La causa è stata, quindi, rinviata per l'esame della relazione dei Servizi nonché per la discussione orale e la decisione all'udienza del 20.05.2025 e in tale data rimessa al Collegio.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda della ricorrente di concederle il diritto d'uso dell'unica autovettura familiare, a lei intestata, trattandosi di domanda priva di connessione con il presente giudizio, senza tenere conto che la ha dichiarato che l'auto è a Pt_1 lei intestata. Analogamente è a dirsi per la domanda della ricorrente tesa a riconoscerle il diritto di godere delle deduzioni fiscali, in caso di dichiarazione dei redditi, non potendo il Tribunale, peraltro, nulla disporre atteso che la dichiarazione dei redditi va redatta dal soggetto fiscalmente tenuto.
Inammissibile è anche domanda della ricorrente di ordinare al UO di saldare la fattura a ella intestata relativa alla fornitura di energia elettrica della casa coniugale trattandosi, anche in questo caso, di domanda priva di connessione con il presente giudizio, oltre che tardiva, essendo contenuta solo nella memoria ex art 473bis 17 comma 3 c.p.c.
5 Del pari inammissibile è la domanda del resistente di ordinare alla controparte di non ostacolare i rapporti tra e i familiari paterni in quanto sottratta alla competenza del RS
Tribunale.
3. Il merito.
3.1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione dei coniugi. Va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente solo nella memoria ex art. 473bis 17 comma 1 c.p.c. Giova osservare che a seguito del D. Lgs. n. 149/2022, i giudizi di separazione sono regolati dal nuovo titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile (artt. 473-bis c.p.c. e ss.). Per quel che rileva in questa sede, è necessario sottolineare che la modifica normativa, innovando la precedente disciplina, scandita dalla fase presidenziale e dal prosieguo del giudizio dinanzi al giudice istruttore, ha assegnato alle parti termini ben delineati per fissare il thema decidendum e il thema probandum. In particolare, l'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c. statuisce che Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonchè, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma. Si deve ritenere, pertanto, che parte ricorrente doveva formulare, a pena di decadenza, la propria domanda di addebito al momento della costituzione tempestiva in giudizio. È, pertanto, esclusa dalla stessa legge la possibilità di formulare domande nuove oltre il termine del ricorso, per l'attore, e della comparsa di costituzione, per il convenuto, se non in via riconvenzionale e nei termini ristretti e perentori di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., salvo il caso di sopravvenienze ex art. 473-bis.19 c.p.c. Quanto al resistente lo stesso nella propria comparsa di costituzione e risposta non chiesto, nelle proprie conclusioni, l'addebito della separazione alla moglie. Per mera completezza motivazionale si rileva che, in ogni caso, entrambe le parti non hanno fornito nessuna prova delle reciproche condotte causative, a loro dire, dell'addebito della separazione. Invero, la ricorrente, a fronte delle ferme contestazioni del resistente, non ha inteso articolare mezzi di prova, mentre le richieste di prova del resistente sono state dichiarate inammissibili con ordinanza resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024 che in tale sede si conferma (ordinanza in cui è dato leggere: “la prova per testi formulata dal resistente nella 6 comparsa di costituzione è inammissibile non essendo indicato il nominativo delle persone fisiche dei testimoni;
- che la ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di prova orale per cui è da rigettare la richiesta di prova contraria formulata dal resistente nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c.; - che è da rigettare la richiesta di CTU medico legale formulata dalla ricorrente nella memoria ex nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 3 c.p.c., in quanto tardiva oltre che superflua e ininfluente ai fini della decisione”). Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
3.2. L'affidamento, il collocamento, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio minore si ritiene di confermare l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 25.07.2024 e depositata il 26.07.2024. Invero, sebbene nella prima relazione, depositata il 01.10.2024, i Servizi Sociali di Cariati hanno dato atto del rifiuto del minore di vedere il padre - rifiuto ribadito anche dal minore ascoltato all'udienza del 18 dicembre 2024 (vedi al riguardo anche ordinanza del 24.12.2024:
“... il minore, ascoltato a lungo da questo giudice istruttore, ha manifestato un netto rifiuto ad incontrare il padre, peraltro già manifestato innanzi ai Servizi Sociali del Comune di Cariati;
lo stesso ha dichiarato, tra l'altro, di non riuscire più a guardare il padre in faccia, narrando anche diversi episodi in cui il padre in sua presenza ha proferito offese verso la madre e la sua famiglia;
il minore, ha specificato che sono stati i comportamenti successivi del padre a peggiorare la situazione e a determinare la propria volontà di non vederlo ... il minore ha riferito di sentirsi ancora arrabbiato, manifestando, nel proprio racconto, una profonda delusione per la fine del matrimonio dei genitori, avendo vissuto l'allontanamento del padre come un tradimento rispetto all'ideale di famiglia che fino ad allora aveva caratterizzato la sua vita ... il minore è comparso in udienza con disponibilità, ha risposto alle domande in modo sereno e con atteggiamento educato;
è apparo curato, adeguato nell'esposizione in ragione della sua età; si è anche posto al giudice senza gesticolare, senza abbassare o volgere altrove lo sguardo;
in modo molto consapevole e preciso;
pertanto, si è dato atto che egli è apparso pienamente capace di discernere e le sue risposte sono apparse essere il frutto del suo volere, senza condizionamenti ...), i Servizi Sociali nella successiva relazione, depositata il 28.03.2025, hanno dato poi atto di un lieve miglioramento della situazione (“... In data 28.03.2025 veniva effettuato ulteriore colloquio con il sig. il quale raccontava CP_1 dell'incontro avvenuto con il figlio nel giorno in cui si recava presso la sua abitazione ed al quale hanno fatto seguito altri incontri solo tra lui e il figlio, durante i quali hanno condiviso momenti di svago ma anche di confronto rispetto a quanto accaduto in questi ultimi due anni. Il sig. UO riferiva che, sebbene siano stati circa 3 incontri, il clima tra i due è sempre più disteso ed è migliorata anche la comunicazione tra lui e la ex moglie”). Nella successiva relazione, depositata il 30.04.2025, i Servizi hanno, invece, così riportato “In data 15.03.2025 la scrivente equipe effettuava colloquio individuale con il minore _1
, accompagnato dalla madre, signora . Durante il colloquio
[...] Parte_1 RS raccontava di aver ripreso i rapporti con il padre da fine Marzo '25, momento in cui il sig. UO si presentava a casa del minore ... riferiva di aver passato diversi RS
7 momenti di svago con il padre, durante i quali i due condividevano la cena, uscivano insieme o si recavano presso il centro commerciale locale. Stando a quanto riferito dal minore, le uscite si erano svolte prevalentemente in maniera positiva: diceva di essere riuscito ad RS aprirsi con il padre in maniera naturale e di aver condiviso anche alcune questioni importanti che lo riguardano. Solamente nell'ultimo incontro avuto tra i due, vi era stato un contrasto dovuto al modo in cui il sig. si pone, a volte, verbalmente nei suoi confronti utilizzando CP_1 delle espressioni che fanno pensare a di trattare alcuni argomenti con poca RS importanza. Nonostante questo ultimo episodio, riferiva di non essersi pentito di RS aver ripreso i rapporti con il padre, ma di voler far capire a quest'ultimo il suo sentire. In data 16.03.2025 la scrivente d.ssa effettuava colloquio con il sig. Parte_6 CP_1
Questi confermava sostanzialmente quanto detto dal figlio rispetto agli incontri avuti e
[...] al rapporto che si era venuto a ricreare: si mostrava positivamente sorpreso dal modo in cui
si era posto fin da subito nei suoi confronti in quanto ciò non era prevedibile, RS dati gli anni trascorsi in precedenza di totale chiusura. Nonostante i due abbiano ripreso i rapporti al di fuori del contesto protetto. l'equipe calendarizzava incontro protetto tra _1
ed il padre per il giorno 29.04.2025 alle ore 14:30, avvisando gli interessati a mezzo
[...] pec. In data 29.04.2025 alle ore 14:30 i professionisti dell' Controparte_3 nelle persone della dott.ssa assistente sociale, e dott.ssa Francesca Parte_6
Benevento, psicologa, effettuavano incontro protetto tra il minore e il Persona_3 padre . Il minore non si presentava all'incontro, né tanto meno l'equipe veniva CP_1 avvisata preventivamente della sua assenza. Il sig. si presentava in orario raccontando CP_1 di aver continuato a vedere il figlio nei giorni precedenti e che i rapporti continuavano ad essere sereni e distesi. Nello specifico UO riferiva di essere riuscito a parlare al figlio della gravidanza della attuale compagna, argomento per il quale temeva la reazione del minore;
nonostante ciò, sembra invece aver reagito positivamente a questa notizia”. RS
Inoltre, nella relazione finale, depositata il 13.05.2025, i Servizi hanno riportato “L'equipe calendarizzava incontro protetto tra ed il padre per il giorno 13.05.2025 alle ore RS
14:30, avvisando gli interessati a mezzo pec. Il minore non si presentava RS all'incontro, né tanto meno l'equipe veniva avvisata preventivamente della sua assenza. Il sig. si presentava all'incontro riferendo che i rapporti con il figlio continuano ad essere CP_1 sempre più distesi e i contatti avvengono anche su iniziativa di : a tal proposito, RS mostrava alcune conversazioni telefoniche avvenute tramite messaggio tra i due, caratterizzate da condivisione di contenuti di vita quotidiana con espressioni di affetto reciproche. Gli incontri tra i due sono stati frequenti e riferiva che parlava con lui in CP_1 RS maniera sempre più spontanea di ciò che gli accadeva. Per quanto riguarda l'assenza di _1
agli incontri protetti, il sig. riferiva di non averne mai chiesto al figlio il motivo
[...] CP_1 ed evitava di parlargli di questo aspetto per non influenzarlo;
a maggior ragione perché il UO si sente sereno rispetto al rapporto ripreso con il figlio, al di fuori del contesto protetto In ultimo, il sig. UO riferiva di star provvedendo a liberare la casa coniugale, al massimo entro il mese di settembre 2025, in modo tale da rispondere alla richiesta del figlio di tornare a viverci”. Dall'istruttoria svolta, quindi, è palese il notevole miglioramento delle relazioni tra padre e figlio: è lo stesso ricorrente a riferire che i rapporti con il figlio continuano ad essere sempre più distesi e i contatti avvengono anche su iniziativa di RS
8 Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerato, come evidenziato, che non sono emersi atteggiamenti della madre che possano aver condizionato il minore il quale, anzi, ha dato conto dei tentativi della madre di tentare un avvicinamento tra padre e figlio, tentativi che hanno avuto esito negativo in ragione del fermo rifiuto – iniziale - del minore medesimo, che il percorso attivato e il supporto dei Servizi hanno favorito il riavvicinamento tra _1
e il padre, che il ragazzo tra poco compirà 14 anni, si ritiene di confermare il regime di
[...] affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'esito positivo delle relazioni, si ritiene che il padre potrà vedere il figlio minore, salvo diversi accordi tra le parti che tengano conto anche degli impegni e della volontà del minore: un giorno a settimana in orari da concordare con la ricorrente, tenuto conto della volontà del minore e compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio e svago delle parti;
a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita da scuola, ovvero in periodo non scolastico dalle ore 15.00, fino alla domenica ore 19.00; nel periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre e la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali il padre potrà vedere e tenere il figlio il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni;
nel periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, il minore potrà rimanere con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi,
o nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare almeno una settimana prima della fine dell'anno scolastico;
resta fermo che le parti possono accordarsi anche in riferimento a periodi diversi o ulteriori tenuto conto della volontà del minore. Si rammenta che la ripresa dei rapporti padre figlio non può che essere frutto di una scelta volontaria, spontanea e consapevole effettuata da tutti i soggetti coinvolti, considerato che la volontà espressa dal minore deve essere rispettata, in quanto espressione del principio di autodeterminazione dei figli, anche alla luce dell'incoercibilità dei rapporti affettivi (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 20107/2016), per cui si sollecitano le parti a continuare a gestire i propri rapporti in modo sereno e in un'ottica collaborativa avendo come scopo unicamente il benessere del minore. Quanto al mantenimento del minore, tenuto conto che all'udienza del 10.07.2024, la difesa del resistente ha dichiarato di aver proposto un accordo che prevede un assegno per il figlio di euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, può confermarsi in euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della ricorrente a titolo di mantenimento per il figlio, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, ciò tenuto conto anche che la ricorrente all'udienza del 20.05.2025 ha domandato la modifica dell'ordinanza del 25.07.2024 solo in punto di assegnazione della casa familiare chiedendo, per il resto, di confermare gli ulteriori provvedimenti resi con la citata ordinanza. Nulla va disposto in ordine alla domanda della ricorrente di riconoscerle il diritto a richiedere l'assegno unico, atteso che la stessa non ha contestato le deduzioni del resistente (vedi pag. 6 della comparsa di costituzione) secondo cui la percepisce già gli assegni per il nucleo Pt_1 familiare per intero. Si dispone altresì che le spese straordinarie da sostenere per la prole vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra
9 spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili
3.3. Sulla domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per sé e sulla assegnazione della casa coniugale. Nulla va statuito in ordine all'assegno di mantenimento a favore della ricorrente avendo quest'ultima rinunciato relativa domanda alla prima udienza (vedi verbale di udienza del 18.06.2024 in cui la ha dichiarato: “... Voglio dire che rinuncio all'assegno di Pt_1 mantenimento per me e chiedo solo assegno di mantenimento per mio figlio nella misura che riterrà il Tribunale”). Devono essere rigettate la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 in punto di assegnazione della stessa come reiterata dalla difesa della all'udienza del 20.05.2025. Pt_1
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori, al fine di garantire loro una
10 continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi, oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (ex multis, Cass. Civ. n. 3015 del 2018). Nella fattispecie la stessa ricorrente, già nel ricorso introduttivo (iscritto il 26.01.2024) ha dedotto che la casa familiare era inagibile e non abitabile, poiché priva di acqua calda e di riscaldamento, poi, in sede di audizione, ha ammesso che lei e il figlio non vivono più dal 12.08.2023 presso la stessa bensì in Cariati in una casa di proprietà dei di lei genitori i quali ne hanno concesso la disponibilità; in assenza di collocamento del minore, non può nemmeno disporsi l'assegnazione della casa familiare al padre, invero nemmeno richiesta dal resistente. Del resto, deve rilevarsi che la casa familiare non è intestata alle parti ma a terzi soggetti.
4. Il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale di divorzio. Il resistente nella propria comparsa di costituzione ha chiesto anche di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. La ricorrente non si è opposta espressamente a tale domanda. Sul punto è noto che la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha previsto l'introduzione dell'art. 473 bis. 49. c.p.c., ai sensi del quale sussiste la possibilità per le parti di proporre contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che in caso di cumulo di domande “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio, così come formulata dal resistente. Pertanto, il giudizio deve proseguire per la decisione sulla predetta domanda e la causa deve essere rimessa sul ruolo, a tal fine, come da separata ordinanza.
5. Le spese di lite La statuizione sulle spese è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. DICHIARA inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3. DISPONE l'affido condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre;
4. DISPONE che versi a entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
5. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per il minore siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
6. DISCIPLINA il diritto di visita del padre con il figlio minore come indicato in parte motiva;
7. NULLA DISPONE in ordine all'assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
8. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente nonché la richiesta di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 in punto di assegnazione della
11 stessa;
9. DICHIARA inammissibile domanda del resistente di disciplinare i rapporti tra _1
e i familiari paterni;
[...]
10. DICHIARA inammissibili le domande della ricorrente di concederle il diritto d'uso dell'autovettura familiare, di riconoscerle il diritto di godere delle deduzioni fiscali, di ordinare al UO di saldare la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica della casa coniugale;
11. dispone sugli assegni unici familiari;
CP_4
12. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
13. DISPONE la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di divorzio;
14. RIMETTE alla decisione definitiva la statuizione sulle spese;
15. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
16. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24.07.2025.
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
12