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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 702/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IU Cutellè ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Chiede che il Giudice del Lavoro adito per Parte_1 competenza, Voglia fissare l'udienza di discussione, nella quale le parti dovranno comparire davanti a sé per ivi sentirsi accogliere le seguenti accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata, è conseguita all'istante la malattia professionale qui reclamata, che è meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto delle pregresse malattie professionali già riconosciute, e pertanto unificando i postumi riconosciuti con quelli preesistenti, previo espletamento di CTU, per la determinazione dei postumi e per l'eventuale conferma circa la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta, che qui formalmente si richiede, e per l'effetto condannare l' a rifondere all'istante la CP_1 relativa prestazione economica unitamente agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalla maturazione del diritto (domanda amministrativa) al saldo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiari antistatario, oltre alle spese di CTU da porre a carico dell' . CP_1
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate. In subordine rigettare la domanda. Spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.04.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (“epicondilite bilaterale, e, a sx, lesione parziale del fascio medio posteriore del legamento collaterale ulnare”).
2. Nello specifico il riferiva di avere lavorato come muratore in regime di Pt_1 apprendistato dal 01.12.2003 alle dipendenze della ditta NT IU, e, dal 01.09.2005, alle dipendenze dell'impresa edile TA AO (rapporto di lavoro ancora in corso). Lo svolgimento di tali mansioni comportava il costante impegno delle articolazioni, ripetuti movimenti dell'avanbraccio, azione prensile con l'uso della forza, in particolare degli arti superiori, con il coinvolgimento della colonna vertebrale e degli arti inferiori. Tale attività veniva svolta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e, dopo la pausa pranzo, dalle ore
Pag. 2 di 4 13.00 alle ore 17.00 (il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00).
3. In data 08.11.2024, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1 accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale nella misura del 5% con la valutazione complessiva della rendita unificata per il 21 %, chiedendo termine per depositare il provvedimento relativo.
4. Il provvedimento in questione, di data 27.11.2024, veniva depositato nel fascicolo telematico il 27.03.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. Con nota depositata in data 23.05.2025, il ricorrente condivideva le conclusioni indicate dall'ente previdenziale e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
7. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo CP_1 la malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del datato 27.11.2024.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
Pag. 3 di 4 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione “valore indeterminato – complessità minima”, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato IU Salvatore Cutellè, dichiaratisi antistatario;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 18.06/2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 702/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IU Cutellè ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Chiede che il Giudice del Lavoro adito per Parte_1 competenza, Voglia fissare l'udienza di discussione, nella quale le parti dovranno comparire davanti a sé per ivi sentirsi accogliere le seguenti accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata, è conseguita all'istante la malattia professionale qui reclamata, che è meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto delle pregresse malattie professionali già riconosciute, e pertanto unificando i postumi riconosciuti con quelli preesistenti, previo espletamento di CTU, per la determinazione dei postumi e per l'eventuale conferma circa la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e malattia contratta, che qui formalmente si richiede, e per l'effetto condannare l' a rifondere all'istante la CP_1 relativa prestazione economica unitamente agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalla maturazione del diritto (domanda amministrativa) al saldo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiari antistatario, oltre alle spese di CTU da porre a carico dell' . CP_1
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate. In subordine rigettare la domanda. Spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.04.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale (“epicondilite bilaterale, e, a sx, lesione parziale del fascio medio posteriore del legamento collaterale ulnare”).
2. Nello specifico il riferiva di avere lavorato come muratore in regime di Pt_1 apprendistato dal 01.12.2003 alle dipendenze della ditta NT IU, e, dal 01.09.2005, alle dipendenze dell'impresa edile TA AO (rapporto di lavoro ancora in corso). Lo svolgimento di tali mansioni comportava il costante impegno delle articolazioni, ripetuti movimenti dell'avanbraccio, azione prensile con l'uso della forza, in particolare degli arti superiori, con il coinvolgimento della colonna vertebrale e degli arti inferiori. Tale attività veniva svolta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e, dopo la pausa pranzo, dalle ore
Pag. 2 di 4 13.00 alle ore 17.00 (il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00).
3. In data 08.11.2024, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1 accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo la malattia professionale nella misura del 5% con la valutazione complessiva della rendita unificata per il 21 %, chiedendo termine per depositare il provvedimento relativo.
4. Il provvedimento in questione, di data 27.11.2024, veniva depositato nel fascicolo telematico il 27.03.2025.
5. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
6. Con nota depositata in data 23.05.2025, il ricorrente condivideva le conclusioni indicate dall'ente previdenziale e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
7. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo CP_1 la malattia professionale di cui si tratta, come da provvedimento depositato del datato 27.11.2024.
10. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
11. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
Pag. 3 di 4 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione “valore indeterminato – complessità minima”, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.698,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato IU Salvatore Cutellè, dichiaratisi antistatario;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 18.06/2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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