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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 08/01/2025 decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAVIA CARLO Parte_1 P.IVA_1
appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto dal è fondato. Parte_1
L'appellante ha dimostrato di avere depositato all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado (all. n. 5) la cartolina (avviso di ricevimento) relativa alla notificazione del verbale n. 199224G/2021 di violazione dell'art.142 Cds, da cui è conseguito l'obbligo a carico del proprietario del veicolo che viaggiava in eccesso di velocità di comunicare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada, i dati che avrebbero consentito di individuare la persona del conducente. Risulta dall'avviso che il verbale è stato ricevuto a mani dall'appellato in data 4 gennaio 2022. Controparte_1
Il Giudice di pace non ha tenuto conto dell'indicato deposito documentale. Non è pertinente quanto rilevato dal Giudice di pace, secondo cui la mancata prova dell'avvenuta notificazione del verbale entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 del Codice della strada fa venir meno l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada, in quanto nel caso di specie la notificazione è effettivamente avvenuta entro l'indicato termine di 90 giorni, essendo la violazione risalente al 31 ottobre 2021 e la notificazione essendosi perfezionata in data 4 gennaio 2022. Né può seguirsi l'appellato allorché ha inteso eccepire la tardività CP_1 della produzione, già nel primo grado del giudizio, della prova dell'avvenuta notificazione della violazione da parte dell'amministrazione appellante, in quanto avvenuta con la costituzione nel giudizio effettuata oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza. Sul punto vale il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dalla parte appellante, secondo cui “Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (così Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019 (Rv. 654292 - 01)), non essendovi dubbio che la prova dell'avvenuta notificazione della violazione costituisca documentazione strettamente connessa all'impugnazione, per il cui deposito non è previsto alcun termine perentorio. La sentenza di primo grado deve per l'effetto essere riformata, con rigetto delle domande proposte in primo grado dall'odierno appellato Controparte_1
e conseguente revoca dell'annullamento del Verbale di Violazione n. V/16130U/2022 del 25.04.2022. Le spese di lite, per il primo e per il secondo grado del giudizio, devono essere in base al criterio della soccombenza, essere liquidate in favore del Parte_1
e poste a carico dell'appellato .
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato e conseguentemente revoca Controparte_1
l'annullamento del Verbale di Violazione n. V/16130U/2022 del 25.04.2022. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado per
[...] compensi in euro 346,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, e per il secondo grado, per esborsi in euro 64,50, e per compensi in euro 462,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Le stesse sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella persona del Giudice dott. Michele Cappai
All'esito della camera di consiglio del 08/01/2025 decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAVIA CARLO Parte_1 P.IVA_1
appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto dal è fondato. Parte_1
L'appellante ha dimostrato di avere depositato all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado (all. n. 5) la cartolina (avviso di ricevimento) relativa alla notificazione del verbale n. 199224G/2021 di violazione dell'art.142 Cds, da cui è conseguito l'obbligo a carico del proprietario del veicolo che viaggiava in eccesso di velocità di comunicare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada, i dati che avrebbero consentito di individuare la persona del conducente. Risulta dall'avviso che il verbale è stato ricevuto a mani dall'appellato in data 4 gennaio 2022. Controparte_1
Il Giudice di pace non ha tenuto conto dell'indicato deposito documentale. Non è pertinente quanto rilevato dal Giudice di pace, secondo cui la mancata prova dell'avvenuta notificazione del verbale entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 del Codice della strada fa venir meno l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada, in quanto nel caso di specie la notificazione è effettivamente avvenuta entro l'indicato termine di 90 giorni, essendo la violazione risalente al 31 ottobre 2021 e la notificazione essendosi perfezionata in data 4 gennaio 2022. Né può seguirsi l'appellato allorché ha inteso eccepire la tardività CP_1 della produzione, già nel primo grado del giudizio, della prova dell'avvenuta notificazione della violazione da parte dell'amministrazione appellante, in quanto avvenuta con la costituzione nel giudizio effettuata oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza. Sul punto vale il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dalla parte appellante, secondo cui “Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (così Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019 (Rv. 654292 - 01)), non essendovi dubbio che la prova dell'avvenuta notificazione della violazione costituisca documentazione strettamente connessa all'impugnazione, per il cui deposito non è previsto alcun termine perentorio. La sentenza di primo grado deve per l'effetto essere riformata, con rigetto delle domande proposte in primo grado dall'odierno appellato Controparte_1
e conseguente revoca dell'annullamento del Verbale di Violazione n. V/16130U/2022 del 25.04.2022. Le spese di lite, per il primo e per il secondo grado del giudizio, devono essere in base al criterio della soccombenza, essere liquidate in favore del Parte_1
e poste a carico dell'appellato .
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato e conseguentemente revoca Controparte_1
l'annullamento del Verbale di Violazione n. V/16130U/2022 del 25.04.2022. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado per
[...] compensi in euro 346,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%, e per il secondo grado, per esborsi in euro 64,50, e per compensi in euro 462,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Le stesse sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 3 di 3