Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
2004/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2004/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] CF: , C.F._1
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], CF: , entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocato C.F._2
Angela Cuomo e dall'Avvocato Rosaria Cinque, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla Via Denza n. 21 in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 25.02.2025, i procuratori dei ricorrenti hanno chiesto omologarsi gli accordi come parzialmente modificati dalle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia (NA) il 28.07.2005; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente, , nato a [...] Persona_2
Stabia il 04.03.2008 e 07.03.2012, entrambi minorenni;
che la Persona_3 dimora coniugale veniva fissata in Castellammare di Stabia alla Via Terme n. 19; che l'unione affettiva è progressivamente venuta a mancare a causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
All'udienza del 25.02.2025 le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come parzialmente modificate in sede di detta udienza e riportate a verbale.
In particolare, la ricorrente dichiarava di lavorare come Parte_1 insegnante di lingue presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Carlo Levi” di Portici, di percepire uno stipendio oscillante da euro 1.500,00 ed euro 1.700,00 e di vivere presso la casa familiare, sita in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme n. 17/19, immobile gravato da un mutuo ipotecario per una parte, che comporta il costo di un rateo mensile pari ad € 485,14 e che terminerà nell'anno 2035; il ricorrente dichiarava di essere impiegato come funzionario presso la CP_1 società Gori Spa, di percepire uno stipendio mensile netto di euro 2.000,00, di non avere altre fonti di reddito nè immobili di proprietà oltre alla casa coniugale in comproprietà con la moglie.
Il giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere, pervenuto in data 20.05.2025.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e CP_1 [...]
così provvede: Parte_1 A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] CP_1
(NA) il 09/06/1975, e nata a [...] il Parte_1
23.11.1975, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi, sciolti dall'obbligo della convivenza, potranno vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita in Castellammare di Stabia al Viale delle Terme n. 17/19 in comproprietà tra i IGg.ri , verrà assegnata a titolo di casa Parte_2 CP_1 familiare alla IG.ra , la quale ivi vivrà in uno ai tre figli della Parte_1 coppia;
3. il Sig. ha già cambiato dimora;
tale immobile risulta gravato da un CP_1 mutuo ipotecario, per una parte, che comporta il costo di un rateo mensile pari ad € 485,14 e che terminerà nell'anno 2035, per il pagamento di tale mutuo i IGg.ri e concordano di sostenere la rata nella misura del 50% Parte_1 CP_1 cadauno. Per ciò che concerne l'ulteriore prestito di cui la rata mensile è di € 200,00 mensili, attualmente addebitati nella busta paga della IG.ra
[...]
, il IG. si impegna a versare la somma di € 100,00 mensili in Pt_1 CP_1 favore della IG.ra fino alla totale estinzione dello stesso;
Parte_1
4. i figli minori, e , resteranno affidati ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3 domicilio privilegiato presso la madre. Le scelte relative a tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione di Per_2
e , fino al raggiungimento della loro maggiore età, saranno concordate Per_3 tra i IGg. e , tenendo presenti gli interessi e le CP_1 Parte_1 naturali tendenze dei minori;
5. la IG.ra ed il IG. essendo autosufficienti Parte_1 CP_1 economicamente dichiarano reciprocamente di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento;
6. la Sig.ra allo stato svolge l'attività di insegnante di lingue Parte_1 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Carlo Levi” di Portici (Na);
7. il Sig. allo stato svolge la mansione di impiegato nel livello di CP_1 funzionario presso la società Gori Spa;
8. per quanto concerne il mantenimento dei tre figli, , e le Per_1 Per_2 Per_3 parti convengono che il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, alla Sig.ra l'importo complessivo di € 220,00 per Parte_1 ogni figlio e quindi un assegno di mantenimento per un totale di € 660,00= (seicentosessanta/00), somma poi da rivalutarsi ogni 12 mesi secondo gli indici ISTAT;
9. il Sig. avrà facoltà di vedere i figli e ogni volta che CP_1 Per_2 Per_3 vorrà previo accordo con la madre, e comunque e di tenerli con sé, due pomeriggi a settimana fissati nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino al dopocena rientrando presso la casa familiare alle ore 21:00;
10. per quanto concerne i week end alternati in quelli di spettanza del Sig. CP_1
, lo stesso prenderà i figli e il venerdì alle ore 19:30 prima
[...] Per_2 Per_3 di cena e li riaccompagnerà la domenica sera alle ore 19.30; 11. Per quanto concerne le vacanze estive, i figli e trascorreranno Per_2 Per_3 due settimane consecutive ed anche non consecutive con ciascun genitore con facoltà di scelta del periodo dandone poi comunicazione all'altro genitore almeno entro il 31 maggio delle date scelte;
12. I minori e trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni Per_3 Per_2 con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre al 7 gennaio. Per quanto concerne le vacanze pasquali, e Per_3 trascorreranno, le stesse ad anni alterni con uno e con l'altro genitore;
Per_2
13. I minori e potranno trascorrere i giorni dell'onomastico e del Per_2 Per_3 compleanno dalle ore 14.00 alle ore 18.00, salvo impegni scolastici, con uno dei genitori e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 con l'altro genitore;
trascorreranno ad anni alterni con uno e con l'altro genitore le festività del 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre e 08 dicembre;
14. Per quanto concerne il giorno del compleanno del Sig. , e CP_1 Per_2
trascorreranno tale giornata con il padre, salvo impegni scolastici dei Per_3 minori;
15. Per quanto concerne il giorno del compleanno della Sig.ra Parte_1
o, e trascorreranno tale giornata con la madre;
Per_2 Per_3
16. Per quanto concerne l'assegno unico lo stesso verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
17. In merito alle spese straordinarie da sostenere per i figli , e Per_1 Per_2
i genitori convengono che le stesse verranno ripartite nella misura del Per_3
50% e nello specifico:
-a) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purché debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, equipaggiamento scolastico di inizio anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore a euro 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove conIGliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario); centri-vacanza. Soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
-b) spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private: corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria;
-c) nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
d) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore da effettuarsi mediante raccomandata r.r. o via pec, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto mediante raccomandata ar o via pec parere discordante motivato.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 277 parte II, Serie A dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2005);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 03.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato