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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2022 R.G.A.C. a cui è stata riunita la causa iscritta al n.
1266/2022 R.G.A.C., entrambe promosse da:
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Boni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Mazzini n. 15 (MS); Pt_1
attrice opponente nei confronti di
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Muracchioli ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in , via Cavour n. 8 (MS); Pt_1
convenuto opposto
Oggetto: contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni: per l'attrice opponente : per il Parte_2
giudizio n. 626/2022 R.G.A.C.“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'improponibilità della domanda per abuso del processo, condannando l'Avv. ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni cagionati alla Parte_3 liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella misura che sarà provata in causa e ritenuta di giustizia, nonché, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata, sempre ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine e nel merito, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto perché ingiusto ed infondato;
in ulteriore subordine e sempre nel merito, voglia comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, riducendo la somma richiesta dall'Avv.
[...]
nella misura provata in causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di Controparte_1
compenso del presente giudizio, ingiustamente provocato”; per il giudizio n. 1266/2022 R.G.A.C.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio al giudizio n. 626/2022 R.G. pendente davanti al Tribunale di Massa;
sempre in via preliminare, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per
l'improponibilità della domanda per abuso del processo, condannando l'Avv. Controparte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni cagionati alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella Parte_1
misura che sarà provata in causa e ritenuta di giustizia, nonché, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata, sempre ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine e nel merito, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto perché ingiusto ed infondato;
in ulteriore subordine e sempre nel merito, voglia comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, riducendo la somma richiesta dall'Avv. nella misura provata in causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese Controparte_1
e di compenso del presente giudizio, ingiustamente provocato”; per il convenuto opposto : per il giudizio n. 626/2022 Controparte_1
R.G.A.C. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare: concedere ex art.
648 comma 1 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Sempre in via preliminare: respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'improponibilità della domanda per abuso del processo per i motivi enucleati nel presente atto;
- Nel merito: respingere per i motivi sopra esposti l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 83/2022 emesso dal Tribunale di Massa del 11/02/2022 nei confronti di
[...]
già e condannare la medesima al pagamento a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 21 favore dell'Avv. della somma di € 18.055,85 oltre interessi come per Controparte_1
legge nonché spese del procedimento monitorio. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte l'atto di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e liquidare all'Avv. le somme ritenute di giustizia in base alle Controparte_1
tariffe ritenute applicabili e all'attività svolta. In ogni caso con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Per il giudizio n.
[...]
1266/2022 R.G.A.C. “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare: concedere ex art. 648 comma 1 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Sempre in via preliminare: respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'improponibilità della domanda per abuso del processo per i motivi enucleati nel presente atto;
- Nel merito: respingere per i motivi sopra esposti
l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 287/2022 emesso dal Tribunale di Massa del 11/05/2022 nei confronti di già e condannare la Parte_1 Parte_2
medesima al pagamento a favore dell'Avv. della somma di € 12.620,82 Controparte_1
oltre interessi come per legge nonché spese del procedimento monitorio. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte l'atto di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e liquidare all'Avv. le somme Controparte_1
ritenute di giustizia in base alle tariffe ritenute applicabili e all'attività svolta. In ogni caso con condanna della al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(società partecipata dal per oltre il 99% delle quote) si opponeva al Parte_4
decreto ingiuntivo n. 83/2022 emesso in data 11.02.2022 dal Tribunale di Massa (R.G.
93/2022) in favore dell'avv. per il pagamento della somma Controparte_1
di € 18.055,85, oltre interessi e spese di lite, a titolo di compensi per l'attività
pagina 3 di 21 professionale svolta da quest'ultimo. Segnatamente, in accordo alla prospettazione dell'opponente, mediante la stipula di tre contratti di consulenza negli anni 2006, 2008 e
2010, oggetto di tacito rinnovo salvo disdetta, l'avv. si era Controparte_1
impegnato, dietro compenso, a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale in materia di diritto civile e amministrativo in favore della applicando i Parte_1
minimi tariffari per gli incarichi relativi all'attività giudiziale. Sennonché, la domanda avanzata dall'avv. in via monitoria era improponibile e Controparte_1
sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'abusivo frazionamento del credito operato da quest'ultimo, il quale aveva già notificato alla altri tre Parte_1
decreti ingiuntivi nn. 324/2015, 526/2015 e 573/2015 ottenuti dal Tribunale di Massa per il pagamento dei compensi spettanti sulla scorta del medesimo rapporto professionale instaurato tra le parti e per incarichi eseguiti e terminati prima del 2015.
Nondimeno, in accordo all'opponente, l'avv. aveva errato nel Controparte_1
calcolo dei compensi spettanti per l'attività giudiziale svolta per conto della
[...]
nel procedimento contro il dott. (R.G. 5469/2013) Parte_1 Persona_1
utilizzando indebitamente lo scaglione di valore superiore, mentre non aveva provato lo svolgimento dell'attività professionale nella pratica Progetto Carrara s.p.a. – Tesimas
s.r.l. e nella pratica Progetto Carrara s.r.l. – Ing. Liani, di cui l'opponente non aveva alcuna memoria;
il compenso per entrambe le pratiche oltretutto doveva dirsi ricompreso in quello annuo stabilito in via forfettaria per l'attività stragiudiziale. Sulla scorta di quanto sopra, parte attrice opponente domandava al Tribunale adito di volere:
“in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'improponibilità della domanda per abuso del processo, condannando l'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle Controparte_1
spese, al risarcimento dei danni cagionati alla in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, nella misura che sarà provata in causa e ritenuta di giustizia, nonché, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata, sempre ai sensi dell'art.
96 c.p.c.; in subordine e nel merito, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto perché ingiusto ed infondato;
in ulteriore subordine e sempre nel merito, voglia comunque revocare il decreto ingiuntivo pagina 4 di 21 opposto, riducendo la somma richiesta dall'Avv. nella misura provata in Controparte_1
causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e di compenso del presente giudizio, ingiustamente provocato”.
2. Si costituiva in giudizio l'avv. , rappresentando di aver Controparte_1
prestato la propria attività professionale in favore della a partire Parte_1
dall'anno 2006 fino al recesso intervenuto in data 26.5.2014, prima della naturale scadenza dell'ultimo contratto di consulenza stipulato dalle parti, fissata per il
31.12.2014. In seguito alla cessazione della convenzione, l'avv. Controparte_1
aveva rinunciato a svolgere per la attività professionale giudiziale Parte_1
e stragiudiziale fino al 12.02.2015, data in cui aveva rinunciato a tutti i mandati.
L'opposto, in particolare, aveva depositato ricorso monitorio per ottenere il pagamento delle competenze professionali per le seguenti attività svolte per conto della Parte_1
: i) assistenza e rappresentanza nel giudizio civile di opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo n. 132/2013 contro il dott. (RG 5469/2013, Tribunale di Persona_1
Massa, Sezione distaccata di Carrara); ii) assistenza stragiudiziale nella pratica Tesimas
s.r.l.; iii) assistenza stragiudiziale nella pratica Ing. Gli incarichi per la Persona_2
gestione di tali ultime due vertenze erano stati conferiti dall'opponente successivamente al recesso dal contratto di consulenza intervenuto il 26.05.2014, di guisa che le competenze professionali erano da conteggiarsi sulla base delle tariffe vigenti al momento della cessazione dell'incarico come da notule liquidate dall'Ordine degli
Avvocati. L'avv. rappresentava, inoltre, che la pluralità di Controparte_1
ingiunzioni era dovuta alla tempistica di liquidazione del Consiglio dell'Ordine e alla difficoltà di gestire un unico contenzioso alla luce dei numerosi documenti da produrre, considerando comunque che le domande aventi ad oggetto diversi diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata, erano proponibili in separati processi. A fronte di quanto dedotto ed eccepito, parte convenuta opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare: concedere ex art. 648 comma 1 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo pagina 5 di 21 l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Sempre in via preliminare: respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'improponibilità della domanda per abuso del processo per i motivi enucleati nel presente atto;
- Nel merito: respingere per i motivi sopra esposti
l'opposizione proposta poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 83/2022 emesso dal Tribunale di Massa del 11/02/2022 nei confronti di già e condannare la Parte_1 Parte_2
medesima al pagamento a favore dell'Avv. della somma di € 18.055,85 Controparte_1
oltre interessi come per legge nonché spese del procedimento monitorio. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte l'atto di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e liquidare all'Avv. le somme Controparte_1
ritenute di giustizia in base alle tariffe ritenute applicabili e all'attività svolta. In ogni caso con condanna della al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
presente giudizio”.
3. In data 23.11.2022, il Presidente del Tribunale – ritenuta astrattamente configurabile un'ipotesi di connessione del presente procedimento con quello iscritto al n. 1266/2022 avente ad oggetto l'opposizione espletata da avverso il d.i. n. Parte_1
287/2022 emesso dal Tribunale di Massa in data 11.5.2022 (R.G. 409/2022) – rimetteva la causa al G.I. affinché assumesse le sue determinazioni in ordine alla riunione. In particolare, con il decreto ingiuntivo opposto, la era stata Parte_1
condannata al pagamento in favore dell'avv. di € 12.620,82 (già Controparte_1
comprensivi di rimborso forfettario, c.p.a. e iva) a titolo di compensi per l'attività giudiziale svolta per conto dell'opponente nei confronti dell'Ordine dei Commercialisti di Massa Carrara e del dott. dinanzi al TAR Toscana e al Consiglio di Persona_1
Stato.
4. Con ordinanza datata 8.06.2023 emessa nel procedimento n. 1266/2022 R.G., il G.I. disponeva la riunione di detto procedimento al presente giudizio.
5. La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 6 di 21 6. Intervenuta – a fronte di provvedimento presidenziale del 17.10.2025 – la sostituzione della persona del Giudice designato, questi disponeva l'anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del
23.12.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. L'onere della prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 4800/2017).
2. I rapporti in rilievo tra le parti e la disciplina del contratto di prestazione
d'opera professionale.
2.1. La vicenda processuale che ne occupa ha ad oggetto la fondatezza delle pretese creditorie azionate in via monitoria dall'avv. per il pagamento dei Controparte_1
compensi spettanti per l'attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta per conto della (oggi in liquidazione). Parte_2
pagina 7 di 21 Più precisamente, sono stati prodotti in atti tre contratti aventi ad oggetto la consulenza ed assistenza in materia di diritto civile e amministrativo resa dal professionista in favore della Segnatamente, le stipulazioni sono avvenute in Parte_1
nel 2006 (n. prot. 911/2006), in data 19.02.2008 (n. prot. 125/2008) ed in data Pt_1
1.03.2010 (n. prot. 166/2010), e le convenzioni hanno tutte durata biennale e prevedono il tacito rinnovo, salvo disdetta nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto (v. doc.
1-3 fascicolo monitorio).
Sulla scorta di tale rapporto negoziale, l'avv. ha ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Massa i decreti ingiuntivi n. 83/2022 e n. 287/2022 aventi rispettivamente ad oggetto – come si dirà dettagliatamente in seguito – il pagamento delle competenze professionali per l'assistenza e rappresentanza di nel giudizio Parte_1
civile di opposizione al d.i. 132/2013 ottenuto dal dott. l'assistenza Persona_1
stragiudiziale nella pratica Tesimas s.r.l. e nella pratica Ing. nonché Persona_2
l'assistenza e la rappresentanza della società nel giudizio amministrativo contro l'
[...]
e il dott. dapprima dinanzi al TAR Controparte_2 Persona_1
Toscana (R.G. 453/2013) e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G.
8996/2013).
2.2. Il rapporto di che trattasi, dunque, è inscrivibile nel perimetro della disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c. che merita, in questa sede, brevi cenni.
Il conferimento dell'incarico, quale presupposto dell'instaurarsi di un rapporto d'opera professionale, può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo inequivoco, la volontà del cliente di avvalersi dell'opera del professionista e può essere dimostrato dall'attore anche ricorrendo alla prova presuntiva (cfr. Cass. civ. Sez. II sent.
n. 1792/2017). In tale ottica, il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e assistenza giuridica non deve necessariamente essere provato con la produzione del documento in forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem.
pagina 8 di 21 2.3. Quanto al compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale, i criteri di determinazione sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo un ordine preferenziale che indica in via primaria l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle associazioni professionali cui il professionista appartiene. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord. n. 29837/2011).
Ai fini che qui interessano, mette conto precisare che la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, non è vincolante nel giudizio di opposizione, atteso che il parere si limita ad attestare la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non dimostra, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate né può essere vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari (cfr. Cass. civ. Sez. II sent. n. 14556/2004).
Il credito del professionista per il compenso spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera origina un corrispettivo debito di valuta in capo al cliente, di guisa che, in caso di mora, sono dovuti gli interessi nella misura legale.
3. L'abusivo frazionamento del credito.
3.1. Tanto debitamente premesso, occorre scrutinare l'eccezione avanzata da parte attrice opponente inerente l'asserito abuso del processo posto in essere dall'avv.
nel frazionare giudizialmente le richieste di adempimento di una Controparte_1
prestazione unitaria, con conseguente aggravio di spese a carico della Parte_1
Pt_1
3.2. In termini generali, il tema del frazionamento del credito originato dal medesimo rapporto obbligatorio mediante la proposizione di plurime domande giudiziali è stato, più volte, oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire dalle Sezioni Unite n. 23726/2007, ha ricondotto tale pratica all'istituto pagina 9 di 21 dell'abuso del diritto per contrarietà della condotta del creditore al principio di buona fede e correttezza.
Successivamente – se è vero che, quando si tratta di pretese creditorie distinte scaturenti dal medesimo rapporto contrattuale, queste possono, in linea di massima, essere proposte in separati processi – si è chiarito che ove queste “siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (…)” (cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 4090/2017).
Da ultimo, il recentissimo pronunciamento a Sezioni Unite n. 7299/2025 se, da una parte, si è posto in linea di continuità con detto indirizzo per ciò che riguarda l'attivazione di distinti giudizi per crediti inscrivibili nel medesimo ambito di un possibile giudicato ovvero “fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi” il cui accertamento separato si traduca in un inutile dispendio di attività processuale, dall'altra, ha introdotto un principio innovativo circa le conseguenze processuali del riscontrato abuso del diritto. Invero, a dispetto dell'orientamento maggioritario favorevole alla declaratoria di improponibilità della domanda abusivamente frazionata in assenza di un interesse creditorio oggettivamente valutabile in ordine alla tutela processuale frazionata, la Cassazione ha statuito che: “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 7299/2025). pagina 10 di 21 In altri termini, secondo le Sezioni Unite, dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente avanzate con riguardo a crediti maturati nell'ambito di un medesimo rapporto di durata, quando la riproposizione unitaria della domanda non sia consentita per formazione del giudicato su una parte del credito, si tradurrebbe in una sanzione obiettivamente sproporzionata lesiva del principio del giusto processo ed equiparabile ad una “confisca del diritto di azione”, idonea a consentire, d'altra parte, un arricchimento ingiustificato in favore del debitore (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 7299/2025 in parte motiva).
In tale ottica, il comportamento processuale del creditore contrario ai canoni di lealtà e probità potrà essere valutato sul piano della liquidazione delle spese di lite, scindendo il profilo della soccombenza da quello della condanna alle spese.
Per quanto attiene, invece, alla selezione dell'interesse oggettivo alla tutela frazionata meritevole di tutela dall'ordinamento, si è chiarito che: “l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto” (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 7299\2025).
3.3. Ciò posto, dalle risultanze documentali in atti è emerso come l'avv. CP_1
– prima dell'attivazione del presente giudizio, che giova ribadirlo consta della
[...]
riunione di due distinti procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo – avesse già chiesto ed ottenuto tre decreti ingiuntivi sulla scorta delle prestazioni professionali eseguite in adempimento ai predetti contratti di consulenza stipulati con la
[...]
(v. docc.
1-5 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attrice). Parte_1
Segnatamente, l'opposto ha ottenuto dal Tribunale di Massa i decreti ingiuntivi n.
324/2015 emesso in data 7.5.2015 (R.G. 984/2015), n. 526/2015 emesso in data
14.7.2015 (R.G. 1637/2015), n. 573/2015 emesso in data 03.08.2015 (R.G. 1735/2015) che sono stati oggetto di opposizione da parte della (v. sentenze Parte_2
n. 593/2019 pubblicata 02.10.2019; sentenza n. 1076/2017 pubblicata il 19.12.2017, pagina 11 di 21 R.G. 1981/2015; sentenza n. n. 496/2017 pubblicata il 13.06.2017, R.G. 2204/2015) e hanno originato, negli ultimi due casi, due procedimenti di gravame dinanzi alla Corte
d'Appello di Genova, che si sono conclusi con la riforma della pronuncia di primo grado (sentenza n. 300/2021 pubblicata in data 11.03.2021, R.G. 64/2018 e sentenza n.
1281/2020 pubblicata in data 28.12.2020, R.G. 902/2017).
3.4. Muovendo dal predetto dato argomentativo, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dall'avv. nei confronti della Controparte_1 [...]
sia riferita a crediti distinti per le varie attività di consulenza e assistenza Parte_1
svolte, ma originati dallo stesso contratto di prestazione d'opera intellettuale dipanatosi nel tempo. Le iniziative processuali aventi ad oggetto i diversi crediti, tutti maturati prima del 2015, sono ascrivibili, pertanto, al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e, nondimeno, risultano fondate su fatti costitutivi parzialmente coincidenti e\o analoghi.
Lo stesso convenuto opposto, del resto, a fronte del rifiuto dell'amministratore della di corrispondere i compensi maturati, ha rappresentato di aver Parte_1
depositato alcuni ricorsi per d.i. “pensando che l'azione giudiziaria avrebbe portato ad una trattativa per l'intera vicenda” e che “visto che ciò non è accaduto, ha poi proseguito per tutelare il proprio diritto di credito, attivando invano la negoziazione assistita per le altre pratiche non pagate.
Ha atteso l'esito dei giudizi di appello per rivolgersi nuovamente all'Autorità Giudiziaria per ottenere il pagamento delle proprie spettanze. La proposizione di un unico decreto per decine e decine di procedimenti avrebbe creato anche problemi nella gestione del contenzioso (produzione di voluminosa documentazione, audizione dei testi su decine e decine di capitoli di prove), rallentando lo svolgimento del processo e comportato maggiori spese legali” (v. pagg.
8-9 comparsa di costituzione).
La giustificazione prospettata dall'opposto appare al più qualificabile nei termini di un interesse di mero fatto non meritevole di tutela, in quanto la proposizione dei diversi ricorsi monitori per le prestazioni svolte non è idonea, di per sé, a consentire di ottenere una tutela più rapida per la restante parte del credito azionata né a fornire una prova privilegiata al creditore da spendere nei successivi giudizi di opposizione. Per pagina 12 di 21 converso, dalla produzione della medesima documentazione in plurimi giudizi (relativa, in particolare, ai rapporti negoziali intercorsi tra le parti) è scaturito un sostanzialmente inutile dispendio di attività istruttoria volta all'accertamento della fondatezza dei plurimi crediti originati da un identico rapporto di durata e già maturati al momento delle prime iniziative processuali. Né, tanto meno, può ritenersi per ciò solo idoneo a giustificare la proposizione di plurimi decreti ingiuntivi il fatto che le parcelle siano state vidimate dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in tempi diversi, posto che – oltre alla possibilità di agire in giudizio senza la vidimazione – sussisteva l'ampia facoltà per il professionista di attendere il completamento dell'iter di che trattasi prima di promuovere un'iniziativa unitaria (non palesandosi alcuna ragione di urgenza).
La condotta posta in essere dall'avv. appare idonea, dunque, ad Controparte_1
integrare gli elementi costitutivi dell'abuso del processo.
3.5. Sennonché, nella fattispecie, non risulta possibile una pronuncia in rito, considerato che sono già intervenute in relazione alle opposizioni ai decreti ingiuntivi richiesti dall'avv. , la sentenza n. 593/2019 del Tribunale di Massa Controparte_1
pubblicata 02.10.2019 e non impugnata, nonché le due sentenze della Corte d'Appello di Genova n. 300/2021 (R.G. 64/2018) e n. 1281/2020 (R.G. 902/2017) e, dunque, rispetto alle stesse appare verosimile l'intervenuta formazione del giudicato. Anche ad escludere tale circostanza, se è vero che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il creditore opposto può modificare la domanda originaria entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nei giudizi di che trattasi, ormai esaurita la fase di merito, il relativo petitum risulta non più modificabile.
Non è percorribile, pertanto, la soluzione della dichiarazione di improponibilità delle domande espletate da parte opposta per abuso del processo, come domandato dall'opponente, in quanto non sarebbe consentito al convenuto opposto l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata a fronte dell'immodificabilità (o a maggior ragione dell'intervenuta formazione del giudicato)
pagina 13 di 21 delle domande separatamente proposte, in quanto già oggetto di scrutinio mediante sentenza di primo grado ovvero financo di appello.
3.6. Occorre quindi entrare nel merito delle domande avanzate in via monitoria dall'avv. , dando rilevanza al comportamento processuale abusivo del CP_1
creditore sul piano delle spese di lite, come si dirà meglio in seguito.
4. I crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 83/2022 (giudizio di opposizione n.
626/2022 R.G.A.C.)
4.1. E' d'uopo preliminarmente chiarire che mediante il d.i. n. 83/2022, il convenuto opposto ha ottenuto la condanna di al pagamento di € 18.055,85 Parte_1
(già comprensivi di rimborso forfettario, c.p.a. ed iva) a titolo di compensi per l'attività giudiziale svolta per conto dell'opponente nei confronti del dott. e per Persona_1
l'attività stragiudiziale nella “pratica Tesimas” e nella “pratica Ing. . Per_2
4.2. L'avv. ha dedotto, anzitutto, di aver rappresentato la Controparte_1 [...]
nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Massa nei confronti del Parte_1
dott. (n. 5469/2013 R.G.) avente ad oggetto l'opposizione a d.i. n. Persona_1
132/2013, ottenuto da quest'ultimo per il pagamento nei confronti della Parte_1
della somma di € 817.704,29, oltre interessi e spese, a titolo di compensi.
[...]
La documentazione in atti consente di acclarare come l'avv. abbia Controparte_1
assunto il ruolo di procuratore della depositando, in data Parte_1
9.05.2013, l'atto di citazione in opposizione, partecipando alle udienze del 18.10.2013 e del 09.05.2014, nonché comunicando, via e-mail del 13.05.2014, alla Parte_1
l'esito di tale ultima udienza (v. pp. 1-21, doc. 3 fascicolo monitorio convenuto).
[...]
Tale incarico risulta essere stato assunto dall'avv. nella vigenza del Controparte_1
contratto di consulenza stipulato con la in data 1.03.2010, n. Parte_2
prot. 166/2010, di guisa che, così come pattuito dalle parti, devono applicarsi i “valori minimi di tariffa per gli incarichi che riguardano l'attività giudiziale”.
4.3. Si precisa che, nonostante l'attività professionale di specie sia iniziata nell'anno
2013, i criteri utili ai fini della liquidazione sono individuati nel D.M. n. 55/2014, atteso pagina 14 di 21 che il presupposto per l'applicazione dei nuovi parametri deve ricollegarsi, oltre che all'intervento della liquidazione in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato del decreto ministeriale, anche all'ulteriore circostanza che alla stessa data il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (in tal senso Cass. n. 18680\2017; Cass n. 241/2016; Cass. n. 2322/2015; Cass. n.
13199/2014). Posto che il D.M. n. 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2.4.2014 ed è in vigore dal 3.4.2014 e che, a quella data, l'attività defensionale dell'avv. non era ancora conclusa, deve desumersi l'applicabilità Controparte_1
dei criteri ivi indicati e non quelli contenuti nei precedenti decreti ministeriali.
4.4. Ciò posto, l'art. 5, comma 2, del DM 55\2014 prevede che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”. Nella fattispecie, pertanto, tenuto conto dell'entità della domanda avanzata nei confronti della (la quale in Parte_1
quell'occasione ha resistito all'iniziativa processuale altrui) deve prendersi in considerazione lo scaglione da € 520.000 ad € 1.000,00, di guisa che – applicati i minimi tabellari come contrattualmente previsto – deve essere riconosciuto il diritto dell'avv.
– in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, a Controparte_1
conseguire il compenso di € 10.591,00 oltre accessori. Tenuto conto dell'acconto già percepito pari ad € 3.500,00 (fatto pacifico in quanto non contestato dalle parti) la somma definitivamente liquidabile è pari ad € 7.091,00 oltre accessori.
4.5. In secondo luogo, l'avv. ha rappresentato di aver fornito Controparte_1
assistenza stragiudiziale alla rendendo, in data 19.11.2014, il Parte_1
parere legale circa l'aggiudicazione del servizio di gestione dell'impianti di lavaggio alla società Tesimas. In particolare, in data 10.11.2014 la dott. , per conto Persona_3
di risulta aver inviato una comunicazione e-mail all'avv. Parte_1 CP_1
mediante cui ha dato atto dell'aggiudicazione del servizio di gestione
[...]
dell'impianto di lavaggio in località Miseglia alla ditta Tesimas e, al fine di procedere alla pagina 15 di 21 stipula del contratto, ha richiesto al professionista la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta aggiudicataria. A ciò ha fatto seguito la richiesta dell'avv.
dei documenti della procedura di gara che, in seguito, gli sono stati Controparte_1
forniti. Con comunicazione del 19.11.2014, l'avv. ha quindi Controparte_1
informato la delle consultazioni effettuate ed ha quindi reso il Parte_1
parere sull'oggetto richiesto (v. pagg. 22-44 e doc. 3 fascicolo monitorio).
Parte opponente, dal canto ha eccepito di non ricordare di aver conferito alcun mandato in tal senso, evidenziando – ad ogni modo – come l'attività di che trattasi rientrerebbe tra quelle per cui il contratto tra le parti, vigente per tutto il 2014, prevedeva il diritto del professionista a percepire un corrispettivo forfettariamente quantificato.
4.6. Sebbene l'avv. , con missiva del 26.05.2014, abbia dato atto Controparte_1
della propria disponibilità a recedere dal contratto di consulenza con scadenza
31.12.2014 dietro pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte nel periodo gennaio-giugno 2014 (v. doc. 2 fascicolo monitorio) non vi è riscontro di quale sia stato il contegno della controparte a fronte di ciò, né tanto meno vi è riscontro della sussistenza di una “giusta causa” convenzionalmente individuata quale condizione per il recesso del professionista. In tale ottica, la circostanza che, a dispetto della predetta missiva, l'avv. abbia continuato a svolgere attività professionale Controparte_1
per conto della appare idonea ad escludere che il rapporto si sia Parte_1
interrotto in via anticipata rispetto alla naturale scadenza, essendo poco credibile che la società abbia inteso interrompere i rapporti in essere salvo poi conferire, nel corso di quel medesimo anno, ulteriori incarichi all'avv. , senza peraltro Controparte_1
previamente concordare alcun corrispettivo (circostanza rispetto a cui non sussiste alcun riscontro).
4.7. Ancora, l'avv. ha dedotto di aver fornito assistenza Controparte_1
stragiudiziale alla per il raggiungimento dell'accordo con l'ing. Parte_1
pagina 16 di 21 a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultimo per il pagamento della Per_2
somma di € 48.378,76.
In particolare, vi è riscontro di come, in data 3.11.2014, la abbia Parte_1
inoltrato comunicazione pec all'avv. contenente in allegato il Controparte_1
ricorso e il decreto ingiuntivo conseguito dall'Ing. in data 25.10.2014 (R.G. Per_2
53230/2014). E' stato altresì versato in atti lo scambio di comunicazioni via e-mail tra l'avv. e il legale di controparte in relazione al possibile raggiungimento di un CP_1
accordo transattivo (v. pp. 45-54 - doc. 3 fascicolo monitorio convenuto).
Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra rassegnate in ordine alla riconducibilità dell'attività stragiudiziale (e del relativo compenso) a quelle di cui al rapporto contrattuale in essere tra le parti e vigente sino al 31.12.2014.
4.8 In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e riquantificato l'importo spettante all'avv. in € 7.091,00 Controparte_1
oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
5. I crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 287/2022 (giudizio di opposizione
n. 1266/2022 R.G.A.C.).
5.1. Mediante decreto ingiuntivo n. 287/2022, il professionista ha ottenuto la condanna di al pagamento di € 12.620,82 (già comprensivi di rimborso, Parte_1
c.p.a. e iva) a titolo di compensi per l'attività giudiziale svolta per conto dell'opponente nei confronti dell'Ordine commercialisti di Massa Carrara e dinanzi al Persona_1
TAR Toscana e al Consiglio di Stato.
5.2. Segnatamente, mediante ricorso dinanzi al TAR Toscana, la Parte_1
patrocinata dall'avv. , ha impugnato la delibera n. 492 del Controparte_1
24.10.2012 emessa dall' del Controparte_3
Tribunale di Massa contente il parere favorevole sull'avviso di notula del dott. Per_1
per l'importo di € 704.796,80. Il TAR, con sentenza dell'11.4.2013, ha dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico di parte ricorrente le spese del giudizio. Avverso
pagina 17 di 21 tale sentenza, la ha ritenuto di ricorrere, dunque, al Consiglio di Stato Parte_1
sempre mediante il patrocinio dell'avv. (v. doc. B convenuto). CP_1
5.3. Per quanto attiene alla quantificazione del compenso spettante al convenuto per l'attività di rappresentanza giudiziale effettuata dinanzi al TAR, deve precisarsi come tale giudizio si sia concluso con sentenza n. 572/2013, di guisa che devono essere utilizzati i parametri di cui al D.M. n. 140/2012.
L'opposto ha richiesto che venga liquidata, in misura minima, il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, sulla scorta dello scaglione da € 500.000,00 a €
1.500.000,00. In particolare, in accordo alla prospettazione dell'avv. CP_1
i compensi liquidabili per il giudizio dinanzi al TAR sarebbero pari ad €
[...]
8.910,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva, a cui deve essere detratto l'acconto già percepito pari ad € 2.500,00 (fatto pacifico in quanto non contestato dalle parti).
5.4. Si tratta di quantificazione corretta. Ritiene ad ogni modo questo Giudice che, dal momento che il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda proposta, debba applicarsi la disposizione di cui all'art. 10 del DM 140\2012, secondo cui “nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo
11”. Applicata, pertanto, la riduzione del 50% il compenso a favore dell'avv. CP_1
risulta pari – al netto dell'acconto – ad € 1.955,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso
[...]
forfettario come per legge. Appare, del resto, pienamente condivisibile la decisione del
Tribunale Amministrativo Regionale che, a fronte della granitica giurisprudenza della
Cassazione in materia di rilevanza dei pareri degli ordini professionali circa il compenso dei professionisti iscritti, ha ritenuto insussistente alcun idoneo interesse alla proposizione del ricorso.
5.5. Mentre, per quanto attiene il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, l'avv. CP_1
, dopo aver proposto il ricorso in appello, ha rinunciato al mandato nell'anno
[...]
2014, di guisa che devono essere applicati i valori del D.M. 55/2014.
pagina 18 di 21 L'opposto ha richiesto la liquidazione dei propri compensi, nei valori minimi, con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, alla luce dello scaglione da € 500.000,00 a €
1.500.000,00.
I compensi per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sarebbero pari, dunque, ad €
4.957,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, a cui deve essere detratto l'acconto già ricevuto per € 3.500,00.
5.6. Orbene, tenuto conto che sussiste riscontro dell'attività svolta e non risulta contestato che la rinuncia al mandato sia intervenuta dopo l'entrata in vigore del DM
55\2014, le somme richieste appaiono congrue in parte qua, di guisa che, in considerazione dell'acconto ricevuto, il compenso dell'avv. deve Controparte_1
dirsi pari ad € 1.457,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
5.7. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, avendo l'avv. CP_1
diritto a conseguire soltanto € 3.412,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario
[...]
come per legge.
6. Le spese di lite.
6.1. Per quanto attiene il profilo delle spese di lite, stante l'accertamento dell'abuso dello strumento processuale posto in essere dall'avv. nei termini sopra Controparte_1
ampiamente enunciati, gli effetti distorsivi verificatisi, concordemente a quanto evidenziato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 7299/2025, devono essere emendati mediante la regolamentazione delle spese di lite in accordo al disposto degli artt. 88 e 92
c.p.c..
In tale ottica, questo Tribunale ritiene congruo condannare l'avv. Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, considerato che, stante l'assenza di alcun rilevante interesse alla proposizione di plurimi ricorsi monitori, il professionista avrebbe potuto e dovuto azionare le proprie pretese creditorie unitariamente, anche tenuto conto del correlato aggravio di tempi e costi per il debitore, il quale è stato suo malgrado protagonista di plurime iniziative processuali,
pagina 19 di 21 senz'altro evitabili ove il professionista avesse agito correttamente per la soddisfazione delle proprie pretese creditorie.
6.2. Deve altresì considerarsi che “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (cfr. Cass. n. 13276/2018 e Cass. n. 17693/2022).
6.3. Ciò posto le spese di lite, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55\2014, alla luce delle caratteristiche, e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si quantificano in relazione ad entrambi i giudizi riuniti in complessivi € 6.773,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vivi di giudizio (di cui € 5.077,00 oltre accessori per il giudizio 626\2022 R.G.A.C. ed e
1.696,00 oltre accessori per il giudizio n. 1266\2022 R.G.A.C.).
6.4. La condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite in favore di quella soccombente assorbe completamente il disvalore sotteso all'abuso del diritto, di talché non ha ragion d'essere l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo n.
83\2022, e condanna a Parte_1
corrispondere all'avv. , a titolo di Controparte_1
compenso per l'attività giudiziale svolta, complessivi € 7.091,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre interessi legali nella misura di cui al d.lgs. 231\2002, dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
pagina 20 di 21 2. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo n.
287\2022 e condanna a Parte_1
corrispondere all'avv. , a titolo di Controparte_1
compenso per l'attività giudiziale svolta, complessivi € 3.412,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre interessi legali, nella misura di cui al d.lgs. 231\2002, dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l'avv. a rifondere a Controparte_1
le spese di lite del presente Parte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 6.773,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive.
Così deciso in Massa, in data 10.04.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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