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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
UA IT Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3494 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
TO MA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n. 7
- Attore - nei confronti di
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(anche quali eredi di ) CP_5 Controparte_6 Persona_1
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2025, disposta la discussione orale della causa, l'attore precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, evocava in giudizio , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , nonchè gli eredi di Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_1
(deceduto in data 26/11/2022), onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per
[...]
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI TORNOLO (PR):
-Foglio 71, particella 568, sub. 1 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 8,5 vani, superficie 205 m2);
-Foglio 71, particella 568, sub. 2 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 4 vani, superficie 57 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 3 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 3,5 vani, superficie 58 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 4 (cat. C/6, cl. 4, consistenza 31 m2, superficie 38 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 5 (cat. C/6, cl. 2, consistenza 73 m2, superficie 85 m2);
1 EL COMUNE DI TORNOLO (PR): Parte_2
- Foglio 71, particella 268 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 490 m2, RD € 0,33, RA € 0,05);
- Foglio 71, particella 270 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 40 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
- Foglio 71, particella 324 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 9.080 m2, RD € 1,88, RA € 0,47);
- Foglio 72, particella 385 (seminativo, cl. 2, superficie 950 m2, RD € 1,72, RA € 3,19).
L'attore assumeva che per oltre venti anni egli era stato nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, provvedendo alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e godendo dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla piena proprietà.
Pertanto, affermava la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento in suo favore della proprietà dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Il Giudice, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto nell'ultimo domicilio dello stesso, ne Persona_1
disponeva la rinnovazione. Instaurato correttamente il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di provvedere al deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che è Parte_1
nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono proprietari i convenuti,
e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Tes_1
e , i quali hanno confermato il fatto che l'attore per più di venti anni ha
[...] Tes_2
utilizzato il fabbricato e i terreni siti in Tornolo (PR), Fraz. Tarsogno, oggetto della domanda di usucapione. I testi hanno precisato che l'attore, il quale sin dalla nascita vive nel predetto fabbricato, ha provveduto alla sistemazione del tetto, al rifacimento degli impianti elettrici e idraulici, alla sistemazione dei bagni e della cucina, alla intonacatura delle pareti e alla sostituzione dei serramenti. Anche i terrazzi sono stati realizzati dall'attore a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. Inoltre, i medesimi testi hanno riferito che utilizza Parte_1
i locali siti al piano terra del fabbricato come autorimessa e deposito per il ricovero degli attrezzi,
2 mentre l'area pertinenziale è dallo stesso utilizzata come piazzale per il parcheggio delle autovetture.
Quanto ai terreni di natura boschiva, i testi e hanno dichiarato che Testimone_1 Tes_2
l'attore è nel possesso ultraventennale degli stessi, provvedendo al taglio della legna per uso personale, alla pulizia del bosco, alla manutenzione delle strade di accesso e alla raccolta dei frutti.
Con riferimento ai residui terreni seminativi oggetto della domanda di usucapione, i testi hanno riferito che da più di venti anni l'attore provvede allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni e ha pure provveduto a recintare il terreno adiacente l'immobile in cui vive.
Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che ha condizionato la relativa domanda Parte_1 all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione Parte_1
ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI TORNOLO (PR):
-Foglio 71, particella 568, sub. 1 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 8,5 vani, superficie 205 m2);
-Foglio 71, particella 568, sub. 2 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 4 vani, superficie 57 m2);
3 - Foglio 71, particella 568, sub. 3 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 3,5 vani, superficie 58 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 4 (cat. C/6, cl. 4, consistenza 31 m2, superficie 38 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 5 (cat. C/6, cl. 2, consistenza 73 m2, superficie 85 m2);
(PR): Parte_3
- Foglio 71, particella 268 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 490 m2, RD € 0,33, RA € 0,05);
- Foglio 71, particella 270 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 40 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
- Foglio 71, particella 324 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 9.080 m2, RD € 1,88, RA € 0,47);
- Foglio 72, particella 385 (seminativo, cl. 2, superficie 950 m2, RD € 1,72, RA € 3,19).
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria UA IT Vena)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
UA IT Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3494 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
TO MA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n. 7
- Attore - nei confronti di
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(anche quali eredi di ) CP_5 Controparte_6 Persona_1
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2025, disposta la discussione orale della causa, l'attore precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, evocava in giudizio , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , nonchè gli eredi di Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_1
(deceduto in data 26/11/2022), onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per
[...]
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI TORNOLO (PR):
-Foglio 71, particella 568, sub. 1 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 8,5 vani, superficie 205 m2);
-Foglio 71, particella 568, sub. 2 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 4 vani, superficie 57 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 3 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 3,5 vani, superficie 58 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 4 (cat. C/6, cl. 4, consistenza 31 m2, superficie 38 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 5 (cat. C/6, cl. 2, consistenza 73 m2, superficie 85 m2);
1 EL COMUNE DI TORNOLO (PR): Parte_2
- Foglio 71, particella 268 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 490 m2, RD € 0,33, RA € 0,05);
- Foglio 71, particella 270 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 40 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
- Foglio 71, particella 324 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 9.080 m2, RD € 1,88, RA € 0,47);
- Foglio 72, particella 385 (seminativo, cl. 2, superficie 950 m2, RD € 1,72, RA € 3,19).
L'attore assumeva che per oltre venti anni egli era stato nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, provvedendo alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e godendo dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla piena proprietà.
Pertanto, affermava la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento in suo favore della proprietà dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Il Giudice, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto nell'ultimo domicilio dello stesso, ne Persona_1
disponeva la rinnovazione. Instaurato correttamente il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di provvedere al deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che è Parte_1
nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono proprietari i convenuti,
e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Tes_1
e , i quali hanno confermato il fatto che l'attore per più di venti anni ha
[...] Tes_2
utilizzato il fabbricato e i terreni siti in Tornolo (PR), Fraz. Tarsogno, oggetto della domanda di usucapione. I testi hanno precisato che l'attore, il quale sin dalla nascita vive nel predetto fabbricato, ha provveduto alla sistemazione del tetto, al rifacimento degli impianti elettrici e idraulici, alla sistemazione dei bagni e della cucina, alla intonacatura delle pareti e alla sostituzione dei serramenti. Anche i terrazzi sono stati realizzati dall'attore a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. Inoltre, i medesimi testi hanno riferito che utilizza Parte_1
i locali siti al piano terra del fabbricato come autorimessa e deposito per il ricovero degli attrezzi,
2 mentre l'area pertinenziale è dallo stesso utilizzata come piazzale per il parcheggio delle autovetture.
Quanto ai terreni di natura boschiva, i testi e hanno dichiarato che Testimone_1 Tes_2
l'attore è nel possesso ultraventennale degli stessi, provvedendo al taglio della legna per uso personale, alla pulizia del bosco, alla manutenzione delle strade di accesso e alla raccolta dei frutti.
Con riferimento ai residui terreni seminativi oggetto della domanda di usucapione, i testi hanno riferito che da più di venti anni l'attore provvede allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni e ha pure provveduto a recintare il terreno adiacente l'immobile in cui vive.
Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che ha condizionato la relativa domanda Parte_1 all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione Parte_1
ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI TORNOLO (PR):
-Foglio 71, particella 568, sub. 1 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 8,5 vani, superficie 205 m2);
-Foglio 71, particella 568, sub. 2 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 4 vani, superficie 57 m2);
3 - Foglio 71, particella 568, sub. 3 (cat. A/3, cl. 4, consistenza 3,5 vani, superficie 58 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 4 (cat. C/6, cl. 4, consistenza 31 m2, superficie 38 m2);
- Foglio 71, particella 568, sub. 5 (cat. C/6, cl. 2, consistenza 73 m2, superficie 85 m2);
(PR): Parte_3
- Foglio 71, particella 268 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 490 m2, RD € 0,33, RA € 0,05);
- Foglio 71, particella 270 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 40 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
- Foglio 71, particella 324 (bosco ceduo, cl. 4, superficie 9.080 m2, RD € 1,88, RA € 0,47);
- Foglio 72, particella 385 (seminativo, cl. 2, superficie 950 m2, RD € 1,72, RA € 3,19).
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
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