TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 172
TAR
Decreto cautelare 13 settembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del rigetto per decadenza della DIA

    La Corte ha ritenuto che la disposizione che regola il regime di efficacia della d.i.a. è rinvenibile all’interno dell’art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, secondo il quale tale titolo edilizio è sottoposto ad un termine massimo di efficacia di tre anni. Tale disposizione non prevede tuttavia la decadenza dal titolo in caso di mancato completamento die lavori entro il termine di efficacia, a differenza di quanto prevede l’art. 15 del d.p.r. n. 380/2001 con riferimento al permesso di costruire. La disciplina della decadenza del permesso di costruire non può estendersi a quella DIA, trattandosi di due titoli edilizi che non possono messere parificati quanto a presupposti e natura giuridica. Né del resto, vi è una norma da cui poter far discendere dalla mancata comunicazione di fine lavori e/o agibilità la decadenza o la perdita di efficacia della DIA.

  • Accolto
    Illegittimità del rigetto per errato computo delle altezze medie ponderali

    L'errore di fondo in cui è incorso il Comune si ripercuote negli altri assunti contenuti nel provvedimento gravato ai punti 2) e 3) laddove la legittimità del permesso di costruire in sanatoria è stata valutata confrontando le altezze interne e quelle medie ponderali oggetto della d.i.a. con quelle del successivo permesso di costruire in sanatoria. L’azione amministrativa risulta, conseguentemente, perplessa poiché si è ritenuto di respingere la domanda di permesso di costruire in sanatoria a seguito del raffronto tra le altezze e le superficie contenute oggetto della d.i.a. - che è stata peraltro in precedenza ritenuta decaduta - con quelle del permesso di costruire in sanatoria, senza tenere indicare la disciplina edilizia di riferimento in relazione alla diversa natura degli interventi.

  • Accolto
    Illegittimità del rigetto per carenza di motivazione, difetto di presupposti e istruttoria

    L’amministrazione non poteva limitarsi ad intimare la demolizione di tutte le opere realizzate sotto la vigenza della DIA comprese quelle ultimate prima del termine di tre anni, ma avrebbe dovuto valutarne l’autonomia e la funzionalità in linea, peraltro, con i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di permesso di costruire (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 14/2024). L’errore di fondo in cui è incorso il Comune si ripercuote negli altri assunti contenuti nel provvedimento gravato ai punti 2) e 3) laddove la legittimità del permesso di costruire in sanatoria è stata valutata confrontando le altezze interne e quelle medie ponderali oggetto della d.i.a. con quelle del successivo permesso di costruire in sanatoria. L’azione amministrativa risulta, conseguentemente, perplessa poiché si è ritenuto di respingere la domanda di permesso di costruire in sanatoria a seguito del raffronto tra le altezze e le superficie contenute oggetto della d.i.a. - che è stata peraltro in precedenza ritenuta decaduta - con quelle del permesso di costruire in sanatoria, senza tenere indicare la disciplina edilizia di riferimento in relazione alla diversa natura degli interventi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 172
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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