CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 21112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21112 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OM nato a [...]-SEGESTA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO nel procedimento in cui è parte civile COMUNE DI CALATAFIMI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato per una serie di truffe e falsificazioni di documenti ai danni di due clienti e della pubblica amministrazione. La gravata sentenza, su ricorso del Pubblico Ministero, della parte civile e dello stesso imputato, ha dichiarato l'imputato responsabile anche in relazione al capo C) di imputazione (truffa per la quale vi era stata in primo grado dichiarazione di n.d.p. per mancanza di condizione di procedibilità), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha rideterminato la pena ed ha proceduto alle conseguenti statuizioni civili. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21112 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi basati su vizi di legge penale e di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione rispettivamente al capo C) ed al capo B) di imputazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erroneità della decisione del giudice di riconoscere - in relazione al capo c) - nella costituzione di parte civile l'equipollente della querela: IC Marchese, in verità fu interpellato da giudice di primo grado sul punto ma declinò di sporgere querela. 2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice - in relazione al capo sub b) - abbia indebitamente dilatato l'ambito applicativo della norma incriminatrice non essendovi stato, nel caso specifico, alcun atto di disposizione né conseguente danno per l'ente pubblico. 3. Con memorie inviate per PEC, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre la parte civile ed il Procuratore Generale ne hanno chiesto l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si fa riferimento, per governare il caso, ad un precedente (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 MO SA Rv. 277432 - 01) che esclude la necessità dell'avviso previsto dalla disciplina transitoria dell'art.12 comma 2 d. Igs.10 aprile 2018, n. 36 quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione (come accaduto nel caso corrente). Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede. 2. Altrettanto generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto. Come correttamente spiegato nella sentenza d'appello (e come d'altro canto corrisponde alla comune, elementare percezione del fenomeno dal punto di vista economico) il danno in questo caso sarebbe stato causato dal minor introito (C 2,00 invece di C 1.212,00 in un caso e C 5,20 invece di 1.035,20 nel secondo), irrilevante essendo che un controllo amministrativo abbia consentito di scoprire l'artificio e prevenire il rilascio delle concessioni. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, 2 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 6 marzo 2024 Il Consi liere estiensore RA o OR
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato per una serie di truffe e falsificazioni di documenti ai danni di due clienti e della pubblica amministrazione. La gravata sentenza, su ricorso del Pubblico Ministero, della parte civile e dello stesso imputato, ha dichiarato l'imputato responsabile anche in relazione al capo C) di imputazione (truffa per la quale vi era stata in primo grado dichiarazione di n.d.p. per mancanza di condizione di procedibilità), ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha rideterminato la pena ed ha proceduto alle conseguenti statuizioni civili. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21112 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi basati su vizi di legge penale e di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione rispettivamente al capo C) ed al capo B) di imputazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erroneità della decisione del giudice di riconoscere - in relazione al capo c) - nella costituzione di parte civile l'equipollente della querela: IC Marchese, in verità fu interpellato da giudice di primo grado sul punto ma declinò di sporgere querela. 2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice - in relazione al capo sub b) - abbia indebitamente dilatato l'ambito applicativo della norma incriminatrice non essendovi stato, nel caso specifico, alcun atto di disposizione né conseguente danno per l'ente pubblico. 3. Con memorie inviate per PEC, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre la parte civile ed il Procuratore Generale ne hanno chiesto l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si fa riferimento, per governare il caso, ad un precedente (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 MO SA Rv. 277432 - 01) che esclude la necessità dell'avviso previsto dalla disciplina transitoria dell'art.12 comma 2 d. Igs.10 aprile 2018, n. 36 quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione (come accaduto nel caso corrente). Il principio è stato costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede. 2. Altrettanto generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto. Come correttamente spiegato nella sentenza d'appello (e come d'altro canto corrisponde alla comune, elementare percezione del fenomeno dal punto di vista economico) il danno in questo caso sarebbe stato causato dal minor introito (C 2,00 invece di C 1.212,00 in un caso e C 5,20 invece di 1.035,20 nel secondo), irrilevante essendo che un controllo amministrativo abbia consentito di scoprire l'artificio e prevenire il rilascio delle concessioni. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, 2 ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 6 marzo 2024 Il Consi liere estiensore RA o OR