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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4637 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Erica VICEDOMINI e Amilda BIBAJ
e
FA AR, c.f. , nata a [...] il C.F._2
15/05/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa NASCINGUERRA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1
Conclusioni delle parti:
“a) - i figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b)- salvo diverso accordo preso dai genitori e salvo in ogni caso che i figli vi acconsentino serenamente nonché previo parere dell'eventuale professionista incaricato per il supporto psicologico nella fase di separazione dei genitori, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come segue:
• un pomeriggio infrasettimanale senza pernotto (il padre potrà liberamente accordarsi con la madre per andare a prenderli alle attività e passare del tempo con loro senza però modificare gli orari di rientro e riposo notturno dei ragazzi o gli incombenti scolastici/sportivi) sempre tenendo conto della premessa al punto b);
• a fine settimana alternati, prelevandoli al sabato e alla domenica mattina presso l'abitazione della madre alle ore 10.00 e riaccompagnandoli entro le ore 21.00 (se di sabato) e ore 19.00 (se di domenica), con introduzione graduale del pernottamento nel giorno del sabato, prendendoli al sabato mattina alle ore 10.00 presso l'abitazione della madre e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre la domenica sera entro le ore 19.00, sempre tenendo conto della premessa al punto b);
• per metà del periodo delle festività natalizie ricomprendendo, ad anni alterni, un anno capodanno e l'altro il giorno di Natale, con giorni e modalità da concordarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno, sempre tenendo conto della premessa al punto b);
• per metà delle vacanze pasquali, facendo in modo che ad ognuno dei genitori spetti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo sempre tenendo conto della premessa al punto b);
2 • per due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno sempre tenendo conto della premessa al punto b);
• in caso di manifestazioni o gare sportive durante i giorni di competenza del padre,
questi si impegna ad accompagnare i figli presso gli impianti sportivi dove si svolgeranno le predette competizioni e a stare con loro per poi riaccompagnarli a casa secondo gli orari sopra indicati;
c) - al fine di tutelare la riservatezza dei figli, le parti si impegnano a non pubblicare le loro immagini su tutti i social network e in ogni altro canale web, fino al compimento dei 14 anni dei medesimi;
d)- il padre si impegna a sentire telefonicamente i figli chiamando la madre almeno un paio di volte alla settimana;
e) - la casa adibita a residenza familiare, sita in Via Strada Melagrani, n. 52/F a Bassano
del Grappa (VI) rimarrà assegnata alla Sig.ra AR CI con tutti gli arredi. Il sig Pt_1
si fa carico di pagare il mutuo relativo alla predetta abitazione e le spese di assicurazione connesse.
f) Il Sig. si impegna a porre in vendita la casa familiare entro un anno dall'omologa Pt_1
della separazione a un prezzo non inferiore alla media di tre valutazioni richieste a diverse agenzie immobiliari, che condividerà a titolo informativo con la sig.ra CI, impegnandosi altresì a corrispondere alla Sig.ra AR CI il 50% della somma che residuerà quale prezzo di vendita della casa dedotto l'importo necessario per l'estinzione del mutuo residuo.
Il corrispettivo in denaro così calcolato sarà versato dal sig alla sig.ra CI a Pt_1
regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in ragione del matrimonio e in esecuzione degli accordi di separazione;
g) - in seguito alla vendita della casa familiare e al ricevimento della somma indicata al punto precedente, la sig.ra CI si impegna a reperire, a propria cura e con spese integralmente
3 a suo carico, una nuova abitazione per sé e per i figli, impegnandosi una volta reperita la nuova abitazione a uscire dalla casa familiare e a rinunciare al momento del rogito notarile al diritto di abitazione sull'attuale casa familiare di Strada Melagrani 52/F. La sig.ra CI
porterà via dalla casa familiare tutto il mobilio, suppellettili, apparecchiature, elettrodomestici e parabola sky comprese, e libererà l'immobile salvo per arredi già presenti al momento dell'acquisto della casa e fatti su misura;
h) - il Sig. , come concordato con la moglie, anche al fine di rasserenare il clima Parte_1
familiare, si è già allontanato dalla casa coniugale impegnandosi a procedere con le relative pratiche di cambio residenza entro il 15 gennaio 2025 avendo reperito altra soluzione abitativa;
i) - le parti concordano che tutte le utenze relative alla casa familiare verranno volturate entro e non oltre il 31 dicembre 2024, restando i relativi costi a carico del Sig. per i Pt_1
consumi fino a tale data;
l) - il conto corrente cointestato tra i coniugi presso EU verrà mantenuto fintantoché
vi saranno addebitati i costi dei predetti consumi di cui al punto i) fino al 31 dicembre 2024,
a carico del sig , successivamente le parti si impegnano ad estinguerlo con firma Pt_1
congiunta;
m) - in merito al contributo per il mantenimento dei figli, il Sig. si impegna a Parte_1
versare alla Sig.ra AR CI, entro il giorno 10 ( valuta al 10 del mese) di ogni mese e a partire da gennaio 2025, l'importo di € 950,00 per ciascun figlio, ovvero la somma complessiva di € 1.900,00 (millenovecento/00) a titolo di mantenimento ordinario oltre rivalutazione ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa, importo da versare sul conto corrente EU intestato alla sig.ra CI iban
[...] o diverso eventualmente indicato dalla stessa in futuro;
n) - le spese straordinarie, classificate e concordate come tali dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale a cui le parti si riferiranno, nonché comprensive dei costi della babysitter
4 qualora utilizzata in orario lavorativo e tutte le spese relative al cane acquistato per i figli, ed esclusi i costi delle polizze a risparmio stipulate dalla Sig.ra CI in favore dei figli,
verranno sostenute dai coniugi al 50% e dovranno essere rimborsate dalla parte che non le ha anticipate entro il giorno 5 ( valuta al 5 del mese) di ciascun mese secondo le modalità
indicate nel predetto Protocollo, importo da versare sul conto corrente EU intestato alla sig.ra CI iban [...] o diverso eventualmente indicato dalla stessa in futuro;
- in punto di mantenimento ordinario dei figli e di spese straordinarie, si dà atto che il Sig.
, dal venir meno della convivenza, ha già corrisposto alla Sig.ra CI un assegno Pt_1
mensile concordato tra le parti nonché ha rimborsato la quota di sua competenza relativa alle spese straordinarie richieste sino al mese di dicembre 2024 (relative al periodo fino a novembre 2024), pertanto nulla è più dovuto in punto di mantenimento ordinario dei figli fino al 31 dicembre 2024 e, in merito alle spese straordinarie, fino al 30 novembre 2024;
- oltre a quanto detto, i coniugi si riconoscono economicamente autonomi poiché entrambi lavorano e perciò dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro in punto di mantenimento personale;
- con il presente accordo, i coniugi dichiarano di avere esaustivamente regolato e definito tutti i loro rapporti personali e patrimoniali, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione (salvi naturalmente gli obblighi di contribuzione per i figli come previsti per legge e in generale in base ai presenti accordi);
- i coniugi rilasciano espresso consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti dei figli”;
- compensare tra le parti le spese e i compensi del giudizio come concordato”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 19/06/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2205 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1 Per_2
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano
del Grappa (VI), Via Strada Melagrani n. 52/F, in favore di FA AR, quale genitore convivente con ii figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
6 - si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e dei passaporti dei figli;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e FA AR uniti Parte_1
in matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 19/06/2010 con atto trascritto al n. 32,
parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del
Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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