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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15936/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Corso Bruno Parte_1
Buozzi 49/F presso lo studio dell'avv. Luigi Aprea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Pasquale Piccolo presso il cui studio è elett.te domiciliata in Somma Vesuviana alla via A. Moro n. 136
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_2
SO IZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ) CP_2
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90198632 02 000 notificata in data 21.08.2023 per la parte relativa alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 di € 35.391,85 ed all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000 di € 2.698,05. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad essa relativi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e chiedendo, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della stessa con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo Controparte_3 anch'essa, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e chiedendo, nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della stessa con vittoria di spese. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Vanno, in via preliminare, effettuate alcune considerazioni di carattere generale. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l , con CP_2
l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010. E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 602/1973, la quale costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo, quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). Tanto premesso, in applicazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99 laddove si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) nonché come una forma di opposizione all'esecuzione, anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615, 1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte, dopo avere dedotto il vizio dell'omessa notifica degli atti presupposti, incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta. In proposito, Cass. n. 15223 del 12/06/2018: “l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo ( la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie). La legittimazione passiva, in entrambi i casi, è dell'ente impositore e non è sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il Concessionario, atteggiandosi la sua partecipazione al processo, se richiesta, come una forma di litisconsorzio processuale. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità “la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione al processo dell'agente della riscossione (Cass. 16 gennaio 2009, n. 933; Cass. 12 maggio 2008, n. 11687 e di recente Cass. n. 5625/2019) perché la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo" (sentenza n.16425 del 19/06/2019). Secondo Cass. 20.08.2019 n. 21534, in presenza di opposizione all'esecuzione (ossia di azione di accertamento Contr negativo del debito), il convenuto può difendersi (fra l'altro) negando la propria legittimazione passiva e/o negando di essere titolare del rapporto oggetto di lite, affermandone la titolarità in capo ad un terzo (in quest'ultimo caso si parla, in gergo, di nominatio auctoris o laudatio auctoris). Ma, in entrambe le ipotesi - difetto di legittimazione passiva propriamente detta o difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso (per una più puntuale distinzione cfr. Cass. Sez.U. n. 2951 del 2016) - secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, “non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo;
nondimeno, se ne può disporre l'intervento coatto iussu iudicis per comunanza di causa ex art. 107 c.p.c., così dandosi luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale e attribuendosi al chiamato la qualità di parte, id est rendendogli opponibile il giudicato che verrà a formarsi, indipendentemente dal fatto che le parti originarie propongano o meno esplicite domande contro di lui o egli stesso ne proponga”. Tanto premesso in linea generale, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015). Tanto chiarito, passando, a questo punto, alla valutazione, in termini di ragione più liquida, del profilo inerente l'intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale e dall'avviso di addebito presupposti, il cui interesse ad agire è insorto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, da qualificarsi, come innanzi chiarito, nei termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., valgono le seguenti considerazioni. L'art. 3, comma 9 della l. n. 335/95 prevede: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Ne consegue che, ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni. Il comma 10 dello stesso articolo poi aggiunge: “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. In merito alla corretta interpretazione della suddetta normativa si è pronunciata, ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione la quale ha testualmente sostenuto che
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3, comma 10"(crr. Cass. 18.6.2007 n. 14069). Ancora, con la sentenza della Cass Civ sez un.
7.3.2008 n. 6173, ad ulteriore chiarimento di quanto sancito dalla suddetta normativa, si è precisato che “ la normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale ( cfr. Corte Costituzionale 3. 2 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere da parte del debitore entro il termine decadenziale cristallizzato nell'art.24 del d.lgs. 46/99, mentre, una volta consolidatosi, per decorso dei quaranta giorni, il ruolo, il contribuente che introduca avverso il titolo esecutivo (la cartella esattoriale non impugnata) un'opposizione a precetto non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Nulla impedisce, tuttavia, al debitore di far valere motivi successivi al consolidarsi del titolo, si pensi ad un sopravvenuto pagamento delle somme ingiuntive ovvero ad una compensazione delle medesime con analoghe partite creditorie o, come nella specie, alla prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito presupposto, rimanendo, invece, preclusa la possibilità di avvalersi di un'eccezione di prescrizione relativa ad un arco temporale asseritamente già perfezionatosi all'atto della presentazione del ricorso ex art.24 D.lgs, 46/99. Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di addebito di cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con esso richiesti. In proposito va, inoltre, ribadito che il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni e che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale ( art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato ( cfr. Cass. Sez Unite n. 23397/2016). Ciò posto, considerato che tra la data di notifica della cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 (05.03.2008) - così come risultante dall'intimazione di pagamento opposta ed a prescindere, pertanto, dalla validità della stessa - e la data di notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 07120179042549749000 - allegata, quale atto interruttivo, alla produzione di ed anche in tal caso a prescindere dalla CP_5 validità della stessa - risulta decorso un termine maggiore di cinque anni, l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, 1° comma c.p.c. va accolta, in quanto fondata, per intervenuta prescrizione. CP_ Ed, infatti, l' di riscossione, dopo l'asserita notifica al contribuente della suindicata cartella esattoriale, ha assunto per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art.3, comma 9, legge 335/95) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto esecutivo. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, tali eventuali atti, per assumere rilievo, vanno tempestivamente indicati, in via di controeccezione in senso tecnico, nella prima difesa utile successiva alla eccezione di prescrizione estintiva, pena la loro inutilizzabilità, anche se depositati nel fascicolo di parte o successivamente allegati e depositati. A diverse conclusioni si perviene, al contrario, in relazione all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000, relativo a contributi previdenziali afferenti l'anno 2015, notificato in data 18.11.2026, in relazione al quale, a prescindere dalla regolarità della sua notifica così come risultante dall'intimazione di pagamento opposta, l'
[...]
ha prodotto, quale idoneo atto interruttivo del termine Controparte_1 prescrizionale quinquennale, l'intimazione di pagamento n. 07120189042343314000 - relativa, tra l'altro, anche ad esso - che risulta essere stata regolarmente notificata a mezzo posta, per il tramite del messo notificatore, in data 20.12.2018, così come si evince dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata in atti laddove il messo notificatore ha attestato – con fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc. sino a querela di falso - l'avvenuta sua consegna nelle mani di , qualificatasi come Controparte_7 vicina e l'ulteriore circostanza che della consegna si è informato il destinatario con raccomandata. In proposito si osserva che solo per le notifiche postali a mezzo di ufficiale giudiziario/notificatore si applica la legge 890/92 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa introdotta dal comma 2 quater e 2 quinques dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 in vigore dal 1 marzo 2008, che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Trattasi della C.A.N. ossia di una seconda raccomandata, ma senza ricevuta di ritorno, che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto. Pertanto, in questo caso l'agente postale con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato. Inviata la C.A.N., l'agente postale deve indicare, sull'avviso di ricevimento dell'atto consegnato, il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica nonchè la data dell'invio. La notifica, in questo caso, si perfeziona con la consegna dell'atto, non con la consegna della C.A.N. Quindi la C.A.N. è una raccomandata, ma si differenza dalla C.A.D. perché è senza ricevuta di ritorno. Da tutto quanto sovra esposto ne consegue, pertanto, l'assoluta irrilevanza delle doglianze all'uopo sollevate dalla parte opponente inerente sia la mancata produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della sia la difformità tra le risultanze Pt_2 dell'avviso di ricevimento della raccomandata in atti in merito alla qualifica di CP_7
ivi indicata come “ vicina” – l'unico avente effettivo valore probatorio - e
[...] quelle dell'avviso di avvenuta notifica così come redatto dall' , Controparte_1 avente, rispetto al primo, carattere meramente ricognitivo ed, evidentemente, affetto da mero errore materiale. In definitiva, considerata l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189042343314000 in data 20.12.2018, la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000 non può considerarsi maturata. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in parziale accoglimento della domanda giudiziale, deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi di cui è causa sia effettivamente maturata solo in relazione a quelli di cui alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000. Ne consegue che l' non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata in base alla CP_2 cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 essendo la stessa relativa a contributi previdenziali ormai prescritti, con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta e la conferma della stessa per la restante parte. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' in quanto unico CP_2 legittimato passivo e si liquidano come da dispositivo, da compensare nella misura di un terzo considerato l'esito della lite solo in parte favorevole alla parte ricorrente. Spese processuali compensate nei confronti dell per Controparte_8 la delicatezza e la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso dell'11.09.2023 nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., Controparte_3 CP_2 così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara la prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta e la conferma della stessa per la parte relativa all'avviso di addebito n 371 2016 0014324061 000; c) dichiara che l' non ha il diritto di procedere CP_2 all'esecuzione forzata in base alla cartella esattoriale suindicata;
d) condanna l' al CP_2 pagamento, nella misura di due terzi, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 4.638,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di CU se versato;
e) compensa le spese processuali per la restante parte;
compensa le spese processuali nei confronti dell'
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Napoli in data 03.12.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15936/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Corso Bruno Parte_1
Buozzi 49/F presso lo studio dell'avv. Luigi Aprea che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Pasquale Piccolo presso il cui studio è elett.te domiciliata in Somma Vesuviana alla via A. Moro n. 136
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_2
SO IZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ) CP_2
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90198632 02 000 notificata in data 21.08.2023 per la parte relativa alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 di € 35.391,85 ed all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000 di € 2.698,05. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad essa relativi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e chiedendo, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della stessa con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo Controparte_3 anch'essa, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e chiedendo, nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della stessa con vittoria di spese. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Vanno, in via preliminare, effettuate alcune considerazioni di carattere generale. Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l , con CP_2
l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010. E' pure possibile che con unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva che per vizi di forma della cartella e/o avviso di addebito;
la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio orientamento (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) secondo cui per ciascuna opposizione vale il termine proprio (art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 comma 5), non dovendo il giudizio essere necessariamente unitario, in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle (sole) eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In questi casi, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiede l'intervento del giudice, è ovvio che trattandosi, in sostanza, di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 602/1973, la quale costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo, quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). Tanto premesso, in applicazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso in opposizione in esame può qualificarsi come una forma di opposizione ex artt. 24 e 29 Dlgs 46/99 laddove si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta (proposta, pertanto, in funzione recuperatoria come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015) nonché come una forma di opposizione all'esecuzione, anteriore alla fase espropriativa, ai sensi dell'art. 615, 1°co. e 618 bis c.p.c., laddove la parte, dopo avere dedotto il vizio dell'omessa notifica degli atti presupposti, incentra la sua azione anche sull'estinzione del diritto di credito per effetto dell'intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli stessi, qualora validamente intervenuta. In proposito, Cass. n. 15223 del 12/06/2018: “l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed, infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo ( la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. n. 9698 del 03/05/2011, tra le varie). La legittimazione passiva, in entrambi i casi, è dell'ente impositore e non è sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il Concessionario, atteggiandosi la sua partecipazione al processo, se richiesta, come una forma di litisconsorzio processuale. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità “la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione al processo dell'agente della riscossione (Cass. 16 gennaio 2009, n. 933; Cass. 12 maggio 2008, n. 11687 e di recente Cass. n. 5625/2019) perché la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo" (sentenza n.16425 del 19/06/2019). Secondo Cass. 20.08.2019 n. 21534, in presenza di opposizione all'esecuzione (ossia di azione di accertamento Contr negativo del debito), il convenuto può difendersi (fra l'altro) negando la propria legittimazione passiva e/o negando di essere titolare del rapporto oggetto di lite, affermandone la titolarità in capo ad un terzo (in quest'ultimo caso si parla, in gergo, di nominatio auctoris o laudatio auctoris). Ma, in entrambe le ipotesi - difetto di legittimazione passiva propriamente detta o difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto controverso (per una più puntuale distinzione cfr. Cass. Sez.U. n. 2951 del 2016) - secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, “non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il terzo;
nondimeno, se ne può disporre l'intervento coatto iussu iudicis per comunanza di causa ex art. 107 c.p.c., così dandosi luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale e attribuendosi al chiamato la qualità di parte, id est rendendogli opponibile il giudicato che verrà a formarsi, indipendentemente dal fatto che le parti originarie propongano o meno esplicite domande contro di lui o egli stesso ne proponga”. Tanto premesso in linea generale, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015). Tanto chiarito, passando, a questo punto, alla valutazione, in termini di ragione più liquida, del profilo inerente l'intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale e dall'avviso di addebito presupposti, il cui interesse ad agire è insorto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, da qualificarsi, come innanzi chiarito, nei termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., valgono le seguenti considerazioni. L'art. 3, comma 9 della l. n. 335/95 prevede: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Ne consegue che, ai sensi della norma sopra riportata, i contributi dovuti prima del 1.1.1996, nonché quelli maturati successivamente per i quali vi sia stata denuncia del lavoratore o dei suoi eredi, si prescrivono in 10 anni. Il comma 10 dello stesso articolo poi aggiunge: “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. In merito alla corretta interpretazione della suddetta normativa si è pronunciata, ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione la quale ha testualmente sostenuto che
“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3, comma 10"(crr. Cass. 18.6.2007 n. 14069). Ancora, con la sentenza della Cass Civ sez un.
7.3.2008 n. 6173, ad ulteriore chiarimento di quanto sancito dalla suddetta normativa, si è precisato che “ la normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale ( cfr. Corte Costituzionale 3. 2 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisce un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio del 1996; detto termine non può, quindi essere superiore ai cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione deve essere fatta valere da parte del debitore entro il termine decadenziale cristallizzato nell'art.24 del d.lgs. 46/99, mentre, una volta consolidatosi, per decorso dei quaranta giorni, il ruolo, il contribuente che introduca avverso il titolo esecutivo (la cartella esattoriale non impugnata) un'opposizione a precetto non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Nulla impedisce, tuttavia, al debitore di far valere motivi successivi al consolidarsi del titolo, si pensi ad un sopravvenuto pagamento delle somme ingiuntive ovvero ad una compensazione delle medesime con analoghe partite creditorie o, come nella specie, alla prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito presupposto, rimanendo, invece, preclusa la possibilità di avvalersi di un'eccezione di prescrizione relativa ad un arco temporale asseritamente già perfezionatosi all'atto della presentazione del ricorso ex art.24 D.lgs, 46/99. Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di addebito di cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con esso richiesti. In proposito va, inoltre, ribadito che il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni e che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale ( art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato ( cfr. Cass. Sez Unite n. 23397/2016). Ciò posto, considerato che tra la data di notifica della cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 (05.03.2008) - così come risultante dall'intimazione di pagamento opposta ed a prescindere, pertanto, dalla validità della stessa - e la data di notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 07120179042549749000 - allegata, quale atto interruttivo, alla produzione di ed anche in tal caso a prescindere dalla CP_5 validità della stessa - risulta decorso un termine maggiore di cinque anni, l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, 1° comma c.p.c. va accolta, in quanto fondata, per intervenuta prescrizione. CP_ Ed, infatti, l' di riscossione, dopo l'asserita notifica al contribuente della suindicata cartella esattoriale, ha assunto per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art.3, comma 9, legge 335/95) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto esecutivo. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, tali eventuali atti, per assumere rilievo, vanno tempestivamente indicati, in via di controeccezione in senso tecnico, nella prima difesa utile successiva alla eccezione di prescrizione estintiva, pena la loro inutilizzabilità, anche se depositati nel fascicolo di parte o successivamente allegati e depositati. A diverse conclusioni si perviene, al contrario, in relazione all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000, relativo a contributi previdenziali afferenti l'anno 2015, notificato in data 18.11.2026, in relazione al quale, a prescindere dalla regolarità della sua notifica così come risultante dall'intimazione di pagamento opposta, l'
[...]
ha prodotto, quale idoneo atto interruttivo del termine Controparte_1 prescrizionale quinquennale, l'intimazione di pagamento n. 07120189042343314000 - relativa, tra l'altro, anche ad esso - che risulta essere stata regolarmente notificata a mezzo posta, per il tramite del messo notificatore, in data 20.12.2018, così come si evince dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata in atti laddove il messo notificatore ha attestato – con fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc. sino a querela di falso - l'avvenuta sua consegna nelle mani di , qualificatasi come Controparte_7 vicina e l'ulteriore circostanza che della consegna si è informato il destinatario con raccomandata. In proposito si osserva che solo per le notifiche postali a mezzo di ufficiale giudiziario/notificatore si applica la legge 890/92 per cui esse, se ricevute da soggetto diverso dal destinatario, richiedono l'invio della raccomandata informativa introdotta dal comma 2 quater e 2 quinques dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 in vigore dal 1 marzo 2008, che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Trattasi della C.A.N. ossia di una seconda raccomandata, ma senza ricevuta di ritorno, che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto. Pertanto, in questo caso l'agente postale con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato. Inviata la C.A.N., l'agente postale deve indicare, sull'avviso di ricevimento dell'atto consegnato, il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica nonchè la data dell'invio. La notifica, in questo caso, si perfeziona con la consegna dell'atto, non con la consegna della C.A.N. Quindi la C.A.N. è una raccomandata, ma si differenza dalla C.A.D. perché è senza ricevuta di ritorno. Da tutto quanto sovra esposto ne consegue, pertanto, l'assoluta irrilevanza delle doglianze all'uopo sollevate dalla parte opponente inerente sia la mancata produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della sia la difformità tra le risultanze Pt_2 dell'avviso di ricevimento della raccomandata in atti in merito alla qualifica di CP_7
ivi indicata come “ vicina” – l'unico avente effettivo valore probatorio - e
[...] quelle dell'avviso di avvenuta notifica così come redatto dall' , Controparte_1 avente, rispetto al primo, carattere meramente ricognitivo ed, evidentemente, affetto da mero errore materiale. In definitiva, considerata l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189042343314000 in data 20.12.2018, la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 371 2016 0014324061 000 non può considerarsi maturata. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in parziale accoglimento della domanda giudiziale, deve, pertanto, ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi di cui è causa sia effettivamente maturata solo in relazione a quelli di cui alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000. Ne consegue che l' non ha il diritto di procedere all'esecuzione forzata in base alla CP_2 cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 essendo la stessa relativa a contributi previdenziali ormai prescritti, con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta e la conferma della stessa per la restante parte. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' in quanto unico CP_2 legittimato passivo e si liquidano come da dispositivo, da compensare nella misura di un terzo considerato l'esito della lite solo in parte favorevole alla parte ricorrente. Spese processuali compensate nei confronti dell per Controparte_8 la delicatezza e la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso dell'11.09.2023 nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., Controparte_3 CP_2 così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale dichiara la prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla cartella esattoriale n. 071 2008 0018009648 000 con la conseguente illegittimità, in parte qua, dell'intimazione di pagamento opposta e la conferma della stessa per la parte relativa all'avviso di addebito n 371 2016 0014324061 000; c) dichiara che l' non ha il diritto di procedere CP_2 all'esecuzione forzata in base alla cartella esattoriale suindicata;
d) condanna l' al CP_2 pagamento, nella misura di due terzi, delle spese di lite liquidate, per l'intero, in € 4.638,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di CU se versato;
e) compensa le spese processuali per la restante parte;
compensa le spese processuali nei confronti dell'
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Napoli in data 03.12.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario