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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1601/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19419/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18778 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1288/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.11.2025 ed iscritto al nr di RG 19419/2025 la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 18778 del 15.09.2025 dell'importo complessivo di euro 8.912,55, notificato in data
16.09.2025. Eccepiva una serie di irregolarità formali e nel merito evidenziava come la richiesta di maggiore imposta si basava su una rideterminazione della rendita catastale che era stato oggetto di annullamento in sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da sentenza num. 3 Nr.4001/2025, effettivamente, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso la rideterminazione della rendita catastale per cui, venuto meno l'atto pregiudiziale, deve annullarsi anche l'atto applicativo, non essendo dovuta la maggiore imu a seguito dell'annullamento dell'atto di maggiore determinazione della rendita catastale.
Il ricorso, dunque, merita integrale accoglimento
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente in giudizio e quantificate come in dispositivo, liquidate come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 oltre accessori se dovuti.
Napoli, 27 gennaio 2026.
Il giudice dott. Mario De Simone
il Presidente
dott. Stefano Aprile
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19419/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18778 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1288/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.11.2025 ed iscritto al nr di RG 19419/2025 la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 18778 del 15.09.2025 dell'importo complessivo di euro 8.912,55, notificato in data
16.09.2025. Eccepiva una serie di irregolarità formali e nel merito evidenziava come la richiesta di maggiore imposta si basava su una rideterminazione della rendita catastale che era stato oggetto di annullamento in sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da sentenza num. 3 Nr.4001/2025, effettivamente, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso la rideterminazione della rendita catastale per cui, venuto meno l'atto pregiudiziale, deve annullarsi anche l'atto applicativo, non essendo dovuta la maggiore imu a seguito dell'annullamento dell'atto di maggiore determinazione della rendita catastale.
Il ricorso, dunque, merita integrale accoglimento
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente in giudizio e quantificate come in dispositivo, liquidate come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 oltre accessori se dovuti.
Napoli, 27 gennaio 2026.
Il giudice dott. Mario De Simone
il Presidente
dott. Stefano Aprile