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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6301/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6301/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Teresa Serra ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei indirizzo telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
Dublino
[...]
RESISTENTE
all'esito della camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 23/05/2023 da ai sensi Parte_1 dell'art.27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n. IT- 557393-A /SI0004230 / 06H0R02, emesso dalla Unità Dublino del Ministero dell'Interno il 23.02.2023 e notificato in data 24.04.2023, con il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 24.10.2022, è pagina 1 di 10 stato disposto il trasferimento in Austria, ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 18.07.2022, ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento
Dublino.
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il Parte_1 quale il presso il quale è Controparte_2 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE CP_3
n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Austria, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto
Regolamento.
Egli in particolare premetteva che l'odierno ricorrente è di nazionalità pakistana, è nato a [...],
Regione Punjab, ed ha presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 24/10/2022 allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Siena, e deduceva in diritto quanto segue.
a) la violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione,' stabilisce che il richiedente protezione internazionale deve essere informato, in modo chiaro e comprensibile, circa gli obiettivi e le conseguenze del Regolamento, i criteri di competenza per l'esame della domanda e la possibilità di presentare un ricorso, tra altri elementi. L'articolo 5, rubricato
'Diritto ad un colloquio personale,' sancisce che il richiedente deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale, volto a raccogliere elementi che possano incidere sulla determinazione dello Stato membro competente. Infatti, prima dell'adozione della decisione di trasferimento in Austria, il richiedente non è stato ascoltato in un colloquio personale in lingua da lui conosciuta e non ha ricevuto l'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 del c.a.
Regolamento di Dublino;
b) la violazione dell'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento Dublino III e quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea poiché l'Austria non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente. Inoltre, è dubbio che le prassi applicative adottate in Austria corrispondano agli standard di garanzia imposti dal diritto comunitari;
pagina 2 di 10 c) Violazione art. 17 Reg. U.E. 604/13 per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16 ;
In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. IT- 557393-A /SI0004230 / 06H0R02, emesso dal Ministero dell'Interno, Unità Dublino e la declaratoria di competenza dell'autorità amministrativa italiana.
L'Unità Dublino non si è costituita in questa sede.
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 29.4.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto il colloquio con il ricorrente per sopperire ai difetti procedurali riscontrati nella fase amministrativa e per raccogliere le informazioni necessarie all'esercizio del dovere di garantire un rimedio effettivo alle doglianze del ricorrente verso il provvedimento di trasferimento in Austria.
All'udienza del 20.02.2024 davanti al giudice il richiedente ha riferito, parlando in lingua italiana:
" mi chiamo ono nato a [...] nello Stato del Pakistan il giorno Parte_1
2.6.2002 Sono partito dal mio paese nel 2018 Sono passato dalla Grecia e poi macedonia e poi serbia, ungheria, poi austria e poi in Italia dove sono arrivato nel luglio del 2019. In Austria mi hanno preso le impronte digitali ma non mi hanno interrogato In Italia sono stato in una struttura a San Piero a
Barca in provincia di Siena e poi dopo sei mesi ho iniziato a lavorare, prima a Montaperti dove facevo il lavapiatti. Ora lavoro a Siena in un ristorante “San Domenico” faccio sia il lavapiatti che il cameriere. Mi pagano circa 1400 euro al mese. Ora abito a Siena in una casa in affitto con altre persone e pago circa 200 euro al mese. In Pakistan ho mamma, babbo un fratello e due sorelle”
Nella memoria autorizzata depositata il 09.09.2024 la difesa del ricorrente ha allegato, in fatto:
a) Che il ricorrente, in caso di trasferimento verso lo Stato membro richiesto sarebbe esposto ad una condizione di vulnerabilità;
b) che il richiedente nei due anni di permanenza in Italia ha intrapreso un percorso di integrazione dal punto di vista linguistico (cfr. doc. 3 attestato di partecipazione a corso di lingua) e lavorativo, percorso che sarebbe interrotto dal suo trasferimento forzato. In particolare è stato assunto presso Hotel Monteaperti OPCO srl dal 31.05.2023 sino al 31.10.2024 (cfr. contratti e buste paga docc. 3-4-5);
pagina 3 di 10 c) che in merito al rischio di violazione del divieto di refoulement ex art. 9 della Direttiva
2013/32/UE, al quale il richiedente – nel caso di specie – sarebbe esposto insieme alla sua famiglia a seguito del trasferimento verso lo Stato membro richiesto, si rileva la sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
(c.d. Dublino III) alla luce dell'art. 10 Cost. e l'art. 8 CEDU , i quali giustificano la protezione nazionale per fornire l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e tutela alla vita privata e familiare (Decreto di accoglimento del Tribunale di Firenze del 20.03.2024 );
a) che gli obblighi informativi non risultano essere stati assolti dagli uffici competenti e, con riferimento alle conseguenze della violazione di tali obblighi, la Corte, preso atto dell'assenza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina volta a regolare le conseguenze giuridiche, in relazione a una decisione di trasferimento, della violazione dell'obbligo di informazione o dell'obbligo di svolgere un colloquio personale, ha precisato, in forza del richiamo al principio di effettività delle tutele, che il giudice nazionale “può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso”. Ha evidenziato che il ricorrente in Austria non ha ricevuto alcun tipo di accoglienza né informativa rispetto alla procedura di asilo politico.
Con memoria del 09.09.2024 integrava la documentazione attestante l'integrazione socio lavorativa producendo documentazione più recente, in particolare: copia del CUD 2024; buste paga
2024 (cfr. docc. 4-5).
Istruita la causa era rimessa per la decisione al Collegio
2. ragioni della decisione
Nella definizione della presente controversia, in applicazione del principio sancito dalla
Sentenza della Cassazione n° 30745/2019, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite e a dirimere l'intera controversia pronunciandosi immediatamente su una questione di merito che appare di evidente e agevole risoluzione. Si osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei pagina 4 di 10 poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della questione delle carenze sistemiche rilevabili nel sistema di accoglienza austriaco.
Nel caso di specie il principio della prevenzione, fondato sul criterio della competenza del Paese di prima domanda e pilastro del sistema Dublino, può essere derogato se il giudice ritiene che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni accoglienza dei richiedenti asilo dello Stato membro.
Tale potere non è stato inciso negativamente né dalla sentenza CGUE né dalla sentenza delle
Sezione Unite 935/2025.
Infatti, le limitazioni imposte dalla CGUE con la sentenza del 30.11.2023 che ha fatto seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni Tribunali italiani, attengono al principio di non refoulment indiretto e al principio in base al quale la divergenza di opinioni tra Stati non implica l'esistenza di una violazione sistemica dei diritti dei richiedenti asilo: “il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello
Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche”.
Restano dunque salvi il potere del giudice di rilevare le carenze sistemiche dello Stato membro e la facoltà di avvalersi della clausola discrezionale, ex art. 17.1 del Regolamento di Dublino che permette allo Stato membro di esaminare il caso del ricorrente asilo sulla base dei motivi umanitari o eccezionali, garantendo standard di protezione nazionale più elevati anche se non si applicano i criteri di competenza formale di Dublino.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 935/2025 ha fatto proprio il principio della
CGUE stabilendo il seguente principio di diritto : “il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato Parte_2
membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati
l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
pagina 5 di 10 condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Ciò perché alla base del riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione vi è un sistema comune di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, che si fonda su di un sistema comune di valori e di regole che li incarnano e che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare.
Dunque, nel caso di specie, non essendosi l'Austria pronunciata sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente non si pongono problemi né di refoulment indiretto, cioè di un possibile trasferimento verso il Paese di origine del ricorrente ove potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti, né di possibili “Divergenze di opinioni” tra lo stato membro richiedente e lo stato membro richiesto in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale.
Mentre, sulle carenze sistemiche si evidenzia che dalle COI in Austria emergono difetti strutturali nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza che hanno un impatto significativo sull'intero processo di protezione internazionale.
Si rileva al proposito come negli ultimi anni l'Austria sia stata uno dei principali paesi di destinazione dei migranti che hanno affrontato la rotta balcanica col ricevimento di un numero davvero elevato di domande di asilo, tanto che nell'ottobre del 2022 il Ministro dell'Interno austriaco ebbe a dichiarare che il sistema d'accoglienza aveva raggiunto la sua massima capacità1.
In particolare nella prima metà del 2022 l'Austria era il Paese al quinto posto in termini di numero di domande da asilo in cifra assoluta e al secondo posto in proporzione al numero di abitanti cosicché il numero di richiedenti la protezione internazionale da collocare in strutture di accoglienza si era di fatto triplicato rendendo tali strutture e insufficienti all'accoglienza con imiti anche alla capacità del personale che hanno reso molto difficile l'identificazione di potenziali casi vulnerabili necessitanti speciali garanzie tre accoglienza fra cui per esempio i minori non accompagnati2.
In base ai report del sito dell'Agenzia Europea per l'Asilo (E.U.A.A.) a seguito di una richiesta delle autorità austriache del settembre 2023 di estendere la durata e modificare la portata del sostegno fornito dalla stessa agenzia il 29 settembre 2023 le due parti han firmato un emendamento al piano operativo dal quale risulta che nella prima metà del 2023 il numero di persone da collocare nel sistema d'accoglienza austriaco si è triplicato negli ultimi tre anni, in parte anche a causa della crisi ucraina sicché l'afflusso delle persone che hanno perché l'afflusso delle persone che hanno beneficiato della direttiva sulla protezione temporanea in seguito all'invasione russa in Ucraina è stato un effetto un fattore chiave di pressione sul sistema di accoglienza austriaco.
Inoltre i gruppi per i diritti dei migranti hanno criticato la decisione austriaca di utilizzare tende temporanee per l'ospitalità dei richiedenti asilo all'approssimarsi dell'inverno e ha chiesto di fornire alloggi migliori considerando la situazione disumana da evitare 3.
In particolare sono state sollevate preoccupazioni in relazione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili che non sarebbero sempre affrontate in modo adeguato : diverse ONG hanno infatti sottolineato che la maggior parte delle strutture di accoglienza non garantiscono la sicurezza delle persone LGBTI4. In particolare il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa si è concentrato su varie questioni relative all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo i migranti, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di vita insoddisfacenti che prevalgono in diverse strutture di accoglienza ed ha invitato le autorità austriache a tutelare efficacemente il diritto ad un alloggio adeguato per i richiedenti asilo con standard armonizzati per i centri di accoglienza ponendo fine alle lunghe permanenze al sovraffollamento nelle strutture di accoglienza federali e proseguendo la cooperazione con le province per colmare le lacune nell'attuazione degli strumenti che definiscono la ripartizione dei compiti fra lo stato federale e le province- Il commissario ha quindi esortato le autorità austriache a prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili fra cui le persone con disabilità le persone LGBTI , le donne vittime di violenza e i bambini, soprattutto i minori non accompagnati.
Quanto poi alla funzionamento della procedura di asilo la stessa fonte ha richiamato l'attenzione su presunti rimpatri talvolta accompagnati dall'uso della violenza che impediscono alle persone di accedere alla procedura a qualsiasi forma di accoglienza integrazione in Austria- Il Commissario rileva che negli ultimi due anni ci sono stati documentati diversi casi ai confini della dell'Austria con la
Slovenia e l'Ungheria e che secondo le ONG queste operazioni possono contribuire ha respingimenti a catena lungo la rotta balcanica dall'Austria all'Ungheria.
Conforta tale deduzione una sentenza del Tribunale Amministrativo provinciale della Stiria del
1 luglio 2021 che ha ritenuto che il rimpatrio di un cittadino marocchino in Slovenia e, da lì in Croazia
e poi Bosnia Erzegovina gli aveva precluso il diritto di richiedere asilo ed ha accertato che i respingimenti sono applicati come metodo in Austria realizzando un contesto di respingimenti a catena. Un'altra sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2022 sul caso di un minorenne somalo
E_ 3 Vedi : https:www. migrants.net/en/post/44241/austria-authorities-set-up-tents-for-asylum-seekeres . 4 Commissioner for Human Rights the Council of Europe report following her visit to Austria from decembre 2021 in https:// rm.coe.int/commdh-2022-10-report-en/1680.6679a pagina 7 di 10 respinto in Slovenia dalle autorità austriache nel 2021 ha ribadito le sue conclusioni sull'uso sistematico dei respingimenti .
Tanto premesso per quanto attiene all'accesso al territorio per quanto attiene invece più specificamente alla procedura di asilo il rapporto AIDA (fonte ufficiale di informazione sulle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di Dublino) più recente ha documentato che nel corso del 2022, a causa dell'alto numero di richiedenti presentati al confine orientale austriaco, è stato modificato il sistema di registrazione delle domande in frontiera facendo sì che, diversamente dal passato, la registrazione non viene completata in frontiera ma, dopo una mera raccolta di dati e fotosegnalamento, le persone sono invitate a recarsi negli uffici regionali di polizia per finalizzare la registrazione .Ciò ha determinato tempi d'attesa di giorni interi dei migranti presso le stazioni di polizia non attrezzate ad ospitare persone e, quindi, condizioni di accoglienza giudicate scarse e inadeguate , senza contare che, in conseguenza a ciò, è stato verificato che un alto numero di persone segnalate non si è poi mai recato agli uffici per procedere completare la formalizzazione della richiesta di asilo tanto che l'Austria, che aveva registrato un numero record di
42.000 casi , li ha visti interrompersi improvvisamente nel 2022 . In corrispondenza sempre lo stesso rapporto AIDA segnala un numero particolarmente alto di richieste di ripresa in carico dell'Austria per competenza da parte di altri Paesi Membri UE ( 24.000 nel 2022 contro le 7.853 del 2021) che potrebbe avere impattato sulle capacità di elaborare le richieste nei tempi previsti dalla procedura incentivando il meccanismo dell'accettazione implicita delle richieste di ripresa in carico nel contesto del regolamento Dublino.
Quanto alla normativa austriaca applicabile ai richiedenti asilo ripresi in carico a seguito dei trasferimenti in Austria, la Legge federale austriaca sul riconoscimento dell'Asilo (AsylG 2005) prevede, all'art. 24 par.1 e 2 che, in caso di richiedente che si rende irreperibile e lascia volontariamente il territorio o non si presenta che alle autorità, la procedura venga sospesa per due anni nel corso del quale può essere riattivata , mentre quanto alla prassi per i richiedenti che fanno rientro in Austria passati due anni dalla sospensione dell'esame della domanda, il citato rapporto AIDA segnala chela prima domanda viene considerata come se fosse stata 'ritirata' e i richiedenti asilo devono presentare una domanda considerata 'reiterata', da valutarsi, come per le domande reiterate, sotto il profilo della ammissibilità , senza necessità quindi di audizione . Su tale ultimo aspetto l'UNHCR ha valutato invece essenziale che, nel corso delle procedure di ripresa in carico da altro
Paesi UE, i procedimenti iniziali possano essere riaperti senza termini in base alle previsioni del
Regolamento di Dublino sulle procedure di ripresa in carico delle domande che infatti stabiliscono che pagina 8 di 10 gli Stati hanno il dovere di portare a termine l'esame della domanda inizialmente proposta prima di permettere al richiedente di presentarne una nuova5 .
Risulta inoltre che i richiedenti asilo siano soggetti a detenzione nell'ambito delle procedure di
Dublino e chi presenta una domanda di asilo reiterata è spesso trattenuto in condizioni di detenzione6.
Va ricordato che, in ossequio al principio di cautela operante nel diritto internazionale a garanzia dei diritti fondamentali dello straniero di cui all'articolo 3 paragrafo2 Reg. UE 603\2013 ( “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati i motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”), può essere pertanto annullato il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri le condizioni idonee di accoglienza dei richiedente asilo tutte le volte in cui non solo vi sia prova certa ma anche il ragionevole dubbio di sussistenza di carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza ex art 3 Convenzione europea Dei Diritti dell'Uomo (Vedi Coste di
Strasburgo 22.3.2005 Ay c. Turchia).
A dimostrazione di quanto detto, nel caso di specie, il ricorrente non può essere ritrasferito in
Austria a cause delle gravi carenze sistemiche.
Il ricorso merita dunque accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione di competenza dello stato Italiano.
3. Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente;
3) Nulla sulle spese;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in nella camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini
Si comunichi
Il giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 vedi Asylum report luglio 2023 E.U.A.A. 2 vedi operational plan 2022-2023 agreed by EU and Austria , dic 2022 pagina 6 di 10 5 Vedi UNHCR 'the return to Grease of asylum seekers with interrupted claims ' al link https://www. . CP_4 Email_2 6 vedi rapporto AIDA country report Austria 2022 Email_3 Email_4 pagina 9 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 6301/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Teresa Serra ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei indirizzo telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
Dublino
[...]
RESISTENTE
all'esito della camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 23/05/2023 da ai sensi Parte_1 dell'art.27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n. IT- 557393-A /SI0004230 / 06H0R02, emesso dalla Unità Dublino del Ministero dell'Interno il 23.02.2023 e notificato in data 24.04.2023, con il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 24.10.2022, è pagina 1 di 10 stato disposto il trasferimento in Austria, ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 18.07.2022, ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento
Dublino.
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il Parte_1 quale il presso il quale è Controparte_2 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE CP_3
n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Austria, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto
Regolamento.
Egli in particolare premetteva che l'odierno ricorrente è di nazionalità pakistana, è nato a [...],
Regione Punjab, ed ha presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 24/10/2022 allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Siena, e deduceva in diritto quanto segue.
a) la violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione,' stabilisce che il richiedente protezione internazionale deve essere informato, in modo chiaro e comprensibile, circa gli obiettivi e le conseguenze del Regolamento, i criteri di competenza per l'esame della domanda e la possibilità di presentare un ricorso, tra altri elementi. L'articolo 5, rubricato
'Diritto ad un colloquio personale,' sancisce che il richiedente deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale, volto a raccogliere elementi che possano incidere sulla determinazione dello Stato membro competente. Infatti, prima dell'adozione della decisione di trasferimento in Austria, il richiedente non è stato ascoltato in un colloquio personale in lingua da lui conosciuta e non ha ricevuto l'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 del c.a.
Regolamento di Dublino;
b) la violazione dell'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento Dublino III e quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea poiché l'Austria non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente. Inoltre, è dubbio che le prassi applicative adottate in Austria corrispondano agli standard di garanzia imposti dal diritto comunitari;
pagina 2 di 10 c) Violazione art. 17 Reg. U.E. 604/13 per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16 ;
In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. IT- 557393-A /SI0004230 / 06H0R02, emesso dal Ministero dell'Interno, Unità Dublino e la declaratoria di competenza dell'autorità amministrativa italiana.
L'Unità Dublino non si è costituita in questa sede.
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 29.4.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto il colloquio con il ricorrente per sopperire ai difetti procedurali riscontrati nella fase amministrativa e per raccogliere le informazioni necessarie all'esercizio del dovere di garantire un rimedio effettivo alle doglianze del ricorrente verso il provvedimento di trasferimento in Austria.
All'udienza del 20.02.2024 davanti al giudice il richiedente ha riferito, parlando in lingua italiana:
" mi chiamo ono nato a [...] nello Stato del Pakistan il giorno Parte_1
2.6.2002 Sono partito dal mio paese nel 2018 Sono passato dalla Grecia e poi macedonia e poi serbia, ungheria, poi austria e poi in Italia dove sono arrivato nel luglio del 2019. In Austria mi hanno preso le impronte digitali ma non mi hanno interrogato In Italia sono stato in una struttura a San Piero a
Barca in provincia di Siena e poi dopo sei mesi ho iniziato a lavorare, prima a Montaperti dove facevo il lavapiatti. Ora lavoro a Siena in un ristorante “San Domenico” faccio sia il lavapiatti che il cameriere. Mi pagano circa 1400 euro al mese. Ora abito a Siena in una casa in affitto con altre persone e pago circa 200 euro al mese. In Pakistan ho mamma, babbo un fratello e due sorelle”
Nella memoria autorizzata depositata il 09.09.2024 la difesa del ricorrente ha allegato, in fatto:
a) Che il ricorrente, in caso di trasferimento verso lo Stato membro richiesto sarebbe esposto ad una condizione di vulnerabilità;
b) che il richiedente nei due anni di permanenza in Italia ha intrapreso un percorso di integrazione dal punto di vista linguistico (cfr. doc. 3 attestato di partecipazione a corso di lingua) e lavorativo, percorso che sarebbe interrotto dal suo trasferimento forzato. In particolare è stato assunto presso Hotel Monteaperti OPCO srl dal 31.05.2023 sino al 31.10.2024 (cfr. contratti e buste paga docc. 3-4-5);
pagina 3 di 10 c) che in merito al rischio di violazione del divieto di refoulement ex art. 9 della Direttiva
2013/32/UE, al quale il richiedente – nel caso di specie – sarebbe esposto insieme alla sua famiglia a seguito del trasferimento verso lo Stato membro richiesto, si rileva la sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
(c.d. Dublino III) alla luce dell'art. 10 Cost. e l'art. 8 CEDU , i quali giustificano la protezione nazionale per fornire l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e tutela alla vita privata e familiare (Decreto di accoglimento del Tribunale di Firenze del 20.03.2024 );
a) che gli obblighi informativi non risultano essere stati assolti dagli uffici competenti e, con riferimento alle conseguenze della violazione di tali obblighi, la Corte, preso atto dell'assenza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina volta a regolare le conseguenze giuridiche, in relazione a una decisione di trasferimento, della violazione dell'obbligo di informazione o dell'obbligo di svolgere un colloquio personale, ha precisato, in forza del richiamo al principio di effettività delle tutele, che il giudice nazionale “può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso”. Ha evidenziato che il ricorrente in Austria non ha ricevuto alcun tipo di accoglienza né informativa rispetto alla procedura di asilo politico.
Con memoria del 09.09.2024 integrava la documentazione attestante l'integrazione socio lavorativa producendo documentazione più recente, in particolare: copia del CUD 2024; buste paga
2024 (cfr. docc. 4-5).
Istruita la causa era rimessa per la decisione al Collegio
2. ragioni della decisione
Nella definizione della presente controversia, in applicazione del principio sancito dalla
Sentenza della Cassazione n° 30745/2019, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite e a dirimere l'intera controversia pronunciandosi immediatamente su una questione di merito che appare di evidente e agevole risoluzione. Si osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei pagina 4 di 10 poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della questione delle carenze sistemiche rilevabili nel sistema di accoglienza austriaco.
Nel caso di specie il principio della prevenzione, fondato sul criterio della competenza del Paese di prima domanda e pilastro del sistema Dublino, può essere derogato se il giudice ritiene che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni accoglienza dei richiedenti asilo dello Stato membro.
Tale potere non è stato inciso negativamente né dalla sentenza CGUE né dalla sentenza delle
Sezione Unite 935/2025.
Infatti, le limitazioni imposte dalla CGUE con la sentenza del 30.11.2023 che ha fatto seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni Tribunali italiani, attengono al principio di non refoulment indiretto e al principio in base al quale la divergenza di opinioni tra Stati non implica l'esistenza di una violazione sistemica dei diritti dei richiedenti asilo: “il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello
Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche”.
Restano dunque salvi il potere del giudice di rilevare le carenze sistemiche dello Stato membro e la facoltà di avvalersi della clausola discrezionale, ex art. 17.1 del Regolamento di Dublino che permette allo Stato membro di esaminare il caso del ricorrente asilo sulla base dei motivi umanitari o eccezionali, garantendo standard di protezione nazionale più elevati anche se non si applicano i criteri di competenza formale di Dublino.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 935/2025 ha fatto proprio il principio della
CGUE stabilendo il seguente principio di diritto : “il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato Parte_2
membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati
l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
pagina 5 di 10 condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Ciò perché alla base del riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione vi è un sistema comune di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, che si fonda su di un sistema comune di valori e di regole che li incarnano e che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare.
Dunque, nel caso di specie, non essendosi l'Austria pronunciata sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente non si pongono problemi né di refoulment indiretto, cioè di un possibile trasferimento verso il Paese di origine del ricorrente ove potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti, né di possibili “Divergenze di opinioni” tra lo stato membro richiedente e lo stato membro richiesto in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale.
Mentre, sulle carenze sistemiche si evidenzia che dalle COI in Austria emergono difetti strutturali nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza che hanno un impatto significativo sull'intero processo di protezione internazionale.
Si rileva al proposito come negli ultimi anni l'Austria sia stata uno dei principali paesi di destinazione dei migranti che hanno affrontato la rotta balcanica col ricevimento di un numero davvero elevato di domande di asilo, tanto che nell'ottobre del 2022 il Ministro dell'Interno austriaco ebbe a dichiarare che il sistema d'accoglienza aveva raggiunto la sua massima capacità1.
In particolare nella prima metà del 2022 l'Austria era il Paese al quinto posto in termini di numero di domande da asilo in cifra assoluta e al secondo posto in proporzione al numero di abitanti cosicché il numero di richiedenti la protezione internazionale da collocare in strutture di accoglienza si era di fatto triplicato rendendo tali strutture e insufficienti all'accoglienza con imiti anche alla capacità del personale che hanno reso molto difficile l'identificazione di potenziali casi vulnerabili necessitanti speciali garanzie tre accoglienza fra cui per esempio i minori non accompagnati2.
In base ai report del sito dell'Agenzia Europea per l'Asilo (E.U.A.A.) a seguito di una richiesta delle autorità austriache del settembre 2023 di estendere la durata e modificare la portata del sostegno fornito dalla stessa agenzia il 29 settembre 2023 le due parti han firmato un emendamento al piano operativo dal quale risulta che nella prima metà del 2023 il numero di persone da collocare nel sistema d'accoglienza austriaco si è triplicato negli ultimi tre anni, in parte anche a causa della crisi ucraina sicché l'afflusso delle persone che hanno perché l'afflusso delle persone che hanno beneficiato della direttiva sulla protezione temporanea in seguito all'invasione russa in Ucraina è stato un effetto un fattore chiave di pressione sul sistema di accoglienza austriaco.
Inoltre i gruppi per i diritti dei migranti hanno criticato la decisione austriaca di utilizzare tende temporanee per l'ospitalità dei richiedenti asilo all'approssimarsi dell'inverno e ha chiesto di fornire alloggi migliori considerando la situazione disumana da evitare 3.
In particolare sono state sollevate preoccupazioni in relazione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili che non sarebbero sempre affrontate in modo adeguato : diverse ONG hanno infatti sottolineato che la maggior parte delle strutture di accoglienza non garantiscono la sicurezza delle persone LGBTI4. In particolare il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa si è concentrato su varie questioni relative all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo i migranti, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di vita insoddisfacenti che prevalgono in diverse strutture di accoglienza ed ha invitato le autorità austriache a tutelare efficacemente il diritto ad un alloggio adeguato per i richiedenti asilo con standard armonizzati per i centri di accoglienza ponendo fine alle lunghe permanenze al sovraffollamento nelle strutture di accoglienza federali e proseguendo la cooperazione con le province per colmare le lacune nell'attuazione degli strumenti che definiscono la ripartizione dei compiti fra lo stato federale e le province- Il commissario ha quindi esortato le autorità austriache a prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili fra cui le persone con disabilità le persone LGBTI , le donne vittime di violenza e i bambini, soprattutto i minori non accompagnati.
Quanto poi alla funzionamento della procedura di asilo la stessa fonte ha richiamato l'attenzione su presunti rimpatri talvolta accompagnati dall'uso della violenza che impediscono alle persone di accedere alla procedura a qualsiasi forma di accoglienza integrazione in Austria- Il Commissario rileva che negli ultimi due anni ci sono stati documentati diversi casi ai confini della dell'Austria con la
Slovenia e l'Ungheria e che secondo le ONG queste operazioni possono contribuire ha respingimenti a catena lungo la rotta balcanica dall'Austria all'Ungheria.
Conforta tale deduzione una sentenza del Tribunale Amministrativo provinciale della Stiria del
1 luglio 2021 che ha ritenuto che il rimpatrio di un cittadino marocchino in Slovenia e, da lì in Croazia
e poi Bosnia Erzegovina gli aveva precluso il diritto di richiedere asilo ed ha accertato che i respingimenti sono applicati come metodo in Austria realizzando un contesto di respingimenti a catena. Un'altra sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2022 sul caso di un minorenne somalo
E_ 3 Vedi : https:www. migrants.net/en/post/44241/austria-authorities-set-up-tents-for-asylum-seekeres . 4 Commissioner for Human Rights the Council of Europe report following her visit to Austria from decembre 2021 in https:// rm.coe.int/commdh-2022-10-report-en/1680.6679a pagina 7 di 10 respinto in Slovenia dalle autorità austriache nel 2021 ha ribadito le sue conclusioni sull'uso sistematico dei respingimenti .
Tanto premesso per quanto attiene all'accesso al territorio per quanto attiene invece più specificamente alla procedura di asilo il rapporto AIDA (fonte ufficiale di informazione sulle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di Dublino) più recente ha documentato che nel corso del 2022, a causa dell'alto numero di richiedenti presentati al confine orientale austriaco, è stato modificato il sistema di registrazione delle domande in frontiera facendo sì che, diversamente dal passato, la registrazione non viene completata in frontiera ma, dopo una mera raccolta di dati e fotosegnalamento, le persone sono invitate a recarsi negli uffici regionali di polizia per finalizzare la registrazione .Ciò ha determinato tempi d'attesa di giorni interi dei migranti presso le stazioni di polizia non attrezzate ad ospitare persone e, quindi, condizioni di accoglienza giudicate scarse e inadeguate , senza contare che, in conseguenza a ciò, è stato verificato che un alto numero di persone segnalate non si è poi mai recato agli uffici per procedere completare la formalizzazione della richiesta di asilo tanto che l'Austria, che aveva registrato un numero record di
42.000 casi , li ha visti interrompersi improvvisamente nel 2022 . In corrispondenza sempre lo stesso rapporto AIDA segnala un numero particolarmente alto di richieste di ripresa in carico dell'Austria per competenza da parte di altri Paesi Membri UE ( 24.000 nel 2022 contro le 7.853 del 2021) che potrebbe avere impattato sulle capacità di elaborare le richieste nei tempi previsti dalla procedura incentivando il meccanismo dell'accettazione implicita delle richieste di ripresa in carico nel contesto del regolamento Dublino.
Quanto alla normativa austriaca applicabile ai richiedenti asilo ripresi in carico a seguito dei trasferimenti in Austria, la Legge federale austriaca sul riconoscimento dell'Asilo (AsylG 2005) prevede, all'art. 24 par.1 e 2 che, in caso di richiedente che si rende irreperibile e lascia volontariamente il territorio o non si presenta che alle autorità, la procedura venga sospesa per due anni nel corso del quale può essere riattivata , mentre quanto alla prassi per i richiedenti che fanno rientro in Austria passati due anni dalla sospensione dell'esame della domanda, il citato rapporto AIDA segnala chela prima domanda viene considerata come se fosse stata 'ritirata' e i richiedenti asilo devono presentare una domanda considerata 'reiterata', da valutarsi, come per le domande reiterate, sotto il profilo della ammissibilità , senza necessità quindi di audizione . Su tale ultimo aspetto l'UNHCR ha valutato invece essenziale che, nel corso delle procedure di ripresa in carico da altro
Paesi UE, i procedimenti iniziali possano essere riaperti senza termini in base alle previsioni del
Regolamento di Dublino sulle procedure di ripresa in carico delle domande che infatti stabiliscono che pagina 8 di 10 gli Stati hanno il dovere di portare a termine l'esame della domanda inizialmente proposta prima di permettere al richiedente di presentarne una nuova5 .
Risulta inoltre che i richiedenti asilo siano soggetti a detenzione nell'ambito delle procedure di
Dublino e chi presenta una domanda di asilo reiterata è spesso trattenuto in condizioni di detenzione6.
Va ricordato che, in ossequio al principio di cautela operante nel diritto internazionale a garanzia dei diritti fondamentali dello straniero di cui all'articolo 3 paragrafo2 Reg. UE 603\2013 ( “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati i motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”), può essere pertanto annullato il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri le condizioni idonee di accoglienza dei richiedente asilo tutte le volte in cui non solo vi sia prova certa ma anche il ragionevole dubbio di sussistenza di carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza ex art 3 Convenzione europea Dei Diritti dell'Uomo (Vedi Coste di
Strasburgo 22.3.2005 Ay c. Turchia).
A dimostrazione di quanto detto, nel caso di specie, il ricorrente non può essere ritrasferito in
Austria a cause delle gravi carenze sistemiche.
Il ricorso merita dunque accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione di competenza dello stato Italiano.
3. Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente;
3) Nulla sulle spese;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in nella camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini
Si comunichi
Il giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 vedi Asylum report luglio 2023 E.U.A.A. 2 vedi operational plan 2022-2023 agreed by EU and Austria , dic 2022 pagina 6 di 10 5 Vedi UNHCR 'the return to Grease of asylum seekers with interrupted claims ' al link https://www. . CP_4 Email_2 6 vedi rapporto AIDA country report Austria 2022 Email_3 Email_4 pagina 9 di 10