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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6001/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NARGISO ANTONIO C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LANDI VALENTINA
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La quale cessionaria dei crediti di Banco ha chiesto ed ottenuto Controparte_1 CP_3 l'emissione di ingiunzione solidale a carico di e Parte_1 Parte_1
– la prima quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori – per il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 41.588,82, di cui € 35.892,84 per saldo debitore del c/c affidato n. 6004 aperto in data 5.10.1989 ed € 5.695,98 per debito residuo del finanziamento chirografario del 3.7.2006 di originari euro 100.000.
A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: il contratto di apertura del conto corrente;
l'atto di fideiussione;
il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento;
l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB.
Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo l'illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, cms e spese di tenuta conto;
hanno inoltre eccepito la carenza di prova del credito per omessa produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente.
pagina 1 di 3 La ha chiesto il rigetto dell'opposizione, producendo nella presente fase Controparte_1 processuale una parte degli estratti conto relativi al c.c. 6004, in particolare quelli relativi alle annualità dal 2007 al 2018.
Orbene, il credito relativo al saldo di conto corrente non risulta adeguatamente provato secondo i canoni di un giudizio ordinario di cognizione.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, è necessario rideterminare il saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio" (cfr. ex plurimis Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, l'eventuale rideterminazione del saldo del conto, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché Cass. n. 9365/2018).
Conseguentemente, solo in caso di integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria può essere valutata, solo così potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere. Inoltre, proprio in qualità di attore in senso sostanziale, la banca non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119, comma 4, T.U.B., con quello di prova del proprio credito
(cfr. Cass. n. 13258 del 25.05.2017).
Nel caso di specie, la società opposta, attrice in senso sostanziale, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Infatti, come sopra esposto, ha prodotto gli estratti conto a partire dal
2007 anziché dalla data di apertura del conto (5.10.1989). Non può valere come prova idonea del credito l'estratto di saldaconto prodotto nella fase monitoria, che riporta la sola indicazione riassuntiva del saldo finale e non anche la necessaria analitica indicazione delle singole movimentazioni debitorie e creditorie.
Ne discende il rigetto della domanda di pagamento relativa al rapporto di conto corrente.
E' invece fondata la domanda di pagamento relativa al finanziamento chirografario del 3.7.2006.
Il relativo credito, in mancanza di puntuali contestazioni, risulta infatti adeguatamente provato dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento ad esso allegato. Il contratto di finanziamento reca la specifica indicazione dell'importo mutuato, del TAN, del TAEG e del tasso di mora, mentre il piano di ammortamento richiamato nel contratto e ad esso allegato riporta l'indicazione degli importi delle singole rate con la specificazione della quota capitale e della quota di interessi.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma di € 5.695,98, pari al saldo del solo finanziamento, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (18.5.2018).
pagina 2 di 3 Il consistente ridimensionamento della pretesa creditoria giustifica la condanna della società opposta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della controparte della minor somma di euro €
5.695,98, oltre interessi legali dal 18.5.2018; condanna la società opposta a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 191,00 per spese ed € 3900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6001/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NARGISO ANTONIO C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LANDI VALENTINA
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La quale cessionaria dei crediti di Banco ha chiesto ed ottenuto Controparte_1 CP_3 l'emissione di ingiunzione solidale a carico di e Parte_1 Parte_1
– la prima quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori – per il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 41.588,82, di cui € 35.892,84 per saldo debitore del c/c affidato n. 6004 aperto in data 5.10.1989 ed € 5.695,98 per debito residuo del finanziamento chirografario del 3.7.2006 di originari euro 100.000.
A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: il contratto di apertura del conto corrente;
l'atto di fideiussione;
il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento;
l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB.
Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione eccependo l'illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, cms e spese di tenuta conto;
hanno inoltre eccepito la carenza di prova del credito per omessa produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente.
pagina 1 di 3 La ha chiesto il rigetto dell'opposizione, producendo nella presente fase Controparte_1 processuale una parte degli estratti conto relativi al c.c. 6004, in particolare quelli relativi alle annualità dal 2007 al 2018.
Orbene, il credito relativo al saldo di conto corrente non risulta adeguatamente provato secondo i canoni di un giudizio ordinario di cognizione.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente, è necessario rideterminare il saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio" (cfr. ex plurimis Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, l'eventuale rideterminazione del saldo del conto, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché Cass. n. 9365/2018).
Conseguentemente, solo in caso di integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria può essere valutata, solo così potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere. Inoltre, proprio in qualità di attore in senso sostanziale, la banca non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119, comma 4, T.U.B., con quello di prova del proprio credito
(cfr. Cass. n. 13258 del 25.05.2017).
Nel caso di specie, la società opposta, attrice in senso sostanziale, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Infatti, come sopra esposto, ha prodotto gli estratti conto a partire dal
2007 anziché dalla data di apertura del conto (5.10.1989). Non può valere come prova idonea del credito l'estratto di saldaconto prodotto nella fase monitoria, che riporta la sola indicazione riassuntiva del saldo finale e non anche la necessaria analitica indicazione delle singole movimentazioni debitorie e creditorie.
Ne discende il rigetto della domanda di pagamento relativa al rapporto di conto corrente.
E' invece fondata la domanda di pagamento relativa al finanziamento chirografario del 3.7.2006.
Il relativo credito, in mancanza di puntuali contestazioni, risulta infatti adeguatamente provato dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento ad esso allegato. Il contratto di finanziamento reca la specifica indicazione dell'importo mutuato, del TAN, del TAEG e del tasso di mora, mentre il piano di ammortamento richiamato nel contratto e ad esso allegato riporta l'indicazione degli importi delle singole rate con la specificazione della quota capitale e della quota di interessi.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma di € 5.695,98, pari al saldo del solo finanziamento, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (18.5.2018).
pagina 2 di 3 Il consistente ridimensionamento della pretesa creditoria giustifica la condanna della società opposta alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della controparte della minor somma di euro €
5.695,98, oltre interessi legali dal 18.5.2018; condanna la società opposta a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 191,00 per spese ed € 3900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3