Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.12017/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. COLA D.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI ROVELLI Controparte_2
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 17/10/2024, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
;
[...]
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base di motivazioni già espresse dall'intestato Tribunale in analoghi precedenti devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. R.G. 6506/2022 del 13 ottobre 2022) tanto più a seguito del recente arresto della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Giova procedere preliminarmente all'inquadramento normativo della questione giuridica oggetto del presente contenzioso. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio
2015, n. 107 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
2 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post-laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che
“nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, all'art
3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota
3 prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» CP_5
dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. La legittimità di tale esclusione deve essere ora vagliata alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
3. Dal punto di vista del diritto interno, la giurisprudenza ha già avuto modo di sancire la illegittimità di tale limitazione costituente una palese discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842, ha recentemente affermato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa
4 dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n.
107/2015), rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215). 6.2.1.
Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto
5 affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022, n.1842).
4. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che
6 riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
5. Nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che la parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato sia nell'anno scolastico
2023/2024 e che stia tutt'ora svolgendo servizio nell'attuale a.s. 2024/2025 e che non abbia usufruito della Carta elettronica.
Con riguardo all'anno in corso va osservato, oltre al fatto che ciò prova la persistenza dello scopo formativo come richiesto dalla norma, che il diritto alla carta docente per il docente con contratto al 31 agosto è stato riconosciuto anche con normativa sopravvenuta al deposito del ricorso, ossia art. 1, co. 572, Legge
207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
7 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del
Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_3
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Anche il legislatore ha riconosciuto per il futuro pertanto seppur limitatamente agli incarichi a tempo determinato con scadenza al 31 agosto il diritto alla carte docente. La norma introduce ulteriori limiti all'importo nominale della carta , non più pari a euro 500,00, ma fino a euro 500,00 da definirsi annualmente con decreto del MIM di concerto con il MEF. Tuttavia, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, entrando in vigore il 1.1.2025 Il diritto della ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sul diritto quesito della ricorrente e pertanto l'importo della carta è comunque pari a euro 500,00.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
8 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121,
l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
2) condanna il ad attribuire alla ricorrente il Controparte_3
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2023/2024 e
2024/2025;
3) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 350,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. COLA D.
Sentenza esecutiva.
Milano,
05/02/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
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