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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 624/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 120/2022, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 846/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Barbato (C.F.:
in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
Carmine Schettino (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ
e residenti in [...] Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… conclude nuovamente rimettendosi al proprio atto di appello ed alla propria conclusionale chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna estensivamente tutto quanto dedotto e contenuto nella memoria di costituzione e nella conclusionale dell'appellato Si ribadisce che nelle more la sentenza CP_1
a seguito di pignoramenti è stata forzatamente eseguita. Chiede che la causa venga decisa”. per l'appellato “… conclude per il rigetto dell'appello proposto CP_1
dall' e, per l'effetto, chiede confermarsi la sentenza n. 120/2022, Controparte_4
resa dal Tribunale di Nola con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al difensore per averne fatto anticipo. Si chiede, quindi, che la causa venga decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 28.01 - 6.02.14 conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, , e Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
esponendo che: il giorno 30/09/2011 in San Vitaliano alla Via Nazionale Delle Puglie
e precisamente nei pressi del “Parco Allocca”, verso le ore 18.00 circa, subiva lesioni in quanto il conducente dell'autovettura Fiat ND Tg. DT327GY, CP_3
e di proprietà di quest'ultima e di , nel percorrere la
[...] Controparte_2
predetta Via, con direzione di marcia Nola, accingendosi, improvvisamente, ad effettuare una manovra di svolta a sinistra mediante inversione di marcia verso
Pomigliano D'Arco, in un'intersezione ove non è consentita tale svolta, stante la linea continua di demarcazione della corsia, ostruiva il transito al motociclo tipo Yamaha
X Max Tg. CV 90164, assicurato con la condotto da esso istante che, CP_5
nell'approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso alla Fiat ND, nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), inevitabilmente, pur tentando di evitare la collisione, la impattava lievemente al lato posteriore sinistro finendo per cadere al suolo, con la parte destra;
a causa dell'impatto e della relativa caduta al suolo esso
2 istante riportava lesioni gravi tali da imporre, immediatamente, il trasporto con ambulanza presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria Della Pietà” di Nola ove si poneva diagnosi di “Contusione escoriata con s.l.o. gomito e piede dx”; venivano praticati esami ematologici, esami ecotomografia addome inferiore e superiore, esami radiografici del torace, collo piede dx, gamba destra e ginocchio destro;
tale ultimo esame evidenziava “Frattura scomposta IV distale diafasi tibia e perone” e le lesioni venivano giudicate guaribili in 15 giorni salvo complicazioni;
nella stessa data, veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura “Santa Lucia” di
San Giuseppe Vesuviano con diagnosi di ingresso “Frattura del III distale di tibia e perone a destra”; il giorno 04/10/2011 si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca a stabilità angolare;
il giorno 13/10/2011, si recava a visita di controllo presso lo studio del Chirurgo ortopedico Dott. - Persona_1
Primario Dipartimento di Ortotraumatologia della -, il Controparte_6
quale dopo averlo visitato, riscontrati gli esiti dell'intervento di riduzione e osteosintesi, provvedeva alla rimozione del gesso, medicava la ferita chirurgica, applicava tutore Walker, prescriveva terapia medica e gli consigliava di ritornare a controllo dopo una settimana;
il giorno 18/10/2011 si recava presso la diagnostica per immagini “Altei” per praticare esame radiografico alla gamba destra;
detto referto evidenziava: “Postumi recenti di frattura spiroide della tibia del III inferiore trattata chirurgicamente con placca e viti metalliche. Postumi di frattura spiroide del III inferiore del perone con frammenti abbastanza ben contenuti”; il giorno 20/10/2011 si recava nuovamente a controllo presso lo studio del Chirurgo ortopedico Dott.
, il quale, dopo un'accurata visita di controllo, riscontrato il trauma Persona_1
predetto, provvedeva a medicare la ferita chirurgica ed a rimuovere i punti di sutura e esaminato il referto radiografico, gli consigliava di effettuare un ciclo di terapia iperbarica;
il giorno 03/11/2011 si recava nuovamente a visita di controllo dal Dott.
, il quale provvedeva a medicare la ferita chirurgica, gli prescriveva Persona_1
terapia medica nonché nuovo controllo clinico e radiografico alla gamba ed al collo piede AP/LL; il giorno 17/11/2011 si recava per una visita di controllo presso lo
3 studio del medesimo dottore, il quale, riscontrati i postumi dell'intervento effettuato, medicava l'ulcera, gli consigliava di continuare con la terapia medica prescritta;
il giorno 01/12/2011 si sottoponeva ad una nuova visita di controllo presso lo studio del
Dott. , il quale, dopo averlo visitato, osservava una perdita di sostanza Persona_1
cutanea in trattamento, per cui procedeva alla medicazione della ferita, prescriveva terapia medica;
il giorno 12/12/2011 si recava presso lo studio del Dott.
[...]
- medico chirurgo flebologia ambulatoriale -, il quale, diagnosticata Per_2
un'ulcera trofica post - traumatica III medio di gamba, effettuava tampone sulla ferita per esame colturale ed eventuale ATB;
il giorno 15/12/2011, si recava a visita di controllo nuovamente presso lo studio del Dott. , il quale, riscontrata una Persona_1
reazione flogistica perilevoriale con tentativo di avulsione vite interframmentaria al controllo radiografico, gli consigliava di praticare terapia iperbarica, di continuare con la terapia medica prescritta, riposo e di ritornare a controllo 15 giorni;
il giorno
20/12/2011 si recava a visita ambulatoriale, presso la Divisione di Chirurgia
Ortopedica della di San Giuseppe Vesuviano, ove i Controparte_6
sanitari, riscontrata un'intolleranza alla vite interframmentaria tibia destra provvedevano, con intervento chirurgico, alla rimozione della stessa;
gli consigliavano di continuare con terapia medica;
il giorno 23/12/2011, si recava presso l Traumatologia del , ove Controparte_7 Controparte_8
i sanitari, dopo averlo accuratamente visitato, provvedevano a prelevare n. 2 campioni per esame colturale e gli prescrivevano terapia antibiotica mirata con medicazioni sterili;
il giorno 29/12/2011 si recava a controllo presso il reparto di ortopedia e traumatologia della in San Giuseppe Controparte_6
Vesuviano ove i sanitari evidenziavano un ritardo di consolidazione del III distale tibia destra già trattato con operazione ed un miglioramento dell'ulcera cutanea, per cui consigliavano di iniziare la terapia antibiotica prescritta, di effettuare scintigrafia ai leucociti marcati;
il giorno 30/12/2011 si recava presso lo studio del Dott.
[...]
, il quale riscontrata un'alta probabilità di infezione, riteneva opportuno una Per_2
revisione chirurgica ed un'eventuale applicazione di tutore esterno;
il giorno
4 18/01/2012 si sottoponeva nuovamente a visita di controllo presso l'U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. “ ” ove i sanitari, CP_8 CP_8
riscontrata un'ulcera cutanea su focolaio dipseudoartosi settica, gli prescrivevano isolamento MRSA, terapia medica e medicazioni sterili da effettuarsi ogni 3/4 giorni in attesa di ricovero;
il giorno 23/01/2012 veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “ ” con diagnosi di CP_8 CP_8
ingresso “Osteomielite gamba dx” e in pari data si praticava toilette focolaio;
il giorno 02/02/2012 veniva dimesso, con relativo attestato, in regime di continuità assistenziale per osteomielite acuta e perdita di sostanza cutanea;
il giorno
21/02/2012 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “ con diagnosi di ingresso CP_8 CP_8
“Osteomielite gamba dx con ulcera cutanea ed esposizione ossea”; in data
23/02/2012 si sottoponeva ad intervento chirurgico per la rimozione di placche e viti, resezione focolaio settico ed applicazione sistema “llizarov”; in data 02/03/2012 si sottoponeva ad esame radiografico relativo al III distale della tibia ed al III distale del perone a destra, trattati chirurgicamente con fissatore esterno;
in data 05/03/2012 veniva dimesso, con relativo attestato, con diagnosi di “osteomielite gamba dx con ulcera cutanea e perdita di sostanza cutanea in soggetto epatopatico con intolleranza ai mezzi di sintesi e morbo di Chron”, al contempo gli consigliavano di effettuare esami ematochimici nonché screening della coagulazione, di continuare con la terapia medica prescritta e di seguire una terapia fisioterapica per deambulazione con carico sfiorante ed allungamento di 1 mm al giorno per poi ritornare a controllo dopo una settimana circa;
in data 23/03/2012 si recava presso l'U.O.C. di e CP_7
Con Traumatologia del “ ” per una visita di controllo, ove i CP_8 CP_8
sanitari osservavano una graduale cicatrizzazione della ferita e gli consigliavano di praticare medicazioni settimanali;
in data 18/05/2012 si recava nuovamente presso la medesima struttura, ove si provvedeva a medicare la ferita, si consigliava di continuare ad osservare la terapia medica prescritta;
il giorno 24/05/2012 si recava a
Contr controllo presso l del “ ” Controparte_9 CP_8 CP_8
[.. ove i sanitari, riscontrata un'osteomielite alla gamba destra, provvedevano a CP_10
medicare la ferita, prescrivevano terapia medica nonché rx alla gamba destra in
AP/LL con ritorno a controllo dopo 20 giorni;
il giorno 15/06/2012 si recava per visita di controllo presso il predetto reparto del P.O. “ ” ASL/NA1, ove il CP_8
Dott. , rilevata un'osteomielite alla gamba destra in trattamento con Persona_3
fissatore circolare, medicava la ferita rimuovendo l'escara.; inoltre, il medesimo dottore, avendo constatato una mancata riepitelizzazione della cicatrice gli consigliava di applicare il , di continuare la terapia medica Parte_2
precedentemente prescritta, di effettuare medicazioni settimanali,; il giorno
30/07/2012 effettuava una visita ambulatoriale di controllo presso la medesima struttura, ove il dott. provvedeva a medicare la ferita, a visionare l'esame Per_3
radiografico effettuato e gli prescriveva riposo e cure per ulteriori 30 giorni e fissava il prossimo controllo per ricovero e rimozione apparato a fine agosto;
il giorno
28/08/2012 veniva ricoverato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O.
“ ” ASL/NA 1 con diagnosi di ingresso “Intolleranza ai mezzi di sintesi CP_8
gamba destra”; in data 30/08/2012 si sottoponeva ad un intervento per la rimozione del fissatore circolare alla gamba destra;
in data 31/08/2012 veniva dimesso con diagnosi di “Esiti di osteomielite gamba destra” ed all'uopo il dott. gli Persona_3
consigliava di seguire la terapia medica prescritta, di indossare tutore con divieto di carico e di seguire un ciclo di n. 10 sedute di FKT;
le lesioni riportate esitavano nei seguenti postumi di invalidità permanente: “frattura pluriframmentaria scomposta III distale diafisaria tibia e perone a destra su pregressa frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente per riduzione ed osteosintesi, con complicanze settiche, cicatrici cutanee, deficit funzionale dell'arto inferiore destro ed osteomielite cronica”; detti postumi, valutati con criterio analogico e proporzionale secondo i correnti Per_4
configuravano un danno biologico in ragione del 35 % con una perdita di Parte_3
grave grado della capacità lavorativa generica e specifica nella stessa misura del danno biologico, una I.T.T. pari a gg. 200 ed una I.T.P. pari a gg. 100 al 50%, come da relazione medico - legale del Dott. ; a seguito dell'incidente Persona_3
6 stradale aveva subito un ulteriore danno, conseguente alla perdita dell'attività lavorativa sino ad allora espletata e, dunque, a tutti gli emolumenti economici connessi per un ammontare pari ad € 785.928,09, come accertato con relazione del
Dott. , consulente contabile e del lavoro;
al momento del sinistro, Persona_5
era alle dipendenze della con sede legale in Milano, con contratto a CP_11
tempo indeterminato ed inquadrato nel I livello del CCNL del settore Terziario
Commercio con mansioni di ottico responsabile del punto vendita della citata società presso l'Unità operativa in Padova;
a causa delle gravissime lesioni riportate a seguito del sinistro superava il periodo di comporto previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del predetto settore e, pertanto, in data 21/03/2012 veniva licenziato;
aveva dunque subito un danno da lucro cessante ovvero la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, calcolati sull'arco temporale 22/03/2012 - 28/11/2031, data (quest'ultima) utile per poter raggiungere i requisiti minimi previsti ex lege per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
con sentenza n. 467/13, passata in giudicato, resa dal Giudice di Pace di Marigliano, depositata in cancelleria in data 11/02/2013 a definizione del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal motociclo tipo Yamaha X Max Tg. CV
90164, veniva dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della conducente del veicolo Fiat ND Tg. DT327GY; in data 16/04/2013, veniva inviata lettera di messa in mora, secondo la procedura Card, sia alla sia CP_5
all' la con mail del 03/05/2013, rispondeva che il Controparte_4 CP_5
sinistro relativo alle lesioni personali doveva essere gestito dall' in Controparte_4
quanto il danno fisico patito dallo stesso superava il 9%; a seguito di ciò veniva inviata all che copriva la R.c. dell'autovettura tipo Fiat ND Tg. Controparte_4
DT327GY, lettera di messa in mora.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente dell'autovettura Fiat ND Tg. DT327GY – come già accertato dalla sentenza n. 467/13 del Giudice di Pace di Marigliano passata in giudicato -, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiararsi la
7 responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro, del conducente dell'autovettura tipo Fiat ND Tg. DT327GY, come già riconosciuta dalla pronuncia del Giudice di pace di Marigliano, nella persona dell'Avv. Giuseppe
Esposito Alaia, n. 467/13, passata in cosa giudicata, relativamente ai danni subiti dal motociclo tipo Yamaha X Max Tg. CV 90164 di proprietà dell'istante;
b) condannarsi in solido i convenuti, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 1.200.554,67, così specificata: 1) € 414.626,58 a titolo di danno biologico (invalidità permanente e temporanea), danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico ed invalidità temporanea e parziale, danno patrimoniale per perdita di grave grado della capacità lavorativa generica e specifica, come da
ReMida Danno alla persona 2014 che forma parte integrante del presente atto;
2) €
785.928,09 per danno derivante da lucro cessante ovvero per la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, scaturenti dal licenziamento dell'istante per superamento del periodo di comporto a seguito del sinistro occorso. Il frutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al soddisfo;
...”.
Si costituiva la che resisteva chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda e, in via subordinata, di accertare e dichiarare una quota di responsabilità solo concorsuale ed in misura minima a carico dei convenuti – . CP_3 CP_2
e non si costituivano in giudizio. Controparte_3 Controparte_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita con escussione testi e
CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, nonché medica.
Sulla scorta delle risultanze così acquisite, con ordinanza del 3.05.2019 il Giudicante formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., accettata dall'attore ma rifiutata dalla società convenuta.
Su richiesta dell'attore, il Giudice, con ordinanza del 25.09.2019 disponeva “il pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore di
[...]
della somma di euro 82.797,00, ponendola a carico dei convenuti, in Parte_4
8 solido tra loro” rinviando per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, il Tribunale così statuiva:
“a) Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di e Controparte_3 CP_2
nella causazione del sinistro de quo;
[...]
b) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna , Controparte_3
ed al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_2 Parte_1
di della somma complessiva di €. 343,167,00, da cui deve detrarsi la CP_1
somma, già liquidata a titolo di provvisionale, di €. 82.797,00, oltre interessi al tasso
(medio) annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011) al soddisfo;
c) condanna parte convenuta, al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, che liquida in €. 13.430,00, €.
1.466 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido, le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 18.01.2022, con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 Contro c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.02.2022 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
In via del tutto preliminare e cautelare, anche previa acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado recante nrg. 846/2014 Tribunale di Nola I° sez. civile,
Voglia l'Ecc.ma Corte delibare sull'istanza di sospensiva avanzata ed, in accoglimento della stessa, provvedere alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B) Nel merito in via principale accogliere integralmente l'appello spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 120 /2022 resa dal Tribunale di Nola con ampia motivazione che la Corte riterrà di significare.
All'uopo in via propositiva: ⸰ in accoglimento del primo motivo di gravame (1a. 1b.
1c.) accertare e dichiarare la eguale misura di responsabilità ex art. 2054 co. II° cc.
9 tra il Sig. ed i Sig.ri e nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3
produzione causale del sinistro;
⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame
(2a.) accertare e quindi riformare l'errata quantificazione della somma di €.
82.797,00 statuita a titolo di provvisionale per il danno biologico non patrimoniale a favore del (già corrisposta da , rideterminandola in €. CP_1 CP_12
64.535,00; ⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame (2b.) accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado
d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del in CP_1
una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%); ⸰ in accoglimento del terzo e quarto motivo di gravame (4a. e 4b.) accertare e quindi riformare l'errata percentuale di contrazione annua del reddito in €. 3.455,67 (e non
€. 8.679) oppure in €. 4.339,78 (e non €. 8.679) e, soprattutto, rideterminare l'errato coefficiente moltiplicatore criterio di calcolo statuito erroneamente nella misura di
30,00 ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante / perdita dei redditi lavorativi futuri come determinati, incomprensibilmente, nella somma di €.
260.370,00 - invece il coefficiente di calcolo corretto sarebbe stato di 14,90 quindi per un importo capitalizzato pari ad €. 51.489,48 (€. 3.455,67 x 14.90) o nell'atra ipotesi per un importo capitalizzato pari ad €. 64,662,75 (4.339,78 x 14.90); ⸰ accertato e riformato il grado di responsabilità in misura paritaria ne consegue la proporzionale rideterminazione della liquidazione delle somme che saranno stabilite dalla adita Corte: per il danno biologico non patrimoniale di €. 64.535,00 andrà ridotto alla metà in €. 32.267,50 - poi per il danno patrimoniale a secondo delle due ipotesi che la Corte riterrà corretta, ossia €. 51.489,48 poi andrà ridotto della metà in €. 25.744,74 oppure €. 64,662,75 poi ridotto alla metà in €. 32,331,37;…”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
e non si costituivano, benché ritualmente evocati Controparte_3 Controparte_2
in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 3.06.2022 la Corte, “considerato che
l'appellante ha rinunciato all'istanza d'inibitoria, essendo stata forzatamente
10 eseguita nelle more la gravata sentenza a seguito di pignoramenti”, rinviava al
20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con il decreto pubblicato il 18.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa il
G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 20.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 22.11.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 25.11.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali, rilevato che il G.A.C.A. non era stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare, con decreto del 9.01.2025 il
Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della Consigliera scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda attorea, così statuito: “[…].
Per quanto concerne la dinamica del sinistro e l'accertamento relativo alle rispettive responsabilità, stante il giudicato formatosi sull'an della responsabilità ascritta ai convenuti, in questa sede è preclusa qualsiasi ulteriore valutazione.
Difatti, tra il giudizio definito con l'anzidetta pronuncia (cfr., allegato 36 della produzione attorea, sentenza n. 467/13 del Giudice di Pace di Marigliano, passata in giudicato, in cui i convenuti ed sono stati Controparte_2 Controparte_3
ritenuti responsabili del sinistro per cui è causa) ed il giudizio ancora pendente ed oggetto del presente scrutinio sussiste coincidenza di parti e di causa petendi (in ragione della totale coincidenza del fatto storico e della dinamica del sinistro) e soltanto diversità di petita, posto che nel primo giudizio il aveva chiesto il CP_1
ristoro dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà e nel secondo quelli non patrimoniali conseguenti al medesimo sinistro stradale.
11 Posto, dunque, che, a fronte della anzidetta coincidenza del fatto storico e della sua dinamica, la questione della relativa responsabilità - risolta in via definitiva dalla sentenza n. 467 del 2013 del Giudice di Pace di Marigliano in termini di esclusiva responsabilità dei convenuti - si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale della liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizione contenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude, nel presente pendente giudizio, il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti partecipanti ad entrambi i giudizi […].
2. - Accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti contumaci nella causazione del sinistro per cui è causa, in ordine alla liquidazione del danno biologico, attese le lesioni riportate dall'attore nel sinistro per cui è causa, ci si riporta alle conclusioni di cui alla ordinanza datata 25.9.2019, con la quale, in accogli-mento della richiesta di pagamento di provvisionale avanzata dal la scrivente ha condannato parte CP_1
convenuta al pagamento, in solido, di €. 82.797,00, all'attualità.
Quanto al danno patrimoniale sotto il profilo dell'incidenza dei postumi, come accertati sulla capacità lavorativa, generica e specifica, si è chiarito, con orientamento ormai consolidato:
- che nel danno biologico va compresa anche la capacità di lavoro generica […] in quanto, una volta affermato il diritto al risarcimento del danno biologico (e cioè dei pregiudizi che la persona risente in conseguenza della menomazione arrecata alla sua integrità psico-fisica e che sono rappresentati dall'incidenza negativa di tale menomazione sull'esplicazione delle attitudini del soggetto nella sfera privata e nelle relazioni sociali), anche la cd. capacità lavorativa generica (e cioè la potenziale attitudine all'attività lavorativa) si presenta come un aspetto della personalità e, perciò, il risarcimento del danno biologico ne esaurisce la rilevanza (Cass. Civ., Sez.
III, 9 luglio 1998, n. 6736);
- che l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione
12 della capacità di guadagno (derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica) e, quindi, di produzione del reddito, sicché incombe al danneggiato la prova del lucro cessante (Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764, in Giust. civ.
Mass. 1998, 378);
- che nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare, in base alle prove fornite dall'attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente, (che si proietta nel futuro), in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sull'estrinsecazione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza), con la conseguenza che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo della sua integrità psico-fisica, subirà una perdita della sua capacità futura di guadagno […].
Orbene, sulla scorta di tali premesse, viene in rilievo sia la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) sia le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal - sicché CP_1
appare congrua la percentuale di incidenza sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 30%. E, infatti, prendendo come base di riferimento la percentuale (15%) di danno biologico, come individuata dal CTU, e tenuto conto del predetto riconoscimento di una riduzione, qualificata di grado medio dal consulente, della capacità lavorativa del in un'ottica equitativa, la liquidazione nei termini CP_1
percentuali dianzi descritti appare satisfattiva anche alla luce della stabilizzazione del quadro clinico relativo alla persona dell'attore, come riferita dal CTU.
Ne consegue che ben può riconoscersi, anche in via presuntiva, l'invocato danno patrimoniale (nel quale deve ritenersi incluso il lucro cessante preteso dall'attore a titolo di perdita dei redditi futuri, incorrendo, diversamente opinando, in una duplicazione risarcitoria), potendosi far riferimento alla documenta-zione prodotta
13 al riguardo (cfr., allegato C produzione attorea), dalla quale risulta un reddito annuo, relativo all'epoca del sinistro, pari ad €. 28.931,88.
Ben più difficoltosa appare, peraltro, l'esatta quantificazione di detto danno, operazione che dovrà, come dinanzi accennato, in ogni caso essere effettuata con criterio equitativo.
Detta quantificazione, pur rimessa alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., va, con minore approssimazione possibile, commisurata alla concreta perdita della quota di reddito che l'attore subirà in futuro.
Sul punto, si segnala che di recente la Corte di Cass. (10499/2017) ha individuato alcuni criteri ai quali riferirsi nella esatta quantificazione di tale pregiudizio, affermando che il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Occorre dunque innanzitutto individuare il reddito da assumere quale riferimento per il calcolo liquidatorio, costituito dal reddito disponibile - al netto delle imposte - presumibilmente conseguibile.
Partendo dal reddito annuo provato dall'attore, pari ad €. 28.931,88, appare pertanto ragionevole ipotizzare che questi, in assenza delle denunziate menomazioni, avrebbe verosimilmente percepito un reddito annuo da lavoro pari alla cifra indicata, al netto dell'imposizione fiscale, ciò tenendo conto delle obiettive incertezze afferenti il concreto percorso professionale intrapreso, da cui la determinazione
14 della misura della contrazione annua del reddito, determinata dai postumi permanenti, nella misura pari al 30% di detta somma, ovvero euro 8.679; detta somma va poi assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, con la possibilità - devoluta allo apprezzamento del giudice del merito - di apportare un correttivo di riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, correttivo che può anche omettersi onde tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'aspettativa di vita quando la liquidazione del danno ai superstiti è operata mediante l'applicazione delle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.
In ordine al coefficiente di capitalizzazione, deve essere utilizzato quello coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale ed in cui, quindi, ha avuto inizio la perdita del reddito dalla quale è derivato il danno da liquidare.
La somma risultante di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del l'importo capitalizzato ammonta quindi a euro CP_1
260.370,00.
Ne consegue che, per il pregiudizio di natura patrimoniale, andrà riconosciuta all'attore l'ulteriore somma di euro 260.370,00, sicché si giunge ad una somma complessiva, comprensiva del danno non patrimoniale - già liquidato a titolo di provvisionale - pari ad €. 343,167,00.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio […] pari allo 1,25% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro (30.9.20211) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr.
Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
15 3. - Per quanto concerne, infine, le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante lamenta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella determinazione della responsabilità causale del sinistro.
A sostegno, deduce, che la produzione della sentenza del GDP di Marigliano non può assumere altro valore probatorio che quello di argomento di prova nei confronti di essa appellante, convenuta diretta in forza della disciplina della r.c.a., la quale non partecipava al giudizio presso il GDP Marigliano, non per sua negligenza, bensì perché non era parte processuale stante la procedura allora intrapresa dal ossia CP_1
il ristoro dei soli danni materiali al motociclo attraverso la procedura dell'azione di risarcimento diretto, quindi evocando in giudizio la propria società assicuratrice e, in forma del tutto irrituale, anche;
la detta CP_13 Controparte_14
statuizione non può rappresentare l'accertamento definitivo delle responsabilità anche nel presente giudizio, in quanto non può pregiudicare la difesa processuale di essa appellante in ragione della presenza di altri elementi probatori, quali il rapporto d'incidente stradale redatto dai Carabinieri intervenuti;
proprio in virtù di quanto rilevato dai Carabinieri in merito alla posizione, ai danni (il paraurti posteriore sinistro della e parte anteriore del motociclo) e ai punti d'impatto dei veicoli, è Pt_5
palese la circostanza che il centauro provenisse da tergo alla Fiat ND;
CP_1
seppure la Fiat ND fosse in fase di esecuzione di una manovra non consentita, una condotta di guida nel rispetto delle prescrizioni ordinarie – ovvero, nel rispetto di una regolare distanza di sicurezza e di una circolazione a velocità consentita (limite previsto 50 km/h) - da parte del vrebbe evitato la collisione, consentendogli di CP_1
arrestare la marcia e, comunque, di porre in essere una manovra di emergenza;
l'espletata istruttoria non consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. II° c.c.
Il motivo è fondato.
16 Contrariamente alle statuizioni della gravata sentenza, la pronuncia n. 467 del 2013 in merito al medesimo sinistro oggetto del presente emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano che ha ritenuto responsabili in via esclusiva il proprietario e il conducente della Fiat ND, ovvero, gli odierni appellati contumaci, non assurge a cosa giudicata nei confronti dell'odierna appellante, compagnia assicuratrice della vettura. Benché nulla si precisi nella gravata sentenza, il Tribunale avrebbe applicato nella specie il c.d. principio del giudicato riflesso, atteso che la compagnia appellante non ha preso parte al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace, siccome non citata.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, va esclusa l'efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato emessa a carico del danneggiante nei confronti della compagnia assicuratrice, potendo al più un siffatto giudicato avere efficacia di prova quale fatto storico risultante da un documento (cfr.
Cass. n. 18325/2019). In particolare, la Suprema Corte, nell'affrontare il tema della cosiddetta “efficacia riflessa del giudicato” nei rapporti caratterizzati da un vincolo di pregiudizialità – dipendenza, ha osservato, in primo luogo, che il rapporto tra assicuratore e responsabile civile è ascrivibile ad una forma di solidarietà atipica, con obbligazione a carattere unisoggettivo e che tale inquadramento comporterebbe, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., per cui il giudicato sfavorevole intervenuto tra danneggiato e danneggiante non potrebbe essere fatto valere contro il terzo assicuratore che non ha preso parte al processo ma quest'ultimo potrebbe, invece, far valere contro il danneggiato l'eventuale giudicato a sé favorevole ottenuto dal danneggiante contro il danneggiato ove manifesti la volontà di avvantaggiarsene, dunque, <<. La presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente
l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo>>; in secondo luogo, il riconoscimento di un'efficacia riflessa del giudicato nel rapporto tra assicuratore e danneggiante comporterebbe un esito privo di ragionevolezza, in quanto determinerebbe un trattamento non uniforme dell'assicuratore che, nel caso di assicurazione obbligatoria non risentirebbe, quale debitore solidale, del giudicato
17 sfavorevole reso nei confronti del danneggiante ove si tratti dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, mentre nel caso di azione di rivalsa promossa dal danneggiante, quel giudicato sfavorevole potrebbe essergli opposto, assumendo che la regola di cui all'art. 1306 c.c. riguardi esclusivamente il rapporto fra il ceditore e uno dei debitori in solido e non anche quello fra danneggiante e assicuratore in sede di regresso;
<Il trattamento diseguale, questa volta dal lato del danneggiato, diventa ancor più irragionevole ove si pensi che la disciplina dell'assicurazione obbligatoria è improntata, mediante l'istituto dell'azione diretta, ad una tutela rafforzata del danneggiato e proprio in un tale ambiente di tutela al danneggiato non sarebbe consentito ciò che invece sarebbe consentito al danneggiante, opporre cioè il giudicato all'assicuratore>>; inoltre, dal punto di vista processuale, la stessa esistenza di una norma come l'art. 106 c.p.c. e di un istituto come il litisconsorzio processuale, finalizzati all'estensione degli effetti del giudicato al terzo titolare del rapporto dipendente, non sarebbe coerente con un sistema che consente tale estensione anche senza la partecipazione del terzo al processo dal punto di vista costituzionale;
<Ulteriore contraddizione ricorre fra l'istituto dell'efficacia riflessa del giudicato e quello del litisconsorzio processuale. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 c.p.c.), che ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti. Ne discende che nel caso di soccombenza in primo grado dell'attore questi dovrà proporre l'impugnazione, stante l'insorto litisconsorzio processuale e l'acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante.
Solo a queste condizioni l'eventuale giudicato favorevole all'originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante. Una tale conclusione è in contraddizione con l'assunto dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia
18 sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante>>; infine, la teoria del giudicato riflesso collide con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.) (cfr., altresì, Cass., 24 giugno
2020, n. 12394; Cass., 17 novembre 2021, n. 35037).
Ciò posto, dalla sentenza detta si evincono scarsi elementi di fatto concernenti la dinamica del sinistro, posto che la stessa riferisce quanto dichiarato dall'unico teste escusso secondo il quale il motociclo condotto dal veniva urtato e danneggiato CP_1
nella << parte laterale anteriore sinistra e nella parte laterale destra dal veicolo Fiat
ND il cui conducente nell'effettuare manovra di inversione ad U non si avvedeva del motociclo …e lo investiva>>: non solo dalla sentenza nulla si evince quanto alla condotta di guida del ma emergono elementi di fatto contrastanti con quelli CP_1
risultanti dalle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado del presente giudizio, attinenti, in particolare, alla parte del motociclo urtato dalla Fiat. Al riguardo, sia dalle dichiarazioni dei due testi escussi in primo grado che dalla CTU cinematica emerge che l'impatto tra i due veicoli ha coinvolto la parte anteriore del motociclo e non già la parte laterale anteriore sinistra né quella destra: gli effetti dell'urto di compressione sono stati, invero, rinvenuti dal nominato ausiliario sulla parte anteriore del motociclo, ovvero, ruota anteriore e forcella anteriore. Nello stesso rapporto redatto dagli agenti di P.M., intervenuti sul luogo del sinistro, vengono riportati solo graffi sulla carrozzeria lato destro del motociclo, ma questi sono compatibili con la caduta sul lato destro a seguito dell'impatto.
Tanto precisato, dalle dichiarazioni dei testi (che hanno riferito di aver visto il sinistro) emerge la manovra di inversione ad U della Fiat ND verso sinistra in un tratto di strada ove la stessa non è consentita per la presenza di linea continua e tale manovra, sia pure in termini probabilisti – valutazione effettuata sulla scorta della CP_1 posizione di quiete in cui è stara rinvenuta la – emerge dalla relazione degli
19 agenti della P.M. e dagli accertamenti peritali;
l'esecuzione di tale manovra non è, del resto, oggetto di censura da parte dell'odierna appellante.
Quanto alla condotta di guida del motociclo, va, in primis, evidenziato che secondo la dinamica riferita in seno all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il el CP_1
momento dell'impatto stava per <approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), per poi impattare lievemente al lato posteriore sinistro la Fiat ND>>. Per converso, i testi escussi hanno riferito che allorquando la Fiat ND effettuò improvvisamente manovra di svolta verso sinistra, il motociclo, sorpassando la Fiat ND>>. Tantomeno il nelle dichiarazioni rese agli CP_1
agenti della P.M., allegate al rapporto, ha riferito di una manovra di sorpasso dallo stesso eseguita al momento dell'impatto, ma, piuttosto, di aver tentato invano di evitare l'impatto; ancora, i testi non hanno riferito di una manovra di emergenza eseguita dal ma <inevitabilmente (il finì per impattarla (la Fiat CP_1 CP_1
ND)>>.
Nella CTU cinematica si legge che i danni riscontrati al paraurti e precisamente all'altezza dell'attacco con la protezione posteriore sulla Fiat sono di conformazione tale da palesare un impatto di lieve entità; da tanto l'ausiliario ha ragionevolmente evinto che la velocità con la quale era condotto il motociclo al momento dell'impatto era bassa e comunque non superiore a 40 km/h; a conferma poi della detta velocità,
l'ausiliario ha osservato che il motociclo dopo l'impatto era <a quasi a pochi centimetri dal veicolo Fiat ND che lo precedeva>>. Inoltre, l'ausiliario ha anche osservato che la circostanza che il manubrio non è più in asse con la rotazione della ruota anteriore <fa capire che l'urto di tipo compressivo non è stato centrato ossia in asse con l'asse baricentrico del veicolo antecedente … ma eccentrico e che quindi al momento dell'impatto … subito prima della collisione il centauro ha azionato giusta manovra di salvataggio tergiversando verso la propria destra>>.
Infine, nella dinamica riportata nella relazione degli agenti si legge che il motociclo
<non era alla giusta distanza di sicurezza>>.
20 Alla luce degli elementi su evidenziati, nel momento dell'impatto il non stava CP_1
eseguendo manovra di sorpasso – e tanto depone la stessa allegazione del CP_1
unitamente alla natura dei danni riscontrati sul motociclo – e conduceva il motociclo a bassa velocità, in un tratto di strada a senso unico con conseguente maggior possibilità di manovra emergenziale da parte del medesimo ciò nonostante ha CP_1
impattato la Fiat: tanto induce, secondo l'id quod plerumque accidit, a ritenere che il non rispettasse una distanza di sicurezza tale da consentirgli di evitare CP_1
l'impatto e che quindi, se anche abbia tentato una manovra di salvataggio, come in via presuntiva afferma l'ausiliario, in ogni caso non aveva una condotta di guida tale da consentirgli di evitare l'impatto.
Come affermato da Cass. 18708/2021 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n.
285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nella specie, se, da un lato, la vettura Fiat ha eseguito una manovra verso sinistra non consentita, dall'altro non emerge che tale manovra sia stata eseguita repentinamente;
ciò è affermato dai testi escussi i quali però hanno anche riferito di una manovra di soprasso che non è stata allegata dal medesimo CP_1
Alla luce di tali considerazioni va affermata la pari responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti, non avendo entrambi fornito prova di una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada e volta, quanto alla condotta di guida del a CP_1
porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr., fra le ultime,
Cass. n.12884 del 13/05/2021; Cass. n. 13672 del 21/05/2019; Cass. civ., sez. III,
04/04/2019, n. 9353).
21 Ne consegue che ed Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
vanno condannati al risarcimento nei limiti del 50% dei danni subiti dal CP_1
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico e della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica.
La compagnia assicuratrice evidenzia che sulla base della valutazione del nominato
CTU del 15% di postumi permanenti il Tribunale, in applicazione della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano, ha liquidato il risarcimento del danno biologico nella misura di € 82.797,00 considerando la massima personalizzazione, ovvero, aumentando il valore tabellare del 44%, senza alcuna motivazione ed in assenza di prove a supporto, posto che, nell'ordinanza a cui fa riferimento, sono solo richiamate le Tabelle di Milano.
In punto di conseguenze del sinistro sulla capacità lavorativa, la compagnia si lamenta della valutazione del nominato CTU, il quale non ha individuato la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, subita dal in CP_1
conseguenza del sinistro, ma si è espresso in termini di “perdita di grado medio della capacità generica e specifica” e senza tener conto delle osservazioni esposte dal ctp;
nella relazione peritale in anamnesi si legge: “nell'anno 2001 riportava frattura di femore destro per riferito incidente stradale, trattata prima con F.E. e poi con chiodo endomidollare, successivamente rimosso. Risulta dalla documentazione in atti che il paziente è affetto dal 2001 da M. di Crohn, esiti di splenectomia e colecistectomia, esiti di intervento di rinoplastica, è epatopatico ed è stato operato di stenosi intestinale.” nonché: “è evidente quindi che nella valutazione dei postumi oggi accertati, non può essere omessa la significativa preesistenza menomativa”; della rilevata preesistenza menomativa il CTU non ha tenuto conto nella valutazione dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa riconducibili esclusivamente al sinistro;
il Tribunale avrebbe dovuto individuare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in una misura non superiore ad un 10-15%, in ragione della preesistenza menomativa e poi della concreta entità della lesione rilevata nella
22 misura del 15%; il riconoscimento in via equitativa determinato, invece, nella misura del 30% è illogico e non commisurato alla fattispecie.
Il motivo è fondato.
Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, il Tribunale ha riconosciuto un importo maggiore di quello tabellare, tenuto conto delle tabelle di Milano vigenti al tempo in cui il Tribunale ha emesso l'ordinanza con la quale ha condannato l'appellante compagnia al pagamento di una provvisionale;
in tale ordinanza, emessa il 26.9.2019, cui il Tribunale rinvia nell'impugnata sentenza, per la determinazione del risarcimento in questione si fa riferimento esclusivamente all'accertamento peritale;
ciò di certo non è sufficiente per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano. Ed invero, a tal fine, è necessaria, in primo luogo, l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, implicando la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014; Cass. n.24210 /2015).
L'unica particolarità della vicenda che ha vissuto il attiene all'insorgenza di CP_1
una osteomielite, che ha prolungato il periodo di malattia ma è stata valutata dal CTU nella quantificazione del danno temporaneo e permanente, come si evince dalla relazione.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto in favore del l'importo CP_1
tabellare (tabelle Milano ed. 2021), senza personalizzazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di €. 65.344,00.
Relativamente alla censurata statuizione circa la riduzione della capacità lavorativa specifica, a prescindere dalle richiamate – e non trascritte - critiche del proprio CTP con la conseguenza che tali contestazioni non rispettano il disposto di cui all'art. 346
23 c.p.c., a (cfr., fra le tante, , 10/05/2017, n. 11450), dalle complessive deduzioni CP_6
esposte dall'appellante unitamente alle rese conclusioni, ovvero: << … accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado
d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del in CP_1
una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%) >>, si evince che censurata è esclusivamente la quantificazione della riduzione come operata dal
Tribunale in via equitativa nella misura del 30 %, posto che non è oggetto di gravame l'intervenuta riduzione della capacità di lavoro specifica del a seguito del CP_1
sinistro. Il Tribunale ha operato la valutazione nella misura del 30 %, richiamando esclusivamente <la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) … le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal , dunque, senza prendere in considerazione il lavoro che CP_1
svolgeva il al momento del sinistro nonché le sue attitudini lavorative. Del CP_1
resto, i postumi in questione, di certo non gravi per come quantificati dal CTU, consistono in << frattura composta ed esposta al III inferiore di gamba destra in soggetto già affetto da esiti di frattura di femore e gamba omolaterali, trattate chirurgicamente e di intervento di ricostruzione del LCA >>; considerato che i postumi permanenti attengono ad un arto già lesionato in precedenza e ciò nonostante il come si evince dai documenti allegati, all'epoca del sinistro era dipendente CP_1
della società con mansioni di ottico responsabile di un punto vendita, non CP_11
sussistono circostanze di fatto, emergenti dagli allegati documenti o accertamenti peritali per affermare che la riduzione della capacità lavorativa specifica di grado medio come valutata dal CTU sia, in termini percentuali, finanche superiore alla percentuale di danno alla salute individuata nella misura del 15 %.
Pertanto, come richiesto dalla compagnia appellante, la riduzione della capacità lavorativa specifica subita dal in conseguenza del sinistro va individuata nella CP_1
misura del 15%.
§ 6.
24 Con il terzo motivo la lamenta un'errata determinazione Parte_1
della misura di contrazione annua del reddito, assumendo che non è corretta l'individuazione dell'importo di €. 28.931,88 quale reddito annuo al netto dell'imposizione fiscale, siccome dal documento prodotto dal ossia la busta CP_1
paga quale lavoratore dipendente della società VistaSì SpA, l'importo di €. 28.931,88 rappresenta la retribuzione annua lorda e non al netto;
evidenzia che dall'analisi del predetto documento, risulta una retribuzione mensile “impon. fiscale mese” di €.
1.772,14 e quella lorda di €. 2.331,96; pertanto, sommando per dodici mesi l'importo
€. 1.772,14 e aggiungendo la 13° mensilità, la retribuzione netta annuale è pari a €.
23.037,82 e non a €. 28.931,88.
Il motivo è fondato.
Premesso che alla luce del motivo di censura, la contrazione dei redditi del in CP_1
conseguenza del sinistro non è oggetto di contestazione, è pacifico l'orientamento secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (cfr. Cass.15/09/2023,n.26654); del resto, lo stesso Tribunale afferma che, al fine di quantificare la contrazione in questione, va considerato il reddito al netto dell'imposizione fiscale. Ebbene, alla luce del documento allegato dal in particolare, della relazione di stima redatta nell'interesse del CP_1 CP_1
l'importo di €. 2.331,96 è individuato quale retribuzione mensile lorda e tanto trova conferma nell'allegata busta paga, risalente al mese di settembre del 2011, dalla quale si evince, invece, quale retribuzione al netto dell'imposizione fiscale l'importo di €
1.772,14; pertanto, la retribuzione annua, tenuto conto di tredicesima e quattordicesima mensilità – trattandosi di contratto del settore commercio -, da considerare al fine di quantificare il riconosciuto lucro cessante è pari a complessivi €
24.809,96, che, rivalutato all'epoca dell'emanazione della gravata sentenza, è pari a €
27.737,54.
§ 7.
25 Con il quarto motivo l contesta il coefficiente di Parte_1
capitalizzazione di cui si è avvalso il Tribunale per liquidare il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. Contro L sostiene che per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel secondo motivo d'impugnazione circa la rideterminazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in misura non superiore al 15%, nonché per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel terzo motivo di gravame circa il reddito netto annuo quantificato in €. 23.037,82, la contrazione annua del reddito ammonta ad €.
3.455,67 e non ad €. 8.679 - ossia il 15% di €. 23.037,82 -; assume, inoltre, che errata
è la statuizione secondo cui la somma di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 260.370,00; che, CP_1
infatti, l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di 30,00 è illogica, in quanto il ragionamento del Tribunale induce ad individuare in 14,90 il coefficiente applicabile secondo le richiamate tabelle R.D. del 1922 n. 1403 aggiornate al 2004; con l'indicazione del coefficiente di 30,00 il Tribunale ha, in sostanza, disapplicato il parametro di riferimento richiamato, ossia la tabella del 1922; conclude nel senso che la somma di €. 3.455,67 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,90 individuato con riguardo all'età del Nappi, sicché l'importo capitalizzato ammonta ad euro 51.489,48.
Il motivo è fondato.
Va, preliminarmente, precisato che non sono oggetto di censura i criteri utilizzati dal
Tribunale per liquidare il danno patrimoniale riconosciuto al ovvero, le tabelle CP_1
di cui al R.D. del 1922 n. 1403, ma esclusivamente i parametri utilizzati per eseguire il calcolo del danno secondo le dette tabelle. Né è stato proposto sul punto appello incidentale, sicché irrilevanti sono le deduzioni di parte appellata – che ha chiesto esclusivamente il rigetto dell'appello– secondo cui la Suprema Corte ha stabilito che la quantificazione di un siffatto va effettuata con coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento e più aggiornati che non possono essere certi quelli approvati
26 con il regio decreto n. 1403 del 1922, dal momento che questi, sia a causa della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi di interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. Del resto, secondo costante orientamento della
Suprema Corte, anche quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato deve proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, deducendo, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed allegando che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24155 del 04/10/2018; Cass. n.
25213 del 19/09/2024).
Ciò posto, il Tribunale, seppur richiami le tabelle di cui al R.D. del 1922 n. 1403 e affermi che la somma corrispondente al reddito annuo percepito dal all'epoca CP_1
del sinistro va assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale, individua tale coefficiente in via equitativa in 30,00, anziché in 14,908, ovvero nel coefficiente corrispondente all'età del all'epoca CP_1
del sinistro secondo le dette tabelle.
Pertanto, l'importo di € 4.160,63, ovvero, il 15% di € 27.737,54, va moltiplicato, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,908; sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 62.026,68.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, al va riconosciuto il 50 %, stante CP_1
l'accertata responsabilità concorsuale, dell'importo di €. 127.370,68 (€. 65.344,00 +
€. 62.026,68), ovvero, €. 63.685,34 e non già €. 343.167,00, oltre interessi al tasso
(medio) annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011),
27 come riconosciuto nella gravata sentenza e non oggetto di contestazione, fino al pagamento - avvenuto il 04.04.2022 -, ovvero, l'importo complessivo di €. 72.051,67, di cui €. 8.366,33 a titolo di interessi. Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza al è stato corrisposto l'integrale risarcimento come riconosciuto dal CP_1
Tribunale a seguito di ordinanza di assegnazione emessa il 04.04.2022 dal Tribunale di Milano a definizione della procedura esecutiva n. 1552/2022, come dedotto dallo stesso in seno alla comparsa di costituzione. Pertanto, il come richiesto CP_1 CP_1
dalla compagnia appellante in seno alla comparsa conclusionale (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, n.23972), in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di €. 316.197,13 (€ 388.248,80 - €.
72.051,67). Non sono dovuti interessi legali non essendo stata proposta domanda dalla compagnia appellante.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante e gli appellati contumaci restano soccombenti;
tuttavia, stante la non trascurabile riduzione del risarcimento riconosciuto al sussistono i presupposti ex art. 92, 2 co c.p.c. per CP_1
disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. Le spese vanno quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del
50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
28 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni l'importo CP_1
di €. 72.051,67 e compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna , , in Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
via solidale, al pagamento del residuo che liquida in euro € 7.051,50 per compenso e euro 733,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine Schettino;
b) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 316.197,13, per la causale indicata in motivazione;
[...]
c) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo che liquida in Parte_1
euro 6.077,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine Schettino.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.03.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 624/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 120/2022, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 846/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Barbato (C.F.:
in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
Carmine Schettino (C.F: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHÉ
e residenti in [...] Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… conclude nuovamente rimettendosi al proprio atto di appello ed alla propria conclusionale chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna estensivamente tutto quanto dedotto e contenuto nella memoria di costituzione e nella conclusionale dell'appellato Si ribadisce che nelle more la sentenza CP_1
a seguito di pignoramenti è stata forzatamente eseguita. Chiede che la causa venga decisa”. per l'appellato “… conclude per il rigetto dell'appello proposto CP_1
dall' e, per l'effetto, chiede confermarsi la sentenza n. 120/2022, Controparte_4
resa dal Tribunale di Nola con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al difensore per averne fatto anticipo. Si chiede, quindi, che la causa venga decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 28.01 - 6.02.14 conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, , e Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
esponendo che: il giorno 30/09/2011 in San Vitaliano alla Via Nazionale Delle Puglie
e precisamente nei pressi del “Parco Allocca”, verso le ore 18.00 circa, subiva lesioni in quanto il conducente dell'autovettura Fiat ND Tg. DT327GY, CP_3
e di proprietà di quest'ultima e di , nel percorrere la
[...] Controparte_2
predetta Via, con direzione di marcia Nola, accingendosi, improvvisamente, ad effettuare una manovra di svolta a sinistra mediante inversione di marcia verso
Pomigliano D'Arco, in un'intersezione ove non è consentita tale svolta, stante la linea continua di demarcazione della corsia, ostruiva il transito al motociclo tipo Yamaha
X Max Tg. CV 90164, assicurato con la condotto da esso istante che, CP_5
nell'approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso alla Fiat ND, nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), inevitabilmente, pur tentando di evitare la collisione, la impattava lievemente al lato posteriore sinistro finendo per cadere al suolo, con la parte destra;
a causa dell'impatto e della relativa caduta al suolo esso
2 istante riportava lesioni gravi tali da imporre, immediatamente, il trasporto con ambulanza presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria Della Pietà” di Nola ove si poneva diagnosi di “Contusione escoriata con s.l.o. gomito e piede dx”; venivano praticati esami ematologici, esami ecotomografia addome inferiore e superiore, esami radiografici del torace, collo piede dx, gamba destra e ginocchio destro;
tale ultimo esame evidenziava “Frattura scomposta IV distale diafasi tibia e perone” e le lesioni venivano giudicate guaribili in 15 giorni salvo complicazioni;
nella stessa data, veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura “Santa Lucia” di
San Giuseppe Vesuviano con diagnosi di ingresso “Frattura del III distale di tibia e perone a destra”; il giorno 04/10/2011 si sottoponeva ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca a stabilità angolare;
il giorno 13/10/2011, si recava a visita di controllo presso lo studio del Chirurgo ortopedico Dott. - Persona_1
Primario Dipartimento di Ortotraumatologia della -, il Controparte_6
quale dopo averlo visitato, riscontrati gli esiti dell'intervento di riduzione e osteosintesi, provvedeva alla rimozione del gesso, medicava la ferita chirurgica, applicava tutore Walker, prescriveva terapia medica e gli consigliava di ritornare a controllo dopo una settimana;
il giorno 18/10/2011 si recava presso la diagnostica per immagini “Altei” per praticare esame radiografico alla gamba destra;
detto referto evidenziava: “Postumi recenti di frattura spiroide della tibia del III inferiore trattata chirurgicamente con placca e viti metalliche. Postumi di frattura spiroide del III inferiore del perone con frammenti abbastanza ben contenuti”; il giorno 20/10/2011 si recava nuovamente a controllo presso lo studio del Chirurgo ortopedico Dott.
, il quale, dopo un'accurata visita di controllo, riscontrato il trauma Persona_1
predetto, provvedeva a medicare la ferita chirurgica ed a rimuovere i punti di sutura e esaminato il referto radiografico, gli consigliava di effettuare un ciclo di terapia iperbarica;
il giorno 03/11/2011 si recava nuovamente a visita di controllo dal Dott.
, il quale provvedeva a medicare la ferita chirurgica, gli prescriveva Persona_1
terapia medica nonché nuovo controllo clinico e radiografico alla gamba ed al collo piede AP/LL; il giorno 17/11/2011 si recava per una visita di controllo presso lo
3 studio del medesimo dottore, il quale, riscontrati i postumi dell'intervento effettuato, medicava l'ulcera, gli consigliava di continuare con la terapia medica prescritta;
il giorno 01/12/2011 si sottoponeva ad una nuova visita di controllo presso lo studio del
Dott. , il quale, dopo averlo visitato, osservava una perdita di sostanza Persona_1
cutanea in trattamento, per cui procedeva alla medicazione della ferita, prescriveva terapia medica;
il giorno 12/12/2011 si recava presso lo studio del Dott.
[...]
- medico chirurgo flebologia ambulatoriale -, il quale, diagnosticata Per_2
un'ulcera trofica post - traumatica III medio di gamba, effettuava tampone sulla ferita per esame colturale ed eventuale ATB;
il giorno 15/12/2011, si recava a visita di controllo nuovamente presso lo studio del Dott. , il quale, riscontrata una Persona_1
reazione flogistica perilevoriale con tentativo di avulsione vite interframmentaria al controllo radiografico, gli consigliava di praticare terapia iperbarica, di continuare con la terapia medica prescritta, riposo e di ritornare a controllo 15 giorni;
il giorno
20/12/2011 si recava a visita ambulatoriale, presso la Divisione di Chirurgia
Ortopedica della di San Giuseppe Vesuviano, ove i Controparte_6
sanitari, riscontrata un'intolleranza alla vite interframmentaria tibia destra provvedevano, con intervento chirurgico, alla rimozione della stessa;
gli consigliavano di continuare con terapia medica;
il giorno 23/12/2011, si recava presso l Traumatologia del , ove Controparte_7 Controparte_8
i sanitari, dopo averlo accuratamente visitato, provvedevano a prelevare n. 2 campioni per esame colturale e gli prescrivevano terapia antibiotica mirata con medicazioni sterili;
il giorno 29/12/2011 si recava a controllo presso il reparto di ortopedia e traumatologia della in San Giuseppe Controparte_6
Vesuviano ove i sanitari evidenziavano un ritardo di consolidazione del III distale tibia destra già trattato con operazione ed un miglioramento dell'ulcera cutanea, per cui consigliavano di iniziare la terapia antibiotica prescritta, di effettuare scintigrafia ai leucociti marcati;
il giorno 30/12/2011 si recava presso lo studio del Dott.
[...]
, il quale riscontrata un'alta probabilità di infezione, riteneva opportuno una Per_2
revisione chirurgica ed un'eventuale applicazione di tutore esterno;
il giorno
4 18/01/2012 si sottoponeva nuovamente a visita di controllo presso l'U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. “ ” ove i sanitari, CP_8 CP_8
riscontrata un'ulcera cutanea su focolaio dipseudoartosi settica, gli prescrivevano isolamento MRSA, terapia medica e medicazioni sterili da effettuarsi ogni 3/4 giorni in attesa di ricovero;
il giorno 23/01/2012 veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “ ” con diagnosi di CP_8 CP_8
ingresso “Osteomielite gamba dx” e in pari data si praticava toilette focolaio;
il giorno 02/02/2012 veniva dimesso, con relativo attestato, in regime di continuità assistenziale per osteomielite acuta e perdita di sostanza cutanea;
il giorno
21/02/2012 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia del P.O. “ con diagnosi di ingresso CP_8 CP_8
“Osteomielite gamba dx con ulcera cutanea ed esposizione ossea”; in data
23/02/2012 si sottoponeva ad intervento chirurgico per la rimozione di placche e viti, resezione focolaio settico ed applicazione sistema “llizarov”; in data 02/03/2012 si sottoponeva ad esame radiografico relativo al III distale della tibia ed al III distale del perone a destra, trattati chirurgicamente con fissatore esterno;
in data 05/03/2012 veniva dimesso, con relativo attestato, con diagnosi di “osteomielite gamba dx con ulcera cutanea e perdita di sostanza cutanea in soggetto epatopatico con intolleranza ai mezzi di sintesi e morbo di Chron”, al contempo gli consigliavano di effettuare esami ematochimici nonché screening della coagulazione, di continuare con la terapia medica prescritta e di seguire una terapia fisioterapica per deambulazione con carico sfiorante ed allungamento di 1 mm al giorno per poi ritornare a controllo dopo una settimana circa;
in data 23/03/2012 si recava presso l'U.O.C. di e CP_7
Con Traumatologia del “ ” per una visita di controllo, ove i CP_8 CP_8
sanitari osservavano una graduale cicatrizzazione della ferita e gli consigliavano di praticare medicazioni settimanali;
in data 18/05/2012 si recava nuovamente presso la medesima struttura, ove si provvedeva a medicare la ferita, si consigliava di continuare ad osservare la terapia medica prescritta;
il giorno 24/05/2012 si recava a
Contr controllo presso l del “ ” Controparte_9 CP_8 CP_8
[.. ove i sanitari, riscontrata un'osteomielite alla gamba destra, provvedevano a CP_10
medicare la ferita, prescrivevano terapia medica nonché rx alla gamba destra in
AP/LL con ritorno a controllo dopo 20 giorni;
il giorno 15/06/2012 si recava per visita di controllo presso il predetto reparto del P.O. “ ” ASL/NA1, ove il CP_8
Dott. , rilevata un'osteomielite alla gamba destra in trattamento con Persona_3
fissatore circolare, medicava la ferita rimuovendo l'escara.; inoltre, il medesimo dottore, avendo constatato una mancata riepitelizzazione della cicatrice gli consigliava di applicare il , di continuare la terapia medica Parte_2
precedentemente prescritta, di effettuare medicazioni settimanali,; il giorno
30/07/2012 effettuava una visita ambulatoriale di controllo presso la medesima struttura, ove il dott. provvedeva a medicare la ferita, a visionare l'esame Per_3
radiografico effettuato e gli prescriveva riposo e cure per ulteriori 30 giorni e fissava il prossimo controllo per ricovero e rimozione apparato a fine agosto;
il giorno
28/08/2012 veniva ricoverato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O.
“ ” ASL/NA 1 con diagnosi di ingresso “Intolleranza ai mezzi di sintesi CP_8
gamba destra”; in data 30/08/2012 si sottoponeva ad un intervento per la rimozione del fissatore circolare alla gamba destra;
in data 31/08/2012 veniva dimesso con diagnosi di “Esiti di osteomielite gamba destra” ed all'uopo il dott. gli Persona_3
consigliava di seguire la terapia medica prescritta, di indossare tutore con divieto di carico e di seguire un ciclo di n. 10 sedute di FKT;
le lesioni riportate esitavano nei seguenti postumi di invalidità permanente: “frattura pluriframmentaria scomposta III distale diafisaria tibia e perone a destra su pregressa frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente per riduzione ed osteosintesi, con complicanze settiche, cicatrici cutanee, deficit funzionale dell'arto inferiore destro ed osteomielite cronica”; detti postumi, valutati con criterio analogico e proporzionale secondo i correnti Per_4
configuravano un danno biologico in ragione del 35 % con una perdita di Parte_3
grave grado della capacità lavorativa generica e specifica nella stessa misura del danno biologico, una I.T.T. pari a gg. 200 ed una I.T.P. pari a gg. 100 al 50%, come da relazione medico - legale del Dott. ; a seguito dell'incidente Persona_3
6 stradale aveva subito un ulteriore danno, conseguente alla perdita dell'attività lavorativa sino ad allora espletata e, dunque, a tutti gli emolumenti economici connessi per un ammontare pari ad € 785.928,09, come accertato con relazione del
Dott. , consulente contabile e del lavoro;
al momento del sinistro, Persona_5
era alle dipendenze della con sede legale in Milano, con contratto a CP_11
tempo indeterminato ed inquadrato nel I livello del CCNL del settore Terziario
Commercio con mansioni di ottico responsabile del punto vendita della citata società presso l'Unità operativa in Padova;
a causa delle gravissime lesioni riportate a seguito del sinistro superava il periodo di comporto previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del predetto settore e, pertanto, in data 21/03/2012 veniva licenziato;
aveva dunque subito un danno da lucro cessante ovvero la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, calcolati sull'arco temporale 22/03/2012 - 28/11/2031, data (quest'ultima) utile per poter raggiungere i requisiti minimi previsti ex lege per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
con sentenza n. 467/13, passata in giudicato, resa dal Giudice di Pace di Marigliano, depositata in cancelleria in data 11/02/2013 a definizione del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal motociclo tipo Yamaha X Max Tg. CV
90164, veniva dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della conducente del veicolo Fiat ND Tg. DT327GY; in data 16/04/2013, veniva inviata lettera di messa in mora, secondo la procedura Card, sia alla sia CP_5
all' la con mail del 03/05/2013, rispondeva che il Controparte_4 CP_5
sinistro relativo alle lesioni personali doveva essere gestito dall' in Controparte_4
quanto il danno fisico patito dallo stesso superava il 9%; a seguito di ciò veniva inviata all che copriva la R.c. dell'autovettura tipo Fiat ND Tg. Controparte_4
DT327GY, lettera di messa in mora.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente dell'autovettura Fiat ND Tg. DT327GY – come già accertato dalla sentenza n. 467/13 del Giudice di Pace di Marigliano passata in giudicato -, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiararsi la
7 responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro, del conducente dell'autovettura tipo Fiat ND Tg. DT327GY, come già riconosciuta dalla pronuncia del Giudice di pace di Marigliano, nella persona dell'Avv. Giuseppe
Esposito Alaia, n. 467/13, passata in cosa giudicata, relativamente ai danni subiti dal motociclo tipo Yamaha X Max Tg. CV 90164 di proprietà dell'istante;
b) condannarsi in solido i convenuti, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 1.200.554,67, così specificata: 1) € 414.626,58 a titolo di danno biologico (invalidità permanente e temporanea), danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico ed invalidità temporanea e parziale, danno patrimoniale per perdita di grave grado della capacità lavorativa generica e specifica, come da
ReMida Danno alla persona 2014 che forma parte integrante del presente atto;
2) €
785.928,09 per danno derivante da lucro cessante ovvero per la perdita di tutti gli emolumenti economici connessi all'attività lavorativa espletata, scaturenti dal licenziamento dell'istante per superamento del periodo di comporto a seguito del sinistro occorso. Il frutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al soddisfo;
...”.
Si costituiva la che resisteva chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda e, in via subordinata, di accertare e dichiarare una quota di responsabilità solo concorsuale ed in misura minima a carico dei convenuti – . CP_3 CP_2
e non si costituivano in giudizio. Controparte_3 Controparte_2
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita con escussione testi e
CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, nonché medica.
Sulla scorta delle risultanze così acquisite, con ordinanza del 3.05.2019 il Giudicante formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., accettata dall'attore ma rifiutata dalla società convenuta.
Su richiesta dell'attore, il Giudice, con ordinanza del 25.09.2019 disponeva “il pagamento, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore di
[...]
della somma di euro 82.797,00, ponendola a carico dei convenuti, in Parte_4
8 solido tra loro” rinviando per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, il Tribunale così statuiva:
“a) Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità di e Controparte_3 CP_2
nella causazione del sinistro de quo;
[...]
b) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna , Controparte_3
ed al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_2 Parte_1
di della somma complessiva di €. 343,167,00, da cui deve detrarsi la CP_1
somma, già liquidata a titolo di provvisionale, di €. 82.797,00, oltre interessi al tasso
(medio) annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011) al soddisfo;
c) condanna parte convenuta, al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, che liquida in €. 13.430,00, €.
1.466 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
d) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido, le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 18.01.2022, con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 Contro c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.02.2022 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
In via del tutto preliminare e cautelare, anche previa acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado recante nrg. 846/2014 Tribunale di Nola I° sez. civile,
Voglia l'Ecc.ma Corte delibare sull'istanza di sospensiva avanzata ed, in accoglimento della stessa, provvedere alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B) Nel merito in via principale accogliere integralmente l'appello spiegato e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 120 /2022 resa dal Tribunale di Nola con ampia motivazione che la Corte riterrà di significare.
All'uopo in via propositiva: ⸰ in accoglimento del primo motivo di gravame (1a. 1b.
1c.) accertare e dichiarare la eguale misura di responsabilità ex art. 2054 co. II° cc.
9 tra il Sig. ed i Sig.ri e nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3
produzione causale del sinistro;
⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame
(2a.) accertare e quindi riformare l'errata quantificazione della somma di €.
82.797,00 statuita a titolo di provvisionale per il danno biologico non patrimoniale a favore del (già corrisposta da , rideterminandola in €. CP_1 CP_12
64.535,00; ⸰ in accoglimento del secondo motivo di gravame (2b.) accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado
d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del in CP_1
una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%); ⸰ in accoglimento del terzo e quarto motivo di gravame (4a. e 4b.) accertare e quindi riformare l'errata percentuale di contrazione annua del reddito in €. 3.455,67 (e non
€. 8.679) oppure in €. 4.339,78 (e non €. 8.679) e, soprattutto, rideterminare l'errato coefficiente moltiplicatore criterio di calcolo statuito erroneamente nella misura di
30,00 ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante / perdita dei redditi lavorativi futuri come determinati, incomprensibilmente, nella somma di €.
260.370,00 - invece il coefficiente di calcolo corretto sarebbe stato di 14,90 quindi per un importo capitalizzato pari ad €. 51.489,48 (€. 3.455,67 x 14.90) o nell'atra ipotesi per un importo capitalizzato pari ad €. 64,662,75 (4.339,78 x 14.90); ⸰ accertato e riformato il grado di responsabilità in misura paritaria ne consegue la proporzionale rideterminazione della liquidazione delle somme che saranno stabilite dalla adita Corte: per il danno biologico non patrimoniale di €. 64.535,00 andrà ridotto alla metà in €. 32.267,50 - poi per il danno patrimoniale a secondo delle due ipotesi che la Corte riterrà corretta, ossia €. 51.489,48 poi andrà ridotto della metà in €. 25.744,74 oppure €. 64,662,75 poi ridotto alla metà in €. 32,331,37;…”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
e non si costituivano, benché ritualmente evocati Controparte_3 Controparte_2
in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 3.06.2022 la Corte, “considerato che
l'appellante ha rinunciato all'istanza d'inibitoria, essendo stata forzatamente
10 eseguita nelle more la gravata sentenza a seguito di pignoramenti”, rinviava al
20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con il decreto pubblicato il 18.07.2024 veniva nominato quale relatore della causa il
G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 20.09.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 22.11.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 25.11.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali, rilevato che il G.A.C.A. non era stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare, con decreto del 9.01.2025 il
Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della Consigliera scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 28.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda attorea, così statuito: “[…].
Per quanto concerne la dinamica del sinistro e l'accertamento relativo alle rispettive responsabilità, stante il giudicato formatosi sull'an della responsabilità ascritta ai convenuti, in questa sede è preclusa qualsiasi ulteriore valutazione.
Difatti, tra il giudizio definito con l'anzidetta pronuncia (cfr., allegato 36 della produzione attorea, sentenza n. 467/13 del Giudice di Pace di Marigliano, passata in giudicato, in cui i convenuti ed sono stati Controparte_2 Controparte_3
ritenuti responsabili del sinistro per cui è causa) ed il giudizio ancora pendente ed oggetto del presente scrutinio sussiste coincidenza di parti e di causa petendi (in ragione della totale coincidenza del fatto storico e della dinamica del sinistro) e soltanto diversità di petita, posto che nel primo giudizio il aveva chiesto il CP_1
ristoro dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà e nel secondo quelli non patrimoniali conseguenti al medesimo sinistro stradale.
11 Posto, dunque, che, a fronte della anzidetta coincidenza del fatto storico e della sua dinamica, la questione della relativa responsabilità - risolta in via definitiva dalla sentenza n. 467 del 2013 del Giudice di Pace di Marigliano in termini di esclusiva responsabilità dei convenuti - si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale della liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizione contenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude, nel presente pendente giudizio, il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti partecipanti ad entrambi i giudizi […].
2. - Accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti contumaci nella causazione del sinistro per cui è causa, in ordine alla liquidazione del danno biologico, attese le lesioni riportate dall'attore nel sinistro per cui è causa, ci si riporta alle conclusioni di cui alla ordinanza datata 25.9.2019, con la quale, in accogli-mento della richiesta di pagamento di provvisionale avanzata dal la scrivente ha condannato parte CP_1
convenuta al pagamento, in solido, di €. 82.797,00, all'attualità.
Quanto al danno patrimoniale sotto il profilo dell'incidenza dei postumi, come accertati sulla capacità lavorativa, generica e specifica, si è chiarito, con orientamento ormai consolidato:
- che nel danno biologico va compresa anche la capacità di lavoro generica […] in quanto, una volta affermato il diritto al risarcimento del danno biologico (e cioè dei pregiudizi che la persona risente in conseguenza della menomazione arrecata alla sua integrità psico-fisica e che sono rappresentati dall'incidenza negativa di tale menomazione sull'esplicazione delle attitudini del soggetto nella sfera privata e nelle relazioni sociali), anche la cd. capacità lavorativa generica (e cioè la potenziale attitudine all'attività lavorativa) si presenta come un aspetto della personalità e, perciò, il risarcimento del danno biologico ne esaurisce la rilevanza (Cass. Civ., Sez.
III, 9 luglio 1998, n. 6736);
- che l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione
12 della capacità di guadagno (derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica) e, quindi, di produzione del reddito, sicché incombe al danneggiato la prova del lucro cessante (Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764, in Giust. civ.
Mass. 1998, 378);
- che nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare, in base alle prove fornite dall'attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente, (che si proietta nel futuro), in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sull'estrinsecazione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza), con la conseguenza che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo della sua integrità psico-fisica, subirà una perdita della sua capacità futura di guadagno […].
Orbene, sulla scorta di tali premesse, viene in rilievo sia la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) sia le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal - sicché CP_1
appare congrua la percentuale di incidenza sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 30%. E, infatti, prendendo come base di riferimento la percentuale (15%) di danno biologico, come individuata dal CTU, e tenuto conto del predetto riconoscimento di una riduzione, qualificata di grado medio dal consulente, della capacità lavorativa del in un'ottica equitativa, la liquidazione nei termini CP_1
percentuali dianzi descritti appare satisfattiva anche alla luce della stabilizzazione del quadro clinico relativo alla persona dell'attore, come riferita dal CTU.
Ne consegue che ben può riconoscersi, anche in via presuntiva, l'invocato danno patrimoniale (nel quale deve ritenersi incluso il lucro cessante preteso dall'attore a titolo di perdita dei redditi futuri, incorrendo, diversamente opinando, in una duplicazione risarcitoria), potendosi far riferimento alla documenta-zione prodotta
13 al riguardo (cfr., allegato C produzione attorea), dalla quale risulta un reddito annuo, relativo all'epoca del sinistro, pari ad €. 28.931,88.
Ben più difficoltosa appare, peraltro, l'esatta quantificazione di detto danno, operazione che dovrà, come dinanzi accennato, in ogni caso essere effettuata con criterio equitativo.
Detta quantificazione, pur rimessa alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., va, con minore approssimazione possibile, commisurata alla concreta perdita della quota di reddito che l'attore subirà in futuro.
Sul punto, si segnala che di recente la Corte di Cass. (10499/2017) ha individuato alcuni criteri ai quali riferirsi nella esatta quantificazione di tale pregiudizio, affermando che il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
Occorre dunque innanzitutto individuare il reddito da assumere quale riferimento per il calcolo liquidatorio, costituito dal reddito disponibile - al netto delle imposte - presumibilmente conseguibile.
Partendo dal reddito annuo provato dall'attore, pari ad €. 28.931,88, appare pertanto ragionevole ipotizzare che questi, in assenza delle denunziate menomazioni, avrebbe verosimilmente percepito un reddito annuo da lavoro pari alla cifra indicata, al netto dell'imposizione fiscale, ciò tenendo conto delle obiettive incertezze afferenti il concreto percorso professionale intrapreso, da cui la determinazione
14 della misura della contrazione annua del reddito, determinata dai postumi permanenti, nella misura pari al 30% di detta somma, ovvero euro 8.679; detta somma va poi assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, con la possibilità - devoluta allo apprezzamento del giudice del merito - di apportare un correttivo di riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, correttivo che può anche omettersi onde tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'aspettativa di vita quando la liquidazione del danno ai superstiti è operata mediante l'applicazione delle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403.
In ordine al coefficiente di capitalizzazione, deve essere utilizzato quello coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale ed in cui, quindi, ha avuto inizio la perdita del reddito dalla quale è derivato il danno da liquidare.
La somma risultante di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del l'importo capitalizzato ammonta quindi a euro CP_1
260.370,00.
Ne consegue che, per il pregiudizio di natura patrimoniale, andrà riconosciuta all'attore l'ulteriore somma di euro 260.370,00, sicché si giunge ad una somma complessiva, comprensiva del danno non patrimoniale - già liquidato a titolo di provvisionale - pari ad €. 343,167,00.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio […] pari allo 1,25% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro (30.9.20211) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr.
Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
15 3. - Per quanto concerne, infine, le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante lamenta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella determinazione della responsabilità causale del sinistro.
A sostegno, deduce, che la produzione della sentenza del GDP di Marigliano non può assumere altro valore probatorio che quello di argomento di prova nei confronti di essa appellante, convenuta diretta in forza della disciplina della r.c.a., la quale non partecipava al giudizio presso il GDP Marigliano, non per sua negligenza, bensì perché non era parte processuale stante la procedura allora intrapresa dal ossia CP_1
il ristoro dei soli danni materiali al motociclo attraverso la procedura dell'azione di risarcimento diretto, quindi evocando in giudizio la propria società assicuratrice e, in forma del tutto irrituale, anche;
la detta CP_13 Controparte_14
statuizione non può rappresentare l'accertamento definitivo delle responsabilità anche nel presente giudizio, in quanto non può pregiudicare la difesa processuale di essa appellante in ragione della presenza di altri elementi probatori, quali il rapporto d'incidente stradale redatto dai Carabinieri intervenuti;
proprio in virtù di quanto rilevato dai Carabinieri in merito alla posizione, ai danni (il paraurti posteriore sinistro della e parte anteriore del motociclo) e ai punti d'impatto dei veicoli, è Pt_5
palese la circostanza che il centauro provenisse da tergo alla Fiat ND;
CP_1
seppure la Fiat ND fosse in fase di esecuzione di una manovra non consentita, una condotta di guida nel rispetto delle prescrizioni ordinarie – ovvero, nel rispetto di una regolare distanza di sicurezza e di una circolazione a velocità consentita (limite previsto 50 km/h) - da parte del vrebbe evitato la collisione, consentendogli di CP_1
arrestare la marcia e, comunque, di porre in essere una manovra di emergenza;
l'espletata istruttoria non consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. II° c.c.
Il motivo è fondato.
16 Contrariamente alle statuizioni della gravata sentenza, la pronuncia n. 467 del 2013 in merito al medesimo sinistro oggetto del presente emessa dal Giudice di Pace di
Marigliano che ha ritenuto responsabili in via esclusiva il proprietario e il conducente della Fiat ND, ovvero, gli odierni appellati contumaci, non assurge a cosa giudicata nei confronti dell'odierna appellante, compagnia assicuratrice della vettura. Benché nulla si precisi nella gravata sentenza, il Tribunale avrebbe applicato nella specie il c.d. principio del giudicato riflesso, atteso che la compagnia appellante non ha preso parte al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace, siccome non citata.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, va esclusa l'efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato emessa a carico del danneggiante nei confronti della compagnia assicuratrice, potendo al più un siffatto giudicato avere efficacia di prova quale fatto storico risultante da un documento (cfr.
Cass. n. 18325/2019). In particolare, la Suprema Corte, nell'affrontare il tema della cosiddetta “efficacia riflessa del giudicato” nei rapporti caratterizzati da un vincolo di pregiudizialità – dipendenza, ha osservato, in primo luogo, che il rapporto tra assicuratore e responsabile civile è ascrivibile ad una forma di solidarietà atipica, con obbligazione a carattere unisoggettivo e che tale inquadramento comporterebbe, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., per cui il giudicato sfavorevole intervenuto tra danneggiato e danneggiante non potrebbe essere fatto valere contro il terzo assicuratore che non ha preso parte al processo ma quest'ultimo potrebbe, invece, far valere contro il danneggiato l'eventuale giudicato a sé favorevole ottenuto dal danneggiante contro il danneggiato ove manifesti la volontà di avvantaggiarsene, dunque, <<. La presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente
l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo>>; in secondo luogo, il riconoscimento di un'efficacia riflessa del giudicato nel rapporto tra assicuratore e danneggiante comporterebbe un esito privo di ragionevolezza, in quanto determinerebbe un trattamento non uniforme dell'assicuratore che, nel caso di assicurazione obbligatoria non risentirebbe, quale debitore solidale, del giudicato
17 sfavorevole reso nei confronti del danneggiante ove si tratti dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, mentre nel caso di azione di rivalsa promossa dal danneggiante, quel giudicato sfavorevole potrebbe essergli opposto, assumendo che la regola di cui all'art. 1306 c.c. riguardi esclusivamente il rapporto fra il ceditore e uno dei debitori in solido e non anche quello fra danneggiante e assicuratore in sede di regresso;
<Il trattamento diseguale, questa volta dal lato del danneggiato, diventa ancor più irragionevole ove si pensi che la disciplina dell'assicurazione obbligatoria è improntata, mediante l'istituto dell'azione diretta, ad una tutela rafforzata del danneggiato e proprio in un tale ambiente di tutela al danneggiato non sarebbe consentito ciò che invece sarebbe consentito al danneggiante, opporre cioè il giudicato all'assicuratore>>; inoltre, dal punto di vista processuale, la stessa esistenza di una norma come l'art. 106 c.p.c. e di un istituto come il litisconsorzio processuale, finalizzati all'estensione degli effetti del giudicato al terzo titolare del rapporto dipendente, non sarebbe coerente con un sistema che consente tale estensione anche senza la partecipazione del terzo al processo dal punto di vista costituzionale;
<Ulteriore contraddizione ricorre fra l'istituto dell'efficacia riflessa del giudicato e quello del litisconsorzio processuale. A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 c.p.c.), che ha carattere originario in quanto protettivo dell'interesse dell'attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti. Ne discende che nel caso di soccombenza in primo grado dell'attore questi dovrà proporre l'impugnazione, stante l'insorto litisconsorzio processuale e l'acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante.
Solo a queste condizioni l'eventuale giudicato favorevole all'originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante. Una tale conclusione è in contraddizione con l'assunto dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia
18 sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante>>; infine, la teoria del giudicato riflesso collide con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.) (cfr., altresì, Cass., 24 giugno
2020, n. 12394; Cass., 17 novembre 2021, n. 35037).
Ciò posto, dalla sentenza detta si evincono scarsi elementi di fatto concernenti la dinamica del sinistro, posto che la stessa riferisce quanto dichiarato dall'unico teste escusso secondo il quale il motociclo condotto dal veniva urtato e danneggiato CP_1
nella << parte laterale anteriore sinistra e nella parte laterale destra dal veicolo Fiat
ND il cui conducente nell'effettuare manovra di inversione ad U non si avvedeva del motociclo …e lo investiva>>: non solo dalla sentenza nulla si evince quanto alla condotta di guida del ma emergono elementi di fatto contrastanti con quelli CP_1
risultanti dalle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado del presente giudizio, attinenti, in particolare, alla parte del motociclo urtato dalla Fiat. Al riguardo, sia dalle dichiarazioni dei due testi escussi in primo grado che dalla CTU cinematica emerge che l'impatto tra i due veicoli ha coinvolto la parte anteriore del motociclo e non già la parte laterale anteriore sinistra né quella destra: gli effetti dell'urto di compressione sono stati, invero, rinvenuti dal nominato ausiliario sulla parte anteriore del motociclo, ovvero, ruota anteriore e forcella anteriore. Nello stesso rapporto redatto dagli agenti di P.M., intervenuti sul luogo del sinistro, vengono riportati solo graffi sulla carrozzeria lato destro del motociclo, ma questi sono compatibili con la caduta sul lato destro a seguito dell'impatto.
Tanto precisato, dalle dichiarazioni dei testi (che hanno riferito di aver visto il sinistro) emerge la manovra di inversione ad U della Fiat ND verso sinistra in un tratto di strada ove la stessa non è consentita per la presenza di linea continua e tale manovra, sia pure in termini probabilisti – valutazione effettuata sulla scorta della CP_1 posizione di quiete in cui è stara rinvenuta la – emerge dalla relazione degli
19 agenti della P.M. e dagli accertamenti peritali;
l'esecuzione di tale manovra non è, del resto, oggetto di censura da parte dell'odierna appellante.
Quanto alla condotta di guida del motociclo, va, in primis, evidenziato che secondo la dinamica riferita in seno all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il el CP_1
momento dell'impatto stava per <approssimarsi ad effettuare un regolare sorpasso nel rispetto della corsia di marcia (strada a senso unico), per poi impattare lievemente al lato posteriore sinistro la Fiat ND>>. Per converso, i testi escussi hanno riferito che allorquando la Fiat ND effettuò improvvisamente manovra di svolta verso sinistra, il motociclo, sorpassando la Fiat ND>>. Tantomeno il nelle dichiarazioni rese agli CP_1
agenti della P.M., allegate al rapporto, ha riferito di una manovra di sorpasso dallo stesso eseguita al momento dell'impatto, ma, piuttosto, di aver tentato invano di evitare l'impatto; ancora, i testi non hanno riferito di una manovra di emergenza eseguita dal ma <inevitabilmente (il finì per impattarla (la Fiat CP_1 CP_1
ND)>>.
Nella CTU cinematica si legge che i danni riscontrati al paraurti e precisamente all'altezza dell'attacco con la protezione posteriore sulla Fiat sono di conformazione tale da palesare un impatto di lieve entità; da tanto l'ausiliario ha ragionevolmente evinto che la velocità con la quale era condotto il motociclo al momento dell'impatto era bassa e comunque non superiore a 40 km/h; a conferma poi della detta velocità,
l'ausiliario ha osservato che il motociclo dopo l'impatto era <a quasi a pochi centimetri dal veicolo Fiat ND che lo precedeva>>. Inoltre, l'ausiliario ha anche osservato che la circostanza che il manubrio non è più in asse con la rotazione della ruota anteriore <fa capire che l'urto di tipo compressivo non è stato centrato ossia in asse con l'asse baricentrico del veicolo antecedente … ma eccentrico e che quindi al momento dell'impatto … subito prima della collisione il centauro ha azionato giusta manovra di salvataggio tergiversando verso la propria destra>>.
Infine, nella dinamica riportata nella relazione degli agenti si legge che il motociclo
<non era alla giusta distanza di sicurezza>>.
20 Alla luce degli elementi su evidenziati, nel momento dell'impatto il non stava CP_1
eseguendo manovra di sorpasso – e tanto depone la stessa allegazione del CP_1
unitamente alla natura dei danni riscontrati sul motociclo – e conduceva il motociclo a bassa velocità, in un tratto di strada a senso unico con conseguente maggior possibilità di manovra emergenziale da parte del medesimo ciò nonostante ha CP_1
impattato la Fiat: tanto induce, secondo l'id quod plerumque accidit, a ritenere che il non rispettasse una distanza di sicurezza tale da consentirgli di evitare CP_1
l'impatto e che quindi, se anche abbia tentato una manovra di salvataggio, come in via presuntiva afferma l'ausiliario, in ogni caso non aveva una condotta di guida tale da consentirgli di evitare l'impatto.
Come affermato da Cass. 18708/2021 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n.
285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nella specie, se, da un lato, la vettura Fiat ha eseguito una manovra verso sinistra non consentita, dall'altro non emerge che tale manovra sia stata eseguita repentinamente;
ciò è affermato dai testi escussi i quali però hanno anche riferito di una manovra di soprasso che non è stata allegata dal medesimo CP_1
Alla luce di tali considerazioni va affermata la pari responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti, non avendo entrambi fornito prova di una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada e volta, quanto alla condotta di guida del a CP_1
porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr., fra le ultime,
Cass. n.12884 del 13/05/2021; Cass. n. 13672 del 21/05/2019; Cass. civ., sez. III,
04/04/2019, n. 9353).
21 Ne consegue che ed Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
vanno condannati al risarcimento nei limiti del 50% dei danni subiti dal CP_1
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico e della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica.
La compagnia assicuratrice evidenzia che sulla base della valutazione del nominato
CTU del 15% di postumi permanenti il Tribunale, in applicazione della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano, ha liquidato il risarcimento del danno biologico nella misura di € 82.797,00 considerando la massima personalizzazione, ovvero, aumentando il valore tabellare del 44%, senza alcuna motivazione ed in assenza di prove a supporto, posto che, nell'ordinanza a cui fa riferimento, sono solo richiamate le Tabelle di Milano.
In punto di conseguenze del sinistro sulla capacità lavorativa, la compagnia si lamenta della valutazione del nominato CTU, il quale non ha individuato la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica, subita dal in CP_1
conseguenza del sinistro, ma si è espresso in termini di “perdita di grado medio della capacità generica e specifica” e senza tener conto delle osservazioni esposte dal ctp;
nella relazione peritale in anamnesi si legge: “nell'anno 2001 riportava frattura di femore destro per riferito incidente stradale, trattata prima con F.E. e poi con chiodo endomidollare, successivamente rimosso. Risulta dalla documentazione in atti che il paziente è affetto dal 2001 da M. di Crohn, esiti di splenectomia e colecistectomia, esiti di intervento di rinoplastica, è epatopatico ed è stato operato di stenosi intestinale.” nonché: “è evidente quindi che nella valutazione dei postumi oggi accertati, non può essere omessa la significativa preesistenza menomativa”; della rilevata preesistenza menomativa il CTU non ha tenuto conto nella valutazione dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa riconducibili esclusivamente al sinistro;
il Tribunale avrebbe dovuto individuare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in una misura non superiore ad un 10-15%, in ragione della preesistenza menomativa e poi della concreta entità della lesione rilevata nella
22 misura del 15%; il riconoscimento in via equitativa determinato, invece, nella misura del 30% è illogico e non commisurato alla fattispecie.
Il motivo è fondato.
Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, il Tribunale ha riconosciuto un importo maggiore di quello tabellare, tenuto conto delle tabelle di Milano vigenti al tempo in cui il Tribunale ha emesso l'ordinanza con la quale ha condannato l'appellante compagnia al pagamento di una provvisionale;
in tale ordinanza, emessa il 26.9.2019, cui il Tribunale rinvia nell'impugnata sentenza, per la determinazione del risarcimento in questione si fa riferimento esclusivamente all'accertamento peritale;
ciò di certo non è sufficiente per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano. Ed invero, a tal fine, è necessaria, in primo luogo, l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, implicando la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014; Cass. n.24210 /2015).
L'unica particolarità della vicenda che ha vissuto il attiene all'insorgenza di CP_1
una osteomielite, che ha prolungato il periodo di malattia ma è stata valutata dal CTU nella quantificazione del danno temporaneo e permanente, come si evince dalla relazione.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto in favore del l'importo CP_1
tabellare (tabelle Milano ed. 2021), senza personalizzazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di €. 65.344,00.
Relativamente alla censurata statuizione circa la riduzione della capacità lavorativa specifica, a prescindere dalle richiamate – e non trascritte - critiche del proprio CTP con la conseguenza che tali contestazioni non rispettano il disposto di cui all'art. 346
23 c.p.c., a (cfr., fra le tante, , 10/05/2017, n. 11450), dalle complessive deduzioni CP_6
esposte dall'appellante unitamente alle rese conclusioni, ovvero: << … accertare e quindi riformare l'errata qualificazione e quantificazione in percentuale del grado
d'incidenza sulla perdita della capacità lavorativa generica e specifica del in CP_1
una misura non superiore ad un 15% (e non quella errata del 30%) >>, si evince che censurata è esclusivamente la quantificazione della riduzione come operata dal
Tribunale in via equitativa nella misura del 30 %, posto che non è oggetto di gravame l'intervenuta riduzione della capacità di lavoro specifica del a seguito del CP_1
sinistro. Il Tribunale ha operato la valutazione nella misura del 30 %, richiamando esclusivamente <la non trascurabile entità dei postumi (indicati dal C.T.U. nella misura del 15%) … le condivisibili argomentazioni sul punto sviluppate dal CTU - il quale ha qualificato come media la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica subita dal , dunque, senza prendere in considerazione il lavoro che CP_1
svolgeva il al momento del sinistro nonché le sue attitudini lavorative. Del CP_1
resto, i postumi in questione, di certo non gravi per come quantificati dal CTU, consistono in << frattura composta ed esposta al III inferiore di gamba destra in soggetto già affetto da esiti di frattura di femore e gamba omolaterali, trattate chirurgicamente e di intervento di ricostruzione del LCA >>; considerato che i postumi permanenti attengono ad un arto già lesionato in precedenza e ciò nonostante il come si evince dai documenti allegati, all'epoca del sinistro era dipendente CP_1
della società con mansioni di ottico responsabile di un punto vendita, non CP_11
sussistono circostanze di fatto, emergenti dagli allegati documenti o accertamenti peritali per affermare che la riduzione della capacità lavorativa specifica di grado medio come valutata dal CTU sia, in termini percentuali, finanche superiore alla percentuale di danno alla salute individuata nella misura del 15 %.
Pertanto, come richiesto dalla compagnia appellante, la riduzione della capacità lavorativa specifica subita dal in conseguenza del sinistro va individuata nella CP_1
misura del 15%.
§ 6.
24 Con il terzo motivo la lamenta un'errata determinazione Parte_1
della misura di contrazione annua del reddito, assumendo che non è corretta l'individuazione dell'importo di €. 28.931,88 quale reddito annuo al netto dell'imposizione fiscale, siccome dal documento prodotto dal ossia la busta CP_1
paga quale lavoratore dipendente della società VistaSì SpA, l'importo di €. 28.931,88 rappresenta la retribuzione annua lorda e non al netto;
evidenzia che dall'analisi del predetto documento, risulta una retribuzione mensile “impon. fiscale mese” di €.
1.772,14 e quella lorda di €. 2.331,96; pertanto, sommando per dodici mesi l'importo
€. 1.772,14 e aggiungendo la 13° mensilità, la retribuzione netta annuale è pari a €.
23.037,82 e non a €. 28.931,88.
Il motivo è fondato.
Premesso che alla luce del motivo di censura, la contrazione dei redditi del in CP_1
conseguenza del sinistro non è oggetto di contestazione, è pacifico l'orientamento secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (cfr. Cass.15/09/2023,n.26654); del resto, lo stesso Tribunale afferma che, al fine di quantificare la contrazione in questione, va considerato il reddito al netto dell'imposizione fiscale. Ebbene, alla luce del documento allegato dal in particolare, della relazione di stima redatta nell'interesse del CP_1 CP_1
l'importo di €. 2.331,96 è individuato quale retribuzione mensile lorda e tanto trova conferma nell'allegata busta paga, risalente al mese di settembre del 2011, dalla quale si evince, invece, quale retribuzione al netto dell'imposizione fiscale l'importo di €
1.772,14; pertanto, la retribuzione annua, tenuto conto di tredicesima e quattordicesima mensilità – trattandosi di contratto del settore commercio -, da considerare al fine di quantificare il riconosciuto lucro cessante è pari a complessivi €
24.809,96, che, rivalutato all'epoca dell'emanazione della gravata sentenza, è pari a €
27.737,54.
§ 7.
25 Con il quarto motivo l contesta il coefficiente di Parte_1
capitalizzazione di cui si è avvalso il Tribunale per liquidare il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. Contro L sostiene che per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel secondo motivo d'impugnazione circa la rideterminazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica in misura non superiore al 15%, nonché per effetto conseguenziale di quanto dedotto nel terzo motivo di gravame circa il reddito netto annuo quantificato in €. 23.037,82, la contrazione annua del reddito ammonta ad €.
3.455,67 e non ad €. 8.679 - ossia il 15% di €. 23.037,82 -; assume, inoltre, che errata
è la statuizione secondo cui la somma di euro 8.679 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 30,00 equitativamente individuato con riguardo all'età del sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 260.370,00; che, CP_1
infatti, l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di 30,00 è illogica, in quanto il ragionamento del Tribunale induce ad individuare in 14,90 il coefficiente applicabile secondo le richiamate tabelle R.D. del 1922 n. 1403 aggiornate al 2004; con l'indicazione del coefficiente di 30,00 il Tribunale ha, in sostanza, disapplicato il parametro di riferimento richiamato, ossia la tabella del 1922; conclude nel senso che la somma di €. 3.455,67 va moltiplicata, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,90 individuato con riguardo all'età del Nappi, sicché l'importo capitalizzato ammonta ad euro 51.489,48.
Il motivo è fondato.
Va, preliminarmente, precisato che non sono oggetto di censura i criteri utilizzati dal
Tribunale per liquidare il danno patrimoniale riconosciuto al ovvero, le tabelle CP_1
di cui al R.D. del 1922 n. 1403, ma esclusivamente i parametri utilizzati per eseguire il calcolo del danno secondo le dette tabelle. Né è stato proposto sul punto appello incidentale, sicché irrilevanti sono le deduzioni di parte appellata – che ha chiesto esclusivamente il rigetto dell'appello– secondo cui la Suprema Corte ha stabilito che la quantificazione di un siffatto va effettuata con coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento e più aggiornati che non possono essere certi quelli approvati
26 con il regio decreto n. 1403 del 1922, dal momento che questi, sia a causa della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi di interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c. Del resto, secondo costante orientamento della
Suprema Corte, anche quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato deve proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, deducendo, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed allegando che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24155 del 04/10/2018; Cass. n.
25213 del 19/09/2024).
Ciò posto, il Tribunale, seppur richiami le tabelle di cui al R.D. del 1922 n. 1403 e affermi che la somma corrispondente al reddito annuo percepito dal all'epoca CP_1
del sinistro va assoggettata a capitalizzazione sulla base di un coefficiente correlato all'età dell'infortunato, coefficiente corrispondente al momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale, individua tale coefficiente in via equitativa in 30,00, anziché in 14,908, ovvero nel coefficiente corrispondente all'età del all'epoca CP_1
del sinistro secondo le dette tabelle.
Pertanto, l'importo di € 4.160,63, ovvero, il 15% di € 27.737,54, va moltiplicato, onde operarne la capitalizzazione, per il coefficiente di 14,908; sicché l'importo capitalizzato ammonta a euro 62.026,68.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, al va riconosciuto il 50 %, stante CP_1
l'accertata responsabilità concorsuale, dell'importo di €. 127.370,68 (€. 65.344,00 +
€. 62.026,68), ovvero, €. 63.685,34 e non già €. 343.167,00, oltre interessi al tasso
(medio) annuo dell'1,25% sulla predetta somma dalla data del fatto (30.9.2011),
27 come riconosciuto nella gravata sentenza e non oggetto di contestazione, fino al pagamento - avvenuto il 04.04.2022 -, ovvero, l'importo complessivo di €. 72.051,67, di cui €. 8.366,33 a titolo di interessi. Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza al è stato corrisposto l'integrale risarcimento come riconosciuto dal CP_1
Tribunale a seguito di ordinanza di assegnazione emessa il 04.04.2022 dal Tribunale di Milano a definizione della procedura esecutiva n. 1552/2022, come dedotto dallo stesso in seno alla comparsa di costituzione. Pertanto, il come richiesto CP_1 CP_1
dalla compagnia appellante in seno alla comparsa conclusionale (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, n.23972), in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di €. 316.197,13 (€ 388.248,80 - €.
72.051,67). Non sono dovuti interessi legali non essendo stata proposta domanda dalla compagnia appellante.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante e gli appellati contumaci restano soccombenti;
tuttavia, stante la non trascurabile riduzione del risarcimento riconosciuto al sussistono i presupposti ex art. 92, 2 co c.p.c. per CP_1
disporre la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. Le spese vanno quantificate secondo il DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del
50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 7 - 9.02.2022, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
28 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni l'importo CP_1
di €. 72.051,67 e compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna , , in Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
via solidale, al pagamento del residuo che liquida in euro € 7.051,50 per compenso e euro 733,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine Schettino;
b) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 316.197,13, per la causale indicata in motivazione;
[...]
c) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo che liquida in Parte_1
euro 6.077,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine Schettino.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 6.03.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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