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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/08/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6431 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Brugnoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P. I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, P.IVA_1 come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1601/2019 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 di € 5.856,00, oltre oneri di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta dall'opposta in favore dell'opponente per l'acquisto di un immobile commerciale sito nel Comune di Aprilia. L'opponente eccepiva l'inammissibilità del ricorso monitorio per incertezza nella identificazione della parte debitrice e per mancanza di prova scritta. Eccepiva la prescrizione del credito
1 ex art. 2950 c.c. e la illegittimità della domanda monitoria, in quanto avente ad oggetto somme non dovute o per inesistenza dell'attività di intermediazione o, in subordine, per erronea determinazione dell'esatto ammontare asseritamente dovuto. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per estrema genericità dell'indicazione della parte ingiunta per mancanza di prova scritta;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla per le Pt_1 Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione per inesistenza del rapporto contrattuale;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il diritto del mediatore alla provvigione è prescritto ai sensi dell'art. 2950 c.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio.”. Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e
[...] chiedendo nel merito il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite. Chiedeva quindi: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la proposta opposizione perché infondata sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nel decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori dalla richiesta, alle spese e ai compensi professionali relativi al procedimento monitorio e al presente giudizio”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 16.01.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal deposito del provvedimento.
Il primo motivo di opposizione è infondato. L'opponente eccepisce l'inammissibilità della domanda per incertezza della parte ingiunta. Si osserva, infatti, come precisato da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, con l'enunciazione di un principio analogamente applicabile al caso di specie, “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella
2 relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024). Rileva sul punto in Tribunale che l'opponente risulta esattamente individuato negli atti di causa e che, in ogni caso, il destinatario della ingiunzione di pagamento ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ed ha formalizzato una opposizione ex art. 645 c.p.c., dando quindi evidenza della integrità del contraddittorio e della assenza di vizi al compiuto esercizio del diritto di difesa. Invero, si ritiene che dall'esame dell'atto di citazione in opposizione sia possibile individuare quali siano le ragioni di doglianza dell'opponente e le richieste in merito al decreto ingiuntivo opposto. Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto introduttivo del giudizio. Non risulta infine alcun vulnus al diritto di difesa della parte opposta, anche in considerazione delle approfondite e specifiche controdeduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta. Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata, poiché non è stata raggiunta in giudizio piena prova della effettiva attività di mediazione svolta dalla parte opposta di per la conclusione del Controparte_1 CP_1 contratto di compravendita del locale commerciale. Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste
3 sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Nel caso di specie l'opposto fonda la domanda di ingiunzione su una fattura relativa all'esecuzione dell'attività di mediazione svolta per la conclusione del contratto di compravendita, in concreto sottoscritta dal in data Pt_1 09.01.2017. Costituendosi in giudizio, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., l'opponente ha confermato di aver sottoscritto la proposta di acquisto, ma ha contestato l'espletamento dell'attività di mediazione da parte di Controparte_1
CP_1 Il debitore ingiunto eccepisce in particolare la mancata prova del conferimento dell'incarico e dello svolgimento dell'attività di mediatore, nonché l'annullamento della proposta, dovuta a difetti e difformità dell'immobile oggetto di acquisto, determinanti ulteriori trattative svolte personalmente con la parte venditrice, che hanno infine condotto alla conclusione di un contratto di compravendita avente caratteristiche oggettive e soggettive diverse dalla proposta annullata.
Occorre in primo luogo rilevare che la fattura commerciale è di formazione unilaterale, sufficiente nel procedimento monitorio, ma non idonea ex se a provare la sussistenza e l'entità del credito nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007). Incombeva dunque sul creditore l'onere di provare l'effettivo espletamento dell'incarico di mediatore. Valutate le risultanze istruttorie osserva il Tribunale come parte opposta non abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della domanda. In particolare, non è stata raggiunta in giudizio la prova che effettivamente parte opposta abbia svolto attività di mediazione e che i contraenti si siano determinati a sottoscrivere il contratto di compravendita grazie alla attività di intermediazione di CP_1
Si osserva che ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
4 per effetto del suo intervento. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quindi tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività di intermediazione;
invero, affinchè la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta, è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione acquirente e venditore, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale (ex plurimis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 538 del 08/01/2024; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 3165 del 02/02/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/11/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 11/04/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002).
Occorre pertanto verificare se gli elementi raccolti in giudizio possano integrare prova dell'attività compiuta dalla parte opposta. In primo luogo, i documenti depositati a fondamento della domanda monitoria sono di formazione unilaterale oppure forniscono dimostrazione del mero coinvolgimento della nelle trattative per la Controparte_1 conclusione del contratto di acquisto avente ad oggetto l'immobile commerciali sito nel Comune di Aprilia (LT), n.2-4-6-8-10-12. Pt_2 In allegato al fascicolo monitorio parte opposta ha prodotto una proposta di acquisto irrevocabile formulata in data 09.01.2017 e sottoscritta da avente ad oggetto Parte_1 l'acquisto dell'immobile sopra descritto al prezzo di € 135.000,00. Si tratta in particolare di proposta di acquisto formulata su carta intestata dell'opposto e successivamente accettata dalla parte venditrice. Tuttavia, l'opponente ha eccepito che l'opposto avrebbe agito in qualità di consulente della società venditrice, anche fornendo la carta intestata sulla quale è stata formulata la proposta di acquisto. Gli ulteriori elementi istruttori dimostrano che effettivamente la proposta venne annullata in ragione delle difformità urbanistiche rilevate sull'immobile e che l'immobile venne successivamente acquistato a seguito di successiva variazione e modificazione dei dati catastali, a condizioni oggettive e soggettive diverse rispetto all'originaria pattuizione. Giurisprudenza condivisa da questo Tribunale ha chiarito quali
5 sono i presupposti per far sorgere il diritto del mediatore al compenso nell'ipotesi in cui il bene oggetto delle trattative iniziali sia solo parzialmente coincidente con quello oggetto del contratto concluso. “La disciplina codicistica della mediazione non richiede, al fine della maturazione del diritto del mediatore al compenso, che tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare debba sussistere una coincidenza totale ed assoluta”, specificando tuttavia che
“il diritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente (anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nell'iniziale messa in relazione delle parti”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2023). I documenti prodotti non sono sufficienti a dimostrare che l'affare sia stato concluso grazie all'attività di mediazione di
Invero, la sola proposta di acquisto, formulata su CP_1 carta intestata dell'opposto non può essere considerata prova dell'espletamento dell'incarico di mediazione in favore delle parti. Dalla disanima delle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria, confermate sia dell'opposto che dall'opponente nei relativi interrogatori formali, è emerso come l'opposto e l'opponente siano entrati in relazione nell'ottobre del 2016, dati i rapporti di vicinanza delle relative attività commerciali, e che si sia presentato come consulente della società CP_1 venditrice Parte_3
Nella fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale sia a carico dell'opponente che dell'opposto, che soggiace al principio di diritto secondo cui esso è mezzo di prova volto ad ottenere la confessione della parte;
le dichiarazioni rese dalla parte pertanto hanno piena valenza probatoria solo se sfavorevoli al soggetto che le ha rese. ha confermato di agire spendendo la qualifica di CP_1 consulente della società venditrice e non, dunque, nella veste di mediatore. Tutti i testi escussi hanno confermato, inoltre, con dichiarazioni precise e concordanti, che incontrava CP_1 l'opponente, in qualità di consulente della società, solo
6 nell'ottobre 2016 e che successivamente alla sottoscrizione ed all'accettazione della proposta di acquisto del gennaio del 2017 (poi annullata) le trattative vennero seguite personalmente dalle parti. In particolare, il teste di parte opposta , che ha Testimone_1 reso dichiarazioni attendibili perché precise, complete e non in contrasto con gli ulteriori elementi istruttori, ha riferito che Parte indicava alla società ar snc i nominativi di CP_1 potenziali conduttori o acquirenti degli immobili di proprietà, senza nulla specificare in ordine all'attività concretamente posta in essere in favore dell'opponente. Dunque, dagli elementi raccolti, può ritenersi che CP_1 abbia esplicato la propria attività, seppur limitata alla ricerca di soggetti interessati alla conclusione di un contratto di compravendita, non in qualità di soggetto imparziale, ma a favore e nell'interesse della sola parte venditrice, ponendo in essere quindi una attività qualificabile come di cd. procacciamento d'affari. Come chiarito da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, in tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020). È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta
7 in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico. (ex plurimis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020). Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che ha procacciato possibili acquirenti alla società CP_1 venditrice spendendo la propria qualifica di consulente della società e non di mediatore. Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la fase istruttoria orale non abbia colmato le lacune probatorie sin qui rilevate. La sola redazione della proposta di acquisto su carta intestata dell'opposto, poi annullata, non può ritenersi indicativa dello svolgimento dell'attività di mediatore da parte dell'opposto, non supportata da ulteriori elementi. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha riconosciuto il ruolo di
“mediatore”, giuridicamente rilevante ex art. 1755 c.c., in capo a CP_1 Esaminati gli esiti della complessa istruttoria svolta, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione rilevante ex art. 1755 c.c. ad opera della parte opposta né vi è prova sufficiente che l'attività posta in essere da nella conclusione del CP_1 contratto di compravendita dell'immobile commerciale sito nel Comune di Aprilia, Via dei Garofani n. 4-6-8 e Largo delle Rose n.19-20, sia sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione quale “mediatore”.
Con assorbimento delle ulteriori eccezioni e domande, l'opposizione deve in conclusione ritenersi fondata, atteso che parte opposta non ha pienamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Ne consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1601/2019.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
8 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1601/2019;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 02.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
9
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6431 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Brugnoni, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P. I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, P.IVA_1 come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1601/2019 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 di € 5.856,00, oltre oneri di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta dall'opposta in favore dell'opponente per l'acquisto di un immobile commerciale sito nel Comune di Aprilia. L'opponente eccepiva l'inammissibilità del ricorso monitorio per incertezza nella identificazione della parte debitrice e per mancanza di prova scritta. Eccepiva la prescrizione del credito
1 ex art. 2950 c.c. e la illegittimità della domanda monitoria, in quanto avente ad oggetto somme non dovute o per inesistenza dell'attività di intermediazione o, in subordine, per erronea determinazione dell'esatto ammontare asseritamente dovuto. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per estrema genericità dell'indicazione della parte ingiunta per mancanza di prova scritta;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. alla per le Pt_1 Controparte_1 causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione per inesistenza del rapporto contrattuale;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il diritto del mediatore alla provvigione è prescritto ai sensi dell'art. 2950 c.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio.”. Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e
[...] chiedendo nel merito il rigetto della opposizione con vittoria delle spese di lite. Chiedeva quindi: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la proposta opposizione perché infondata sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nel decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori dalla richiesta, alle spese e ai compensi professionali relativi al procedimento monitorio e al presente giudizio”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 16.01.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal deposito del provvedimento.
Il primo motivo di opposizione è infondato. L'opponente eccepisce l'inammissibilità della domanda per incertezza della parte ingiunta. Si osserva, infatti, come precisato da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, con l'enunciazione di un principio analogamente applicabile al caso di specie, “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella
2 relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23351 del 29/08/2024). Rileva sul punto in Tribunale che l'opponente risulta esattamente individuato negli atti di causa e che, in ogni caso, il destinatario della ingiunzione di pagamento ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ed ha formalizzato una opposizione ex art. 645 c.p.c., dando quindi evidenza della integrità del contraddittorio e della assenza di vizi al compiuto esercizio del diritto di difesa. Invero, si ritiene che dall'esame dell'atto di citazione in opposizione sia possibile individuare quali siano le ragioni di doglianza dell'opponente e le richieste in merito al decreto ingiuntivo opposto. Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto introduttivo del giudizio. Non risulta infine alcun vulnus al diritto di difesa della parte opposta, anche in considerazione delle approfondite e specifiche controdeduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta. Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata, poiché non è stata raggiunta in giudizio piena prova della effettiva attività di mediazione svolta dalla parte opposta di per la conclusione del Controparte_1 CP_1 contratto di compravendita del locale commerciale. Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste
3 sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Nel caso di specie l'opposto fonda la domanda di ingiunzione su una fattura relativa all'esecuzione dell'attività di mediazione svolta per la conclusione del contratto di compravendita, in concreto sottoscritta dal in data Pt_1 09.01.2017. Costituendosi in giudizio, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., l'opponente ha confermato di aver sottoscritto la proposta di acquisto, ma ha contestato l'espletamento dell'attività di mediazione da parte di Controparte_1
CP_1 Il debitore ingiunto eccepisce in particolare la mancata prova del conferimento dell'incarico e dello svolgimento dell'attività di mediatore, nonché l'annullamento della proposta, dovuta a difetti e difformità dell'immobile oggetto di acquisto, determinanti ulteriori trattative svolte personalmente con la parte venditrice, che hanno infine condotto alla conclusione di un contratto di compravendita avente caratteristiche oggettive e soggettive diverse dalla proposta annullata.
Occorre in primo luogo rilevare che la fattura commerciale è di formazione unilaterale, sufficiente nel procedimento monitorio, ma non idonea ex se a provare la sussistenza e l'entità del credito nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007). Incombeva dunque sul creditore l'onere di provare l'effettivo espletamento dell'incarico di mediatore. Valutate le risultanze istruttorie osserva il Tribunale come parte opposta non abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della domanda. In particolare, non è stata raggiunta in giudizio la prova che effettivamente parte opposta abbia svolto attività di mediazione e che i contraenti si siano determinati a sottoscrivere il contratto di compravendita grazie alla attività di intermediazione di CP_1
Si osserva che ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
4 per effetto del suo intervento. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quindi tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività di intermediazione;
invero, affinchè la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta, è sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione acquirente e venditore, anche se la conclusione è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico, senza che le determinazioni interne di una delle parti possano essere ritenute idonee ad incidere sul nesso causale (ex plurimis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 538 del 08/01/2024; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 3165 del 02/02/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/11/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 11/04/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002).
Occorre pertanto verificare se gli elementi raccolti in giudizio possano integrare prova dell'attività compiuta dalla parte opposta. In primo luogo, i documenti depositati a fondamento della domanda monitoria sono di formazione unilaterale oppure forniscono dimostrazione del mero coinvolgimento della nelle trattative per la Controparte_1 conclusione del contratto di acquisto avente ad oggetto l'immobile commerciali sito nel Comune di Aprilia (LT), n.2-4-6-8-10-12. Pt_2 In allegato al fascicolo monitorio parte opposta ha prodotto una proposta di acquisto irrevocabile formulata in data 09.01.2017 e sottoscritta da avente ad oggetto Parte_1 l'acquisto dell'immobile sopra descritto al prezzo di € 135.000,00. Si tratta in particolare di proposta di acquisto formulata su carta intestata dell'opposto e successivamente accettata dalla parte venditrice. Tuttavia, l'opponente ha eccepito che l'opposto avrebbe agito in qualità di consulente della società venditrice, anche fornendo la carta intestata sulla quale è stata formulata la proposta di acquisto. Gli ulteriori elementi istruttori dimostrano che effettivamente la proposta venne annullata in ragione delle difformità urbanistiche rilevate sull'immobile e che l'immobile venne successivamente acquistato a seguito di successiva variazione e modificazione dei dati catastali, a condizioni oggettive e soggettive diverse rispetto all'originaria pattuizione. Giurisprudenza condivisa da questo Tribunale ha chiarito quali
5 sono i presupposti per far sorgere il diritto del mediatore al compenso nell'ipotesi in cui il bene oggetto delle trattative iniziali sia solo parzialmente coincidente con quello oggetto del contratto concluso. “La disciplina codicistica della mediazione non richiede, al fine della maturazione del diritto del mediatore al compenso, che tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare debba sussistere una coincidenza totale ed assoluta”, specificando tuttavia che
“il diritto alla provvigione, in definitiva, può sussistere quand'anche vi sia stata una variazione oggettiva nel corso delle trattative (quanto a progressiva focalizzazione e del bene e del prezzo di trasferimento), sempre che l'attività del mediatore sia valsa a far scaturire delle trattative poi confluite, sebbene con gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà negoziale, nella conclusione di qualsivoglia vincolo giuridico concernente un bene univocamente (anche se non totalmente o perfettamente) riferibile a quello dedotto nell'iniziale messa in relazione delle parti”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2023). I documenti prodotti non sono sufficienti a dimostrare che l'affare sia stato concluso grazie all'attività di mediazione di
Invero, la sola proposta di acquisto, formulata su CP_1 carta intestata dell'opposto non può essere considerata prova dell'espletamento dell'incarico di mediazione in favore delle parti. Dalla disanima delle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria, confermate sia dell'opposto che dall'opponente nei relativi interrogatori formali, è emerso come l'opposto e l'opponente siano entrati in relazione nell'ottobre del 2016, dati i rapporti di vicinanza delle relative attività commerciali, e che si sia presentato come consulente della società CP_1 venditrice Parte_3
Nella fase istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale sia a carico dell'opponente che dell'opposto, che soggiace al principio di diritto secondo cui esso è mezzo di prova volto ad ottenere la confessione della parte;
le dichiarazioni rese dalla parte pertanto hanno piena valenza probatoria solo se sfavorevoli al soggetto che le ha rese. ha confermato di agire spendendo la qualifica di CP_1 consulente della società venditrice e non, dunque, nella veste di mediatore. Tutti i testi escussi hanno confermato, inoltre, con dichiarazioni precise e concordanti, che incontrava CP_1 l'opponente, in qualità di consulente della società, solo
6 nell'ottobre 2016 e che successivamente alla sottoscrizione ed all'accettazione della proposta di acquisto del gennaio del 2017 (poi annullata) le trattative vennero seguite personalmente dalle parti. In particolare, il teste di parte opposta , che ha Testimone_1 reso dichiarazioni attendibili perché precise, complete e non in contrasto con gli ulteriori elementi istruttori, ha riferito che Parte indicava alla società ar snc i nominativi di CP_1 potenziali conduttori o acquirenti degli immobili di proprietà, senza nulla specificare in ordine all'attività concretamente posta in essere in favore dell'opponente. Dunque, dagli elementi raccolti, può ritenersi che CP_1 abbia esplicato la propria attività, seppur limitata alla ricerca di soggetti interessati alla conclusione di un contratto di compravendita, non in qualità di soggetto imparziale, ma a favore e nell'interesse della sola parte venditrice, ponendo in essere quindi una attività qualificabile come di cd. procacciamento d'affari. Come chiarito da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, in tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020). È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta
7 in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico. (ex plurimis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020). Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che ha procacciato possibili acquirenti alla società CP_1 venditrice spendendo la propria qualifica di consulente della società e non di mediatore. Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la fase istruttoria orale non abbia colmato le lacune probatorie sin qui rilevate. La sola redazione della proposta di acquisto su carta intestata dell'opposto, poi annullata, non può ritenersi indicativa dello svolgimento dell'attività di mediatore da parte dell'opposto, non supportata da ulteriori elementi. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha riconosciuto il ruolo di
“mediatore”, giuridicamente rilevante ex art. 1755 c.c., in capo a CP_1 Esaminati gli esiti della complessa istruttoria svolta, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività di mediazione rilevante ex art. 1755 c.c. ad opera della parte opposta né vi è prova sufficiente che l'attività posta in essere da nella conclusione del CP_1 contratto di compravendita dell'immobile commerciale sito nel Comune di Aprilia, Via dei Garofani n. 4-6-8 e Largo delle Rose n.19-20, sia sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione quale “mediatore”.
Con assorbimento delle ulteriori eccezioni e domande, l'opposizione deve in conclusione ritenersi fondata, atteso che parte opposta non ha pienamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Ne consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1601/2019.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
8 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1601/2019;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 02.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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