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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2756/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pallini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4564 del 4/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta al riconoscimento della “pensione definitiva” del Fondo Volo, con conseguente corretto ricalcolo del relativo trattamento pensionistico, prendendo in considerazione, in particolare, non soltanto le anzianità contributive relative al periodo 13/11/1980 e sino al 30/9/2003, ma anche le successive anzianità
contributive relative al periodo 1/10/2003-20/4/2009.
Il lavoratore interponeva appello, mentre l optava per la contumacia. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In punto di fatto, risulta incontestato, oltre documentalmente provato, che l in qualità di Parte_1
“Comandante di volo”, è stato alle dipendenze, inizialmente, dell'Alitalia Spa, poi dell'Alitalia Team, della CP_ Società Eurofly e, infine, della DI LY Spa, con conseguente iscrizione al Fondo Volo presso l nel complessivo periodo 13/11/1980-20/4/2009, data in cui aveva cessato di svolgere attività di lavoro.
In punto di diritto, si controverte soltanto in ordine al corretto ricalcolo del relativo trattamento pensionistico, segnatamente considerando tutta l'anzianità contributiva e, quindi, anche la contribuzione CP_ relativa al periodo 1/10/2003-20/4/2009, negata dall' in via amministrativa, con condivisione da parte del
Tribunale capitolino.
Il presente appello risulta articolato in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante si lamenta del fatto che il primo giudice, richiamando la giurisprudenza formatasi in argomento, aveva rilevato che il ricorso giudiziale, depositato il 3/7/2022, avesse interrotto la decadenza esclusivamente con riferimento ai ratei maturati anteriormente al triennio antecedente alla domanda giudiziale.
La doglianza è fondata.
Invero, la normativa richiamata nella gravata sentenza - v., in particolare, art. 38, comma 1, lett. d), n.
1, del decreto-legge n. 98/2011, in modifica del comma 6 dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 - trova applicazione anche ai provvedimenti relativi alle prestazioni riconosciute solo in parte, ma comunque pur sempre in via definitiva per la suddetta “parte”.
Diversa è l'ipotesi - come quella di specie - in cui la prestazione sia riconosciuta provvisoriamente, CP_ ossia “in attesa” della definizione dell'istruttoria da parte dell , senza che quest'ultimo abbia adottato un provvedimento di carattere definitivo, neppure per una “parte” del trattamento richiesto dal pensionando.
La differenza tra le due tipologie di provvedimento - come giustamente sottolineato dalla difesa dell'appellante - si sostanzia nel rilievo che, con il provvedimento di riconoscimento “parziale” della CP_ prestazione pensionistica, che è pur sempre un provvedimento amministrativo definitivo, l , al tempo stesso, riconosce il diritto solo parzialmente (per un diverso periodo o per un diverso importo) e lo nega (per un periodo o per un diverso importo), sulla scorta del parziale riconoscimento dei relativi presupposti che è tenuto a motivare, mentre, con il provvedimento di riconoscimento provvisorio, lo stesso si determina CP_1
a liquidare in via temporanea e non definitiva solo una “parte” del trattamento pensionistico richiesto, riservandosi, però, di adottare e di comunicare all'assicurato in un momento successivo il provvedimento definitivo e la relativa motivazione riguardo all'intero trattamento richiesto. CP_ Nel caso concreto, con la comunicazione del 24/10/2022, l si era limitato a riconoscere all il trattamento pensionistico in via provvisoria sulla base della sola contribuzione al 30/9/2003, Parte_1 riservandosi di determinare un provvedimento definitivo in merito al complessivo trattamento pensionistico dovuto (peraltro, adducendo, in via amministrativa, di dover attendere gli “esiti degli accertamenti in corso presso DI LY per la valutazione delle retribuzioni corrisposte nel periodo dall'1/9/2003 al 20/4/2009”, laddove, costituendosi in giudizio, con motivazione diversa da quella adottata in precedenza, l non ha CP_1 contestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presupposto per il riconoscimento del requisito pensionistico, v., comunque, infra).
Dalla suddetta motivazione si evince, quindi, che l' non ha adottato un provvedimento di CP_1 riconoscimento definitivo, seppur di misura parziale della pensione - provvedimento che avrebbe dovuto comportare il diniego della prestazione previdenziale relativa al periodo contributivo successivo - ma ha adottato un provvedimento “provvisorio”, riservandosi di rendere noto all' (con provvedimento Parte_1 definitivo) gli esiti del procedimento istruttorio in corso;
provvedimento definitivo che avrebbe potuto riconoscere integralmente o parzialmente (ai sensi del citato comma 6 dell'art. 47) la prestazione pensionistica sulla base di determinate motivazioni.
Con il secondo (ed ultimo) motivo, l'appellante - denunciando la violazione dei principi di distribuzione degli oneri allegatori e probatori - si duole del fatto che il giudice di prime cure aveva rigettato la sua CP_ domanda, rilevando che, a fronte della contestazione da parte dell' , spettasse all' allegare e Parte_1 provare l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo de quo e, quindi, il diritto alla relativa contribuzione.
Anche tale doglianza si rivela fondata.
Nello specifico, da un'attenta disamina della memoria di costituzione dell'originaria resistente, si CP_ evince: a) che, relativamente al periodo contributivo 15/9/2003-20/12/2006, l nulla ha contestato in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, limitandosi a far riferimento alla (legittima) coesistenza di due rapporti, uno di Amministratore delegato (non retribuito) ed il secondo, subordinato, regolarmente instaurato e retribuito, di Comandante di volo;
b) che, relativamente al periodo contributivo
20/12/2006- 20/4/2009, lo stesso si è limitato a richiamare le risultanze del verbale di conciliazione CP_1 del 20/12/2006, che, tra le diverse pattuizioni, prevedeva, a fronte della novazione del rapporto di lavoro subordinato e della sua convenuta cessazione al 20/6/2008, l'impegno del ricorrente a svolgere un volo a CP_ lungo raggio al mese;
c) che, relativamente a quest'ultimo periodo, l , dopo aver ribadito la presunta esistenza di “incongruenze retributive” relative agli anni 2006 e 2007, si è limitato a ipotizzare che, “per alcuni periodi” (senza specificare quali), non vi fosse stata prestazione lavorativa;
d) che, relativamente al periodo 20/6/2008-20/4/2009, non vi è alcuna contestazione da parte dell . CP_1
Di contro, risultano prodotti in atti, da un lato, il verbale di conciliazione del 20/12/2026, con cui le parti hanno espressamente erogato all somme di natura esclusivamente retributiva, tra cui “la Parte_1 retribuzione lorda per l'intero periodo di residua durata del rapporto” di cui al punto 3.2., lett. b), a fronte di una prestazione lavorativa che è stata effettivamente resa sebbene in misura inferiore rispetto a quella
“normale”, e, dall'altro, tutte le buste paga, unitamente al contratto di lavoro subordinato come Comandante di volo, che costituiscono documenti contabili idonei ad attestare esattamente tutti i medesimi dati riportati nei libri obbligatori, ivi compreso l'effettivo pagamento delle retribuzioni e gli importi corrisposti, non CP_ intervenendo in giudizio - come nel caso di specie - alcuna contestazione sul punto da parte dell . In ordine, infine, alla mancata produzione del libretto di volo , da parte dell' - enfatizzata da Parte_1 parte del primo giudice, il quale, comunque, da atto che ciò era avvenuto “a cagione del trascorrere di oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e dall'esito negativo delle ricerche effettuate” - si osserva che: a) con la nota del 14/4/2023, la Direzione dell' ha comunicato all di non essere in grado CP_2 Parte_1 di fornire informazioni riguardo all'attività di volo dallo stesso prestata quale Comandante di volo dal 2003 al
2009; b) con la successiva nota del 19/10/2023, la stessa Direzione dell' ha comunicato all'odierno CP_2 appellante che, all'esito di ulteriori ricerche, aveva identificato in tale , Flight Operations Persona_1
Post Holder di Eurofly S.p.A. nel periodo in esame, il soggetto istituzionalmente in possesso di tali informazioni;
c) rintracciato non senza difficoltà (risiedendo da molti anni a Dubai), il , con nota del Per_1
23/10/2023, ha dichiarato che: “per quanto attiene l'attività di volo che lei ha svolto presso Eurofly e
DIfly negli anni 2003-2009, attesto che lei è sempre stato inserito nelle normali turnazioni mensili dei comandanti e ha effettuato voli previsti dalla programmazione operativa, mantenendo nel periodo su citato la validità dei brevetti e delle abilitazioni senza soluzione di continuità … dopo aver effettuato una ricerca di documentazione di Compagnia, da me a suo tempo archiviata, ho rintracciato il suo libretto di volo che volentieri le invio”.
Pertanto, il richiamato libretto di volo - prodotto solo in questa sede, ma acquisibile agli atti in quanto l'odierno appellante ne è venuto in possesso, senza colpa alcuna, solo successivamente alla sentenza di primo grado - evidenzia a fortiori che, nel periodo 2003/2009, l aveva regolarmente svolto attività di Parte_1 volo come comandante.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma della suddetta sentenza, vanno emesse le statuizioni di cui appresso.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1 al riconoscimento delle anzianità contributive relative al periodo 1/10/2003-20/4/2009 e, per l'effetto, CP_ condanna l al ricalcolo del relativo trattamento pensionistico in base alle regole del Fondo Volo;
b - condanna l alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, a titolo CP_1 di compensi, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale, e, quanto al secondo grado, in
7.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)