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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13037/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13037/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 10.11 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PERCOLLA LUCA, oggi sostituito dall'avv. RIZZO ANNA Parte_1
SIMONA Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13037/2023 promossa da:
(cf. , nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA F. CRISPI 242 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. PERCOLLA LUCA
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Catania, Via O. D.Arcangelo n. 12, Partita Iva – contumace P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
Con ricorso depositato il 27.11.2023, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo: condannare, per le causali di cui sopra, la in persona
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via O. D'Arcangelo n. 12, P.Iva
, al pagamento in favore di nato a [...] in data [...], residente P.IVA_1 Parte_1 in Catania, Via Francesco Crispi n. 242 (Cod. fisc. , dell'importo pari ad € C.F._1
25.000,00 (euro venticinquemila,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del danno biologico permanente residuato e valutato in misura dell'6%, del danno morale, del danno dinamico- relazionale e della componente di danno non patrimoniale relativa alla cd. sofferenza soggettiva.
Ovvero, della somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dal giorno dell'illecito sino al soddisfo, con vittoria di onorari e spese, dei quali il sottoscritto procuratore domanda la distrazione per non avere riscosso i primi ed avere anticipato le seconde.
Nessuno si costituiva per che rimaneva contumace nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
La causa istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna a seguito di discussione orale.
La domanda avanzata merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Appare documentalmente provato e non specificatamente contestato che, in data 19 maggio 2022, il ricorrente veniva ricoverato presso la istituto clinico privato accreditato Controparte_1
presso il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di eseguire un percorso riabilitativo, avendo lo stesso subito una frattura al femore, trattata chirurgicamente in data 13.04.2022 dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania. Durante il ricovero presso la predetta struttura, in data 18 giugno 2022, il Sig. cadeva, riportando un trauma al polso sinistro. In data Pt_1
20 giugno veniva sottoposto ad un controllo radiografico il quale non evidenziava alcuna frattura, come riferito sia al paziente sia alla figlia dello stesso, Sig.ra RI AN MO (si vedano, messaggi di cui all'allegato n.4 del fascicolo di parte attrice) . In data 25.06.2022 il Sig. veniva dimesso dalla Pt_1
tuttavia, stante che la sintomatologia dolorosa persisteva e che il polso Controparte_1
appariva particolarmente sporgente, in data 27.07.2022 veniva eseguita una nuova radiografia dalla quale si evincevano "esiti di frattura al polso sinistro con frattura dell'epifisi radiale ingranata ed angolata, angolo chiuso dorsale, modesta la presenza di callo osseo riparativo, distacco in neo-artrosi dell'apofisi stiloidea dell'ulna". Stante l'esito radiografico, in data 18 agosto 2022, il ricorrente richiedeva, a mezzo pec, le lastre radiografiche ed il referto dell'esame radiologico eseguito presso la in data 20 giugno 2022, al fine di verificare se vi era stato un errore Controparte_1
diagnostico. Solo a seguito di solleciti, in data 26.10.22, veniva inviata sia la cartella clinica sia il referto dell'esame radiografico, eseguito in data 20 giugno 2022, da cui si evinceva una “frattura a decorso trasverso, lievemente ingranata e dorsalizzata, in corrispondenza della metafisi radiale.
Distacco parziale dell'apofisi stiloide ulnare”.
pagina 3 di 7 In punto di diritto, in tema di responsabilità medica, la società convenuta risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione dei relativi criteri sopra ricordati ( Corte Cass.
SSUU sent. n. 577/2008 " … l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12/12/2013 e
Cass. n. 20547 del 30/09/2014 e Cass. n. 21177 del 20/10/2015)”.
Con riferimento al nesso causale, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno" (cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. 14642/15). “Pertanto, ferma restando la prova del contratto e del danno da parte del creditore, l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza,
e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta).” (così Cass. 14642/15). L'accertamento del nesso di causalità – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “ In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunzie si veda Cass. 3390/15 cui si rinvia per una più ampia descrizione del principio). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L n.
24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,
pagina 4 di 7 mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Ciò posto, è pacifico che l'attore è stato ricoverato presso la predetta struttura dal 19 maggio 2022 al 25 giugno 2022, e che, in data 18.06.2022, cadeva riportando lesioni al polso sinistro, per come evincibile dal controllo radiografico avvenuto il 20.06.2022. Tuttavia, i sanitari della struttura sanitaria convenuta non solo hanno violato i relativi obblighi di protezione, ma hanno omesso di comunicare al medesimo ed ai prossimi congiunti i risultati del predetto controllo radiografico ed hanno omesso di porre in essere le tempestive e doverose cure. Infatti, per come evidenziato dal c.t.p., l'omessa tempestiva diagnosi ha pregiudicato un adeguato trattamento di indole ortopedica, sicchè, l'attuale quadro menomativo a carico del polso sx è causalmente ricollegabile all'omesso adeguato trattamento da parte della struttura sanitaria convenuta, incidendo anche sulla residuale capacità posturale, stante
l'impossibilità all'utilizzo del deambulatore per la concorrente ridotta motilità dell'arto superiore sinistro.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. Civ., n.25593/2023).
Nella specie, le conclusioni cui perviene il c.t.p. appaiono esenti da contraddizioni logiche evidenti, alla luce della complessiva valutazione degli ulteriori elementi probatori emersi, apparendo grave l'inadempimento sia degli obblighi informativi, sia carente l'immobilizzazione eseguita con bendaggio semirigido amovibile, per come desumibile dalla cartella clinica depositata, alla luce delle risultanze della successiva radiografia effettuata.
Sulla base di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza sopra richiamata, va dichiarata la esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo occorso della struttura sanitaria convenuta, avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio.
Di converso la struttura sanitaria convenuta, rimanendo, peraltro, contumace, non ha offerto prova alcuna dell'esatto adempimento delle prestazioni sanitarie o comunque che un eventuale inesatto adempimento non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, il quale si è verificato quindi per fatti ad essa imputabili.
In relazione alla valutazione del danno biologico patito dal ricorrente possono condividersi le indicazioni del c.t.p. laddove conclude che il danno biologico permanente è stato accertato nella misura del 6%, in mancanza di contestazione alcuna.
pagina 5 di 7 In relazione alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno morale, per costante giurisprudenza lo stesso oggi non è più considerato una voce di danno da liquidare in aggiunta al danno biologico ma è già ricompresa nella quantificazione del danno non patrimoniale secondo il metodo del calcolo a punti. Lo stesso pertanto non è oggetto di automatica valutazione e liquidazione necessitando di specifica prova ogni qualvolta se ne richieda il riconoscimento, e ciò può avvenire anche per presunzioni. Nella specie, stante la gravità delle omissioni accertate, come desumibile dal quadro probatorio sopra rilevato, nonché la particolare sofferenza e patema d'animo sofferti a causa delle peggiorate condizioni di vita nella deambulazione e relativi anche alla mancata comunicazione del proprio effettivo stato di salute, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno morale.
Con riguardo al danno biologico soccorre il D.L. n. 158 del 2012, che ha previsto l'applicazione, anche nel settore sanitario, del criterio di liquidazione secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco", secondo la quale, chi ha subìto un danno a causa dell'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con quanto previsto al comma 1 del predetto art. 138 (si veda, altresì, Cass.
Civ., 28990/2019, in materia di successione di leggi). Sicchè, esso va liquidato secondo quanto previsto dal D.M. 16.07.2024, come di seguito indicato:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Danno biologico permanente € 6.425,54
Danno morale (33,33%) € 2.141,63
TOTALE GENERALE: € 8.567,17
Ne deriva che con riguardo al danno biologico permanente, esso va quantificato nella complessiva somma di euro 8.567,17, in esso ricompreso il danno morale pari ad euro 2.141,63.
pagina 6 di 7 In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di euro
8.567,17.
Le somme liquidate a titolo di danno una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso
(18.06.2022), vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Le spese seguono la soccombenza che, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore effettivo della controversia, possono quantificarsi con riferimento alla Tabella n. 2, scaglione III, del
D.M. 55/2014, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro
3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di così statuisce: Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 8.567,17, in valori attuali, Parte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 18.06.2022 e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'Erario.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13037/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 10.11 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. PERCOLLA LUCA, oggi sostituito dall'avv. RIZZO ANNA Parte_1
SIMONA Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13037/2023 promossa da:
(cf. , nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA F. CRISPI 242 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. PERCOLLA LUCA
(cf. ) giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Contro
(cf. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Catania, Via O. D.Arcangelo n. 12, Partita Iva – contumace P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
Con ricorso depositato il 27.11.2023, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo: condannare, per le causali di cui sopra, la in persona
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via O. D'Arcangelo n. 12, P.Iva
, al pagamento in favore di nato a [...] in data [...], residente P.IVA_1 Parte_1 in Catania, Via Francesco Crispi n. 242 (Cod. fisc. , dell'importo pari ad € C.F._1
25.000,00 (euro venticinquemila,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del danno biologico permanente residuato e valutato in misura dell'6%, del danno morale, del danno dinamico- relazionale e della componente di danno non patrimoniale relativa alla cd. sofferenza soggettiva.
Ovvero, della somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi dal giorno dell'illecito sino al soddisfo, con vittoria di onorari e spese, dei quali il sottoscritto procuratore domanda la distrazione per non avere riscosso i primi ed avere anticipato le seconde.
Nessuno si costituiva per che rimaneva contumace nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
La causa istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna a seguito di discussione orale.
La domanda avanzata merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Appare documentalmente provato e non specificatamente contestato che, in data 19 maggio 2022, il ricorrente veniva ricoverato presso la istituto clinico privato accreditato Controparte_1
presso il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di eseguire un percorso riabilitativo, avendo lo stesso subito una frattura al femore, trattata chirurgicamente in data 13.04.2022 dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania. Durante il ricovero presso la predetta struttura, in data 18 giugno 2022, il Sig. cadeva, riportando un trauma al polso sinistro. In data Pt_1
20 giugno veniva sottoposto ad un controllo radiografico il quale non evidenziava alcuna frattura, come riferito sia al paziente sia alla figlia dello stesso, Sig.ra RI AN MO (si vedano, messaggi di cui all'allegato n.4 del fascicolo di parte attrice) . In data 25.06.2022 il Sig. veniva dimesso dalla Pt_1
tuttavia, stante che la sintomatologia dolorosa persisteva e che il polso Controparte_1
appariva particolarmente sporgente, in data 27.07.2022 veniva eseguita una nuova radiografia dalla quale si evincevano "esiti di frattura al polso sinistro con frattura dell'epifisi radiale ingranata ed angolata, angolo chiuso dorsale, modesta la presenza di callo osseo riparativo, distacco in neo-artrosi dell'apofisi stiloidea dell'ulna". Stante l'esito radiografico, in data 18 agosto 2022, il ricorrente richiedeva, a mezzo pec, le lastre radiografiche ed il referto dell'esame radiologico eseguito presso la in data 20 giugno 2022, al fine di verificare se vi era stato un errore Controparte_1
diagnostico. Solo a seguito di solleciti, in data 26.10.22, veniva inviata sia la cartella clinica sia il referto dell'esame radiografico, eseguito in data 20 giugno 2022, da cui si evinceva una “frattura a decorso trasverso, lievemente ingranata e dorsalizzata, in corrispondenza della metafisi radiale.
Distacco parziale dell'apofisi stiloide ulnare”.
pagina 3 di 7 In punto di diritto, in tema di responsabilità medica, la società convenuta risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione dei relativi criteri sopra ricordati ( Corte Cass.
SSUU sent. n. 577/2008 " … l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (in tal senso confronta più di recente Cass. n. 27855 del 12/12/2013 e
Cass. n. 20547 del 30/09/2014 e Cass. n. 21177 del 20/10/2015)”.
Con riferimento al nesso causale, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno" (cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. 14642/15). “Pertanto, ferma restando la prova del contratto e del danno da parte del creditore, l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza,
e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta).” (così Cass. 14642/15). L'accertamento del nesso di causalità – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “ In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunzie si veda Cass. 3390/15 cui si rinvia per una più ampia descrizione del principio). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L n.
24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,
pagina 4 di 7 mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Ciò posto, è pacifico che l'attore è stato ricoverato presso la predetta struttura dal 19 maggio 2022 al 25 giugno 2022, e che, in data 18.06.2022, cadeva riportando lesioni al polso sinistro, per come evincibile dal controllo radiografico avvenuto il 20.06.2022. Tuttavia, i sanitari della struttura sanitaria convenuta non solo hanno violato i relativi obblighi di protezione, ma hanno omesso di comunicare al medesimo ed ai prossimi congiunti i risultati del predetto controllo radiografico ed hanno omesso di porre in essere le tempestive e doverose cure. Infatti, per come evidenziato dal c.t.p., l'omessa tempestiva diagnosi ha pregiudicato un adeguato trattamento di indole ortopedica, sicchè, l'attuale quadro menomativo a carico del polso sx è causalmente ricollegabile all'omesso adeguato trattamento da parte della struttura sanitaria convenuta, incidendo anche sulla residuale capacità posturale, stante
l'impossibilità all'utilizzo del deambulatore per la concorrente ridotta motilità dell'arto superiore sinistro.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. Civ., n.25593/2023).
Nella specie, le conclusioni cui perviene il c.t.p. appaiono esenti da contraddizioni logiche evidenti, alla luce della complessiva valutazione degli ulteriori elementi probatori emersi, apparendo grave l'inadempimento sia degli obblighi informativi, sia carente l'immobilizzazione eseguita con bendaggio semirigido amovibile, per come desumibile dalla cartella clinica depositata, alla luce delle risultanze della successiva radiografia effettuata.
Sulla base di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza sopra richiamata, va dichiarata la esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo occorso della struttura sanitaria convenuta, avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio.
Di converso la struttura sanitaria convenuta, rimanendo, peraltro, contumace, non ha offerto prova alcuna dell'esatto adempimento delle prestazioni sanitarie o comunque che un eventuale inesatto adempimento non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, il quale si è verificato quindi per fatti ad essa imputabili.
In relazione alla valutazione del danno biologico patito dal ricorrente possono condividersi le indicazioni del c.t.p. laddove conclude che il danno biologico permanente è stato accertato nella misura del 6%, in mancanza di contestazione alcuna.
pagina 5 di 7 In relazione alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno morale, per costante giurisprudenza lo stesso oggi non è più considerato una voce di danno da liquidare in aggiunta al danno biologico ma è già ricompresa nella quantificazione del danno non patrimoniale secondo il metodo del calcolo a punti. Lo stesso pertanto non è oggetto di automatica valutazione e liquidazione necessitando di specifica prova ogni qualvolta se ne richieda il riconoscimento, e ciò può avvenire anche per presunzioni. Nella specie, stante la gravità delle omissioni accertate, come desumibile dal quadro probatorio sopra rilevato, nonché la particolare sofferenza e patema d'animo sofferti a causa delle peggiorate condizioni di vita nella deambulazione e relativi anche alla mancata comunicazione del proprio effettivo stato di salute, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno morale.
Con riguardo al danno biologico soccorre il D.L. n. 158 del 2012, che ha previsto l'applicazione, anche nel settore sanitario, del criterio di liquidazione secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco", secondo la quale, chi ha subìto un danno a causa dell'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con quanto previsto al comma 1 del predetto art. 138 (si veda, altresì, Cass.
Civ., 28990/2019, in materia di successione di leggi). Sicchè, esso va liquidato secondo quanto previsto dal D.M. 16.07.2024, come di seguito indicato:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Danno biologico permanente € 6.425,54
Danno morale (33,33%) € 2.141,63
TOTALE GENERALE: € 8.567,17
Ne deriva che con riguardo al danno biologico permanente, esso va quantificato nella complessiva somma di euro 8.567,17, in esso ricompreso il danno morale pari ad euro 2.141,63.
pagina 6 di 7 In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di euro
8.567,17.
Le somme liquidate a titolo di danno una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso
(18.06.2022), vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Le spese seguono la soccombenza che, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore effettivo della controversia, possono quantificarsi con riferimento alla Tabella n. 2, scaglione III, del
D.M. 55/2014, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di euro
3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di così statuisce: Controparte_1
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 8.567,17, in valori attuali, Parte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 18.06.2022 e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, che pone a favore dell'Erario.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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