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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 569 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fara N. 19, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Cathy
La Torre ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Wildside Human First La Torre-Gorini, sito a Bologna in Via Cairoli n. 9
Ricorrente
contro
INCARICATO DEGLI AFFARI CIVILI PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI ORISTANO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. IN VIA PRINCIPALE E IN OGNI CASO, disporre la rettifica dei dati anagrafici di Parte_1 nato a [...] il [...], con rettifica del genere anagrafico da maschile in femminile e del prenome da in “ . Pt_1 Per_1
E per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica dell'atto di nascita di (Atto Anno 1997 Parte I Serie A n. 75 – Comune di OS) con modifica Parte_1 del genere anagrafico da maschile in femminile e del prenome da in “ . Pt_1 Per_1
Pagina 1 2. IN VIA PRINCIPALE, autorizzare nato a [...] il [...], agli interventi Parte_1 medico-chirurgici di adeguamento di genere.
IN SUBORDINE, nel caso in cui il Tribunale ritenga inammissibile o di non dover provvedere in merito alla richiesta di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 143/2024, ACCERTARE il diritto di nato a [...] il Parte_1
03/08/1997, di accedere liberamente agli interventi chirurgici di affermazione di genere e che nulla osta all'esecuzione degli stessi”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia accogliere il ricorso proposto da ”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, ha inizialmente richiesto di essere Parte_1 autorizzato a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile e di disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto N. 75 parte I serie A - anno 1997 -
Comune di BOSA) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a ”. Pt_1 Per_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che:
− aveva sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminile e manifestando di volersi riconoscere nel nome di . Per_1
− aveva sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità, di talché si ravvisavano i tratti di una Disforia di identità di genere;
− nell'agosto 2021 aveva quindi deciso di rivolgersi all'Unità Operativa Ambulatoriale sulla
Disforia di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, al fine di intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione;
− in quel contesto veniva seguita dalla Prof.ssa , psichiatra e direttrice Per_1 Persona_2 della Struttura Complessa di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, la quale riscontrava la presenza di un quadro di Disforia di Genere.
− conseguentemente, a partire dal mese di marzo 2023, iniziava ad assumere la terapia ormonale femminilizzante sotto la guida del Dr. , presso la Struttura Complessa di Controparte_2
Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari,
Pagina 2 − nel periodo di assunzione della terapia ormonale aveva presentato un'armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminilizzati) e aveva proseguito la “prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della voluta sessualità femminile;
− tale periodo non aveva prodotto ripensamenti e paure ma, anzi, ha confermato il desiderio di rendere “reale” l'identità del genere psicologico, anche in quanto i cambiamenti fisici ottenuti avevano incrementato l'autostima e la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico, con beneficio anche nei rapporti interpersonali;
− il processo di femminilizzazione della parte era divenuto de facto irreversibile, frutto di una scelta seria, stabile e definitiva. Si rende pertanto necessario procedere con la rettifica del nome da “ ” a “ ” e del genere anagrafico da maschile a femminile. Pt_1 Per_1
All'udienza del 12.12.2024, innanzi al Giudice relatore, è stata sentita la parte ricorrente, la quale ha fermamente ribadito la sua volontà di ottenere la rettifica richiesta e di sottoporsi anche all'intervento chirurgico per il mutamento di sesso.
Con le note del 26.3.2025 è stato dato atto della modifica delle conclusioni inizialmente rassegnate e sono state precisate quelle sopra riportate, sulle quali la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che vada accolta.
Infatti, col certificato rilasciato il 05.07.2022, la Dott.ssa della Persona_2 CP_3
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, ha evidenziato nella paziente la
[...] sussistenza di una“Disforia di Genere secondo i criteri del DSM-5”, aggiungendo che “non sussistono alterazioni psicopatologiche che controindichino l'avvio di una terapia ormonale femminilizzante” (doc. 4).
Anche la regolare assunzione della terapia ormonale femminilizzante, sotto la supervisione del Dr.
, presso la SC di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Azienda Ospedaliero Controparte_2
Universitaria di Cagliari, risulta adeguatamente documentata e ancora in corso (docc. 5 e 6).
In sede di audizione, la parte ricorrente ha reso dichiarazioni coerenti e concordanti che hanno rimarcato le motivazioni serie, profonde e convinte delle sue istanze.
In particolare, la parte istante ha affermato: “mi riconosco da moltissimo tempo invece di sesso femminile e mi riconosco col nome di . A dire il vero ciò accade fin da quando ero bambina, Per_1 ho memoria di aver iniziato a sentirmi in questo modo già da quando avevo sei anni. Racconto sempre
Pagina 3 l'aneddoto che andavo a dormire pregando di risvegliarmi di sesso femminile in quanto non mi trovavo a mio agio col mio corpo (…). Tuttavia, nonostante a 15 anni abbia fatto il mio primo vero coming out con gli amici, non ho avuto il coraggio di dire ancora la verità alla mia famiglia, in quanto temevo non mi accettassero anche in quanto ero ancora piuttosto giovane e temevo pensassero che non ero abbastanza sicura della mia decisione (…). Credo di aver aspettato troppo per parlare coi miei, per la paura sono anche entrata anche in una sorta di depressione nell'adolescenza e verso i 22 anni mi sono aperta con le mie sorelle e soprattutto : lei non Per_3
è rimasta molto stupita e mi ha aiutato a riprendere il controllo della situazione. Mi ha supportata e insieme a lei sono riuscita a fare coming out con i genitori, che è capitato 1-2 anni dopo. All'inizio ho notato che per i miei genitori è stato difficile, ma nel tempo ho apprezzato come riuscissero sempre più ad accettarmi e anzi mi reputo molto fortunata perché mi supportano. Dopo questo episodio, nonostante mia madre mi avesse chiesto di attendere un po', non sono riuscita più ad aspettare e mi sono rivolta al CSM di OS chiedendo di avviare un percorso di transizione (…)”.
Anche sulla perseveranza e costanza mostrata durante il percorso e sugli evidenti miglioramenti che quest'ultimo ha provocato sul benessere della parte richiedente, risultano significative le dichiarazioni rese: “Dopo i controlli, nel gennaio 2023 è stata prescritta la terapia ma dalla farmacia non reperivano i farmaci, quindi dopo un paio di mesi non resistevo più e tramite il medico di base mi sono fatta prescrivere i farmaci per poterli acquistare privatamente e finalmente a marzo li ho acquistati in farmacia e il giorno dopo ho iniziato l'assunzione. Era un gel di estrogeni più pastiglie di anti androgeni. Con questo tipo di terapia non avevo problemi, ma poi non si trovavano più gli estrogeni e sono tornata dal dott. che mi ha prescritto delle pastiglie: quelle mi hanno dato CP_2 effetti collaterali come capogiri e mal di testa fino a che non sono tornata per cambiare la terapia e mi ha prescritto un altro gel. La terapia è ancora in corso. La motivazione non mi è mai mancata, anzi in alcuni momenti mi buttavo giù perché non vedevo cambiamenti dato che ci vuole tempo, ma ciononostante quando mi vedevo allo specchio, anche se non notavo esteriormente ciò che avrei voluto, in realtà non riuscivo a fare a meno di vedermi per come sono veramente. Questo mi dava sollievo e mi faceva sentire che stavo facendo la cosa giusta. Anche i miei genitori mi hanno aiutato molto in questi momenti”.
La serietà e l'impegno mostrato nei propri propositi risulta palese anche dalle seguenti ulteriori affermazioni: “è nelle mie intenzioni anche procedere all'intervento chirurgico. Ne ho parlato sia con la psichiatra che con il Dott. (…). Non so come e quando avverrà, io vorrei il prima CP_2 possibile: so che è una cosa seria e impegnativa, ma sono motivata e sicura della mia scelta.
Partecipo a un gruppo di supporto per persone trans a Sassari e confrontandomi con loro sto anche assumendo tutte le informazioni necessarie: infatti il dubbio non è se procedere all'intervento ma
Pagina 4 dove, in quanto è importante scegliere la struttura più adeguata. Da almeno sei mesi mi sento molto più sicura di me stessa e ciò noto che si riflette anche sugli altri: sono più accettata e a mio agio con le persone intorno a me”.
Nel corso del colloquio con il Giudice relatore, la parte ricorrente si è dimostrata, come risulta chiaro dalle riportate dichiarazioni, pienamente informata e determinata in ordine alle proprie scelte, ivi compresa quella relativa agli interventi chirurgici cui ha manifestato intenzione di sottoporsi.
Il Tribunale, in esito alle richiamate risultanze istruttorie e tenuto conto della terapia ormonale in corso e del percorso psicoterapico intrapreso, non può che riconoscere come l'esigenza manifestata dalla parte ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità
e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
Emerge chiaramente dalle certificazioni in atti, così come dall'audizione, che la parte ricorrente già vive stabilmente nel genere femminile, è conosciuta come tale e mostra, in questo ruolo, un buon adattamento psicologico e sociale (“stagionalmente lavoro presso, principalmente, un distributore di carburante a OS. In realtà, lavoravo presso lo stesso luogo anche prima del percorso di transizione e infatti temevo molto di non essere più accettata. Invece è stato tutto il contrario e sono molto contenta, sia il rapporto coi titolari che coi clienti è rimasto ottimo. Non ho attualmente una relazione: ne ho avute in passato, anche prima dell'avvio del percorso di transizione, sempre con soggetti di sesso maschile”).
Tali conclusioni sono le stesse risultanti dalla relazione a firma della psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa , la quale attesta che l'identificazione nel genere femminile risulta stabile e Testimone_1 positivamente integrata a livello psichico;
viene ivi ulteriormente dichiarato che il cambiamento dei dati anagrafici permetterebbe all'istante di poter vivere completamente ed essere riconosciuta socialmente nella sua identità di genere, garantendole una migliore qualità di vita e la possibilità di piena autorealizzazione personale e indipendenza (doc. 9)
La richiesta di rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso appare perciò legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
Risulta dalla medesima documentazione in atti come la terapia ormonale cui da tempo la parte si sta sottoponendo non presenti controindicazioni, così come la futura esecuzione dei citati interventi.
Infatti, nella relazione in atti a firma della Dott.ssa viene certificato che “nel corso della presa Per_2 in carico, dai colloqui clinici, dagli esami e dagli strumenti psicodiagnostici utilizzati, non sono mai
Pagina 5 emerse controindicazioni al percorso e persiste invariata la motivazione a proseguire il percorso di affermazione fino all'acquisizione di una completa identità femminile”, tanto che la stessa ha concluso affermando che, alla luce dei dati disponibili, della storia clinica della paziente, dello status attuale e delle modificazioni fisiche attuate in seguito alla terapia ormonale, debba ormai ritenersi che il percorso avviato dalla parte sia irreversibile (doc. 8).
Anche la già citata relazione della Dott.ssa conclude affermando che gli interventi programmati, Tes_1 assieme a quelli già in atto, costituiscono la procedura più idonea ad assicurare alla parte uno stato di salute, inteso come integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali dell'individuo, in ogni contesto di vita.
Deve, pertanto, essere disposta la richiesta rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, che non costituisce più presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/15, ha condivisibilmente attestato che:
"alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15, affermando: "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Pagina 6 Si può pertanto ritenere che l'art. 31 co. 4 cit. L. n. 150/2011, possa essere interpretato nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato.
Quanto alla richiesta autorizzazione all'effettuazione dell'intervento chirurgico, si richiama quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1o settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Pertanto, si deve ritenere in questa sede non necessaria un'espressa statuizione in ordine all'autorizzazione, ben potendo invece accertarsi il diritto della parte ricorrente di accedere liberamente agli interventi chirurgici di affermazione di genere, senza che nulla osti all'esecuzione degli stessi.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Anche sotto tale profilo, risulta ineccepibile quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 L. cit. ("Le
Pagina 7 attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità. Il sopra citato art. 35 recita: "il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe". Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona. Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato" (Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n. 3877).
Tenuto conto della natura necessaria del presente giudizio e delle conclusioni formulate dal PM in adesione alla domanda attorea, ritiene il Tribunale di non dover provvedere in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. dispone la rettifica dei dati anagrafici di nato a [...] il [...], con rettifica Parte_1 del genere anagrafico da maschile in femminile e del prenome da in;
Pt_1 Per_1
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica dell'atto di nascita di (Atto Anno 1997 Parte I Serie A n. 75 – Comune di OS) con modifica del Parte_1 genere anagrafico da maschile in femminile e del prenome da in “ ; Pt_1 Per_1
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, di accedere liberamente agli interventi chirurgici
Pagina 8 di affermazione di genere, nulla ostando all'esecuzione degli stessi;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
02/10/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 9