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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6839 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. NOTO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a MONREALE (PA), in [...] Controparte_1
26/11/1987, elettivamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 19.22/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2441/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] Per_1 in data 05.01.2010) e (nata a [...] in data [...]) - deve in Per_2 proposito rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
3. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso delle due figlie minorenni ad entrambi i ge- nitori, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
E ciò anche alla luce delle emergenze di cui alle relazioni depositate dagli enti incaricati nel corso del procedimento.
A tal riguardo, preme rilevare che i suddetti enti, ossia il competente Con- sultorio familiare e i Servizi Sociali del Comune di Monreale, incaricati al fine rispettivamente “di sostenere e orientare i coniugi nella comunicazione e nell'educazione delle due figlie minorenni” e “di svolgere attività di monitorag- gio sull'andamento degli incontri tra le figlie minori ed il padre”, hanno, tra l'altro, dato che i rapporti tra le parti “nello svolgimento del ruolo genitoriale, sono molto migliorati” (cfr. relazione Consultorio cit. del 06.02.2024) e che “il rapporto tra le minori ed entrambi i genitori appare adeguato sia da un punto di vista interazionale che affettivo”, precisando, all'uopo, che “Dopo un primo
2 periodo di crisi ed il conseguente riassestamento dei ruoli e delle funzioni, sia il sig. che la signora sembrano essere sufficientemente pre- Pt_1 CP_1 senti nella vita affettiva delle figlie e nella gestione della loro routine quotidia- na” (cfr. relazione Servizi Sociali Comune Monreale del 09.02.2024 in atti).
Al riguardo, comunque - benché, come sopra rilevato, le iniziali divergenze fra i coniugi si siano appianate - al fine di facilitare le parti nell'esercizio del- la responsabilità genitoriale, appare opportuno accogliere la richiesta della resistente (cui il ricorrente sostanzialmente non si è opposto) di essere facul- tata ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le due figlie minori.
Quanto al regime di visita da parte del genitore non collocatario, sempre sulla scorta delle suindicate relazioni degli enti incaricati - i quali, al riguar- do, hanno dato atto dell'intensificazione dei rapporti di e con Per_2 Per_1 il padre, che le due figlie incontrano “con regolarità e molto volentieri durante la settimana e quando possibile anche nel week end”, nonché “anche in mo- menti diversi rispetto a quelli previsti dalla calendarizzazione determinata in sede di udienza” - appare opportuno che il possa incontrare e te- Pt_1 nere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti mo- dalità:
per due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 fino alle 21:00, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé;
a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamen- to nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi-
3 vità natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
Inoltre, alla luce delle conclusioni degli enti incaricati che, come detto, hanno relazionato positivamente circa le attuali condizioni di vita e di rela- zione delle figlie e , nonché tra l'altro, circa i rapporti inter- Per_2 Per_1 correnti tra i genitori e tra questi ultimi e le suddette minori, si revocano gli incarichi precedentemente assegnati al Consultorio familiare ed ai Servizi
Sociali territorialmente competenti (rispettivamente con ordinanza presiden- ziale del 19.11.2022 e con ordinanza del giudice istruttore del 13.10.2023).
4. Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, at- tinenti alla richiesta della di corresponsione di un assegno mensile a CP_1 titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni della coppia.
5. Segnatamente, con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento delle figlie minori, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
4 dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo te- sto dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
6. Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un asse- gno divorzile, va, preliminarmente rilevato che, come è noto, con la senten- za delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine alla funzione di detto assegno: «Ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
5 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto»
7. Nel caso di specie, il ricorrente, in sede di udienza presidenziale ha di- chiarato: “Non sono in grado di corrispondere l'assegno divorzile a mia moglie sia per la nascita del mio terzo figlio, sia per i debiti che ho contratto per
l'attività che ho intrapreso nel 2010 per la gestione di un bar”. Ha prodotto la seguente documentazione: dichiarazione dei redditi 2021 (reddito netto an- nuo per il 2020 di € 14.983,00; dichiarazione dei redditi 2022 (reddito netto per il 2021 di € 25.200,00.
Quanto alla resistente, quest'ultima ha prodotto certificazione tributaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ove emerge che la medesima risulta ave- re percepito i seguenti redditi lordi: € 74,97 per l'anno di imposta 2019;
€ 111,42 per l'anno di imposta 2020; mentre risulta non avere percepito redditi per l'anno di imposta 2021.
Inoltre, la , come dalla stessa rappresentato nei propri scritti di- CP_1 fensivi e come da documentazione da ella depositata in data 21.06.2024, ri- sulta attualmente essere percettrice del reddito di inclusione (prima reddito di cittadinanza) per un importo di circa € 900,00 mensili (€ 960,00 per gli anni 2022 e 2023, ed € 910,00 per l'anno 2024), con cui, tra l'altro, deve far fronte anche al canone di locazione per l'immobile ove ella abita con le figlie per un importo di € 260,00 mensili (vedasi contratto di locazione in atti).
Orbene, alla luce di quanto esposto, considerato che se, da un lato, la costituzione di un nuovo nucleo familiare dal parte del ricorrente non esime quest'ultimo dai suoi obblighi di contribuzione al mantenimento di moglie e figlie (oltre al fatto che il non ha fornito prove circa l'asserita situa- Pt_1 zione debitoria che lo involgerebbe), dall'altro, la resistente, benché in età la- vorativa, dispone attualmente, quale unica fonte di sostentamento, del reddi- to di inclusione, che di per sé costituisce una misura di sostegno del reddito, avente natura temporanea e, dunque, non adeguata.
8. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la domanda proposta dal- la parte resistente e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile,
6 può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970
(mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento in favore di CP_1 CP_1 del chiesto assegno di mantenimento e la relativa domanda va accolta.
In particolare, in ragione della valutazione comparativa della situazione economico-reddituale delle parti, appare equo fissare in € 500,00 mensili la misura dell'assegno dovuto da in favore della resistente, di Parte_1 cui € 100,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni Per_3
e , da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese,
[...] Per_2 annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019
9. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- cessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2441/2023 dei 19.22/05/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e da;
Controparte_1 affida le figlie minorenni della coppia, (nata a Palermo in [...] Per_1
05.01.2010) e (nata a [...] in data [...]) ad entrambi i ge- Per_2 nitori, con domicilio prevalente presso la madre, , Controparte_1
7 facultando quest'ultima ad esercitare disgiuntamente la responsabilità geni- toriale in ordine gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le due figlie minori e con regime di visita, da parte del padre, determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di un assegno mensile di euro 500,00 di cui Controparte_1 euro 100,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 400,00 (€ 200,00 per cia- scuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone la revoca degli incarichi precedentemente assegnati al Consultorio familiare ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti, rispettivamente con ordinanza presidenziale del 19.11.2022 e con ordinanza del giudice istruttore del 13.10.2023; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6839 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. NOTO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a MONREALE (PA), in [...] Controparte_1
26/11/1987, elettivamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 19.22/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2441/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] Per_1 in data 05.01.2010) e (nata a [...] in data [...]) - deve in Per_2 proposito rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
3. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso delle due figlie minorenni ad entrambi i ge- nitori, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
E ciò anche alla luce delle emergenze di cui alle relazioni depositate dagli enti incaricati nel corso del procedimento.
A tal riguardo, preme rilevare che i suddetti enti, ossia il competente Con- sultorio familiare e i Servizi Sociali del Comune di Monreale, incaricati al fine rispettivamente “di sostenere e orientare i coniugi nella comunicazione e nell'educazione delle due figlie minorenni” e “di svolgere attività di monitorag- gio sull'andamento degli incontri tra le figlie minori ed il padre”, hanno, tra l'altro, dato che i rapporti tra le parti “nello svolgimento del ruolo genitoriale, sono molto migliorati” (cfr. relazione Consultorio cit. del 06.02.2024) e che “il rapporto tra le minori ed entrambi i genitori appare adeguato sia da un punto di vista interazionale che affettivo”, precisando, all'uopo, che “Dopo un primo
2 periodo di crisi ed il conseguente riassestamento dei ruoli e delle funzioni, sia il sig. che la signora sembrano essere sufficientemente pre- Pt_1 CP_1 senti nella vita affettiva delle figlie e nella gestione della loro routine quotidia- na” (cfr. relazione Servizi Sociali Comune Monreale del 09.02.2024 in atti).
Al riguardo, comunque - benché, come sopra rilevato, le iniziali divergenze fra i coniugi si siano appianate - al fine di facilitare le parti nell'esercizio del- la responsabilità genitoriale, appare opportuno accogliere la richiesta della resistente (cui il ricorrente sostanzialmente non si è opposto) di essere facul- tata ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le due figlie minori.
Quanto al regime di visita da parte del genitore non collocatario, sempre sulla scorta delle suindicate relazioni degli enti incaricati - i quali, al riguar- do, hanno dato atto dell'intensificazione dei rapporti di e con Per_2 Per_1 il padre, che le due figlie incontrano “con regolarità e molto volentieri durante la settimana e quando possibile anche nel week end”, nonché “anche in mo- menti diversi rispetto a quelli previsti dalla calendarizzazione determinata in sede di udienza” - appare opportuno che il possa incontrare e te- Pt_1 nere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti mo- dalità:
per due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 fino alle 21:00, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé;
a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamen- to nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi-
3 vità natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
Inoltre, alla luce delle conclusioni degli enti incaricati che, come detto, hanno relazionato positivamente circa le attuali condizioni di vita e di rela- zione delle figlie e , nonché tra l'altro, circa i rapporti inter- Per_2 Per_1 correnti tra i genitori e tra questi ultimi e le suddette minori, si revocano gli incarichi precedentemente assegnati al Consultorio familiare ed ai Servizi
Sociali territorialmente competenti (rispettivamente con ordinanza presiden- ziale del 19.11.2022 e con ordinanza del giudice istruttore del 13.10.2023).
4. Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, at- tinenti alla richiesta della di corresponsione di un assegno mensile a CP_1 titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni della coppia.
5. Segnatamente, con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento delle figlie minori, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
4 dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo te- sto dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di per- manenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i co- niugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia- scun genitore.
6. Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un asse- gno divorzile, va, preliminarmente rilevato che, come è noto, con la senten- za delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine alla funzione di detto assegno: «Ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
5 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto»
7. Nel caso di specie, il ricorrente, in sede di udienza presidenziale ha di- chiarato: “Non sono in grado di corrispondere l'assegno divorzile a mia moglie sia per la nascita del mio terzo figlio, sia per i debiti che ho contratto per
l'attività che ho intrapreso nel 2010 per la gestione di un bar”. Ha prodotto la seguente documentazione: dichiarazione dei redditi 2021 (reddito netto an- nuo per il 2020 di € 14.983,00; dichiarazione dei redditi 2022 (reddito netto per il 2021 di € 25.200,00.
Quanto alla resistente, quest'ultima ha prodotto certificazione tributaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ove emerge che la medesima risulta ave- re percepito i seguenti redditi lordi: € 74,97 per l'anno di imposta 2019;
€ 111,42 per l'anno di imposta 2020; mentre risulta non avere percepito redditi per l'anno di imposta 2021.
Inoltre, la , come dalla stessa rappresentato nei propri scritti di- CP_1 fensivi e come da documentazione da ella depositata in data 21.06.2024, ri- sulta attualmente essere percettrice del reddito di inclusione (prima reddito di cittadinanza) per un importo di circa € 900,00 mensili (€ 960,00 per gli anni 2022 e 2023, ed € 910,00 per l'anno 2024), con cui, tra l'altro, deve far fronte anche al canone di locazione per l'immobile ove ella abita con le figlie per un importo di € 260,00 mensili (vedasi contratto di locazione in atti).
Orbene, alla luce di quanto esposto, considerato che se, da un lato, la costituzione di un nuovo nucleo familiare dal parte del ricorrente non esime quest'ultimo dai suoi obblighi di contribuzione al mantenimento di moglie e figlie (oltre al fatto che il non ha fornito prove circa l'asserita situa- Pt_1 zione debitoria che lo involgerebbe), dall'altro, la resistente, benché in età la- vorativa, dispone attualmente, quale unica fonte di sostentamento, del reddi- to di inclusione, che di per sé costituisce una misura di sostegno del reddito, avente natura temporanea e, dunque, non adeguata.
8. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la domanda proposta dal- la parte resistente e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile,
6 può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970
(mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento in favore di CP_1 CP_1 del chiesto assegno di mantenimento e la relativa domanda va accolta.
In particolare, in ragione della valutazione comparativa della situazione economico-reddituale delle parti, appare equo fissare in € 500,00 mensili la misura dell'assegno dovuto da in favore della resistente, di Parte_1 cui € 100,00 a titolo di assegno divorzile ed € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni Per_3
e , da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese,
[...] Per_2 annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019
9. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- cessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2441/2023 dei 19.22/05/2023 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e da;
Controparte_1 affida le figlie minorenni della coppia, (nata a Palermo in [...] Per_1
05.01.2010) e (nata a [...] in data [...]) ad entrambi i ge- Per_2 nitori, con domicilio prevalente presso la madre, , Controparte_1
7 facultando quest'ultima ad esercitare disgiuntamente la responsabilità geni- toriale in ordine gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le due figlie minori e con regime di visita, da parte del padre, determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di un assegno mensile di euro 500,00 di cui Controparte_1 euro 100,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 400,00 (€ 200,00 per cia- scuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone la revoca degli incarichi precedentemente assegnati al Consultorio familiare ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti, rispettivamente con ordinanza presidenziale del 19.11.2022 e con ordinanza del giudice istruttore del 13.10.2023; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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