Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 27 settembre 2021
Sentenza 23 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Parere definitivo 27 giugno 2023
Ordinanza collegiale 3 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2025REG.PROV.COLL.
N. 01293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2022, proposto dalla società OG Costruzioni e Gestioni s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese Impregico s.r.l., e Impregico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 841600208F, rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Vito Aurelio Pappalepore, Carlo Tangari, Fabiola Fedele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sestu, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 837 del 2021, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sestu e di TA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente vicenda contenziosa riguarda la determinazione in data 27 agosto 2020, n. 849 con la quale il Comune di Sestu ha indetto una procedura aperta per l’affidamento - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 2016, n. 50 - del servizio di igiene urbana, per la durata di sette anni..
1.1. Con determinazione 22 dicembre 2020, n. 1423, sono stati ammessi alla gara cinque operatori economici, tra cui TA s.p.a. e il r.t.i. tra OG Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impregico s.r.l.
A seguito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara ha redatto la graduatoria, collocando al primo posto TA (con 95,768 punti, di cui 80,00 per l’offerta tecnica e 15,768 per quella economica) e al secondo posto il r.t.i. OG (con 89,565 punti, di cui 70,611 per l’offerta tecnica e 18,953 per quella economica).
Il Comune di Sestu quindi ha aggiudicato il servizio ad TA, con determinazione dirigenziale 23 marzo 2021, n. 291.
1.2. Con il ricorso introduttivo di primo grado, le odierne appellanti hanno impugnato siffatta determinazione. Sono stati proposti, altresì, tre atti di motivi aggiunti.
2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa:
- ha respinto le eccezioni preliminari;
- ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
- ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento del contributo unificato in relazione agli ultimi motivi aggiunti.
3. L’appello delle società ricorrenti, rimaste soccombenti, è affidato ai seguenti motivi:
1. Error in judicando . Violazione ed erronea applicazione della lex specialis . Violazione degli artt. 59 e 95, D. Lgs. n.50/2016. Violazione del principio di autovincolo procedimentale. Violazione della par condicio competitorum . Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento degli elementi di fatto e di diritto, carente ed erronea istruttoria, sviamento. Illegittimità diretta e derivat a.
Il T.a.r. ha esaminato congiuntamente il motivo sub 1 del ricorso introduttivo e quello sub 5 (motivi aggiunti 12.7.2021) con cui si era dedotto che la controinteressata non avrebbe tenuto conto nella predisposizione della propria offerta delle previsioni del Piano industriale e del Disciplinare tecnico prestazionale (d’ora in poi, DTP) in ordine alla frequenza di raccolta del secco residuo nella fase intermedia, stabilita in un intervento a settimana.
I.1. Dalla disamina del Piano industriale dei servizi di igiene urbana per il Comune di Sestu, costituente parte integrante della lex specialis , emerge che il rapporto contrattuale da instaurare è articolato in tre fasi: transitoria, intermedia (della durata di un anno) e a regime (dal 2° anno in poi).
La fase transitoria è quella di avvio del servizio – regolamentata dall’art. 2 del Disciplinare tecnico prestazionale – durante la quale l’appaltatore si impegna ad avviare i servizi domiciliari entro tre mesi; la completa implementazione di tutti i servizi dovrà concludersi in ogni caso entro sei mesi dall’affidamento del servizio.
Separatamente si disciplinano la fase intermedia e quella definita “a regime”.
L’art. 4 del DTP prevede nella fase intermedia una frequenza di raccolta del secco residuo pari a n. 1 intervento a settimana, mentre nella fase a regime tale frequenza è ridotta a n. 1 intervento ogni due settimane.
È previsto, quindi, a base di gara, un canone annuo distinto fra primo anno e quelli ulteriori dell'appalto (dal 2° anno in poi), in proposito rinviandosi a quanto meglio descritto al punto 5.1 del predetto Piano (pag. 229).
Dagli articoli 1 e 16 del DTP nonché 21 del Disciplinare di gara si trae la previsione della sanzione espulsiva per le offerte che non rispettino le specifiche tecniche ed i requisiti prestazionali richiesti.
La società appellata avrebbe calibrato la propria proposta progettuale sulla base di una frequenza di raccolta del secco residuo pari ad un intervento ogni due settimane per l’intera durata del rapporto contrattuale, compreso quindi il periodo relativo alla fase intermedia in cui, invece, alla stregua dell’art. 4 del DTP, si sarebbe dovuta assicurare una cadenza settimanale.
La censura, articolata sub 1 del ricorso introduttivo, è stata integrata sub 5 dei motivi aggiunti in data 12.7.2021 ove, anche sulla scorta delle stesse deduzioni difensive di controparte e della produzione in giudizio di alcune pagine soltanto dell’offerta avversaria e dei calendari di raccolta in essa contenuti, l’appellante avrebbe dedotto che, in effetti, la controinteressata avrebbe assorbito la fase intermedia.
È vero che in alcuni passaggi dell’offerta tecnica aggiudicataria viene menzionata la fase intermedia, ma essi non sarebbero utili per dedurne che la controinteressata abbia effettivamente inteso osservare la prescrizione del DTP in ordine alla frequenza di raccolta del secco residuo nel corso della fase intermedia.
Né la conclusione qui censurata potrebbe darsi dalla dichiarazione di chiusura con cui si assume l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni e condizioni della documentazione di gara, perché questa ha portata meramente residuale.
Diversi sarebbero, altresì, gli elementi sintomatici della indeterminatezza ovvero difformità dell’offerta dell’aggiudicataria.
In particolare, a pag. 18 della relazione tecnica è riportata la tabella di sintesi del personale con la specificazione del relativo impiego orario.
Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto dell’indifferenziato (secco residuo) vengono indicate 83 ore di personale di livello “2A”, 413 di livello “3A” e 1095 di livello “4A”, per un totale di 1591 ore.
A pag. 30 la frequenza di intervento per le utenze domestiche è indicata in via generale in 1 ogni 14 giorni, senza alcuna distinzione tra le varie fasi del contratto, mentre a pag. 31 gli interventi annui di trasporto della stessa categoria sono stimati in 26,70, cioè appunto ogni due settimane, essendo 52 le settimane dell’anno.
Che il numero di ore indicato nella suindicata tabella di sintesi sia identico per tutti i sette anni di servizio, è confermato dall’offerta economica, come integrata e chiarita dalle giustificazioni.
Invero, nella prima si indica quale costo della manodopera l’importo di € 8.017.318,10.
Dalle giustificazioni si rileva che tale importo è stato determinato moltiplicando per 7, ossia per il complessivo numero di anni del servizio, l’ammontare annuo relativo a tale voce, pari ad € 1.145.331,16.
Quest’ultimo importo, che costituisce pertanto la base di calcolo, è stato determinato, come si desume sempre dalle giustificazioni, assumendo a riferimento un numero di ore per la raccolta e trasporto del
secco residuo pari a 1591, cioè quello riportato a pag. 18 nella tabella di sintesi del personale, monte ore annuo specifico.
Quest’ultimo, nella soluzione progettuale di TA, varrebbe per il primo come per tutti gli altri anni dell’instaurando rapporto contrattuale.
Per il primo anno il numero di ore destinato a tal servizio avrebbe invece dovuto risultare pari al doppio di quello previsto per gli anni successivi.
II. Error in judicando . Violazione ed erronea applicazione della lex specialis. Violazione degli artt. 59 e 95, D.Lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di autovincolo procedimentale. Violazione del principio della par condicio competitorum . Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento degli elementi di fatto e di diritto, carente ed erronea istruttoria, sviamento. Illegittimità diretta e derivata .
Il T.a.r. ha disatteso pure l’ulteriore motivo di gravame introdotto dalle odierne appellanti sub 4 dei motivi aggiunti in data 29.4.2021.
Con tale censura le deducenti avevano denunciato la violazione dell’art.20 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP) in ragione della mancata previsione nell’offerta di TA dell’espletamento dei servizi cimiteriali, evidenziando in proposito come anche tale circostanza avrebbe dovuto inevitabilmente comportarne l’esclusione.
La dichiarazione finale recante impegno ad osservare tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara ha portata residuale e non può essere riferita a specifici servizi con riferimento ai quali i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare in concreto la volontà di assicurarne l’espletamento.
Nello specifico, al punto 1.5.3, pag. 29, della Relazione tecnica, la società controinteressata ha precisato che le proprie scelte tecnico-progettuali sono fondate su “ parametri progettuali che costituiscono i riferimenti tecnici esecutivi, di natura qualitativa e quantitativa, per il dimensionamento dei servizi in oggetto, l’assegnazione di un valore analitico a tali parametri costituisce quindi lo strumento principale per la descrizione del dimensionamento progettuale effettuato, condizionando direttamente scelte logistiche operative quali la composizione del parco mezzi impiegato e delle squadre operativ e”.
Nella predetta tabella ogni singolo servizio di quelli richiesti è stato indicato, eccezion fatta proprio per i servizi cimiteriali.
Né a neutralizzare la censura che si ripropone con il presente mezzo di gravame potrebbe valere l’assunto avverso secondo cui tali servizi sarebbero stati genericamente ricompresi in quelli di raccolta per le utenze non domestiche.
In tal senso sarebbe significativo che a pag. 46, nel fornire analitica elencazione delle utenze non domestiche censite, non viene menzionato il cimitero.
Per quanto riguarda, poi, l’elenco di mezzi ed attrezzature contenuto a pag. 21 della Relazione tecnica dell’aggiudicataria, sarebbe stato necessario a tal fine quantificare e specificare mezzi e risorse allo stesso destinati (cfr. memoria di replica per l’udienza del 15.12.2021, pag. 5) non essendovi alcun elemento idoneo a comprovare che essi siano obiettivamente destinati all’impiego per i servizi cimiteriali.
I servizi cimiteriali, per la loro peculiarità, non sarebbero infatti riducibili o sussumibili tout court in alcuna delle macrovoci ivi menzionate.
4. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Sestu e la società controinteressata.
5. L’appello è passato una prima volta in decisione all’udienza pubblica del 23 maggio 2024.
6. Con ordinanza collegiale n. 5880 del 3 luglio 2024 sono stati richiesti chiarimenti al Comune di Sestu in ordine ai dati “ risultanti dalla Tabella di sintesi (pag. 18) della Relazione tecnica presenta dalla società appellata (con specifico riferimento al numero di ore relativo alla raccolta e al trasporto del rifiuto secco residuo) e alla loro compatibilità con il Piano industriale posto a base di gara per quanto riguarda la c.d. fase intermedia ”.
L’ordinanza è stata successivamente eseguita.
7. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista dell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
8. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dei depositi del Comune concernenti le dichiarazioni del RUP, in ordine all’esecuzione del contratto (doc. n. 4 depositato in data 4 marzo 2022 e doc. n. 6 in data 22 aprile 2024), in quanto sono documenti nuovi e, comunque, non indispensabili ai fini del decidere.
9. È possibile prescindere dalle eccezioni riproposte dalle parti resistenti, in quanto l’appello è infondato nel merito e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
10. A fronte delle plurime censure sollevate in primo grado e respinte dal T.a.r, l’appello contesta esclusivamente i capi relativi al rigetto delle deduzioni incentrate sull’asserita difformità e/o indeterminatezza dell’offerta tecnica di TA rispetto a due requisiti prestazionali minimi stabiliti dalla stazione appaltante, riguardanti la frequenza di raccolta del rifiuto secco indifferenziato nella fase intermedia e l’espletamento dei servizi cimiteriali.
11. Al riguardo, il T.a.r. ha correttamente rilevato che nessuna disposizione del Disciplinare tecnico e/o del Disciplinare di gara ha imposto ai concorrenti di “ riportare pedissequamente in offerta tutti i profili prestazionali posti a base di gara ”.
Nello specifico, l’art. 16 del Disciplinare di gara, ha stabilito, per quanto qui interessa, che “ La busta – “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti ;
L’offerta tecnica deve contenere una proposta tecnico-organizzativa comprensiva degli allegati per un massimo di 300 facciate numerate formato A4 [...] che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i seguenti elementi:
- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegati;
- un elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative;
- un elaborato che descriva le attività di comunicazione;
- la descrizione dettagliata delle modalità di espletamento dei servizi con il personale minimo impiegato, i mezzi, le attrezzature e i materiali che verranno impiegati;
- elaborati grafici rappresentativi delle modalità di raccolta e dei servizi di spazzamento.
[...]
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice .
[...]
È facoltà del concorrente presentare varianti migliorative al progetto posto a base di gara e tali varianti risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi di quanto previsto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In specifico i requisiti minimi che le varianti migliorative devono rispettare sono i seguenti:
• frequenze di raccolta minime e standard di servizi minimi indicati nel DTP;
• modalità di raccolta porta a porta;
• requisiti minimi delle attrezzature per la raccolta delle frazioni differenziate e non differenziate.
Le Imprese potranno quindi proporre varianti migliorative rispetto a:
• eventuali variazioni all’organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed orari di raccolta);
• miglioramento delle modalità di spazzamento manuale e meccanizzato;
• servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti ;
• utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
• progettazione della campagna di comunicazione e distribuzione dei contenitori;
• incremento della distanza minima già ricompresa nel canone per il trasporto agli impianti di
trattamento ;
• incremento di frequenze delle varie raccolte con l’eccezione della raccolta del residuo delle utenze domestiche e non domestiche poiché l’amministrazione comunale ritiene strategico non rendere troppo frequente la raccolta dei rifiuti non differenziati;
• l’I.A. potrà proporre un incrementato del numero di cestini in città rispetto al numero minimo previsto per la raccolta differenziata nel centro urbano e nelle aree verdi cittadine;
• sistemi di monitoraggio e interazione con l’Amministrazione comunale;
• tipologia delle attrezzature nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’Allegato 2 al DTP.
L’offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ed ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica medesima .
[...]”.
11.1. La Relazione tecnica doveva quindi illustrare la proposta organizzativa del concorrente con particolare riguardo ai parametri e ai fattori ponderali di valutazione stabiliti nel Disciplinare di gara, ma non già necessariamente riprodurre in ogni sua parte il Piano industriale elaborato dalla stazione appaltante.
L’esplicitazione dell’osservanza dei “requisiti minimi”, è stata logicamente richiesta solo nell’ipotesi di offerta di varianti migliorative, allo scopo di verificare che le stesse non incidessero sugli standard del servizio così come concepito dall’Amministrazione.
Va soggiunto che, secondo costante giurisprudenza, le offerte vanno interpretate, dal punto di vista negoziale, secondo i canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e ss. del c.c. e quindi, al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara “ superandone le eventuali ambiguità o gli errori di scritturazione e di calcolo, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto ” (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2024, n.2784).
Nel caso in esame, tale esito risulta corroborato dagli elementi messi in luce dal T.a.r. e ribaditi dalle difese dell’Amministrazione.
11.2. Con riferimento alla frequenza di raccolta del rifiuto secco indifferenziato l’impegno della controinteressata ad effettuare la raccolta 1 volta alla settimana nella fase intermedia, è agevolmente desumibile dalla Relazione tecnica nella quale sono contenuti numerosi riferimenti a detta fase.
In particolare, la Relazione:
a) specifica, con riferimento al rifiuto indifferenziato, che la frequenza di raccolta avverrà “a regime” 1 volta ogni 14 giorni (pag. 30; pag. 47); dal che si deduce implicitamente la maggiore frequenza nella fase transitoria, propedeutica al progressivo incremento della raccolta differenziata;
b) distingue tra gli obiettivi annuali di raccolta differenziata il 1° anno da quelli successivi (pag. 80);
c) individua gli obiettivi finali e annuali relativi alla riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, distinguendo tra il 1° anno e quelli a regime (pag. 81);
d) propone i progetti di educazione ambientale per le scuole, distinguendo tra quelli relativi al 1° anno (transitorio/intermedio) e quelli a regime (dal 2° anno al 7° anno) (pag. 190 e ss.);
e) propone i progetti relativi alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione, distinguendo tra quelli relativi al 1° anno (transitorio/intermedio) e quelli a regime (dal 2° anno al 7° anno) (pag. 194 e ss.).
11.3. Relativamente alla “gestione dei servizi cimiteriali” giova ricordare che, secondo l’art. 20 del Disciplinare tecnico prestazionale il gestore del servizio “ dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti dal cimitero, organizzando il servizio in modo da separare la frazione verde dei rifiuti dalla frazione non recuperabile, dei metalli e dagli inerti lapidei. La frazione verde dovrà essere raccolta tramite bidoni carrellabili. I bidoni forniti dall’I.A. dovranno essere posizionati nei luoghi concordati con l’A.C., circoscritti da apposite recinzioni aperte che ne delimitano il perimetro, e dotati di precise e chiare tabelle di istruzioni sui materiali da conferire, a cura del personale di custodia e svuotati con cadenza almeno tre volte la settimana ad eccezione di particolari periodi in cui si renda necessaria una frequenza maggiore anche giornaliera (periodo delle festività dedicate ai defunti). L’I.A. dovrà provvedere in particolare: alla raccolta degli imballaggi a perdere dei rifiuti rivenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ogni qualvolta l’Ente ne faccia richiesta; a dotare il Cimitero Comunale di: idonei bidoni carrellabili e/o cassonetti per la raccolta dei rifiuti verdi; contenitori per raccolta dei metalli; un cassone scarrabile per il conferimento dei materiali lapidei, inerti provenienti da esumazioni. Il servizio proposto dovrà garantire almeno un organico di una squadra composta da un autista III livello dotato di minicompattatore da 10 mc e un operatore a terra per un totale di 165 ore/anno (3,17 ore giorno/1 volte a settimana). Spetta inoltre alla I.A. il trasporto dei rifiuti di cui ai punti precedenti ”.
Il primo giudice, al riguardo, ha sottolineato che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria indica espressamente le attrezzature preposte al servizio cimiteriale (n. 15 bidoni da 240 litri per la raccolta dei metalli, pag. 21; n. 20 cassonetti da 360 litri per la raccolta del verde, pag. 21; n. 10 cassonetti da 660 litri per la raccolta del verde, pag. 21; n. 1 container scarrabile da 10 mc a cielo aperto per la raccolta di inerti, pag. 22).
Tali attrezzature sono oggettivamente riferibili all’espletamento dei servizi cimiteriali in quanto trovano corrispondenza nella descrizione del DPT, costituendo pertanto elemento sintomatico in ordine alla volontà dell’aggiudicataria di impegnarsi (anche) in ordine all’espletamento di tali servizi.
Al riguardo, è irrilevante che la società non abbia espressamente indicato le ore e l’organico dedicato al servizio, poiché i requisiti prestazionali minimi previsti erano già specificati nel Disciplinare.
In ogni caso, il servizio, per come descritto nel disciplinare tecnico, non presenta quelle caratteristiche “peculiari” rimarcate dall’appellante ed è quindi verosimile che la società aggiudicataria lo abbia assimilato a quelli relativi alle altre utenze non domestiche presenti nel territorio del Comune di Sestu.
11.4. Ad ogni buon conto – tenuto conto del canone ermeneutico dell’interpretazione complessiva della volontà negoziale - il Collegio reputa che non possa considerarsi una mera clausola di stile la dichiarazione con cui l’aggiudicataria, nella domanda di partecipazione, ha espressamente manifestato la volontà di “ accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ”.
La valenza negoziale di tale dichiarazione va infatti commisurata all’oggetto dell’affidamento.
Così, ad esempio, il precedente citato dall’appellante (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 5144 del 2020), non è conferente al caso in esame, poiché esso riguarda la fornitura di un servizio (la ossigenoterapia domiciliare) rispetto al quale la stazione appaltante aveva ritenuto essenziale la contestuale messa a disposizione di un peculiare applicativo informatico, dotato di determinate funzionalità.
In quel caso, l’impegno a fornire un prodotto dotato delle specifiche tecniche richieste non poteva essere dedotto dall’adesione sic et simpliciter alle prescrizioni capitolari, poiché solo attraverso la descrizione esaustiva di quanto offerto l’Amministrazione poteva essere messa in grado verificare l’adeguatezza del prodotto e di esprimere, a sua volta, una consapevole volontà negoziale.
Diverso è il caso in esame in cui le modalità indefettibili di esecuzione del servizio sono state predeterminate dalla stazione appaltante, condizionando il progetto organizzativo proposto dai concorrenti.
Ne deriva che eventuali lacune descrittive della Relazione tecnica, parte integrante dell’offerta, ben potevano essere compensate dal rinvio al Disciplinare tecnico, in quanto idoneo a rendere il contenuto dell’impegno assunto dal concorrente sufficientemente determinabile.
In tale ottica, le lacune stigmatizzate dall’appellante non erano quindi tali da rendere l’offerta strutturalmente inadeguata ed avrebbero al più potuto comportare, in caso di dubbio da parte dell’Amministrazione, il ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2024, n. 1307).
11.5. L’istruttoria svolta ha poi confermato che, a differenza di quanto dedotto dall’appellante, il monte ore totale annuo previsto dall’aggiudicataria è compatibile con quello posto alla base del Piano industriale e, nello specifico, con la frequenza di raccolta del rifiuto secco indifferenziato richiesta dal Comune per la fase intermedia.
Al riguardo l’Amministrazione ha precisato che il calcolo del monte ore necessario all’espletamento dei vari servizi previsti nell’appalto è stato inserito all’interno del Piano industriale dei Servizi di igiene urbana ambientale, nella sezione 5 “Pianificazione economico – finanziaria e valutazione dei costi del servizio” (da pag. 230 a pag. 243), con la finalità di determinare il costo del servizio da mettere a base di gara ed il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del previgente codice dei contratti.
La ripartizione del suddetto monte ore costituisce una stima effettuata dalla stazione appaltante ed è, in quanto tale, destinata ad essere calibrata dagli operatori economici in ragione della modulazione della propria offerta.
In relazione al servizio di ritiro della frazione indifferenziata, sia per quanto concerne la fase intermedia che per quella a regime, il Disciplinare tecnico prestazionale (art. 5 “Raccolta del rifiuto urbano residuo”) non stabilisce un numero minimo di ore da garantire, spettando perciò alla singola impresa di valutare, sulla base della propria organizzazione aziendale, le risorse da mettere in campo.
Il costo della manodopera indicato in sede di gara dall’offerente TA per la durata dell’appalto, pari a €. 8.168.547,66, risulta in linea con il costo totale della manodopera determinato dal progetto a base di gara in € 8.154.197,66 (art. 3 del Disciplinare di gara).
Relativamente alla frazione della raccolta e trasporto del rifiuto secco residuo il Comune di Sestu ha poi fatto osservare che dalla “Tabella di sintesi del personale” inserita a pag. 18 della Relazione tecnica dell’aggiudicataria, è possibile determinare un numero di ore complessivo per la durata dell’appalto (7 anni) di 11.137 (11.137 = 1.591 x 7).
Relativamente al servizio di raccolta e trasporto del secco residuo per la fase a regime, nelle pagine 31, 38, 39, 49 dell’offerta tecnica, la società ha stimato un numero di ore complessivo pari a 8.556, che si ottiene moltiplicando il valore annuo calcolato, pari a 1.426, per il numero di anni della fase a regime, ossia sei anni (1.426 x 6 = 8.556).
La differenza tra i due valori rappresenta il monte ore da destinare nel primo anno per la “fase intermedia” (11.137 – 8.556 = 2.581).
Al riguardo, va precisato che l’analisi svolta dal Comune in adempimento dell’ordinanza istruttoria risulta coerente con l’impianto della Relazione tecnica dell’aggiudicataria in cui il numero delle ore/anno svolte complessivamente dal personale, anche per attività diverse da quella in contestazione, risulta sempre conteggiato complessivamente a prescindere dalle diverse composizioni delle squadre di lavoro.
Il valore riscontrato attraverso tale analisi, risulta proporzionale alla maggiore frequenza richiesta per la fase transitoria, confermando, anche sotto questo profilo, la compatibilità con il Piano industriale.
11.6 Infine, va osservato che l’offerta della società appellata non può neanche essere qualificata come “difforme” rispetto agli standard prestazionali minimi previsti dalla stazione appaltante.
In nessuna parte della Relazione vi sono infatti elementi che comprovino una volontà della società incompatibile con la frequenza di ritiro della frazione indifferenziata richiesta per il periodo transitorio ovvero con l’impegno allo svolgimento dei servizi cimiteriali secondo le modalità stabilite nel Disciplinare tecnico.
12. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO