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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 3707/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Morte”, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Musa Donato, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via Annibale De Leo n. 20, in San Vito dei Normanni (Br); attori
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) e (p.iva Controparte_1 C.F._4 CP_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentati e difesi, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Farina Vincenzo e dall'Avv. Losavio Sergio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via P. Togliatti n. 20, in Brindisi;
convenuti
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Caniglia Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Santa Margherita n. 12, in Latiano (Br); convenuti
Conclusioni delle parti:
1 attori: “1) Ritenere e dichiarare, per le rispettive causali dedotte, la responsabilità del sig.
della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 CP_2
e della ASL BR/1 per la morte di rimasto vittima dell'infortunio sul Persona_1
lavoro avvenuto in data 16.06.2011 presso la e deceduto in data 23.08.2011, in CP_2 seguito a complicanze settiche presso l'Ospedale “Perrino” di Brindisi;
2) per l'effetto, condannare in solido in persona del suo Controparte_1 CP_2
legale rappresentate pro-tempore e la ASL BR/1, ciascuno nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti dai congiunti , moglie, figli e Parte_1 Parte_2 [...]
per la morte di in particolare al danno biologico, morale ed Parte_3 Persona_1
esistenziale, oltre al danno patrimoniale, consistente nella perdita del contributo economico del de cuis, unico percettore di reddito in famiglia, quantificato in €
2.322.894,90, come specificato al punto 11 nella premessa dell'atto introduttivo, alle spese funebri e per il loculo comunale, o a quell'altra maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia più equa e confacente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
3) condannare i convenuti alle spese ed onorari del presente giudizio, da comprendere anche quelle relativa alla sentenza parziale di rigetto delle eccezioni di improcedibilità e di cancellazione della causa dal ruolo n.1465, pronunciata il 17.10.2019, nella quale il
Giudice ha riservato le spese al definitivo; convenuti e “NEL MERITO: - rigettare la domanda attrice in quanto CP_1 CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - ritenuto il concorso determinante della vittima nella causazione del sinistro diminuire in misura corrispondente ed al minimo la somma dovuta;
IN OGNI CASO: - con salvezza di spese, competenze ed onorari”; convenuta : “I) preliminarmente in rito, dichiarare il difetto di legittimazione CP_4 passiva di essa convenuta e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio;
II) gradatamente nel merito, rigettare le domande così come proposte da Parte_1 [...]
e nei confronti di essa convenuta, perché infondate in Parte_2 Parte_3 fatto e diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione del 06.07.2017, gli odierni attori adivano codesto Tribunale deducendo che: in data 16.06.2011, (coniuge e padre degli attori) subiva Persona_1 un infortunio sul lavoro all'interno dell'officina della durante lo svolgimento CP_2
delle sue mansioni di operaio metalmeccanico;
che in tale circostanza, su comando di amministratore unico della mentre era adibito allo Controparte_1 CP_2
smontaggio di un carrello elevatore, questo gli rovinava addosso provocandone lo schiacciamento;
veniva immediatamente ricoverato presso l'Ospedale “Perrino” di Brindisi con diagnosi di trauma cranico, toracico e polmonare con versamento pleurico e difficoltà respiratorie;
che durante il ricovero, a causa di complicanze settiche, decedeva in data
23.08.2011; che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 3564/2014, pronunciata in data
03.12.2014, dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava Controparte_1
alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, condannandolo altresì, in solido con il responsabile civile al risarcimento dei CP_2
danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile, oltra alla rifusione delle spese di giudizio;
su appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con sentenza n. 78/2021 del 18.01.2021, divenuta irrevocabile in seguito a ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 1363/2022 del
27.09.2022.
Alla luce delle circostanze di fatto e processuali rappresentate, Parte_1 [...]
e quali prossimi congiunti del defunto Pt_2 Parte_3 Persona_1
chiedevano che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius, e vantati dagli attori iure hereditatis, nonché di quelli patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del prossimo congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.11.2017, si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente chiedeva la cancellazione della causa dal CP_5 ruolo per l'improcedibilità della domanda stante la tardiva costituzione dell'attore. La convenuta eccepiva, nel merito, il difetto di legittimazione passiva per assenza di nesso tra il decesso del e qualsivoglia condotta ascrivibile alla struttura sanitaria, Per_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'infondatezza della stessa, l'eccessiva quantificazione del danno.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.11.2017, si costituiva in giudizio in proprio e quale legale rappresentante della i quali in punto Controparte_1 CP_2
Per di fatto deducevano che al Lo era stato comandato di non agire in autonomia ma di attendere il sig. per il preventivo spostamento del mezzo meccanico Controparte_1 all'interno dell'officina ove si trovava l'attrezzatura necessaria per la messa in sicurezza delle operazioni di smontaggio (gru e sollevatore idraulico).
In punto di diritto, deduceva: che il comportamento abnorme, così Controparte_1
descritto, del danneggiato costituiva l'unico antecedente causale dell'evento dannoso, non prevedibile né preventivabile dal datore di lavoro;
che il nesso causale doveva comunque ritenersi interrotto dal sopravvenuto stato di sepsi, imputabile soltanto a negligenza dei sanitari;
che, in ogni caso, la condotta imprudente e negligente del danneggiato giustificava la significativa riduzione dei danni conseguenza imputabili al convenuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Da ultimo, eccepiva l'irrilevanza nel giudizio civile della Controparte_1
sentenza penale di condanna. I convenuti contestavano, altresì, le specifiche richieste risarcitorie avanzate dai prossimi congiunti poiché sfornite di prova.
Deve darsi atto che il presente giudizio veniva parzialmente deciso con sentenza non definitiva recante n. 1465/2019, emessa da altro magistrato di questo Tribunale il
18.10.2019, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale si rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore. La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.10.2019 per il prosieguo ed istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con prove orali e CTU medico-legale, previa assegnazione alle parti di un termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 07.11.2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli odierni attori sono fondate e come tali, alla luce degli elementi probatori versati in atti e formati nel contraddittorio delle parti, meritevoli di accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
La vicenda e gli esiti del processo penale
4 La domanda in valutazione attiene alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dagli odierni attori, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza delle lesioni subite da a seguito dell'infortunio sul lavoro al Persona_1 quale fece seguito, poi, l'evento morte per un sopravvenuto stato settico. A causa delle gravi lesioni subite (v. CTU agli atti, schiacciamento toracico con contusioni del parenchima polmonare e multiple fratture costali anche scomposte, in assenza di lesioni traumatiche aperte), dovute allo schiacciamento prodotto dal mezzo sul quale operava, il necessitò di ricovero in ambiente di terapia intensiva dove, a seguito di molteplici Per_1
infezioni, sopraggiunse la morte per insufficienza multiorgano da shock settico.
All'esito del processo penale di primo grado, veniva dichiarato Controparte_1
colpevole dei reati ascritti e condannato, in solido con la quale responsabile CP_2 civile per il fatto dell'imputato, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. Appaiono fondamentali nella ricostruzione delle responsabilità i seguenti passaggi della pronuncia in primo grado con la quale si è statuito che “Lo
[...] si avviò a svolgere l'intervento di smontaggio senza essere stato edotto circa gli Per_1
specifici rischi connessi al tipo di attività e senza essere stato formato e addestrato ad affrontarli ed evitarli … pur essendo stato assunto nel giugno 2010, ossia un anno prima che si verificasse il sinistro di cui rimaneva vittima e, quindi, non potendo certo qualificarsi come un operaio “esperto”(…) Nella specie, pertanto, si ravvisa una posizione di garanzia del datore di lavoro e, quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all'incidente (…) Né, peraltro può dirsi che causa esclusiva dell'incidente si stata la condotta della vittima, sul rilievo che quest'ultima non solo avrebbe dovuto astenersi dall'agire in assenza di una preventiva attività di formazione, ma anche che il distacco della colonna fu cagionato proprio da una manovra errata o comune improvvida dell'operatore. (…) il ha patito l'infortunio esiziale proprio mentre Per_1
svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro in condizioni di prevedibile insicurezza, in ragione dell'evidenziata mancata valutazione del rischio specifico in essa insisto e del mancato approntamento di misure di sicurezza pure presente in azienda. (…) le complicanze settiche seguite al ricovero del Lo Re in Reparto di terapia intensiva rappresentarono uno dei fattori causali dell'evento lesivo, ma non certo quello esclusivo;
infatti, la condotta dell'agente, integrata dalla mancata osservanza di norme
5 antinfortunistiche che avrebbero permesso di elidere o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio del verificarsi del sinistro, ha costituto un antecedente senza del quale
l'infortunio non si sarebbe verificato con quel decorso e con quelle modalità…”.
Orbene, alla luce dell'intervenuta irrevocabilità delle statuizioni penali sul fatto e sulle responsabilità dell'odierno convenuto, questo Tribunale in sede civile è stato chiamato a procedere alla liquidazione dei danni patiti dai prossimi congiunti del in Per_1
conseguenza del sinistro occorso al de cuius e del successivo evento morte, al cui pagamento sono tenuti, in solido, l'imputato ( e il responsabile civile ( CP_1 CP_2
qui convenuti.
Sull'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile
L'art. 539 c.p.p. in tema di statuizioni del Giudice penale sulle questioni civili, stabilisce che “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova”.
Quella di cui alla citata disposizione è una sentenza con la quale il giudice penale accerta la sussistenza dei presupposti del diritto al risarcimento rimettendo al giudice civile l'accertamento in ordine all'an e al quantum del danno da risarcire (cd. danno conseguenza).
Più precisamente, con la condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p. il Giudice penale accerta - con efficacia di giudicato vincolante per il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di liquidazione dei danni - l'esistenza di un fatto illecito (perché posto in violazione di una norma penale), l'imputazione soggettiva del fatto all'autore del reato (a titolo di dolo, colpa o preterintenzione), la sussistenza di un evento di danno (limitatamente alle ipotesi di reati di evento, come quello in esame) e di un nesso di causalità materiale tra il fatto illecito (fatto di reato, secondo la terminologia penalistica) e l'evento di danno.
Qualora ritenga già raggiunta la prova di un danno conseguenza, il giudice penale potrà condannare al pagamento di una provvisionale nei limiti della prova di tale danno.
Spetterà, invece, al giudice civile, adito per la liquidazione dei danni, accertare l'effettiva sussistenza dei danni conseguenza lamentati nonché la ricorrenza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l'evento di danno e i danni conseguenza. Sarà, infine,
6 compito del Giudice civile procedere all'esatta quantificazione dei danni conseguenza accertati (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 11/01/2021, n.19, secondo la quale “Nei reati di danno la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”).
Quanto alla dibattuta questione relativa all'efficacia della sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice penale ex art. 539 c.p.p. nel successivo giudizio civile volto alla liquidazione del danno, è bene chiarire che è convincimento di questo giudice che, nel caso di specie, il riferimento al dettato normativo di cui all'art. 651 c.p.p. non sia corretto.
Stabilisce l'art. 651 c.p.p. che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ora, tale disposizione è stata giustamente interpretata in senso restrittivo (ponendosi essa come deroga alla regola generale dell'autonomia tra giudizio penale e civile), ritenendo di dover limitare l'efficacia esterna del giudicato penale all'accertamento sul fatto, alla sua qualificazione in termini di illecito penale e all'accertamento della riferibilità causale (in termini di causalità materiale) del fatto all'imputato, con esclusione di ogni efficacia di giudicato delle statuizioni relative ai profili di colpevolezza (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
20/08/2018, n. 20786; Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 11/07/2023).
Senonché, questo giudicante è convinto che l'art. 651 c.p.p. trovi applicazione con riferimento alle sole statuizioni penali contenute nella sentenza di condanna ma non con riguardo alle statuizioni civili;
in sostanza, tale norma non potrebbe essere invocata tutte le volte in cui la persona offesa si sia costituita parte civile. Per tale ipotesi la normativa di riferimento andrebbe individuata nell'art. 539 c.p.p. e in generale nella regola di cui art. 2909 c.c.
7 In senso conforme, si richiama il principio di diritto, pienamente condiviso da questo
Giudice, sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale “qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il
Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perchè il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il
Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 c.p.p., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cassazione civile sez. III - 09/03/2018, n. 5660).
Tra l'altro, va evidenziato che, ove si ritenesse applicabile l'art. 651 c.p.p. anche ai casi di costituzione di parte civile, potrebbe verificarsi l'assurda ipotesi in cui a fronte di una
8 condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale, il giudice civile potrebbe ritenere insussistenti profili di colpa o di dolo in capo all'imputato
(presunto danneggiante) e non liquidare alcunché in favore della parte civile, già destinataria di una sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno.
In tal modo, non soltanto si disperderebbe il risultato raggiunto all'esito del processo penale (la condanna generica sarebbe addirittura tamquam non esset) ma si consentirebbe al condannato in via generica di rimettere in discussione una statuizione già passata in giudicato, con evidente vulnus rispetto ad uno dei fondamentali principi processuali del nostro ordinamento, civile e penale: quello del ne bis in idem.
Appare, dunque, ragionevole e preferibile ritenere che la condanna generica al risarcimento contenuta in una sentenza penale, una volta passata in giudicato, faccia stato tra le parti ex art. 2909 c.c., chiaramente entro i limiti degli accertamenti demandati al giudice penale e da quest'ultimo effettivamente compiuti e, dunque, si ribadisce, limitatamente agli accertamenti in ordine alla sussistenza del fatto illecito, all'imputazione soggettiva del fatto all'autore del reato (a titolo di dolo, colpa o preterintenzione), alla sussistenza di un evento di danno (limitatamente alle ipotesi di reati di evento) e di un nesso di causalità materiale tra il fatto illecito (fatto di reato, secondo la terminologia penalistica) e l'evento di danno.
Venendo, ora, al caso in esame, e la sostengono che Controparte_1 CP_2
l'accertamento di questo giudice civile dovrebbe estendersi al grado di colpa dell'autore del reato e all'incidenza causale della condotta colposa della vittima nella produzione dell'evento lesivo. I convenuti, nel dettaglio, sostengono che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale avrebbero evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice penale, una condotta gravemente colposa del danneggiato, il quale avrebbe assunto un comportamento abnorme, esorbitante e comunque non prevedibile, così contribuendo alla verificazione dell'evento, circostanza da valutare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sul punto, ritiene questo Giudice, facendo proprie le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, che “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante (…) in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la
9 responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (cfr. Cass.
15392/ 2018; Cass. 21563/ 2018)”; conseguentemente, “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez.
III Sent., 06/09/2023, n. 26009).
Ad avviso di questo Giudice non può che evidenziarsi in questa sede l'impossibilità di procedere ad un ulteriore accertamento in ordine all'apporto causale della condotta del danneggiato che, allo stato, è vincolato dagli esiti della sentenza penale. Allorquando il giudice penale abbia effettuato un accertamento del grado della colpa, tanto dell'imputato quanto del danneggiato, il giudice civile non può, difatti, procedere ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, neppure a fini civili, per come irrevocabilmente accertati in sede penale.
Tornando ad occuparci del caso concreto, il giudice penale, oltre a pronunciarsi in merito alla colpevolezza dell'imputato, ha statuito sulla base dell'istruttoria dibattimentale, in ordine alla condotta della vittima quale causa sufficiente a produrre l'evento, pervenendo con una motivazione logica, chiara e dettagliata, alla conclusione che il comportamento del non rivestisse i caratteri della eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al Per_1
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute tali da assurgere a causa sopravvenuta da sola a sufficiente a produrre l'evento.
La responsabilità del datore di lavoro
È coperta dal giudicato penale, dunque, ogni questione inerente alla condotta antigiuridica e colpevole del datore di lavoro, alla verificazione di un evento di danno (lesione alla salute e al bene vita) e alla sussistenza di un nesso di derivazione causale (c.d. causalità materiale) tra fatto illecito e danno evento. In particolare, quanto al nesso di causalità materiale nella sentenza penale è stato accertato che né la condotta della vittima né quella negligente dei sanitari che ebbero in cura la vittima dell'infortunio costituirono cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso di causalità tra l'omissione del datore di lavoro e l'evento lesivo.
La responsabilità della struttura sanitaria
10 Rispetto agli eventi lesivi per i quali è causa (evento morte ed evento lesione dell'integrità psico -fisica) deve attribuirsi il ruolo di concausa (sopravvenuta e dipendente) alla condotta negligente dei sanitari che ebbero in cura il per le lesioni occorse sul luogo di Per_1
lavoro.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge ), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è Parte_4
bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge – Bianco, la quale, in tal senso, si è Pt_4
limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato (ovvero ai suoi eredi) provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento
(onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno); spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
Tanto chiarito, nel caso di specie, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti della
ASL.
Premesso che la sussistenza del contratto di spedalità risulta incontestata tra le parti (oltre che essere documentalmente provata), la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del presente procedimento (a firma del dott. e Dott. Persona_2
, datata 22.09.2023) ha permesso di appurare la sussistenza di un Persona_3
11 evento lesivo e di danni conseguenza da esso derivanti nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra una condotta colposa della struttura e l'evento morte stesso.
Nel dare risposta ai quesiti formulati, i consulenti tecnici d'ufficio - le cui conclusioni e valutazioni sono pienamente condivisibili, in quanto fondate su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte - hanno concluso in tal senso: “lo stato settico sofferto dal Sig.
[...]
è stato sostenuto da microrganismi di origine nosocomiale, determinando Per_1
causalmente il decesso. 2) Di fronte ad una infezione nosocomiale sussiste una responsabilità della struttura sanitaria per evidente inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto, implicante, come si è detto, anche le obbligazioni accessorie di sicurezza e protezione, nella specie consistenti nel garantire un ambiente igienicamente protetto in misura tale da impedire il verificarsi di questo tipo di infezioni.
3) Non emergono rilievi documentali in grado di dimostrare l'estraneità della
[...]
alla verificazione della conseguenza dannosa infettiva. […] Si Controparte_6
delineano quindi carenze del rispetto delle norme igieniche e difetto di organizzazione della struttura sanitaria predetta. 4) La degenza ospedaliera presso il Reparto di Terapia
Intensiva del P.O. di Brindisi si dilungava dal 16.06 al 24.08.11, giorno del decesso. Dopo un iniziale periodo di efficace trattamento, in presenza di un soggetto neurologicamente integro, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute fino allo shock settico, insufficienza multiorgano ed exitus”.
In definitiva, i CC.TT.UU. hanno accertato, da un lato, che il de cuius ha contratto in ambiente ospedaliero delle gravi infezioni e che, dall'altro, esse hanno condotto al suo decesso.
A fronte di tanto, l'ASL convenuta non ha fornito adeguata prova liberatoria. In particolare, in ordine alle accertate infezioni nosocomiali, la convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il contagio, come dettagliatamente indicate dai CCTTUU nella consulenza assunta in corso di causa (sul punto, cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.16900, secondo cui “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in
12 ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse”).
Sull'an e sul quantum delle richieste risarcitorie
Tanto chiarito e passando alla valutazione dei danni conseguenza, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza, sia pure parziale, della domanda risarcitoria proposta dagli attori e le responsabilità dei convenuti.
DANNI NON PATRIMONIALI
Il danno catastrofale o biologico terminale
Le richieste risarcitorie avanzate dagli attori attengono, in primis, al danno non patrimoniale subito da e richiesto iure hereditatis dai medesimi. Occorre Persona_1
al riguardo osservare che con riferimento a tale voce di danno costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se – come nel caso in valutazione - la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (v. Cass. SS.UU. n. 15350 del 22/07/2015).
È stato ancora chiarito che: “posto il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. In tal senso assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata
13 nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima” (v.
Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4998).
In definitiva, il danno catastrofale (o morale terminale o da lucida agonia) deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa;
esso richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., n. 11719 del 5/05/2021).
Dal punto di vista probatorio, ad ogni modo, il danno da “lucida agonia” resta comunque un danno conseguenza, che è necessario provare, in primo luogo, in ordine alla sua verificazione (an), cioè dimostrando la “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” avvenuta nell'arco temporale tra lesione e morte. Il giudice, pertanto, non potrà far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza;
sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 19506/2024).
Nel caso di specie, dunque, non potrà seguire la liquidazione del danno non patrimoniale nella sua componente c.d. catastrofale atteso che tale voce di danno deve essere oggetto di specifica prova da parte degli eredi (cfr. Cass. civ. 8360/2010), nella fattispecie del tutto insussistente. Sarà, invece, senz'altro riconosciuta e liquidata la voce biologica terminale mediante applicazione dei criteri previsti nelle Tabelle di MI, come danno biologico temporaneo, per il periodo di degenza presso la struttura fino alla data del decesso,
14 liquidato tenuto conto del criterio stabilito per l'inabilità temporanea assoluta con personalizzazione massima (pari ad € 172,50 x 68 gg), per un totale di € 11.730,00.
Il danno da perdita parentale
Tale voce di danno, come noto, è ricollegabile alla lesione del diritto al godimento delle relazioni affettive con la persona cara, intesa come diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. La sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione
“iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da fare venire meno o attenuare la presunzione predetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c. a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. III, n. 9010/2022). Nel caso concreto, la liquidazione deve avvenire tenendo conto, di una serie di parametri, quali: l'età del defunto, l'età del superstite che domanda risarcimento, il rapporto di parentela tra la vittima e il superstite, la convivenza col defunto, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell'illecito.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di dover procedere alla quantificazione di subiecta voce di danno applicando i criteri contenuti nelle note tabelle del Tribunale di MI (vigenti al momento della decisione, da ritenersi quale equo punto di riferimento allo scopo di garantire una liquidazione uniforme sull'intero territorio nazionale, come disposto a far data dalla pronuncia della Cassazione Civ. n. 12408/2011).
Pertanto, quanto alla determinazione di tale danno, si procederà secondo il seguente calcolo a punti, sulla base delle ultime Tabelle di MI, considerando il valore punto base per il 2024, pari ad € 3.911,00:
- , moglie della vittima: Parte_1
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 52, punti 18;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 30;
15 Punti totali riconosciuti: 91 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 355.901,00.
- figlio della vittima: Parte_2
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 30, punti 24;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 15 (intensità media della relazione posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con il coniuge e che, in un'ottica di vita residua,
a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con la moglie,
i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare);
Punti totali riconosciuti: 82 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 320.702,00.
- , figlia della vittima: Parte_3
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 24, punti 24;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 15 (intensità media della relazione posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con il coniuge e che, in un'ottica di vita residua,
a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con la moglie,
i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare);
Punti totali riconosciuti: 82 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 320.702,00
DANNI PATRIMONIALI
I congiunti del hanno domandato iure proprio il risarcimento del danno Per_1
patrimoniale futuro patito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto. Essa è voce di danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto. Ritiene questo Giudice che tale richiesta risarcitoria debba essere disattesa per
16 assoluta mancanza di elementi di prova, anche soltanto indiziari, idonei a dimostrare la ricorrenza del danno patrimoniale invocato, la cui sussistenza non può ritenersi assistita da presunzione relativa, a differenza del danno da perdita del rapporto parentale.
Va osservato, innanzitutto, che, in relazione a tale voce di danno, gli attori si sono limitati ad allegare che “hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un contributo economico da parte del de cuius, che era
l'unico percettore di reddito, infatti la moglie , si è sempre dedicata alla Parte_1 famiglia ed i figli e non hanno un reddito autonomo” e soltanto Pt_2 Parte_3 con la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., recante data 30.01.2025, hanno depositato il documento relativo al CUD 2011 del de cuius (relativo all'anno di imposta
2010). Di tale documento non può, tra l'altro, tenersi conto in questa sede in quanto tardivo e quindi non ritualmente acquisito al processo. Tra l'altro, la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal Giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica (Cass. n. 21526/2021) e i documenti irritualmente prodotti dovranno essere espunti dal fascicolo telematico.
In ordine alla prova del danno patrimoniale conseguente al decesso del prossimo congiunto, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” ed ancora “La risarcibilità del danno patrimoniale che il coniuge abbia a subire, in conseguenza del fatto illecito altrui concretatosi nell'evento mortale del congiunto, non
17 necessita di una puntuale allegazione della posizione economica del defunto. La prova del danno, consistente nelle attribuzioni economiche di cui il superstite sarebbe stato destinatario, infatti, può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta: tanto in punto di reddito presumibile del defunto, quanto in relazione alla volontà di destinazione dello stesso”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/12/2018,
n.31549).
Ora, venendo al caso di specie, i dati incontestati che emergono dall'istruttoria compiuta sono i seguenti: la vittima al momento dell'infortunio lavorava come operaio (non è dato sapere se a tempo determinato o indeterminato ovvero se a tempo pieno o parziale); la vittima era coniugata e padre di due figli maggiorenni all'epoca dell'evento lesivo. Altro non è dato sapere in ordine al presumibile reddito futuro della vittima, alla capacità dei prossimi congiunti di produrre autonomamente reddito e, soprattutto, alla presumibile destinazione (e in quale misura) del reddito prodotto dal de cuius alle esigenze di vita familiare. In mancanza di prova (o, anche soltanto, indizi) in ordine a tutto questo, la mera relazione parentale non pare sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento di tale voce di danno, rimasta, si ribadisce, del tutto scoperta di prova.
D'altro canto, si osserva che liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante invocato sulla base della mera prova del rapporto parentale significherebbe affermare che tale danno debba ritenersi in re ipsa, conclusione di certo non condivisibile, ad avviso di chi giudica, né condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la prova specifica di tale danno conseguenza sia pure per presunzioni, le quali, a parere di questo Giudice, debbono essere precise, plurime e concordanti.
La liquidazione del danno patrimoniale emergente (ossia le perdite economiche e gli esborsi effettuati), nella specie le spese funerarie, deve essere effettuata sulla base della fattura in atti, allegata all'atto di citazione, per € 3.123,00, somma dalla quale si deve decurtare quanto già corrisposto da (per la medesima voce di danno patrimoniale) pari CP_7 ad € 1.907,24; residua, dunque, un credito di € 1.215,76.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, i convenuti vanno condannati al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente
18 rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla responsabilità solidale
Il danno come innanzi quantificato dovrà essere risarcito dagli odierni convenuti in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., dovendosi presumere un grado di colpa paritario nelle omissioni contestate, secondo il principio di legittimità per il quale “…l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo …. sicché – sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi” (cfr. Cassazione Civile, n. 28656/2017).
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00, tenuto conto del decisum, con distrazione in favore del procuratore delle parti attrici dichiaratosi anticipatario.
Non si ritiene di applicare alcun aumento dei compensi ai sensi dell'art. 4 D.M. 147/2022, stante la sostanziale identità delle difese svolte in favore degli attori nei confronti di tutte le parti convenute e la non particolare complessità dell'attività istruttoria compiuta e finalizzata alla prova del lamentato danno parentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
, e CONCETTA contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
e così provvede:
[...] CP_2 CP_5
19 - accoglie le domande attore e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, per la causali indicate in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di:
a) della somma di € 355.901,00 a titolo di danno da perdita parentale;
Parte_1
b) della somma di € 320.702,00 a titolo di danno da perdita parentale Parte_2
c) della somma di € 320.702,00 a titolo di danno da perdita Parte_3
parentale;
d) e della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
11.730,00 a titolo di danno biologico terminale temporaneo iure hereditatis;
e) e della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.215,76 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì i convenuti in solido, al pagamento degli interessi legali da computarsi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande, per come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore degli attori, Avv. Donato Musa, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in complessivi € 30.686,00 di cui € 1.493,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brindisi, 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 3707/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Morte”, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Musa Donato, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via Annibale De Leo n. 20, in San Vito dei Normanni (Br); attori
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) e (p.iva Controparte_1 C.F._4 CP_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentati e difesi, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Farina Vincenzo e dall'Avv. Losavio Sergio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via P. Togliatti n. 20, in Brindisi;
convenuti
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Caniglia Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Santa Margherita n. 12, in Latiano (Br); convenuti
Conclusioni delle parti:
1 attori: “1) Ritenere e dichiarare, per le rispettive causali dedotte, la responsabilità del sig.
della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 CP_2
e della ASL BR/1 per la morte di rimasto vittima dell'infortunio sul Persona_1
lavoro avvenuto in data 16.06.2011 presso la e deceduto in data 23.08.2011, in CP_2 seguito a complicanze settiche presso l'Ospedale “Perrino” di Brindisi;
2) per l'effetto, condannare in solido in persona del suo Controparte_1 CP_2
legale rappresentate pro-tempore e la ASL BR/1, ciascuno nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti dai congiunti , moglie, figli e Parte_1 Parte_2 [...]
per la morte di in particolare al danno biologico, morale ed Parte_3 Persona_1
esistenziale, oltre al danno patrimoniale, consistente nella perdita del contributo economico del de cuis, unico percettore di reddito in famiglia, quantificato in €
2.322.894,90, come specificato al punto 11 nella premessa dell'atto introduttivo, alle spese funebri e per il loculo comunale, o a quell'altra maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia più equa e confacente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
3) condannare i convenuti alle spese ed onorari del presente giudizio, da comprendere anche quelle relativa alla sentenza parziale di rigetto delle eccezioni di improcedibilità e di cancellazione della causa dal ruolo n.1465, pronunciata il 17.10.2019, nella quale il
Giudice ha riservato le spese al definitivo; convenuti e “NEL MERITO: - rigettare la domanda attrice in quanto CP_1 CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - ritenuto il concorso determinante della vittima nella causazione del sinistro diminuire in misura corrispondente ed al minimo la somma dovuta;
IN OGNI CASO: - con salvezza di spese, competenze ed onorari”; convenuta : “I) preliminarmente in rito, dichiarare il difetto di legittimazione CP_4 passiva di essa convenuta e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio;
II) gradatamente nel merito, rigettare le domande così come proposte da Parte_1 [...]
e nei confronti di essa convenuta, perché infondate in Parte_2 Parte_3 fatto e diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione del 06.07.2017, gli odierni attori adivano codesto Tribunale deducendo che: in data 16.06.2011, (coniuge e padre degli attori) subiva Persona_1 un infortunio sul lavoro all'interno dell'officina della durante lo svolgimento CP_2
delle sue mansioni di operaio metalmeccanico;
che in tale circostanza, su comando di amministratore unico della mentre era adibito allo Controparte_1 CP_2
smontaggio di un carrello elevatore, questo gli rovinava addosso provocandone lo schiacciamento;
veniva immediatamente ricoverato presso l'Ospedale “Perrino” di Brindisi con diagnosi di trauma cranico, toracico e polmonare con versamento pleurico e difficoltà respiratorie;
che durante il ricovero, a causa di complicanze settiche, decedeva in data
23.08.2011; che il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 3564/2014, pronunciata in data
03.12.2014, dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava Controparte_1
alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, condannandolo altresì, in solido con il responsabile civile al risarcimento dei CP_2
danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile, oltra alla rifusione delle spese di giudizio;
su appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con sentenza n. 78/2021 del 18.01.2021, divenuta irrevocabile in seguito a ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 1363/2022 del
27.09.2022.
Alla luce delle circostanze di fatto e processuali rappresentate, Parte_1 [...]
e quali prossimi congiunti del defunto Pt_2 Parte_3 Persona_1
chiedevano che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius, e vantati dagli attori iure hereditatis, nonché di quelli patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del prossimo congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.11.2017, si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente chiedeva la cancellazione della causa dal CP_5 ruolo per l'improcedibilità della domanda stante la tardiva costituzione dell'attore. La convenuta eccepiva, nel merito, il difetto di legittimazione passiva per assenza di nesso tra il decesso del e qualsivoglia condotta ascrivibile alla struttura sanitaria, Per_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'infondatezza della stessa, l'eccessiva quantificazione del danno.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.11.2017, si costituiva in giudizio in proprio e quale legale rappresentante della i quali in punto Controparte_1 CP_2
Per di fatto deducevano che al Lo era stato comandato di non agire in autonomia ma di attendere il sig. per il preventivo spostamento del mezzo meccanico Controparte_1 all'interno dell'officina ove si trovava l'attrezzatura necessaria per la messa in sicurezza delle operazioni di smontaggio (gru e sollevatore idraulico).
In punto di diritto, deduceva: che il comportamento abnorme, così Controparte_1
descritto, del danneggiato costituiva l'unico antecedente causale dell'evento dannoso, non prevedibile né preventivabile dal datore di lavoro;
che il nesso causale doveva comunque ritenersi interrotto dal sopravvenuto stato di sepsi, imputabile soltanto a negligenza dei sanitari;
che, in ogni caso, la condotta imprudente e negligente del danneggiato giustificava la significativa riduzione dei danni conseguenza imputabili al convenuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Da ultimo, eccepiva l'irrilevanza nel giudizio civile della Controparte_1
sentenza penale di condanna. I convenuti contestavano, altresì, le specifiche richieste risarcitorie avanzate dai prossimi congiunti poiché sfornite di prova.
Deve darsi atto che il presente giudizio veniva parzialmente deciso con sentenza non definitiva recante n. 1465/2019, emessa da altro magistrato di questo Tribunale il
18.10.2019, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale si rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore. La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.10.2019 per il prosieguo ed istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con prove orali e CTU medico-legale, previa assegnazione alle parti di un termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 07.11.2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli odierni attori sono fondate e come tali, alla luce degli elementi probatori versati in atti e formati nel contraddittorio delle parti, meritevoli di accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
La vicenda e gli esiti del processo penale
4 La domanda in valutazione attiene alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dagli odierni attori, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza delle lesioni subite da a seguito dell'infortunio sul lavoro al Persona_1 quale fece seguito, poi, l'evento morte per un sopravvenuto stato settico. A causa delle gravi lesioni subite (v. CTU agli atti, schiacciamento toracico con contusioni del parenchima polmonare e multiple fratture costali anche scomposte, in assenza di lesioni traumatiche aperte), dovute allo schiacciamento prodotto dal mezzo sul quale operava, il necessitò di ricovero in ambiente di terapia intensiva dove, a seguito di molteplici Per_1
infezioni, sopraggiunse la morte per insufficienza multiorgano da shock settico.
All'esito del processo penale di primo grado, veniva dichiarato Controparte_1
colpevole dei reati ascritti e condannato, in solido con la quale responsabile CP_2 civile per il fatto dell'imputato, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. Appaiono fondamentali nella ricostruzione delle responsabilità i seguenti passaggi della pronuncia in primo grado con la quale si è statuito che “Lo
[...] si avviò a svolgere l'intervento di smontaggio senza essere stato edotto circa gli Per_1
specifici rischi connessi al tipo di attività e senza essere stato formato e addestrato ad affrontarli ed evitarli … pur essendo stato assunto nel giugno 2010, ossia un anno prima che si verificasse il sinistro di cui rimaneva vittima e, quindi, non potendo certo qualificarsi come un operaio “esperto”(…) Nella specie, pertanto, si ravvisa una posizione di garanzia del datore di lavoro e, quindi, da parte sua, una condotta omissiva causalmente legata all'incidente (…) Né, peraltro può dirsi che causa esclusiva dell'incidente si stata la condotta della vittima, sul rilievo che quest'ultima non solo avrebbe dovuto astenersi dall'agire in assenza di una preventiva attività di formazione, ma anche che il distacco della colonna fu cagionato proprio da una manovra errata o comune improvvida dell'operatore. (…) il ha patito l'infortunio esiziale proprio mentre Per_1
svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro in condizioni di prevedibile insicurezza, in ragione dell'evidenziata mancata valutazione del rischio specifico in essa insisto e del mancato approntamento di misure di sicurezza pure presente in azienda. (…) le complicanze settiche seguite al ricovero del Lo Re in Reparto di terapia intensiva rappresentarono uno dei fattori causali dell'evento lesivo, ma non certo quello esclusivo;
infatti, la condotta dell'agente, integrata dalla mancata osservanza di norme
5 antinfortunistiche che avrebbero permesso di elidere o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio del verificarsi del sinistro, ha costituto un antecedente senza del quale
l'infortunio non si sarebbe verificato con quel decorso e con quelle modalità…”.
Orbene, alla luce dell'intervenuta irrevocabilità delle statuizioni penali sul fatto e sulle responsabilità dell'odierno convenuto, questo Tribunale in sede civile è stato chiamato a procedere alla liquidazione dei danni patiti dai prossimi congiunti del in Per_1
conseguenza del sinistro occorso al de cuius e del successivo evento morte, al cui pagamento sono tenuti, in solido, l'imputato ( e il responsabile civile ( CP_1 CP_2
qui convenuti.
Sull'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile
L'art. 539 c.p.p. in tema di statuizioni del Giudice penale sulle questioni civili, stabilisce che “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova”.
Quella di cui alla citata disposizione è una sentenza con la quale il giudice penale accerta la sussistenza dei presupposti del diritto al risarcimento rimettendo al giudice civile l'accertamento in ordine all'an e al quantum del danno da risarcire (cd. danno conseguenza).
Più precisamente, con la condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p. il Giudice penale accerta - con efficacia di giudicato vincolante per il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di liquidazione dei danni - l'esistenza di un fatto illecito (perché posto in violazione di una norma penale), l'imputazione soggettiva del fatto all'autore del reato (a titolo di dolo, colpa o preterintenzione), la sussistenza di un evento di danno (limitatamente alle ipotesi di reati di evento, come quello in esame) e di un nesso di causalità materiale tra il fatto illecito (fatto di reato, secondo la terminologia penalistica) e l'evento di danno.
Qualora ritenga già raggiunta la prova di un danno conseguenza, il giudice penale potrà condannare al pagamento di una provvisionale nei limiti della prova di tale danno.
Spetterà, invece, al giudice civile, adito per la liquidazione dei danni, accertare l'effettiva sussistenza dei danni conseguenza lamentati nonché la ricorrenza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l'evento di danno e i danni conseguenza. Sarà, infine,
6 compito del Giudice civile procedere all'esatta quantificazione dei danni conseguenza accertati (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 11/01/2021, n.19, secondo la quale “Nei reati di danno la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”).
Quanto alla dibattuta questione relativa all'efficacia della sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice penale ex art. 539 c.p.p. nel successivo giudizio civile volto alla liquidazione del danno, è bene chiarire che è convincimento di questo giudice che, nel caso di specie, il riferimento al dettato normativo di cui all'art. 651 c.p.p. non sia corretto.
Stabilisce l'art. 651 c.p.p. che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ora, tale disposizione è stata giustamente interpretata in senso restrittivo (ponendosi essa come deroga alla regola generale dell'autonomia tra giudizio penale e civile), ritenendo di dover limitare l'efficacia esterna del giudicato penale all'accertamento sul fatto, alla sua qualificazione in termini di illecito penale e all'accertamento della riferibilità causale (in termini di causalità materiale) del fatto all'imputato, con esclusione di ogni efficacia di giudicato delle statuizioni relative ai profili di colpevolezza (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
20/08/2018, n. 20786; Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 11/07/2023).
Senonché, questo giudicante è convinto che l'art. 651 c.p.p. trovi applicazione con riferimento alle sole statuizioni penali contenute nella sentenza di condanna ma non con riguardo alle statuizioni civili;
in sostanza, tale norma non potrebbe essere invocata tutte le volte in cui la persona offesa si sia costituita parte civile. Per tale ipotesi la normativa di riferimento andrebbe individuata nell'art. 539 c.p.p. e in generale nella regola di cui art. 2909 c.c.
7 In senso conforme, si richiama il principio di diritto, pienamente condiviso da questo
Giudice, sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale “qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il
Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perchè il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il
Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 c.p.p., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cassazione civile sez. III - 09/03/2018, n. 5660).
Tra l'altro, va evidenziato che, ove si ritenesse applicabile l'art. 651 c.p.p. anche ai casi di costituzione di parte civile, potrebbe verificarsi l'assurda ipotesi in cui a fronte di una
8 condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale, il giudice civile potrebbe ritenere insussistenti profili di colpa o di dolo in capo all'imputato
(presunto danneggiante) e non liquidare alcunché in favore della parte civile, già destinataria di una sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno.
In tal modo, non soltanto si disperderebbe il risultato raggiunto all'esito del processo penale (la condanna generica sarebbe addirittura tamquam non esset) ma si consentirebbe al condannato in via generica di rimettere in discussione una statuizione già passata in giudicato, con evidente vulnus rispetto ad uno dei fondamentali principi processuali del nostro ordinamento, civile e penale: quello del ne bis in idem.
Appare, dunque, ragionevole e preferibile ritenere che la condanna generica al risarcimento contenuta in una sentenza penale, una volta passata in giudicato, faccia stato tra le parti ex art. 2909 c.c., chiaramente entro i limiti degli accertamenti demandati al giudice penale e da quest'ultimo effettivamente compiuti e, dunque, si ribadisce, limitatamente agli accertamenti in ordine alla sussistenza del fatto illecito, all'imputazione soggettiva del fatto all'autore del reato (a titolo di dolo, colpa o preterintenzione), alla sussistenza di un evento di danno (limitatamente alle ipotesi di reati di evento) e di un nesso di causalità materiale tra il fatto illecito (fatto di reato, secondo la terminologia penalistica) e l'evento di danno.
Venendo, ora, al caso in esame, e la sostengono che Controparte_1 CP_2
l'accertamento di questo giudice civile dovrebbe estendersi al grado di colpa dell'autore del reato e all'incidenza causale della condotta colposa della vittima nella produzione dell'evento lesivo. I convenuti, nel dettaglio, sostengono che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale avrebbero evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice penale, una condotta gravemente colposa del danneggiato, il quale avrebbe assunto un comportamento abnorme, esorbitante e comunque non prevedibile, così contribuendo alla verificazione dell'evento, circostanza da valutare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sul punto, ritiene questo Giudice, facendo proprie le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, che “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante (…) in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la
9 responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (cfr. Cass.
15392/ 2018; Cass. 21563/ 2018)”; conseguentemente, “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez.
III Sent., 06/09/2023, n. 26009).
Ad avviso di questo Giudice non può che evidenziarsi in questa sede l'impossibilità di procedere ad un ulteriore accertamento in ordine all'apporto causale della condotta del danneggiato che, allo stato, è vincolato dagli esiti della sentenza penale. Allorquando il giudice penale abbia effettuato un accertamento del grado della colpa, tanto dell'imputato quanto del danneggiato, il giudice civile non può, difatti, procedere ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, neppure a fini civili, per come irrevocabilmente accertati in sede penale.
Tornando ad occuparci del caso concreto, il giudice penale, oltre a pronunciarsi in merito alla colpevolezza dell'imputato, ha statuito sulla base dell'istruttoria dibattimentale, in ordine alla condotta della vittima quale causa sufficiente a produrre l'evento, pervenendo con una motivazione logica, chiara e dettagliata, alla conclusione che il comportamento del non rivestisse i caratteri della eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al Per_1
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute tali da assurgere a causa sopravvenuta da sola a sufficiente a produrre l'evento.
La responsabilità del datore di lavoro
È coperta dal giudicato penale, dunque, ogni questione inerente alla condotta antigiuridica e colpevole del datore di lavoro, alla verificazione di un evento di danno (lesione alla salute e al bene vita) e alla sussistenza di un nesso di derivazione causale (c.d. causalità materiale) tra fatto illecito e danno evento. In particolare, quanto al nesso di causalità materiale nella sentenza penale è stato accertato che né la condotta della vittima né quella negligente dei sanitari che ebbero in cura la vittima dell'infortunio costituirono cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso di causalità tra l'omissione del datore di lavoro e l'evento lesivo.
La responsabilità della struttura sanitaria
10 Rispetto agli eventi lesivi per i quali è causa (evento morte ed evento lesione dell'integrità psico -fisica) deve attribuirsi il ruolo di concausa (sopravvenuta e dipendente) alla condotta negligente dei sanitari che ebbero in cura il per le lesioni occorse sul luogo di Per_1
lavoro.
Quella delle strutture sanitarie per danni arrecati ai pazienti è come chiaramente desumibile dall'espresso richiamo agli articoli 1218 e 1228 c.c. contenuto nell'art. 7, L. 8 marzo 2017,
n. 24 (cd. legge ), una responsabilità di natura contrattuale (qualificazione, è Parte_4
bene sottolineare, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente all'entrata in vigore della legge – Bianco, la quale, in tal senso, si è Pt_4
limitata a recepire questo prevalente e condivisibile orientamento;
cfr. ex multis Cass. Civ., sezioni unite, n. 577/2008). L'ingresso e l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria implicano, infatti, la conclusione di un contratto atipico di spedalità, in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga ad una serie di prestazioni in favore del paziente, prima fra tutte quella di tipo medico, erogata concretamente mediante il ricorso all'opera di ausiliari.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio. In particolare, spetterà al paziente danneggiato (ovvero ai suoi eredi) provare l'esistenza del contratto di spedalità, l'evento lesivo ed il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento
(onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno); spetterà, invece, alla struttura sanitaria provare l'esatto adempimento oppure che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa ad essa non imputabile (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI, n. 21939/2019).
Tanto chiarito, nel caso di specie, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti della
ASL.
Premesso che la sussistenza del contratto di spedalità risulta incontestata tra le parti (oltre che essere documentalmente provata), la consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ambito del presente procedimento (a firma del dott. e Dott. Persona_2
, datata 22.09.2023) ha permesso di appurare la sussistenza di un Persona_3
11 evento lesivo e di danni conseguenza da esso derivanti nonché la sussistenza di un nesso eziologico tra una condotta colposa della struttura e l'evento morte stesso.
Nel dare risposta ai quesiti formulati, i consulenti tecnici d'ufficio - le cui conclusioni e valutazioni sono pienamente condivisibili, in quanto fondate su dati oggettivamente riscontrabili e dotate di logicità intrinseca e coerenza rispetto alle premesse di fatto e teoriche esposte - hanno concluso in tal senso: “lo stato settico sofferto dal Sig.
[...]
è stato sostenuto da microrganismi di origine nosocomiale, determinando Per_1
causalmente il decesso. 2) Di fronte ad una infezione nosocomiale sussiste una responsabilità della struttura sanitaria per evidente inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto, implicante, come si è detto, anche le obbligazioni accessorie di sicurezza e protezione, nella specie consistenti nel garantire un ambiente igienicamente protetto in misura tale da impedire il verificarsi di questo tipo di infezioni.
3) Non emergono rilievi documentali in grado di dimostrare l'estraneità della
[...]
alla verificazione della conseguenza dannosa infettiva. […] Si Controparte_6
delineano quindi carenze del rispetto delle norme igieniche e difetto di organizzazione della struttura sanitaria predetta. 4) La degenza ospedaliera presso il Reparto di Terapia
Intensiva del P.O. di Brindisi si dilungava dal 16.06 al 24.08.11, giorno del decesso. Dopo un iniziale periodo di efficace trattamento, in presenza di un soggetto neurologicamente integro, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute fino allo shock settico, insufficienza multiorgano ed exitus”.
In definitiva, i CC.TT.UU. hanno accertato, da un lato, che il de cuius ha contratto in ambiente ospedaliero delle gravi infezioni e che, dall'altro, esse hanno condotto al suo decesso.
A fronte di tanto, l'ASL convenuta non ha fornito adeguata prova liberatoria. In particolare, in ordine alle accertate infezioni nosocomiali, la convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il contagio, come dettagliatamente indicate dai CCTTUU nella consulenza assunta in corso di causa (sul punto, cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.16900, secondo cui “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in
12 ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse”).
Sull'an e sul quantum delle richieste risarcitorie
Tanto chiarito e passando alla valutazione dei danni conseguenza, è convincimento di questo Giudice che le risultanze probatorie dimostrino la fondatezza, sia pure parziale, della domanda risarcitoria proposta dagli attori e le responsabilità dei convenuti.
DANNI NON PATRIMONIALI
Il danno catastrofale o biologico terminale
Le richieste risarcitorie avanzate dagli attori attengono, in primis, al danno non patrimoniale subito da e richiesto iure hereditatis dai medesimi. Occorre Persona_1
al riguardo osservare che con riferimento a tale voce di danno costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se – come nel caso in valutazione - la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (v. Cass. SS.UU. n. 15350 del 22/07/2015).
È stato ancora chiarito che: “posto il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. In tal senso assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata
13 nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima” (v.
Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n. 4998).
In definitiva, il danno catastrofale (o morale terminale o da lucida agonia) deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa;
esso richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass., n. 11719 del 5/05/2021).
Dal punto di vista probatorio, ad ogni modo, il danno da “lucida agonia” resta comunque un danno conseguenza, che è necessario provare, in primo luogo, in ordine alla sua verificazione (an), cioè dimostrando la “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” avvenuta nell'arco temporale tra lesione e morte. Il giudice, pertanto, non potrà far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza;
sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 19506/2024).
Nel caso di specie, dunque, non potrà seguire la liquidazione del danno non patrimoniale nella sua componente c.d. catastrofale atteso che tale voce di danno deve essere oggetto di specifica prova da parte degli eredi (cfr. Cass. civ. 8360/2010), nella fattispecie del tutto insussistente. Sarà, invece, senz'altro riconosciuta e liquidata la voce biologica terminale mediante applicazione dei criteri previsti nelle Tabelle di MI, come danno biologico temporaneo, per il periodo di degenza presso la struttura fino alla data del decesso,
14 liquidato tenuto conto del criterio stabilito per l'inabilità temporanea assoluta con personalizzazione massima (pari ad € 172,50 x 68 gg), per un totale di € 11.730,00.
Il danno da perdita parentale
Tale voce di danno, come noto, è ricollegabile alla lesione del diritto al godimento delle relazioni affettive con la persona cara, intesa come diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. La sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione
“iuris tantum”, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da fare venire meno o attenuare la presunzione predetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c. a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. III, n. 9010/2022). Nel caso concreto, la liquidazione deve avvenire tenendo conto, di una serie di parametri, quali: l'età del defunto, l'età del superstite che domanda risarcimento, il rapporto di parentela tra la vittima e il superstite, la convivenza col defunto, la composizione del nucleo familiare, le modalità di commissione dell'illecito.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di dover procedere alla quantificazione di subiecta voce di danno applicando i criteri contenuti nelle note tabelle del Tribunale di MI (vigenti al momento della decisione, da ritenersi quale equo punto di riferimento allo scopo di garantire una liquidazione uniforme sull'intero territorio nazionale, come disposto a far data dalla pronuncia della Cassazione Civ. n. 12408/2011).
Pertanto, quanto alla determinazione di tale danno, si procederà secondo il seguente calcolo a punti, sulla base delle ultime Tabelle di MI, considerando il valore punto base per il 2024, pari ad € 3.911,00:
- , moglie della vittima: Parte_1
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 52, punti 18;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 30;
15 Punti totali riconosciuti: 91 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 355.901,00.
- figlio della vittima: Parte_2
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 30, punti 24;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 15 (intensità media della relazione posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con il coniuge e che, in un'ottica di vita residua,
a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con la moglie,
i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare);
Punti totali riconosciuti: 82 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 320.702,00.
- , figlia della vittima: Parte_3
A. età della vittima, anni 55, punti 18;
B. età del congiunto superstite, anni 24, punti 24;
C. rapporto di convivenza, punti 16;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti, punti 9;
E. intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto, punti 15 (intensità media della relazione posto che, avuto riguardo all'id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che i momenti di condivisione di attività quali vacanze, hobby e ricorrenze, fossero inferiori rispetto a quelli trascorsi con il coniuge e che, in un'ottica di vita residua,
a differenza del coniuge che l'avrebbe verosimilmente trascorsa interamente con la moglie,
i figli si sarebbero presto resi indipendenti dal nucleo familiare);
Punti totali riconosciuti: 82 x € 3.911,00 = importo del risarcimento € 320.702,00
DANNI PATRIMONIALI
I congiunti del hanno domandato iure proprio il risarcimento del danno Per_1
patrimoniale futuro patito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto. Essa è voce di danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto. Ritiene questo Giudice che tale richiesta risarcitoria debba essere disattesa per
16 assoluta mancanza di elementi di prova, anche soltanto indiziari, idonei a dimostrare la ricorrenza del danno patrimoniale invocato, la cui sussistenza non può ritenersi assistita da presunzione relativa, a differenza del danno da perdita del rapporto parentale.
Va osservato, innanzitutto, che, in relazione a tale voce di danno, gli attori si sono limitati ad allegare che “hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un contributo economico da parte del de cuius, che era
l'unico percettore di reddito, infatti la moglie , si è sempre dedicata alla Parte_1 famiglia ed i figli e non hanno un reddito autonomo” e soltanto Pt_2 Parte_3 con la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., recante data 30.01.2025, hanno depositato il documento relativo al CUD 2011 del de cuius (relativo all'anno di imposta
2010). Di tale documento non può, tra l'altro, tenersi conto in questa sede in quanto tardivo e quindi non ritualmente acquisito al processo. Tra l'altro, la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dal Giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica (Cass. n. 21526/2021) e i documenti irritualmente prodotti dovranno essere espunti dal fascicolo telematico.
In ordine alla prova del danno patrimoniale conseguente al decesso del prossimo congiunto, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” ed ancora “La risarcibilità del danno patrimoniale che il coniuge abbia a subire, in conseguenza del fatto illecito altrui concretatosi nell'evento mortale del congiunto, non
17 necessita di una puntuale allegazione della posizione economica del defunto. La prova del danno, consistente nelle attribuzioni economiche di cui il superstite sarebbe stato destinatario, infatti, può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta: tanto in punto di reddito presumibile del defunto, quanto in relazione alla volontà di destinazione dello stesso”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/12/2018,
n.31549).
Ora, venendo al caso di specie, i dati incontestati che emergono dall'istruttoria compiuta sono i seguenti: la vittima al momento dell'infortunio lavorava come operaio (non è dato sapere se a tempo determinato o indeterminato ovvero se a tempo pieno o parziale); la vittima era coniugata e padre di due figli maggiorenni all'epoca dell'evento lesivo. Altro non è dato sapere in ordine al presumibile reddito futuro della vittima, alla capacità dei prossimi congiunti di produrre autonomamente reddito e, soprattutto, alla presumibile destinazione (e in quale misura) del reddito prodotto dal de cuius alle esigenze di vita familiare. In mancanza di prova (o, anche soltanto, indizi) in ordine a tutto questo, la mera relazione parentale non pare sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento di tale voce di danno, rimasta, si ribadisce, del tutto scoperta di prova.
D'altro canto, si osserva che liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante invocato sulla base della mera prova del rapporto parentale significherebbe affermare che tale danno debba ritenersi in re ipsa, conclusione di certo non condivisibile, ad avviso di chi giudica, né condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede la prova specifica di tale danno conseguenza sia pure per presunzioni, le quali, a parere di questo Giudice, debbono essere precise, plurime e concordanti.
La liquidazione del danno patrimoniale emergente (ossia le perdite economiche e gli esborsi effettuati), nella specie le spese funerarie, deve essere effettuata sulla base della fattura in atti, allegata all'atto di citazione, per € 3.123,00, somma dalla quale si deve decurtare quanto già corrisposto da (per la medesima voce di danno patrimoniale) pari CP_7 ad € 1.907,24; residua, dunque, un credito di € 1.215,76.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, i convenuti vanno condannati al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente
18 rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla responsabilità solidale
Il danno come innanzi quantificato dovrà essere risarcito dagli odierni convenuti in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., dovendosi presumere un grado di colpa paritario nelle omissioni contestate, secondo il principio di legittimità per il quale “…l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo …. sicché – sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi” (cfr. Cassazione Civile, n. 28656/2017).
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00, tenuto conto del decisum, con distrazione in favore del procuratore delle parti attrici dichiaratosi anticipatario.
Non si ritiene di applicare alcun aumento dei compensi ai sensi dell'art. 4 D.M. 147/2022, stante la sostanziale identità delle difese svolte in favore degli attori nei confronti di tutte le parti convenute e la non particolare complessità dell'attività istruttoria compiuta e finalizzata alla prova del lamentato danno parentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
, e CONCETTA contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
e così provvede:
[...] CP_2 CP_5
19 - accoglie le domande attore e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, per la causali indicate in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di:
a) della somma di € 355.901,00 a titolo di danno da perdita parentale;
Parte_1
b) della somma di € 320.702,00 a titolo di danno da perdita parentale Parte_2
c) della somma di € 320.702,00 a titolo di danno da perdita Parte_3
parentale;
d) e della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
11.730,00 a titolo di danno biologico terminale temporaneo iure hereditatis;
e) e della somma complessiva di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.215,76 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì i convenuti in solido, al pagamento degli interessi legali da computarsi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande, per come indicato in motivazione;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore degli attori, Avv. Donato Musa, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in complessivi € 30.686,00 di cui € 1.493,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brindisi, 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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