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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2024, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11093/2023 promossa da:
dell'avv. GUADAGNINI MATTEO, dell'avv. TEALDI Controparte_1
ALBERTO e dell'avv. GASTALDI NICCOLO', elettivamente domiciliata in C.SO GALILEO
FERRARIS 46, TORINO, presso il difensore avv. TEALDI ALBERTO.
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. COMBA SIMONE, elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA G.B. VIOTTI, 9 10121 TORINO presso il difensore avv. COMBA SIMONE
, con il patrocinio dell'avv. SERASSO PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C.SO CP_3
VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO presso il difensore avv. SERASSO PATRIZIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
A. dato atto che all'udienza del 30 novembre 2023 l'attrice ha dichiarato la propria disponibilità ad una soluzione transattiva della controversia, mentre le parti convenute l'hanno esclusa,
B. in revoca dell'ordinanza emessa, B.
1. ammettere i capitoli di prova dedotti pagina 1 di 7 - omissis-
C. accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di servizi aggiudicato all'attrice;
D. in subordine dichiarare l'inadempimento delle convenute all'obbligo di comportamento secondo quanto disposto dall'art. 1337 Cod. Civ.;
E. in ulteriore subordine accertare e dichiarare che il comportamento delle convenute si è posto in contrasto con il disposto dell'art. 2043 Cod. Civ.;
F. dichiarare tenute e condannare le convenute al risarcimento dei danni provocati all'attrice per le tre ipotesi sopra esposte, da quantificarsi anche eventualmente in via equitativa;
G. con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese.
Per parte convenuta Controparte_4
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere ogni domanda di Controparte_5
dichiarare tenuta e condannare l risarcimento dei danni ex Controparte_5
art. 96 c.p.c. in favore della convenuta da liquidarsi di Controparte_4
ufficio con ogni consequenziale provvedimento.
Condannare altresì controparte alla rifusione di spese e compensi professionali aumentati di un terzo ai sensi dell'art.
4. D.M. 55/2014, n. 8, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, nonché oltre oneri e accessori di legge.
Per parte convenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino contrariis rejectis
Nel merito:
- respingere le domande proposte dalla società Controparte_5
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CPA e rimborso forfettario
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 7 Parte Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora in avanti Controparte_5
conveniva in giudizio e rappresentava che da anni Controparte_6
svolgeva attività di facility management e gestione e movimentazione rifiuti per imprese di grandi dimensioni;
che aveva intrattenuto rapporti relativi alle pulizie per lo stabilimento di Brescia dal CP_3
2008 al 2021; che parallelamente aveva iniziato un rapporto di fornitura di servizi di movimentazione e gestione di rifiuti a favore di nel predetto stabilimento sin dal 2017; che il rapporto contrattuale CP_3
era stato instaurato con poi divenuta che Controparte_7 Controparte_4
svolgeva diversi servizi per;
che nel corso della vigenza del contratto di appalto di servizi CP_3
precedentemente stipulato veniva indetta da una gara per la continuazione del medesimo CP_2
Parte rapporto;
che partecipava alla gara e, dopo aver confermato su richiesta di il mantenimento CP_3
dello stesso standard qualitativo fino a quel momento garantito, ne risultava aggiudicatrice in seguito all'accettazione dell'offerta da parte di;
che, di conseguenza, chiedeva di incontrare le odierne CP_2 convenute per discutere degli “assetti futuri dei rapporti”; che manifestava la disponibilità di un CP_3
Parte incontro indicando due possibili date per lo svolgimento dello stesso;
che si rendeva disponibile per una delle specifiche date proposte dalla convenuta;
che , dopo aver confermato l'imminente CP_3
riunione, comunicava improvvisamente il giorno successivo (22 giugno 2022), e senza addurre alcuna giustificazione, che l'incontro non era più necessario;
che il 30 giungo informava, tramite il CP_2
proprio portale di gestione degli ordini, che il rapporto contrattuale in essere veniva prorogato dal 30 Parte giugno fino al 30 settembre;
che il 1° settembre la società Atlas richiedeva a la documentazione relativa al personale utilizzato nei servizi per conto nello stabilimento di Brescia, CP_2 CP_3
Parte comunicando altresì che sarebbe subentrata ad nell'attività di movimentazione dei rifiuti precedentemente messa a gara;
che in seguito alla proteste dell'odierna attrice , soltanto in data 5 CP_2
Parte settembre, le comunicò che il servizio era stato aggiudicato ad altra impresa, pertanto procedeva alla consegna della documentazione richiesta e del cantiere;
che proponeva il 12 settembre un CP_2
Parte incontro telematico, svoltosi il giorno seguente;
che alle successive richieste di chiarimenti di le Parte Società convenute rispondevano in modo contraddittorio. Conseguentemente sosteneva di essere risultata vincitrice della gara bandita e che la richiesta dell'incontro fosse volta ad “affrontare congiuntamente diverse prospettive rispetto all'asta e all'aggiudicazione” e che tale interlocuzione costituiva la naturale conseguenza dell'ordinario e fisiologico svolgimento dei rapporti tra le società predette, anche in ragione dei pregressi rapporti intrattenuti tra le odierne parti processuali.
In punto di diritto, parte attrice sosteneva che il contratto di appalto si fosse concluso con la comunicazione della vincita della gara bandita, da parte di , e con la conseguente accettazione di CP_2
Parte
senza che fosse necessaria la presentazione di alcun ordine o il completamento di ulteriori pagina 3 di 7 formalità che avrebbero costituito, semmai, una mera attività esecutiva dell'accordo raggiunto;
pertanto la mancata esecuzione dell'accordo esponeva le convenute al sorgere di una responsabilità per Parte inadempimento. Secondo inoltre, le convenute avevano altresì violato l'obbligo di buona fede nelle trattative statuito nell'art. 1337 c.c.
In punto danni l'attrice sosteneva di aver subito un danno patrimoniale determinato dai costi sostenuti per il personale nella gestione della gara e delle 4 revisioni e nel mancato utile derivante
Parte dall'aggiudicazione della commessa. Da ultimo, rappresentava un vulnus alla propria immagine professionale derivante dalla mancata vincita della commessa che le era storicamente affidata da . CP_3
Chiedeva, pertanto, di accertare l'inadempimento delle società convenute o, in subordine, dichiarare l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c. o comunque la contrarietà delle condotte sopra esposte al disposto dell'art. 2043 c.c., e per conseguenza condannare le convenute al risarcimento dei danni cagionati.
si costituiva contestando integralmente il contenuto dell'atto di Controparte_4
citazione. Parte convenuta rappresentava, in particolare, che in seguito alla comunicazione della propria accettazione dell'offerta dell'attrice alle “condizioni tecnico-economiche in allegato”, e che a ciò Parte avrebbe fatto seguito l'emissione dei documenti contrattuali previo espletamento di ulteriori oneri, comunicava inaspettatamente che “a seguito degli eventi esogeni che hanno stravolto la struttura economica dei mercati con l'aumento generalizzato dei prezzi, in queste condizioni non possiamo dar corso alla sottoscrizione del contratto così come definito”. In risposta a tale comunicazione CP_3
confermava che avrebbero fatto fede le tariffe presentante nel quarto rilancio, e forniva la propria disponibilità per l'incontro richiesto. Quest'ultimo veniva poi annullato dalla stessa a seguito CP_3
Parte della conferma di delle proprie intenzioni sopra riportate.
Per fronteggiare la situazione imprevista che si era venuta a creare chiedeva all'attrice di CP_2
prorogare il contratto scaduto di ulteriori tre mesi e nelle sue more il subappalto veniva assegnato all'impresa ad un'altra impresa. Parte Parte convenuta, contestando la costruzione giuridica di sosteneva che il contratto non si fosse
Parte mai perfezionato per via del diniego manifestato dall'attrice; sarebbe stata quindi, a rifiutare di Parte stipulare il contratto alle condizioni già pattuite. cercava, quindi, di ricondurre ad un CP_3
ripensamento accettando la proposta di un incontro mentre la controparte confermava la propria indisponibilità. Con la propria comparsa , infine, contestava la fondatezza dei danni CP_2
asseritamente patiti dall'attrice.
Parte Domandava, pertanto, di respingere le domande attoree e di condannare al risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali. pagina 4 di 7 Si costituiva tempestivamente ribadendo la ricostruzione in fatto già prospettata da CP_3 CP_2
e negando che nessun contratto fosse mai stato concluso tra le parti. L'espresso diniego manifestato dall'odierna attrice alla conclusione dell'accordo sarebbe, a dire dell'ulteriore Società convenuta, incompatibile con l'asserita violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle negoziazioni
“non sussistendo alcuna interruzione arbitraria delle trattative e non potendo dirsi frustrate le aspettative della controparte rispetto alla conclusione di un contratto che essa stessa ha dichiarato di non voler sottoscrivere”. Di conseguenza chiedeva il rigetto delle domande attoree e la rifusione delle spese processuali.
Con le successive memorie ex art. 171 ter le parti processuali ribadivano le argomentazioni già esposte e svolgevano le reciproche contestazioni.
Parte attrice, in particolare, ribadiva il completo silenzio delle convenute circa la loro volontà di rivolgersi ad altri soggetti e di essere venuta a conoscenza della nuova aggiudicazione soltanto in seguito alle richieste avanzate da Atlas il primo settembre. Veniva, inoltre, precisato che con la email
Parte contestata dalle convenute, si stava adoperando unicamente per compiere una
“reingegnerizzazione” di un processo, un'operazione fisiologica nell'ambito di riferimento.
A seguito della prima udienza il giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte attrice e l'istanza di
CTU e fissava udienza per la discussione orale delle repliche alle comparse conclusionali assegnando altresì i termini opportuni
Nelle comparse conclusionali l'attrice insisteva nuovamente sull'avvenuta conclusione del contratto considerando l'attività compiuta durante la c.d. “proroga” come attività esecutiva dello stesso, stante l'applicazione delle nuove tariffe a fronte delle medesime prestazioni;
ribadiva altresì la natura fisiologica della richiesta di “reingegnerizzazione” indirizzata alle controparti tramite la email contestata e la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte delle convenute.
Le convenute, invece, riepilogavano sinteticamente le difese già esposte ed insistevano con le rispettive domande.
All'udienza ex art. 281 quinquies le parti ribadivano le rispettive tesi difensive;
la difesa di CP_3
insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed eccepiva, in particolare, l'invalidità della procura ai nuovi difensori contenuta nelle note di precisazione delle conclusioni di parte attrice rilevando l'assenza del suddetto atto tra quelli espressamente menzionati dall'art. 83 c.p.c.
In via preliminare, con riferimento all'eccepito vizio sulla regolarità della costituzione dei nuovi
Parte difensori di occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata, poiché l'atto contente la suddetta procura è qualificabile, nella sostanza, come memoria di nomina di cui all'art. 83 c.p.c., co. 3, pagina 5 di 7 non avendo valore dirimente il nomen iuris dell'atto assegnato dalla parte, ma dovendosi badare, viceversa, al contenuto sostanziale dello stesso.
Con riguardo all'asserita violazione contrattuale, prospettata dall'attrice, il Tribunale adito ritiene che questa sia priva di ogni fondamento;
non può infatti ritenersi che si sia concluso tra le parti processuali alcun contratto e, conseguentemente, non appare neanche ipotizzabile l'inadempimento contrattuale lamentato.
È ormai dato consolidato che il sistema di aggiudicazione a gara nei rapporti tra privati, come nel caso di specie, non rappresenta che una fase di negoziazione all'esito della quale avviene la stipulazione;
di conseguenza, la semplice comunicazione della vincita della gara non può, di per sé, costituire accettazione della proposta ed integrare il requisito dell'accordo di cui all'art. 1321 c.c. Ciò si desume non soltanto dalla prassi commerciale prevalente, ma anche dal paragrafo n. 13 della «Specifica tecnica
Parte di movimentazione rifiuti» allegata da alla mail di invito alla formulazioni delle offerte, nella quale si afferma che: “Al fine di procedere con l'emissione dei documenti contrattuali, dovrà essere consegnata a entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita della gara, Controparte_7 la seguente documentazione…”. Il documento indica analiticamente una copiosa documentazione il cui mancato invio alla controparte non avrebbe potuto che determinare l'impossibilità di concludere il contratto che da lì a poco si sarebbe dovuto perfezionare, ma che fino a quel momento non poteva ancora ritenersi stipulato. Un'ennesima conferma circa la necessità di compiere un'ulteriore attività negoziale per poter addivenire alla conclusione del contratto predetto, si può scorgere dall'analisi della email dell'attrice, con la quale dichiara l'impossibilità “di dar corso alla sottoscrizione del contratto così come definito”.
Per completezza occorre, inoltre, ribadire che l'accordo, quale requisito indefettibile per l'esistenza di un valido contratto, consiste nel perfetto incontro di proposta ed accettazione quanto al loro speculare contenuto, e non si può rinvenire nell'eventualità in cui una delle parti manifesti una volontà negoziale dal contenuto incompatibile con quella manifestata dalla controparte.
Anche la lamentata responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., così come quella ex art. 2043 c.c., appare priva di fondamento. Non si ravvisa, nelle condotte negoziali tenute dalle convenute, alcuna contrarietà al principio di buona fede, declinato in termini di correttezza e conformità alle legittime
Parte pratiche commerciali vigenti. Con la comunicazione del 15 giugno 2022, infatti, manifestava l'impossibilità di dar corso alla sottoscrizione del contratto alle condizioni precedentemente negoziate, giustificando, in tal guisa, la ricerca delle odierne convenute di un nuovo contraente. La celerità di tale procedimento si giustificava dalla necessità legittima di far fronte all'imminente scadenza del contratto pagina 6 di 7 precedentemente concluso e dalla conseguenza esigenza di assicurare la continuità del servizio con lo Parte stesso garantito. A nulla valgono, inoltre, i riferimenti di alle comunicazioni intrattenute successivamente con ed vista l'inequivocità della comunicazione di indisponibilità CP_2 CP_3
predetta e della sua successiva conferma del 17 giugno 2022, quest'ultima preceduta dalla risposta di con la quale si ribadiva la necessità di far comunque riferimento alle tariffe da ultimo presentate. CP_3
In conclusione, pertanto, le domande proposte devono essere ritenute infondate. L'infondatezza della domanda proposta sotto il profilo dell'an rendo, inoltre, superflua la valutazione della domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum richiesto.
In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali delle parti convenute, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, mentre si rigetta la domanda di di CP_2
condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. poiché non se ne ritengono provati i presupposti applicativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite delle controparti quantificate in € 22.457,00 per ed altrettanti per , di cui € 3.544,00 per la fase di studio, CP_3 Controparte_4
€ 2338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione e € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso del 15%.
Torino, 28 giugno 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11093/2023 promossa da:
dell'avv. GUADAGNINI MATTEO, dell'avv. TEALDI Controparte_1
ALBERTO e dell'avv. GASTALDI NICCOLO', elettivamente domiciliata in C.SO GALILEO
FERRARIS 46, TORINO, presso il difensore avv. TEALDI ALBERTO.
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. COMBA SIMONE, elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA G.B. VIOTTI, 9 10121 TORINO presso il difensore avv. COMBA SIMONE
, con il patrocinio dell'avv. SERASSO PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C.SO CP_3
VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO presso il difensore avv. SERASSO PATRIZIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
A. dato atto che all'udienza del 30 novembre 2023 l'attrice ha dichiarato la propria disponibilità ad una soluzione transattiva della controversia, mentre le parti convenute l'hanno esclusa,
B. in revoca dell'ordinanza emessa, B.
1. ammettere i capitoli di prova dedotti pagina 1 di 7 - omissis-
C. accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute al contratto di servizi aggiudicato all'attrice;
D. in subordine dichiarare l'inadempimento delle convenute all'obbligo di comportamento secondo quanto disposto dall'art. 1337 Cod. Civ.;
E. in ulteriore subordine accertare e dichiarare che il comportamento delle convenute si è posto in contrasto con il disposto dell'art. 2043 Cod. Civ.;
F. dichiarare tenute e condannare le convenute al risarcimento dei danni provocati all'attrice per le tre ipotesi sopra esposte, da quantificarsi anche eventualmente in via equitativa;
G. con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese.
Per parte convenuta Controparte_4
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere ogni domanda di Controparte_5
dichiarare tenuta e condannare l risarcimento dei danni ex Controparte_5
art. 96 c.p.c. in favore della convenuta da liquidarsi di Controparte_4
ufficio con ogni consequenziale provvedimento.
Condannare altresì controparte alla rifusione di spese e compensi professionali aumentati di un terzo ai sensi dell'art.
4. D.M. 55/2014, n. 8, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, nonché oltre oneri e accessori di legge.
Per parte convenuta CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino contrariis rejectis
Nel merito:
- respingere le domande proposte dalla società Controparte_5
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CPA e rimborso forfettario
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 7 Parte Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora in avanti Controparte_5
conveniva in giudizio e rappresentava che da anni Controparte_6
svolgeva attività di facility management e gestione e movimentazione rifiuti per imprese di grandi dimensioni;
che aveva intrattenuto rapporti relativi alle pulizie per lo stabilimento di Brescia dal CP_3
2008 al 2021; che parallelamente aveva iniziato un rapporto di fornitura di servizi di movimentazione e gestione di rifiuti a favore di nel predetto stabilimento sin dal 2017; che il rapporto contrattuale CP_3
era stato instaurato con poi divenuta che Controparte_7 Controparte_4
svolgeva diversi servizi per;
che nel corso della vigenza del contratto di appalto di servizi CP_3
precedentemente stipulato veniva indetta da una gara per la continuazione del medesimo CP_2
Parte rapporto;
che partecipava alla gara e, dopo aver confermato su richiesta di il mantenimento CP_3
dello stesso standard qualitativo fino a quel momento garantito, ne risultava aggiudicatrice in seguito all'accettazione dell'offerta da parte di;
che, di conseguenza, chiedeva di incontrare le odierne CP_2 convenute per discutere degli “assetti futuri dei rapporti”; che manifestava la disponibilità di un CP_3
Parte incontro indicando due possibili date per lo svolgimento dello stesso;
che si rendeva disponibile per una delle specifiche date proposte dalla convenuta;
che , dopo aver confermato l'imminente CP_3
riunione, comunicava improvvisamente il giorno successivo (22 giugno 2022), e senza addurre alcuna giustificazione, che l'incontro non era più necessario;
che il 30 giungo informava, tramite il CP_2
proprio portale di gestione degli ordini, che il rapporto contrattuale in essere veniva prorogato dal 30 Parte giugno fino al 30 settembre;
che il 1° settembre la società Atlas richiedeva a la documentazione relativa al personale utilizzato nei servizi per conto nello stabilimento di Brescia, CP_2 CP_3
Parte comunicando altresì che sarebbe subentrata ad nell'attività di movimentazione dei rifiuti precedentemente messa a gara;
che in seguito alla proteste dell'odierna attrice , soltanto in data 5 CP_2
Parte settembre, le comunicò che il servizio era stato aggiudicato ad altra impresa, pertanto procedeva alla consegna della documentazione richiesta e del cantiere;
che proponeva il 12 settembre un CP_2
Parte incontro telematico, svoltosi il giorno seguente;
che alle successive richieste di chiarimenti di le Parte Società convenute rispondevano in modo contraddittorio. Conseguentemente sosteneva di essere risultata vincitrice della gara bandita e che la richiesta dell'incontro fosse volta ad “affrontare congiuntamente diverse prospettive rispetto all'asta e all'aggiudicazione” e che tale interlocuzione costituiva la naturale conseguenza dell'ordinario e fisiologico svolgimento dei rapporti tra le società predette, anche in ragione dei pregressi rapporti intrattenuti tra le odierne parti processuali.
In punto di diritto, parte attrice sosteneva che il contratto di appalto si fosse concluso con la comunicazione della vincita della gara bandita, da parte di , e con la conseguente accettazione di CP_2
Parte
senza che fosse necessaria la presentazione di alcun ordine o il completamento di ulteriori pagina 3 di 7 formalità che avrebbero costituito, semmai, una mera attività esecutiva dell'accordo raggiunto;
pertanto la mancata esecuzione dell'accordo esponeva le convenute al sorgere di una responsabilità per Parte inadempimento. Secondo inoltre, le convenute avevano altresì violato l'obbligo di buona fede nelle trattative statuito nell'art. 1337 c.c.
In punto danni l'attrice sosteneva di aver subito un danno patrimoniale determinato dai costi sostenuti per il personale nella gestione della gara e delle 4 revisioni e nel mancato utile derivante
Parte dall'aggiudicazione della commessa. Da ultimo, rappresentava un vulnus alla propria immagine professionale derivante dalla mancata vincita della commessa che le era storicamente affidata da . CP_3
Chiedeva, pertanto, di accertare l'inadempimento delle società convenute o, in subordine, dichiarare l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c. o comunque la contrarietà delle condotte sopra esposte al disposto dell'art. 2043 c.c., e per conseguenza condannare le convenute al risarcimento dei danni cagionati.
si costituiva contestando integralmente il contenuto dell'atto di Controparte_4
citazione. Parte convenuta rappresentava, in particolare, che in seguito alla comunicazione della propria accettazione dell'offerta dell'attrice alle “condizioni tecnico-economiche in allegato”, e che a ciò Parte avrebbe fatto seguito l'emissione dei documenti contrattuali previo espletamento di ulteriori oneri, comunicava inaspettatamente che “a seguito degli eventi esogeni che hanno stravolto la struttura economica dei mercati con l'aumento generalizzato dei prezzi, in queste condizioni non possiamo dar corso alla sottoscrizione del contratto così come definito”. In risposta a tale comunicazione CP_3
confermava che avrebbero fatto fede le tariffe presentante nel quarto rilancio, e forniva la propria disponibilità per l'incontro richiesto. Quest'ultimo veniva poi annullato dalla stessa a seguito CP_3
Parte della conferma di delle proprie intenzioni sopra riportate.
Per fronteggiare la situazione imprevista che si era venuta a creare chiedeva all'attrice di CP_2
prorogare il contratto scaduto di ulteriori tre mesi e nelle sue more il subappalto veniva assegnato all'impresa ad un'altra impresa. Parte Parte convenuta, contestando la costruzione giuridica di sosteneva che il contratto non si fosse
Parte mai perfezionato per via del diniego manifestato dall'attrice; sarebbe stata quindi, a rifiutare di Parte stipulare il contratto alle condizioni già pattuite. cercava, quindi, di ricondurre ad un CP_3
ripensamento accettando la proposta di un incontro mentre la controparte confermava la propria indisponibilità. Con la propria comparsa , infine, contestava la fondatezza dei danni CP_2
asseritamente patiti dall'attrice.
Parte Domandava, pertanto, di respingere le domande attoree e di condannare al risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali. pagina 4 di 7 Si costituiva tempestivamente ribadendo la ricostruzione in fatto già prospettata da CP_3 CP_2
e negando che nessun contratto fosse mai stato concluso tra le parti. L'espresso diniego manifestato dall'odierna attrice alla conclusione dell'accordo sarebbe, a dire dell'ulteriore Società convenuta, incompatibile con l'asserita violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle negoziazioni
“non sussistendo alcuna interruzione arbitraria delle trattative e non potendo dirsi frustrate le aspettative della controparte rispetto alla conclusione di un contratto che essa stessa ha dichiarato di non voler sottoscrivere”. Di conseguenza chiedeva il rigetto delle domande attoree e la rifusione delle spese processuali.
Con le successive memorie ex art. 171 ter le parti processuali ribadivano le argomentazioni già esposte e svolgevano le reciproche contestazioni.
Parte attrice, in particolare, ribadiva il completo silenzio delle convenute circa la loro volontà di rivolgersi ad altri soggetti e di essere venuta a conoscenza della nuova aggiudicazione soltanto in seguito alle richieste avanzate da Atlas il primo settembre. Veniva, inoltre, precisato che con la email
Parte contestata dalle convenute, si stava adoperando unicamente per compiere una
“reingegnerizzazione” di un processo, un'operazione fisiologica nell'ambito di riferimento.
A seguito della prima udienza il giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte attrice e l'istanza di
CTU e fissava udienza per la discussione orale delle repliche alle comparse conclusionali assegnando altresì i termini opportuni
Nelle comparse conclusionali l'attrice insisteva nuovamente sull'avvenuta conclusione del contratto considerando l'attività compiuta durante la c.d. “proroga” come attività esecutiva dello stesso, stante l'applicazione delle nuove tariffe a fronte delle medesime prestazioni;
ribadiva altresì la natura fisiologica della richiesta di “reingegnerizzazione” indirizzata alle controparti tramite la email contestata e la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte delle convenute.
Le convenute, invece, riepilogavano sinteticamente le difese già esposte ed insistevano con le rispettive domande.
All'udienza ex art. 281 quinquies le parti ribadivano le rispettive tesi difensive;
la difesa di CP_3
insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed eccepiva, in particolare, l'invalidità della procura ai nuovi difensori contenuta nelle note di precisazione delle conclusioni di parte attrice rilevando l'assenza del suddetto atto tra quelli espressamente menzionati dall'art. 83 c.p.c.
In via preliminare, con riferimento all'eccepito vizio sulla regolarità della costituzione dei nuovi
Parte difensori di occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata, poiché l'atto contente la suddetta procura è qualificabile, nella sostanza, come memoria di nomina di cui all'art. 83 c.p.c., co. 3, pagina 5 di 7 non avendo valore dirimente il nomen iuris dell'atto assegnato dalla parte, ma dovendosi badare, viceversa, al contenuto sostanziale dello stesso.
Con riguardo all'asserita violazione contrattuale, prospettata dall'attrice, il Tribunale adito ritiene che questa sia priva di ogni fondamento;
non può infatti ritenersi che si sia concluso tra le parti processuali alcun contratto e, conseguentemente, non appare neanche ipotizzabile l'inadempimento contrattuale lamentato.
È ormai dato consolidato che il sistema di aggiudicazione a gara nei rapporti tra privati, come nel caso di specie, non rappresenta che una fase di negoziazione all'esito della quale avviene la stipulazione;
di conseguenza, la semplice comunicazione della vincita della gara non può, di per sé, costituire accettazione della proposta ed integrare il requisito dell'accordo di cui all'art. 1321 c.c. Ciò si desume non soltanto dalla prassi commerciale prevalente, ma anche dal paragrafo n. 13 della «Specifica tecnica
Parte di movimentazione rifiuti» allegata da alla mail di invito alla formulazioni delle offerte, nella quale si afferma che: “Al fine di procedere con l'emissione dei documenti contrattuali, dovrà essere consegnata a entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita della gara, Controparte_7 la seguente documentazione…”. Il documento indica analiticamente una copiosa documentazione il cui mancato invio alla controparte non avrebbe potuto che determinare l'impossibilità di concludere il contratto che da lì a poco si sarebbe dovuto perfezionare, ma che fino a quel momento non poteva ancora ritenersi stipulato. Un'ennesima conferma circa la necessità di compiere un'ulteriore attività negoziale per poter addivenire alla conclusione del contratto predetto, si può scorgere dall'analisi della email dell'attrice, con la quale dichiara l'impossibilità “di dar corso alla sottoscrizione del contratto così come definito”.
Per completezza occorre, inoltre, ribadire che l'accordo, quale requisito indefettibile per l'esistenza di un valido contratto, consiste nel perfetto incontro di proposta ed accettazione quanto al loro speculare contenuto, e non si può rinvenire nell'eventualità in cui una delle parti manifesti una volontà negoziale dal contenuto incompatibile con quella manifestata dalla controparte.
Anche la lamentata responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., così come quella ex art. 2043 c.c., appare priva di fondamento. Non si ravvisa, nelle condotte negoziali tenute dalle convenute, alcuna contrarietà al principio di buona fede, declinato in termini di correttezza e conformità alle legittime
Parte pratiche commerciali vigenti. Con la comunicazione del 15 giugno 2022, infatti, manifestava l'impossibilità di dar corso alla sottoscrizione del contratto alle condizioni precedentemente negoziate, giustificando, in tal guisa, la ricerca delle odierne convenute di un nuovo contraente. La celerità di tale procedimento si giustificava dalla necessità legittima di far fronte all'imminente scadenza del contratto pagina 6 di 7 precedentemente concluso e dalla conseguenza esigenza di assicurare la continuità del servizio con lo Parte stesso garantito. A nulla valgono, inoltre, i riferimenti di alle comunicazioni intrattenute successivamente con ed vista l'inequivocità della comunicazione di indisponibilità CP_2 CP_3
predetta e della sua successiva conferma del 17 giugno 2022, quest'ultima preceduta dalla risposta di con la quale si ribadiva la necessità di far comunque riferimento alle tariffe da ultimo presentate. CP_3
In conclusione, pertanto, le domande proposte devono essere ritenute infondate. L'infondatezza della domanda proposta sotto il profilo dell'an rendo, inoltre, superflua la valutazione della domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum richiesto.
In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali delle parti convenute, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, mentre si rigetta la domanda di di CP_2
condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. poiché non se ne ritengono provati i presupposti applicativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite delle controparti quantificate in € 22.457,00 per ed altrettanti per , di cui € 3.544,00 per la fase di studio, CP_3 Controparte_4
€ 2338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione e € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso del 15%.
Torino, 28 giugno 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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