Art. 8.
Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.
La relazione e' comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.
Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.
La relazione e' comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.