TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice estensore
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLARA Parte_1 C.F._1
VERUSCHA GLENDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PROVVISORIA E URGENTE:
pagina 1 di 6 - revocare l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza dalla data del Persona_1 ricorso alla luce dei sopravvenuti motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: ridurre l'importo ad € 100,00 fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di oneri e spese da porsi a carico dello Stato”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2025, ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la modifica della sentenza n. 574/2022, con cui il Tribunale di Lodi ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con e ha fissato in € 300,00 al Controparte_1 mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio . Persona_1
Parte ricorrente, in particolare, ha domandato la revoca del contributo per il mantenimento del figlio ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 100,00 al mese fino a un massimo di 12 mesi.
, benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 20.6.2025.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Milano in Parte_1 Controparte_1 data 12.7.2008 e dalla loro unione è nato il figlio in data 5.1.2004. Persona_1
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 574/22, pubblicata in data 1.8.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni dalle stesse concordate. In particolare, per quanto qui interessa, si era impegnato a versare a Parte_1 CP_1
per il mantenimento del figlio la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese (doc. 3
[...] parte ricorrente).
3. Come noto, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa giudicata “rebus sic stantibus”; tale pronuncia, pertanto, può essere modificata laddove “sopravvengano giustificati motivi” (art. 9 l. 898/70).
In altre parole, per modificare le statuizioni economiche contenute in una sentenza di divorzio non è sufficiente la sopravvenienza di fatti nuovi, ma è necessario che ricorrano altresì
“giustificati motivi” (Cass. civ. 21874/2014).
pagina 2 di 6 L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art.9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. civ. n.
4768/2018).
3.1 Nel caso in esame parte ricorrente, a fondamento della domanda di modifica, ha dedotto che:
- successivamente alla sentenza di divorzio il figlio non sarebbe Persona_1 economicamente autosufficiente per sua colpa avendo rifiutato a fine 2024 una proposta di assunzione presso la OR VI s.r.l.;
- sono peggiorate le proprie condizioni economiche a seguito della nascita del figlio Per_2
a dicembre 2023.
4. Ciò chiarito, quanto alla domanda di revoca del mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. n. 4765/2002; Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 7970/2013, Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del pagina 3 di 6 percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. Secondo la Suprema Corte, però, “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ.
n. 18076/2014).
4.1 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per revocare il mantenimento del padre a favore del figlio (attualmente di anni 21). Persona_1
Parte ricorrente, infatti, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non potendosi ritenere che l'assenza di una stabile occupazione sia da imputare a un comportamento negligente di . Persona_1
L'istruttoria orale, infatti, non ha consentito di provare il rifiuto di un lavoro da parte di Per_1
, tenuto conto del fatto che l'unico testimone a conoscenza dei fatti ( , padre
[...] Persona_3 del ricorrente) si è limitato a riferire di aver comunicato al nipote che la OR VI era alla ricerca di operai e che il nipote non avrebbe mandato il suo curriculum (cfr. verbale udienza
19.9.2025).
pagina 4 di 6 Ebbene, il mancato invio del curriculum non può essere equiparato a un rifiuto di un'offerta di lavoro. Peraltro, nessuna rilevanza può essere riconosciuta in tale sede all'omesso invio del curriculum in ragione del fatto che non è dato neppure sapere se quel posto di lavoro fosse in linea con il titolo di studi e le competenze professionali di , non avendo parte Persona_1 ricorrente nulla allegato sul punto.
E ancora, si osserva che lo stesso ricorrente, pur deducendo una colpevole inerzia del figlio, dà atto che il predetto dopo aver terminato gli studi ha svolto alcuni lavori “occasionali e part time”
(cfr. pag. 2 ricorso).
5. Parte ricorrente, in subordine, ha chiesto la riduzione del contributo mensile per il mantenimento del figlio a € 100,00, a tal fine allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e la nascita di un nuovo figlio, . Per_2
Anche tale domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.
Anzitutto, quanto al peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, occorre dare atto che il predetto è disoccupato dal 2019 (cfr. doc. 9 parte ricorrente), ossia da epoca antecedente il divorzio.
Quanto alla nascita del figlio , invece, si osserva che, secondo un consolidato Per_2 orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ. 12/03/2024, n. 6455) a cui questo
Tribunale intende dare continuità, la nascita di un nuovo figlio, pur rappresentando un fatto sopravvenuto, non costituisce di per sé motivo sufficiente per giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento precedentemente stabilito, in assenza della dimostrazione concreta di un peggioramento effettivo e rilevante della capacità reddituale del genitore obbligato.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito adeguata prova di una diminuzione sostanziale delle proprie risorse economiche né dell'impossibilità di far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
6. Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2) nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Lodi, Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice estensore
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLARA Parte_1 C.F._1
VERUSCHA GLENDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PROVVISORIA E URGENTE:
pagina 1 di 6 - revocare l'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza dalla data del Persona_1 ricorso alla luce dei sopravvenuti motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: ridurre l'importo ad € 100,00 fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero nella diversa misura ritenuta all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di oneri e spese da porsi a carico dello Stato”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2025, ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la modifica della sentenza n. 574/2022, con cui il Tribunale di Lodi ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con e ha fissato in € 300,00 al Controparte_1 mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio . Persona_1
Parte ricorrente, in particolare, ha domandato la revoca del contributo per il mantenimento del figlio ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 100,00 al mese fino a un massimo di 12 mesi.
, benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 20.6.2025.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Milano in Parte_1 Controparte_1 data 12.7.2008 e dalla loro unione è nato il figlio in data 5.1.2004. Persona_1
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 574/22, pubblicata in data 1.8.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni dalle stesse concordate. In particolare, per quanto qui interessa, si era impegnato a versare a Parte_1 CP_1
per il mantenimento del figlio la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese (doc. 3
[...] parte ricorrente).
3. Come noto, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa giudicata “rebus sic stantibus”; tale pronuncia, pertanto, può essere modificata laddove “sopravvengano giustificati motivi” (art. 9 l. 898/70).
In altre parole, per modificare le statuizioni economiche contenute in una sentenza di divorzio non è sufficiente la sopravvenienza di fatti nuovi, ma è necessario che ricorrano altresì
“giustificati motivi” (Cass. civ. 21874/2014).
pagina 2 di 6 L'art. 473bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art.9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. civ. n.
4768/2018).
3.1 Nel caso in esame parte ricorrente, a fondamento della domanda di modifica, ha dedotto che:
- successivamente alla sentenza di divorzio il figlio non sarebbe Persona_1 economicamente autosufficiente per sua colpa avendo rifiutato a fine 2024 una proposta di assunzione presso la OR VI s.r.l.;
- sono peggiorate le proprie condizioni economiche a seguito della nascita del figlio Per_2
a dicembre 2023.
4. Ciò chiarito, quanto alla domanda di revoca del mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. n. 4765/2002; Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 7970/2013, Cass. n. 2289/2001; Cass. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del pagina 3 di 6 percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. Secondo la Suprema Corte, però, “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ.
n. 18076/2014).
4.1 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per revocare il mantenimento del padre a favore del figlio (attualmente di anni 21). Persona_1
Parte ricorrente, infatti, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, non potendosi ritenere che l'assenza di una stabile occupazione sia da imputare a un comportamento negligente di . Persona_1
L'istruttoria orale, infatti, non ha consentito di provare il rifiuto di un lavoro da parte di Per_1
, tenuto conto del fatto che l'unico testimone a conoscenza dei fatti ( , padre
[...] Persona_3 del ricorrente) si è limitato a riferire di aver comunicato al nipote che la OR VI era alla ricerca di operai e che il nipote non avrebbe mandato il suo curriculum (cfr. verbale udienza
19.9.2025).
pagina 4 di 6 Ebbene, il mancato invio del curriculum non può essere equiparato a un rifiuto di un'offerta di lavoro. Peraltro, nessuna rilevanza può essere riconosciuta in tale sede all'omesso invio del curriculum in ragione del fatto che non è dato neppure sapere se quel posto di lavoro fosse in linea con il titolo di studi e le competenze professionali di , non avendo parte Persona_1 ricorrente nulla allegato sul punto.
E ancora, si osserva che lo stesso ricorrente, pur deducendo una colpevole inerzia del figlio, dà atto che il predetto dopo aver terminato gli studi ha svolto alcuni lavori “occasionali e part time”
(cfr. pag. 2 ricorso).
5. Parte ricorrente, in subordine, ha chiesto la riduzione del contributo mensile per il mantenimento del figlio a € 100,00, a tal fine allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e la nascita di un nuovo figlio, . Per_2
Anche tale domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.
Anzitutto, quanto al peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, occorre dare atto che il predetto è disoccupato dal 2019 (cfr. doc. 9 parte ricorrente), ossia da epoca antecedente il divorzio.
Quanto alla nascita del figlio , invece, si osserva che, secondo un consolidato Per_2 orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ. 12/03/2024, n. 6455) a cui questo
Tribunale intende dare continuità, la nascita di un nuovo figlio, pur rappresentando un fatto sopravvenuto, non costituisce di per sé motivo sufficiente per giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento precedentemente stabilito, in assenza della dimostrazione concreta di un peggioramento effettivo e rilevante della capacità reddituale del genitore obbligato.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito adeguata prova di una diminuzione sostanziale delle proprie risorse economiche né dell'impossibilità di far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
6. Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
2) nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Lodi, Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6