Articolo 124 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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22 marzo 1913
Art. 124.

Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell' art. 1334 del Codice civile , osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913