Art. 19.
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.