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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 08.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6459/2023 del R.G. Previdenza
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Castagnola – frazione Chiaio, 11, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Soriano e
Domenico Canzoneri e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe CP_ conveniva in giudizio l' resistente al fine di conseguire la condanna alla corresponsione di ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014, a seguito di sentenza n. 5323/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
A sostegno della propria domanda, l'istante deduceva che, a seguito di giudizio ordinario iscritto presso l'intestato Tribunale recante R.G. n. 10913/2015, lo stesso veniva riconosciuto meritevole della pensione di vecchiaia anticipata (VO – 80 % L. 503/92 art. 1, comma 8) con sentenza n. 2015/2018, con decorrenza, a seguito di istanza di correzione, dal 03.02.2013 (cfr. ricorso); dedotto che, avverso tale sentenza, l' proponeva appello, il ricorrente CP_1 esponeva che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5323/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, faceva applicazione del meccanismo della c.d. finestra mobile di 12 mesi e, pertanto, spostava la decorrenza di un anno, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dal febbraio 2014.
Dedotto che la richiamata sentenza veniva ritualmente notificata alla sede di Roma in CP_1
data 25.03.2023 ed alla sede di Caserta in data 23.03.2023, l'istante affermava di aver CP_1
presentato, in data 23.06.2022, per il tramite del patronato la richiesta documenti CP_3
volta alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata;
lamentava, tuttavia, che, nonostante il sollecito effettuato in data 04.10.2022 e la diffida ad adempiere del 13.12.2022,
l' non provvedeva alla liquidazione della prestazione, nonostante la sussistenza delle CP_1
condizioni richieste ex lege per il percepimento del beneficio.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., chiedendo di: “1) Condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp. te. pt., al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata (L. 503/92 art.
1 comma 8) in favore della ricorrente, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal 02/2014, in virtù della Sentenza n. 5323/2021 “Corte d'Appello di Napoli” pubbl. il 16/03/2022 dalla Dott.ssa nella quale il Sig. è già stato dichiarato CP_4 Parte_1 meritevole della vecchiaia anticipata, quale invalido civile totale all'80%, dal Febbraio 2014; 2)
Condannare l' in persona del legale rapp.tep.t., al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari […]” (cfr. ricorso).
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il resistente che CP_1
restava contumace.
Nella contumacia dell' resistente, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Ed, invero, con la richiamata sentenza n. 5323/2021, versata in atti dalla parte ricorrente, la
Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dall'intestato
Tribunale, dichiarava il diritto dell'odierno ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014.
Pertanto, anche in assenza di difese da parte dell'ente convenuto e, dunque, di elementi di prova contraria, l' resistente va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dei CP_1
ratei dovuti a titolo di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014. Nel caso in parola, infatti, la scelta della parte resistente di rimanere contumace, spiega effetti imponenti posto che ella, per tale via, non ha adempiuto all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico, omettendo di offrire prova alcuna dell'intervenuto pagamento delle somme richieste dal ricorrente.
L' va, pertanto, condannato al pagamento dei ratei. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, dei ratei a titolo di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal
01.02.2014;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Felice Soriano e Domenico Canzoneri, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in S.M.C.V., 08.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 08.05.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6459/2023 del R.G. Previdenza
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Castagnola – frazione Chiaio, 11, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Soriano e
Domenico Canzoneri e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe CP_ conveniva in giudizio l' resistente al fine di conseguire la condanna alla corresponsione di ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014, a seguito di sentenza n. 5323/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
A sostegno della propria domanda, l'istante deduceva che, a seguito di giudizio ordinario iscritto presso l'intestato Tribunale recante R.G. n. 10913/2015, lo stesso veniva riconosciuto meritevole della pensione di vecchiaia anticipata (VO – 80 % L. 503/92 art. 1, comma 8) con sentenza n. 2015/2018, con decorrenza, a seguito di istanza di correzione, dal 03.02.2013 (cfr. ricorso); dedotto che, avverso tale sentenza, l' proponeva appello, il ricorrente CP_1 esponeva che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5323/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, faceva applicazione del meccanismo della c.d. finestra mobile di 12 mesi e, pertanto, spostava la decorrenza di un anno, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dal febbraio 2014.
Dedotto che la richiamata sentenza veniva ritualmente notificata alla sede di Roma in CP_1
data 25.03.2023 ed alla sede di Caserta in data 23.03.2023, l'istante affermava di aver CP_1
presentato, in data 23.06.2022, per il tramite del patronato la richiesta documenti CP_3
volta alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata;
lamentava, tuttavia, che, nonostante il sollecito effettuato in data 04.10.2022 e la diffida ad adempiere del 13.12.2022,
l' non provvedeva alla liquidazione della prestazione, nonostante la sussistenza delle CP_1
condizioni richieste ex lege per il percepimento del beneficio.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., chiedendo di: “1) Condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp. te. pt., al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata (L. 503/92 art.
1 comma 8) in favore della ricorrente, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal 02/2014, in virtù della Sentenza n. 5323/2021 “Corte d'Appello di Napoli” pubbl. il 16/03/2022 dalla Dott.ssa nella quale il Sig. è già stato dichiarato CP_4 Parte_1 meritevole della vecchiaia anticipata, quale invalido civile totale all'80%, dal Febbraio 2014; 2)
Condannare l' in persona del legale rapp.tep.t., al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari […]” (cfr. ricorso).
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il resistente che CP_1
restava contumace.
Nella contumacia dell' resistente, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Ed, invero, con la richiamata sentenza n. 5323/2021, versata in atti dalla parte ricorrente, la
Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dall'intestato
Tribunale, dichiarava il diritto dell'odierno ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014.
Pertanto, anche in assenza di difese da parte dell'ente convenuto e, dunque, di elementi di prova contraria, l' resistente va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dei CP_1
ratei dovuti a titolo di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal febbraio 2014. Nel caso in parola, infatti, la scelta della parte resistente di rimanere contumace, spiega effetti imponenti posto che ella, per tale via, non ha adempiuto all'onere probatorio posto dalla legge a suo carico, omettendo di offrire prova alcuna dell'intervenuto pagamento delle somme richieste dal ricorrente.
L' va, pertanto, condannato al pagamento dei ratei. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, dei ratei a titolo di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal
01.02.2014;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Felice Soriano e Domenico Canzoneri, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in S.M.C.V., 08.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico