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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
SCIANNAMBLO CARLO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1
convenuto contumace
oggetto: liquidazione pensione
1
Con ricorso depositato il 13/01/2023 parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di anzianità cat. VOCOM ha concluso per la condanna di al pagamento dell'importo di € 3.909,59 a titolo di CP_1 differenze maturate nell'anno 2022 per le motivazioni ivi diffusamente dedotte. ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_1
Con note depositate in data 04/12/2024 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo provveduto con provvedimento del 24/05/2024 alla liquidazione di quanto CP_1 dovuto con accredito effettuato in data 01/07/2024. All'odierna udienza parte ricorrente ha insistito per dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di al pagamento di CP_1 quanto dovuto. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su richiesta di parte ricorrente, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione al pagamento di quanto dovuto in data 24/05/2024, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 22.11.2023. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 – scaglione controversie da 1.101 a 5.201,00 euro, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 13/01/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 886,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 14/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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