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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7407 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1809/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:35
Presidente Dott. BE Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
EDE SECONDARIA E RAPPRESENT GENERALE PER L'ITALIA Parte_1
Avv. GIORDANO DANIELA avv. RD SS presente in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. URBANO PIETRO NICOLA avv. Paolini presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR BE Tilocca
IN BI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
- Sede secondaria e , part. I.V.A. Parte_1 Controparte_2
n. 11584211004, in persona del Procuratore speciale , con sede in Roma (RM), Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio De Luca e Associati, part.
I.V.A. , rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniela RD, P.IVA_1
(C.F.: ), dall'Avv. Rosaria Pareo (C.F. ), dall' Avv. C.F._1 C.F._2
SS RD, (C.F. ), giusta delega in atti C.F._3
- APPELLANTE –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (BA) alla CP_1 CP_3
Via Gravina angolo Via del Mandorlo snc (P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro P.IVA_2
OL BA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Oslavia n. C.F._4
39/F presso lo studio dell'Avv. Silvio Carloni, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 21264/2019, pubblicata il 6/11/2019, resa nel giudizio intercorso
2 tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6840/2017 in data 14.03.2017 (r.g. 17678/2017), notificato in data
23.03.2017, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di euro 16.630,80, oltre interessi e spese del procedimento, dovuta in Parte_1 virtù del contratto stipulato per l'assicurazione del credito (polizza n. 055868/6381213), per premi non corrisposti e per l'attività svolta dalla Heuler Hermes Service Italia srl. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che il proprio legale rappresentante p.t. non avrebbe mai stipulato alcuna polizza assicurativa con la disconoscendo la sottoscrizione apposta nella Controparte_4 copia della polizza, e nei documenti allegati, prodotti in giudizio;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva in relazione al credito vantato dalla Euler Hermes Service Italia spa, per
l'importo di euro 1.647,00, risultando soggetto giuridico diverso dalla ricorrente;
Parte_1 nel merito eccepiva la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, necessari per
l'emissione del decreto ingiuntivo. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la
[...] contestando il fondamento fattuale e giuridico dell'avversa opposizione, in Parte_1 considerazione del riconoscimento del debito come emergente dalla documentazione proveniente dall'opponente, prodotta in giudizio;
chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti. All'udienza del
29.01.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. Accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
2. Condanna la Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della
[...] [...]
CP_
in persona del legale rappresentante p.t, delle spese del giudizio che si liquidano in euro
4.835,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello he ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata
3 sentenza n. 21264/2019 emessa in data 05/11/2019 dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, G.O.T.
Dott.ssa Luisella Corda, depositata in data 05/11/2019 e pubblicata il 06/11/2019, non notificata, dichiarare infondata e respingere l'opposizione proposta da avverso il D. I. n. 6840/2017 CP_1
(R.G. 17678/2017) del Tribunale di Roma e, per l'effetto, confermare in toto lo stesso. Con vittoria di spese, e compensi di entrambi i gradi giudizio, da liquidare in via antistataria in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) CP_1 preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
B) sempre in via preliminare,
[...] accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348 bis
c.p.c. per tutte le ragioni innanzi richiamate;
C) nel merito, rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché palesemente infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dianzi rassegnate;
D) per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 21264/2019 del
05-06/11/2019 emessa nell'ambito del proc. n. 32565/2017 R.G. Tribunale di Roma. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione a decreto ingiuntivo é fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che parte opponente, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l'operatività tra
4 le parti della polizza azionata in giudizio (polizza n. 055868/6381213) in considerazione del fatto che la stessa non sarebbe stata sottoscritta dal proprio legale rappresentante, signor , CP_3 provvedendo a disconoscere formalmente la firma apposta alle “condizioni generali di polizza in atti
e a tutta la documentazione ex adverso prodotta”. Deve rilevarsi che il disconoscimento della sottoscrizione del legale rappresentante p.t., deve considerarsi rituale in CP_3 considerazione del fatto che è stato tempestivamente effettuato da parte dal procuratore della CP_1 che ha ricevuto mandato proprio dal signor , nella qualità di legale rappresentante p.t. CP_3 della società opponente. Di fronte al disconoscimento della sottoscrizione operato ai sensi dell'art.
214 c.p.c. la non ha esperito il procedimento di verificazione, come suo onere, Parte_1 con la conseguenza che la polizza e le condizioni di polizza prodotte non possono essere utilizzate e poste a fondamento del credito ingiunto. Deve in proposito rilevarsi che è pacifico che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto” (Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 2220 del 16.02.2012). Inoltre, “in tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, non potendosi avvalere della prova testimoniale né di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (Cass. Civ.Sez. 2, sent. n. 24306 del 16.10.2017).
Pertanto, in difetto di prova della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni, poste a fondamento del credito ingiunto, deve accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificato dal D.M.37/2018”.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
5 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto da articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. –
Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”, parte appellante si duole dell'erroneo accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni, poste a sostegno del credito ingiunto. Asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere peso assorbente alla mancata richiesta da parte di di verifica della sottoscrizione della polizza. Sostiene che Parte_1
Con la pec di trasmissione della polizza da a farebbe piena prova della sua sottoscrizione da Pt_1 parte dell'assicurata e, pertanto, sarebbe ininfluente il disconoscimento della firma sulla polizza.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Arbitraria ed erronea applicazione degli articoli
214 e ss. c.p.c.” l'appellante contesta quanto statuito dal tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova del rapporto contrattuale tra le parti del giudizio. Ritiene, infatti, che essa sarebbe stata raggiunta avendo DS sottoscritto e trasmesso via pec la polizza.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, l'appellante si duole della omessa oltre che insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza, sia con riferimento al riconoscimento del debito, sia per quanto attiene all'avvenuta trasmissione della polizza tramite posta elettronica certificata.
I motivi di appello, in quanto intimamente connessi meritano una trattazione congiunta.
Essi colgono nel segno per quanto di seguito si dirà.
In linea di fatto è pacificamente emerso come al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo CP_1
n. 6840/2017 (R.G.N. 17678/2017) disconosceva, in persona del proprio rappresentante legale, la
6 firma apposta in calce alla copia del contratto di assicurazione prodotto dalla parte opposta affermando che nessun contratto era stato mai stipulato con l'appellante Pt_1
Risulta tuttavia evidenza documentale, ed il dato è altresì pacifico, circa la trasmissione della polizza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della dalla posta elettronica CP_1 certificata della società , all'indirizzo di posta elettronica certificata della Email_1 compagnia assicurativa e da essa specificamente dedicata , in data Email_2
25.11.2015 (cfr. doc.6). Inoltre, dagli atti risulta che con la stessa e-mail la compagnia assicurativa riceveva, altresì, il documento di identità del legale rappresentante CP_3
Orbene, il dato essenziale nel caso di specie è rappresentato dal fatto che è proprio il messaggio di posta elettronica a costituire il documento informatico ex art. 2712 c.c. idoneo a fondare la prova del credito azionato da CP_1
Va a tal fine evidenziato che le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno "scritto", idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo erano stabilite, all'epoca dei fatti di causa, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis). Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica "semplice", da quelli sottoscritti con firma elettronica "qualificata"
o "digitale".
Il caso per cui si discute riguarda un documento con firma elettronica "semplice" e per questi documenti l'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva che: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità". Il sistema della legge, in definitiva, (artt. 20 e 21 d.lgs cit) all'epoca dei fatti, così come oggi, dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della "libera valutabilità" in base alle "caratteristiche oggettive" del documento. I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma
"semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021
(in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con
7 tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (cfr in motivazione, Cass I, 21/05/2024, n.14046 che ha rilevato come un'e-mail con firma elettronica semplice può soddisfare il requisito della forma scritta trattandosi di documento informatico ex art. 2712 c.c. che può essere utilizzato come prova in giudizio.).
Nel caso di specie, a prescindere dall'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del documento di polizza azionato in via monitoria, vi è che il messaggio di posta elettronica certificata Con al quale veniva allegata copia della polizza sottoscritta da e prodotto da con l'atto di Pt_1 costituzione, rappresenta ex sé valido documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice non disconosciuta;
sicché, l'esistenza della polizza stipulata tra le parti è senz'altro desumibile proprio dalla sua trasmissione avvenuta a mezzo pec dalla alla CP_1 Parte_1 unitamente al documento di identità del legale rappresentante della società assicurata.
[...]
A fronte dell'assenza di contestazione circa provenienza e contenuto delle mails spedite via pec e contenenti la polizza assicurativa dedotta in giudizio e debitamente sottoscritta dal legale Con rappresentante di non avendo invero l'opponente specificamente disconosciuto i detti documenti neppure con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., essi vanno a tal fine valorizzati ravvisandovi nella specie il requisito della forma scritta (cfr. Cass. civ Ordinanza n. 32165 del 20/11/2023 (Rv. 669493
– 01 sulla possibilità del disconoscimento del documento allegato alla pec priva di firma digitale).
Va infatti tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1888 c.c., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e tale prova può desumersi senz'altro dall'invio del documento di polizza avvenuto con Con posta elettronica certificata dall'indirizzo della all'indirizzo pec della compagnia assicurativa, nonché dal contestuale invio del documento di identità del legale rappresentante di ciò alla CP_1 luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione (che non prevede la forma scritta ad substantiam bensì soltanto ad probationem) può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza purché provenienti dalle parti e dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto (Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione); Sez. 3, Sentenza n.
888 del 05/05/1967, Rv. 327075 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 – 01).
Oltretutto e per quanto è sin qui è emerso va rilevato che l'avvenuto disconoscimento come valorizzato dal Tribunale risulta, ai fini che qui interessano, del tutto ininfluente atteso che la polizza assicurativa veniva utilizzata dalla DS con la sua trasmissione alla controparte via pec, polizza quindi da considerarsi ex se come riconosciuta.
Ad abundantiam vi è che dalla documentazione in atti, emerge chiaramente il riconoscimento del debito da parte della DS. Più nello specifico, ciò si evince dalla mail del 15.02.2017 (cfr. doc. 3) Con inoltrata da in risposta alla diffida ad adempire del 09.01.2017; quest'ultima successiva a quella già in precedenza inoltrata e datata 15.04.2016 (doc. 5).
8 Con In tale mail, proveniente dalla società ed a firma del proprio legale rappresentante CP_3 si richiama espressamente la diffida a adempiere del 09.01.2017, con conseguente riconoscimento della pretesa creditoria oggetto di ricorso monitorio e lì avanzata da In detta mail viene Pt_1
Con manifestata la volontà dell'appellata di raggiungere un accordo per definire bonariamente la sua pozione debitoria attraverso la offerta ivi indicata;
ovvero, mediante il pagamento di una somma complessiva di €6.000,00, di cui “
2.000 alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, e gli altri
4.000(quattromila/00) mediante il rilascio di 2 titoli rispettivamente a 60 e 120 giorni” (cf. doc. 3).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024 (Rv. 672213 - 01).
In ordine ai suoi effetti, sempre la Suprema Corte ha altresì precisato che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01).
Ebbene, il riconoscimento del debito, come avvenuto nel caso di specie, non fa altro che confermare l'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale tra le parti in causa che come già visto trae la propria origine dalla polizza n. 55868/6381213 di cui si è data piena prova scritta in quanto validamente inoltrata tramite pec da CP_1
In definitiva e da quanto è sin qui emerso può dirsi che l'appellante ha senz'altro fornito prova scritta del contratto di assicurazione esistente tra le parti nonché del credito vantato nei confronti di CP_1 atteso che, dinanzi alla prova del rapporto contrattuale, era onere della parte assicurata quello di provare di avere regolarmente adempiuto al pagamento dei premi.
9 Conclusivamente, l'appello merita accoglimento, con conseguente rigetto dell'opposizione presentata da CP_1
Le spese del doppio grado e di quelle del decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (III scaglione ricompreso tra €5.201 e 26.000.), tabella II per il primo grado e XII per quello di appello, con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (N.V.) Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 21264/2019, pubblicata il 6/11/2019, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione di CP_1 avverso il D. I. n. 6840/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento in favore di (N.V.) della somma di CP_1 Parte_1
€16.630,80, oltre interessi come richiesti in ricorso, dalle singole scadenze fino al saldo;
condanna alla refusione a favore di N.V.) delle spese di lite così CP_1 Parte_1 liquidate: per il decreto ingiuntivo, €830,00 per compenso ed €145,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.a.p. come per legge;
per il primo grado, €4.237, oltre iva e cap come per legge;
per quelle del secondo grado, €4.888, oltre a spese generali del 15%, IVA, CPA ed
€382,50 a titolo di spese vive.
Così deciso in Roma il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -BE Tilocca-
10
Sezione VI civile
R.G. 1809/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:35
Presidente Dott. BE Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
EDE SECONDARIA E RAPPRESENT GENERALE PER L'ITALIA Parte_1
Avv. GIORDANO DANIELA avv. RD SS presente in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. URBANO PIETRO NICOLA avv. Paolini presente in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR BE Tilocca
IN BI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
- Sede secondaria e , part. I.V.A. Parte_1 Controparte_2
n. 11584211004, in persona del Procuratore speciale , con sede in Roma (RM), Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio De Luca e Associati, part.
I.V.A. , rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniela RD, P.IVA_1
(C.F.: ), dall'Avv. Rosaria Pareo (C.F. ), dall' Avv. C.F._1 C.F._2
SS RD, (C.F. ), giusta delega in atti C.F._3
- APPELLANTE –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (BA) alla CP_1 CP_3
Via Gravina angolo Via del Mandorlo snc (P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro P.IVA_2
OL BA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Oslavia n. C.F._4
39/F presso lo studio dell'Avv. Silvio Carloni, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 21264/2019, pubblicata il 6/11/2019, resa nel giudizio intercorso
2 tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6840/2017 in data 14.03.2017 (r.g. 17678/2017), notificato in data
23.03.2017, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di euro 16.630,80, oltre interessi e spese del procedimento, dovuta in Parte_1 virtù del contratto stipulato per l'assicurazione del credito (polizza n. 055868/6381213), per premi non corrisposti e per l'attività svolta dalla Heuler Hermes Service Italia srl. A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che il proprio legale rappresentante p.t. non avrebbe mai stipulato alcuna polizza assicurativa con la disconoscendo la sottoscrizione apposta nella Controparte_4 copia della polizza, e nei documenti allegati, prodotti in giudizio;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva in relazione al credito vantato dalla Euler Hermes Service Italia spa, per
l'importo di euro 1.647,00, risultando soggetto giuridico diverso dalla ricorrente;
Parte_1 nel merito eccepiva la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, necessari per
l'emissione del decreto ingiuntivo. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la
[...] contestando il fondamento fattuale e giuridico dell'avversa opposizione, in Parte_1 considerazione del riconoscimento del debito come emergente dalla documentazione proveniente dall'opponente, prodotta in giudizio;
chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti. All'udienza del
29.01.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. Accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, revoca il decreto CP_1 ingiuntivo opposto;
2. Condanna la Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della
[...] [...]
CP_
in persona del legale rappresentante p.t, delle spese del giudizio che si liquidano in euro
4.835,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello he ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata
3 sentenza n. 21264/2019 emessa in data 05/11/2019 dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, G.O.T.
Dott.ssa Luisella Corda, depositata in data 05/11/2019 e pubblicata il 06/11/2019, non notificata, dichiarare infondata e respingere l'opposizione proposta da avverso il D. I. n. 6840/2017 CP_1
(R.G. 17678/2017) del Tribunale di Roma e, per l'effetto, confermare in toto lo stesso. Con vittoria di spese, e compensi di entrambi i gradi giudizio, da liquidare in via antistataria in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) CP_1 preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
B) sempre in via preliminare,
[...] accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348 bis
c.p.c. per tutte le ragioni innanzi richiamate;
C) nel merito, rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché palesemente infondato, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni dianzi rassegnate;
D) per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 21264/2019 del
05-06/11/2019 emessa nell'ambito del proc. n. 32565/2017 R.G. Tribunale di Roma. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione a decreto ingiuntivo é fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che parte opponente, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato l'operatività tra
4 le parti della polizza azionata in giudizio (polizza n. 055868/6381213) in considerazione del fatto che la stessa non sarebbe stata sottoscritta dal proprio legale rappresentante, signor , CP_3 provvedendo a disconoscere formalmente la firma apposta alle “condizioni generali di polizza in atti
e a tutta la documentazione ex adverso prodotta”. Deve rilevarsi che il disconoscimento della sottoscrizione del legale rappresentante p.t., deve considerarsi rituale in CP_3 considerazione del fatto che è stato tempestivamente effettuato da parte dal procuratore della CP_1 che ha ricevuto mandato proprio dal signor , nella qualità di legale rappresentante p.t. CP_3 della società opponente. Di fronte al disconoscimento della sottoscrizione operato ai sensi dell'art.
214 c.p.c. la non ha esperito il procedimento di verificazione, come suo onere, Parte_1 con la conseguenza che la polizza e le condizioni di polizza prodotte non possono essere utilizzate e poste a fondamento del credito ingiunto. Deve in proposito rilevarsi che è pacifico che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto” (Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 2220 del 16.02.2012). Inoltre, “in tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, non potendosi avvalere della prova testimoniale né di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (Cass. Civ.Sez. 2, sent. n. 24306 del 16.10.2017).
Pertanto, in difetto di prova della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni, poste a fondamento del credito ingiunto, deve accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificato dal D.M.37/2018”.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
5 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto da articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. –
Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”, parte appellante si duole dell'erroneo accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della sottoscrizione della polizza e delle relative condizioni, poste a sostegno del credito ingiunto. Asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere peso assorbente alla mancata richiesta da parte di di verifica della sottoscrizione della polizza. Sostiene che Parte_1
Con la pec di trasmissione della polizza da a farebbe piena prova della sua sottoscrizione da Pt_1 parte dell'assicurata e, pertanto, sarebbe ininfluente il disconoscimento della firma sulla polizza.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Arbitraria ed erronea applicazione degli articoli
214 e ss. c.p.c.” l'appellante contesta quanto statuito dal tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova del rapporto contrattuale tra le parti del giudizio. Ritiene, infatti, che essa sarebbe stata raggiunta avendo DS sottoscritto e trasmesso via pec la polizza.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, l'appellante si duole della omessa oltre che insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza, sia con riferimento al riconoscimento del debito, sia per quanto attiene all'avvenuta trasmissione della polizza tramite posta elettronica certificata.
I motivi di appello, in quanto intimamente connessi meritano una trattazione congiunta.
Essi colgono nel segno per quanto di seguito si dirà.
In linea di fatto è pacificamente emerso come al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo CP_1
n. 6840/2017 (R.G.N. 17678/2017) disconosceva, in persona del proprio rappresentante legale, la
6 firma apposta in calce alla copia del contratto di assicurazione prodotto dalla parte opposta affermando che nessun contratto era stato mai stipulato con l'appellante Pt_1
Risulta tuttavia evidenza documentale, ed il dato è altresì pacifico, circa la trasmissione della polizza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della dalla posta elettronica CP_1 certificata della società , all'indirizzo di posta elettronica certificata della Email_1 compagnia assicurativa e da essa specificamente dedicata , in data Email_2
25.11.2015 (cfr. doc.6). Inoltre, dagli atti risulta che con la stessa e-mail la compagnia assicurativa riceveva, altresì, il documento di identità del legale rappresentante CP_3
Orbene, il dato essenziale nel caso di specie è rappresentato dal fatto che è proprio il messaggio di posta elettronica a costituire il documento informatico ex art. 2712 c.c. idoneo a fondare la prova del credito azionato da CP_1
Va a tal fine evidenziato che le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno "scritto", idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo erano stabilite, all'epoca dei fatti di causa, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis). Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica "semplice", da quelli sottoscritti con firma elettronica "qualificata"
o "digitale".
Il caso per cui si discute riguarda un documento con firma elettronica "semplice" e per questi documenti l'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva che: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità". Il sistema della legge, in definitiva, (artt. 20 e 21 d.lgs cit) all'epoca dei fatti, così come oggi, dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della "libera valutabilità" in base alle "caratteristiche oggettive" del documento. I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma
"semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021
(in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con
7 tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (cfr in motivazione, Cass I, 21/05/2024, n.14046 che ha rilevato come un'e-mail con firma elettronica semplice può soddisfare il requisito della forma scritta trattandosi di documento informatico ex art. 2712 c.c. che può essere utilizzato come prova in giudizio.).
Nel caso di specie, a prescindere dall'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione del documento di polizza azionato in via monitoria, vi è che il messaggio di posta elettronica certificata Con al quale veniva allegata copia della polizza sottoscritta da e prodotto da con l'atto di Pt_1 costituzione, rappresenta ex sé valido documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice non disconosciuta;
sicché, l'esistenza della polizza stipulata tra le parti è senz'altro desumibile proprio dalla sua trasmissione avvenuta a mezzo pec dalla alla CP_1 Parte_1 unitamente al documento di identità del legale rappresentante della società assicurata.
[...]
A fronte dell'assenza di contestazione circa provenienza e contenuto delle mails spedite via pec e contenenti la polizza assicurativa dedotta in giudizio e debitamente sottoscritta dal legale Con rappresentante di non avendo invero l'opponente specificamente disconosciuto i detti documenti neppure con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., essi vanno a tal fine valorizzati ravvisandovi nella specie il requisito della forma scritta (cfr. Cass. civ Ordinanza n. 32165 del 20/11/2023 (Rv. 669493
– 01 sulla possibilità del disconoscimento del documento allegato alla pec priva di firma digitale).
Va infatti tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1888 c.c., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e tale prova può desumersi senz'altro dall'invio del documento di polizza avvenuto con Con posta elettronica certificata dall'indirizzo della all'indirizzo pec della compagnia assicurativa, nonché dal contestuale invio del documento di identità del legale rappresentante di ciò alla CP_1 luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione (che non prevede la forma scritta ad substantiam bensì soltanto ad probationem) può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza purché provenienti dalle parti e dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto (Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione); Sez. 3, Sentenza n.
888 del 05/05/1967, Rv. 327075 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 – 01).
Oltretutto e per quanto è sin qui è emerso va rilevato che l'avvenuto disconoscimento come valorizzato dal Tribunale risulta, ai fini che qui interessano, del tutto ininfluente atteso che la polizza assicurativa veniva utilizzata dalla DS con la sua trasmissione alla controparte via pec, polizza quindi da considerarsi ex se come riconosciuta.
Ad abundantiam vi è che dalla documentazione in atti, emerge chiaramente il riconoscimento del debito da parte della DS. Più nello specifico, ciò si evince dalla mail del 15.02.2017 (cfr. doc. 3) Con inoltrata da in risposta alla diffida ad adempire del 09.01.2017; quest'ultima successiva a quella già in precedenza inoltrata e datata 15.04.2016 (doc. 5).
8 Con In tale mail, proveniente dalla società ed a firma del proprio legale rappresentante CP_3 si richiama espressamente la diffida a adempiere del 09.01.2017, con conseguente riconoscimento della pretesa creditoria oggetto di ricorso monitorio e lì avanzata da In detta mail viene Pt_1
Con manifestata la volontà dell'appellata di raggiungere un accordo per definire bonariamente la sua pozione debitoria attraverso la offerta ivi indicata;
ovvero, mediante il pagamento di una somma complessiva di €6.000,00, di cui “
2.000 alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, e gli altri
4.000(quattromila/00) mediante il rilascio di 2 titoli rispettivamente a 60 e 120 giorni” (cf. doc. 3).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024 (Rv. 672213 - 01).
In ordine ai suoi effetti, sempre la Suprema Corte ha altresì precisato che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01).
Ebbene, il riconoscimento del debito, come avvenuto nel caso di specie, non fa altro che confermare l'esistenza di un pregresso rapporto contrattuale tra le parti in causa che come già visto trae la propria origine dalla polizza n. 55868/6381213 di cui si è data piena prova scritta in quanto validamente inoltrata tramite pec da CP_1
In definitiva e da quanto è sin qui emerso può dirsi che l'appellante ha senz'altro fornito prova scritta del contratto di assicurazione esistente tra le parti nonché del credito vantato nei confronti di CP_1 atteso che, dinanzi alla prova del rapporto contrattuale, era onere della parte assicurata quello di provare di avere regolarmente adempiuto al pagamento dei premi.
9 Conclusivamente, l'appello merita accoglimento, con conseguente rigetto dell'opposizione presentata da CP_1
Le spese del doppio grado e di quelle del decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (III scaglione ricompreso tra €5.201 e 26.000.), tabella II per il primo grado e XII per quello di appello, con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (N.V.) Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 21264/2019, pubblicata il 6/11/2019, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione di CP_1 avverso il D. I. n. 6840/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
condanna al pagamento in favore di (N.V.) della somma di CP_1 Parte_1
€16.630,80, oltre interessi come richiesti in ricorso, dalle singole scadenze fino al saldo;
condanna alla refusione a favore di N.V.) delle spese di lite così CP_1 Parte_1 liquidate: per il decreto ingiuntivo, €830,00 per compenso ed €145,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.a.p. come per legge;
per il primo grado, €4.237, oltre iva e cap come per legge;
per quelle del secondo grado, €4.888, oltre a spese generali del 15%, IVA, CPA ed
€382,50 a titolo di spese vive.
Così deciso in Roma il 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -BE Tilocca-
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