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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 10168/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 24/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MEROTTA PIO
ricorrente E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza MOTIVI DELLA DECISIONE La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. L' in data 02.07.2021 (doc.21 ) e 18.06.2022 (doc.22 ) l' ha revocato le CP_1 CP_1 prestazioni rappresentate dal cd. reddito di cittadinanza e ha chiesto la restituzione dell'indebito con le note n° 16408015 di € 1.851,87 riferita al RDC 2020-3576463 e n° 17234243 di € 594,89 riferito al RDC 2022-5284081 L'istituto ha così motivato la revoca: “…all'esito dei controlli , stante CP_1
l'assenza di tale requisito (residenza decennale)”. La stessa motivazione ha allegato in giudizio: “ritiene Come si evince nelle note dell'All1 la ricorrente risulta emigrata dalla Romania in data 27-09-16 Competente alla CP_ verifica del requisito di residenza è solo il Comune, nel caso di specie Cerignola. L' è competente limitatamente alla applicazione di quanto trasmesso dal Comune tramite la piattaforma Ge.Pi.”. L'istante invece deduce di aver sempre risieduto effettivamente in Italia dal 19 novembre 2010 (come attesterebbero i documenti docc. 1-2-3). Deduce inoltre la natura discriminatoria del requisito della permanenza decennale in Italia per il godimento della prestazione in capo al cittadino straniero. Invero, dal certificato di residenza storico allegato – su disposizione di questo GL- proprio dall' risulta il requisito anagrafico nel Comune di Cerignola sin dal 2016 CP_1 in capo alla ricorrente. L'istante risulta in effetti immigrata dalla Romania in tale anno.
Invero, però, dall'esame dei documenti n° 01 (C/2 Storico) e del documento n°03 (estratto cassetto fiscale), emerge che la ricorrente già dal giorno 18-19 novembre 2010 era effettivamente residente in ITALIA. Inoltre in data 06.05.2023 ha conseguito la patente di guida (doc.05). E' iscritta nelle liste del Centro Impiego come disoccupata (doc.05bis). La figlia di anni 14 ha frequentato l'Istituto Scolastico Persona_1
Don Bosco (doc.06) e ora è iscritta all'istituto Superiore Dante Alighieri che frequenta regolarmente (doc.06bis ) La figlia di anni 5 , in data 20.02.2019 è stata Parte_2 riconosciuta affetta da Handicap grave (doc. 07) e in data 30.04.2019 è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%,con diritto all'indennità di accompagnamento (doc.07bis); in data 13.11.2023 veniva riconosciuta cieca assoluta (doc.08). Quindi, dal 18 novembre 2010 (data della residenza effettiva) al 27 novembre 2020 (data di presentazione della domanda) erano decorsi i 10 anni di residenza. CP_ La Circolare 3803 del 14.04.2020 del MINISTERO del Lavoro e POLITICHE Sociali (doc.27) ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Pertanto le richieste di restituzione non sono fondate. La statuizione sulla residenza effettiva è espressa.
Pag. 2 di 3 Non sono dedotti e provati i presupposti per la corresponsione di ulteriori mensilità della prestazione per gli anni 2020 e 2022. Quindi la relativa domanda va rigettata. Alcuna domanda su eventuali prossime richieste di restituzione e sulla spettanza del reddito di cittadinanza per periodi successivi può essere esaminata, non essendosi alcun interesse concreto ed attuale in assenza di altre richieste di restituzione e non essendovi domande amministrative che rendano la domanda giudiziale sulla prestazione per altri anni ammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 17/11/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 10168/2023 R.G.A.C. così provvede, respinta ogni altra istanza: dichiara sussistente la residenza effettiva ultradecennale della ricorrente in Italia;
dichiarare non dovute le somme di cui alle richieste di restituzione su citate;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.620,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 24/09/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 10168/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 24/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MEROTTA PIO
ricorrente E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza MOTIVI DELLA DECISIONE La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. L' in data 02.07.2021 (doc.21 ) e 18.06.2022 (doc.22 ) l' ha revocato le CP_1 CP_1 prestazioni rappresentate dal cd. reddito di cittadinanza e ha chiesto la restituzione dell'indebito con le note n° 16408015 di € 1.851,87 riferita al RDC 2020-3576463 e n° 17234243 di € 594,89 riferito al RDC 2022-5284081 L'istituto ha così motivato la revoca: “…all'esito dei controlli , stante CP_1
l'assenza di tale requisito (residenza decennale)”. La stessa motivazione ha allegato in giudizio: “ritiene Come si evince nelle note dell'All1 la ricorrente risulta emigrata dalla Romania in data 27-09-16 Competente alla CP_ verifica del requisito di residenza è solo il Comune, nel caso di specie Cerignola. L' è competente limitatamente alla applicazione di quanto trasmesso dal Comune tramite la piattaforma Ge.Pi.”. L'istante invece deduce di aver sempre risieduto effettivamente in Italia dal 19 novembre 2010 (come attesterebbero i documenti docc. 1-2-3). Deduce inoltre la natura discriminatoria del requisito della permanenza decennale in Italia per il godimento della prestazione in capo al cittadino straniero. Invero, dal certificato di residenza storico allegato – su disposizione di questo GL- proprio dall' risulta il requisito anagrafico nel Comune di Cerignola sin dal 2016 CP_1 in capo alla ricorrente. L'istante risulta in effetti immigrata dalla Romania in tale anno.
Invero, però, dall'esame dei documenti n° 01 (C/2 Storico) e del documento n°03 (estratto cassetto fiscale), emerge che la ricorrente già dal giorno 18-19 novembre 2010 era effettivamente residente in ITALIA. Inoltre in data 06.05.2023 ha conseguito la patente di guida (doc.05). E' iscritta nelle liste del Centro Impiego come disoccupata (doc.05bis). La figlia di anni 14 ha frequentato l'Istituto Scolastico Persona_1
Don Bosco (doc.06) e ora è iscritta all'istituto Superiore Dante Alighieri che frequenta regolarmente (doc.06bis ) La figlia di anni 5 , in data 20.02.2019 è stata Parte_2 riconosciuta affetta da Handicap grave (doc. 07) e in data 30.04.2019 è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%,con diritto all'indennità di accompagnamento (doc.07bis); in data 13.11.2023 veniva riconosciuta cieca assoluta (doc.08). Quindi, dal 18 novembre 2010 (data della residenza effettiva) al 27 novembre 2020 (data di presentazione della domanda) erano decorsi i 10 anni di residenza. CP_ La Circolare 3803 del 14.04.2020 del MINISTERO del Lavoro e POLITICHE Sociali (doc.27) ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Pertanto le richieste di restituzione non sono fondate. La statuizione sulla residenza effettiva è espressa.
Pag. 2 di 3 Non sono dedotti e provati i presupposti per la corresponsione di ulteriori mensilità della prestazione per gli anni 2020 e 2022. Quindi la relativa domanda va rigettata. Alcuna domanda su eventuali prossime richieste di restituzione e sulla spettanza del reddito di cittadinanza per periodi successivi può essere esaminata, non essendosi alcun interesse concreto ed attuale in assenza di altre richieste di restituzione e non essendovi domande amministrative che rendano la domanda giudiziale sulla prestazione per altri anni ammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 17/11/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 10168/2023 R.G.A.C. così provvede, respinta ogni altra istanza: dichiara sussistente la residenza effettiva ultradecennale della ricorrente in Italia;
dichiarare non dovute le somme di cui alle richieste di restituzione su citate;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.620,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 24/09/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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