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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. HE VO Presidente
dott.ssa AN Lo AS Giudice Rel. Est.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GALBO Parte_1 C.F._1
VITO
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 3.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.05.2015, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP (atto n. 8, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015), e che dalla loro unione era nato un unico figlio
( , il 14.11.2017). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. cron. 6571/2022, del
18.07.2022, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1209/2022.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
Non si costituiva il resistente , di talché alla prima udienza di Controparte_1
comparizione dei coniugi del 3.12.2025 si procedeva a sentire liberamente la sola ricorrente.
Alla stessa udienza, su espressa richiesta della difesa della la causa veniva Pt_1
assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione del decreto di omologa n. cron. 6571/2022 del 18.07.2022, reso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1209/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, contratto Parte_1 Controparte_1
in data 30.05.2015, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP (atto n. 8, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015); - rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice relatore
AN Lo AS
Il Presidente
HE VO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. HE VO Presidente
dott.ssa AN Lo AS Giudice Rel. Est.
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GALBO Parte_1 C.F._1
VITO
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 3.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.05.2015, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP (atto n. 8, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015), e che dalla loro unione era nato un unico figlio
( , il 14.11.2017). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. cron. 6571/2022, del
18.07.2022, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1209/2022.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio, concludendo come in ricorso.
Non si costituiva il resistente , di talché alla prima udienza di Controparte_1
comparizione dei coniugi del 3.12.2025 si procedeva a sentire liberamente la sola ricorrente.
Alla stessa udienza, su espressa richiesta della difesa della la causa veniva Pt_1
assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione del decreto di omologa n. cron. 6571/2022 del 18.07.2022, reso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 1209/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, contratto Parte_1 Controparte_1
in data 30.05.2015, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP (atto n. 8, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015); - rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice relatore
AN Lo AS
Il Presidente
HE VO