TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.05.2021 al n. 3015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bacoli (Na) alla via Giulio Cesare n. 34 presso lo studio dell'avv.to Annamaria
Romani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Volla (Na) alla via Palazziello 8L presso lo studio dell'avv.to Anna
Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 21.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.05.2021 il sig. premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
la signora il 10.11.1990 a Napoli (n.358 – Parte II – serie A – Sez. X - anno 1990) Controparte_1 e che dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...], , nata il [...], ed Per_1 Per_2
, nata il [...], esponeva che il Tribunale di Napoli Nord aveva emesso, in data Per_3
01.12.2015, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1103/2015. Assumeva, altresì, il ricorrente che in data 13.07.2017, dall'unione con l'attuale compagna, era nata una FI. Inoltre, assumeva che la situazione economica della resistente e della FI era migliorata in quanto Per_3
la signora lavorava ed aveva intrapreso una stabile convivenza con il compagno, percettore CP_1
di reddito da dipendente comunale, mentre la FI era divenuta maggiorenne e lavorava, pur Per_3
senza regolare contratto, presso un negozio di abbigliamento.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della resistente nonché per la revoca o, in subordine, per la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della FI . Per_3
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigetto delle domande di revoca degli assegni di mantenimento disposti con la sentenza di separazione nonché il riconoscimento, all'esito del presente giudizio, dell'assegno divorzile.
Indi, ascoltate le parti all'udienza presidenziale, a scioglimento della riserva assunta il 30.05.2022, il
Presidente delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 25.11.2022.
All'udienza del 25.11.2022, il Giudice istruttore, vista la richiesta di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 01.12.2022, il Tribunale di Nola emetteva la sentenza n. 2482/2022 con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, previa rimessione della causa sul ruolo, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con fissazione per il prosieguo dell'udienza del 20.10.2023.
Con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice, esaminate le richieste istruttorie, fissava l'udienza del
20.05.2024 per l'interrogatorio formale delle parti e la successiva udienza del 27.05.2024 per l'escussione dei testi.
Espletate le prove orali, all'udienza del 21.10.2024 il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza
2482/2022, in questa sede si procederà ad esaminare le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Parte ricorrente ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, in favore della FI sul presupposto che la stessa è devenuta maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente avendo trovato lavoro presso un negozio di abbigliamento.
Orbene, dal compendio probatorio in atti è effettivamente emerso che FI , di anni 24, ha Per_3
lavorato part-time per circa un anno (da febbraio 2023 a gennaio 2024) come dichiarato dalla resistente con l'atto di notorietà versato in atti. Epperaltro, non è dato sapere quale siano stati gli introiti percepiti dalla FI, di talchè, considerata la circostanza non contestata in base alla quale
è impegnata anche nell'accudimento della madre malata, non è possibile ritenere che la FI Per_3
abbia raggiunto adeguata autonomia economica. Né è dato sapere quale sia la portata e i guadagni percepiti da e dalla madre dalla vendita on line di abbigliamento. Eppertanto, considerata la Per_3
giovane età di , la circostanza che questa è impegnata, in ossequio ai principi di solidarietà Per_3
familiare, nella cura della madre di talchè è verosimile che svolga attività lavorativa per poche ore con conseguenti introiti modesti, ritiene il tribunale che non possa ancora ritenersi economicamente indipendente.
Ne deriva che va riconosciuto un contributo a carico del padre seppure minimo in favore della FI
. Per_3
In ordine al quantum debeatur, giova esaminare la condizione economica delle parti.
Al riguardo, non può non evidenziarsi, innanzitutto, che il signor non ha versato in atti la Pt_1
documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni, così come richiesto dal Giudice istruttore, né tantomeno si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale il chè costituisce comportamento processuale valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.
Il si è limitato a fornire soltanto la certificazione unica per gli anni 2014 e 2015 da cui si Pt_1
evince un reddito annuo di circa 25.000,00 euro. Inoltre, parte resistente ha comprovato a mezzo relazione investigativa confermata in sede testimoniale, che il ricorrente continua a lavorare in modo stabile presso la medesima società Il vive con la nuova compagna (che lavora Controparte_2 Pt_1
come dichiarato dal ricorrente in sede presidenziale) e la FI nata nel luglio 2017 in abitazione in locazione con canone di euro 200,00.
La resistente allo stato risulta percepire solo pensione di 290,00 euro mensili.
Questo tribunale, pertanto, tenuto conto della circostanza che gli introiti del ricorrente sono rimasti alterati rispetto al tempo della separazione, della rivalutazione che sarebbe intercorso dalla separazione ad oggi, degli obblighi di mantenimento gravanti sul nei confronti della FI Pt_1
FI nata il 13.07. 2017, delle attività lavorative saltuarie svolte dalla FI , ritiene Per_4 Per_3
congruo determinare il contributo al mantenimento da porre a carico del ricorrente per il mantenimento della FI , da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, nella Per_3 misura di € 80,00, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate. Ciò a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Occorre, a questo punto, delibare in merito alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
È noto, al riguardo, che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibratice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo, il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare famiglia e del ruolo assunto nell'ambito della famiglia;
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte resistente sia fondata e merita di essere accolta.
Innanzitutto, deve ritenersi sussistente tra le parti una certa disparità economica.
Il sig. , come sopra dedotto, lavora regolarmente percependo non meno di 25.000,00 annui Pt_1
(cfr. CUD prodotti), laddove alla signora , nel 2021, è stata diagnosticato un adenocarcinoma CP_1
e, attualmente, risulta affetta da una grave malattia (neoplasia metastatica) percependo soltanto, a partire da maggio 2024, una modesta pensione di invalidità civile di € 290,00 oltre ai modesti introiti derivanti dall'attività vendita on line che espleta con la FI . Per il passato, invece, la Per_3
resistente ha potuto godere soltanto del reddito di cittadinanza, poi revocato nel 2023. Né parte ricorrente ha comprovato che la resistente abbia ancora allo stato un compagno con il quale conviva stabilmente e che contribuisca alle esigenze economiche della resistente, posto che il teste escusso si
è limitato a confermare di avere visto, tra l'altro in un passato non meglio precisato, delle foto relative ad una relazione tra la resistente e un altro nuovo (tra l'altro ammessa dalla resistente in sede presidenziale). Nulla è stato comprovato in merito all'attualità e alla natura e stabilità del rapporto.
Ne deriva, ad avviso del tribunale, che va riconosciuto un assegno divorzile alla signora con CP_1
funzione essenzialmente assistenziale, atteso che la malattia di cui è affetta incide in modo significativo sulla sua concreta capacità lavorativa, tale non consentirle di raggiungere la piena autosufficienza economica. In ordine al quantum, considerata la condizione economica delle parti come sopra rappresentata, la malattia della resistente, la durata del matrimonio, si stima congruo porre a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile
[...] nella misura di € 200,00 mensili (come richiesto dalla resistente), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle domande formulate da entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pone carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 80,00 a titolo contributo al mantenimento della FI
, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al Per_3
consumo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la FI , così come individuate in base al Protocollo d'Intesa Per_3
approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
c) pone carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.05.2021 al n. 3015 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bacoli (Na) alla via Giulio Cesare n. 34 presso lo studio dell'avv.to Annamaria
Romani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Volla (Na) alla via Palazziello 8L presso lo studio dell'avv.to Anna
Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 21.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.05.2021 il sig. premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
la signora il 10.11.1990 a Napoli (n.358 – Parte II – serie A – Sez. X - anno 1990) Controparte_1 e che dalla loro unione sono nati tre figli: nata il [...], , nata il [...], ed Per_1 Per_2
, nata il [...], esponeva che il Tribunale di Napoli Nord aveva emesso, in data Per_3
01.12.2015, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1103/2015. Assumeva, altresì, il ricorrente che in data 13.07.2017, dall'unione con l'attuale compagna, era nata una FI. Inoltre, assumeva che la situazione economica della resistente e della FI era migliorata in quanto Per_3
la signora lavorava ed aveva intrapreso una stabile convivenza con il compagno, percettore CP_1
di reddito da dipendente comunale, mentre la FI era divenuta maggiorenne e lavorava, pur Per_3
senza regolare contratto, presso un negozio di abbigliamento.
Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della resistente nonché per la revoca o, in subordine, per la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della FI . Per_3
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigetto delle domande di revoca degli assegni di mantenimento disposti con la sentenza di separazione nonché il riconoscimento, all'esito del presente giudizio, dell'assegno divorzile.
Indi, ascoltate le parti all'udienza presidenziale, a scioglimento della riserva assunta il 30.05.2022, il
Presidente delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 25.11.2022.
All'udienza del 25.11.2022, il Giudice istruttore, vista la richiesta di parte ricorrente, riservava la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 01.12.2022, il Tribunale di Nola emetteva la sentenza n. 2482/2022 con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, previa rimessione della causa sul ruolo, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con fissazione per il prosieguo dell'udienza del 20.10.2023.
Con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice, esaminate le richieste istruttorie, fissava l'udienza del
20.05.2024 per l'interrogatorio formale delle parti e la successiva udienza del 27.05.2024 per l'escussione dei testi.
Espletate le prove orali, all'udienza del 21.10.2024 il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata emessa la pronuncia sullo status con la sentenza
2482/2022, in questa sede si procederà ad esaminare le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Parte ricorrente ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, in favore della FI sul presupposto che la stessa è devenuta maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente avendo trovato lavoro presso un negozio di abbigliamento.
Orbene, dal compendio probatorio in atti è effettivamente emerso che FI , di anni 24, ha Per_3
lavorato part-time per circa un anno (da febbraio 2023 a gennaio 2024) come dichiarato dalla resistente con l'atto di notorietà versato in atti. Epperaltro, non è dato sapere quale siano stati gli introiti percepiti dalla FI, di talchè, considerata la circostanza non contestata in base alla quale
è impegnata anche nell'accudimento della madre malata, non è possibile ritenere che la FI Per_3
abbia raggiunto adeguata autonomia economica. Né è dato sapere quale sia la portata e i guadagni percepiti da e dalla madre dalla vendita on line di abbigliamento. Eppertanto, considerata la Per_3
giovane età di , la circostanza che questa è impegnata, in ossequio ai principi di solidarietà Per_3
familiare, nella cura della madre di talchè è verosimile che svolga attività lavorativa per poche ore con conseguenti introiti modesti, ritiene il tribunale che non possa ancora ritenersi economicamente indipendente.
Ne deriva che va riconosciuto un contributo a carico del padre seppure minimo in favore della FI
. Per_3
In ordine al quantum debeatur, giova esaminare la condizione economica delle parti.
Al riguardo, non può non evidenziarsi, innanzitutto, che il signor non ha versato in atti la Pt_1
documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni, così come richiesto dal Giudice istruttore, né tantomeno si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale il chè costituisce comportamento processuale valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c.
Il si è limitato a fornire soltanto la certificazione unica per gli anni 2014 e 2015 da cui si Pt_1
evince un reddito annuo di circa 25.000,00 euro. Inoltre, parte resistente ha comprovato a mezzo relazione investigativa confermata in sede testimoniale, che il ricorrente continua a lavorare in modo stabile presso la medesima società Il vive con la nuova compagna (che lavora Controparte_2 Pt_1
come dichiarato dal ricorrente in sede presidenziale) e la FI nata nel luglio 2017 in abitazione in locazione con canone di euro 200,00.
La resistente allo stato risulta percepire solo pensione di 290,00 euro mensili.
Questo tribunale, pertanto, tenuto conto della circostanza che gli introiti del ricorrente sono rimasti alterati rispetto al tempo della separazione, della rivalutazione che sarebbe intercorso dalla separazione ad oggi, degli obblighi di mantenimento gravanti sul nei confronti della FI Pt_1
FI nata il 13.07. 2017, delle attività lavorative saltuarie svolte dalla FI , ritiene Per_4 Per_3
congruo determinare il contributo al mantenimento da porre a carico del ricorrente per il mantenimento della FI , da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, nella Per_3 misura di € 80,00, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate. Ciò a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Occorre, a questo punto, delibare in merito alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
È noto, al riguardo, che sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibratice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo, il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare famiglia e del ruolo assunto nell'ambito della famiglia;
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte resistente sia fondata e merita di essere accolta.
Innanzitutto, deve ritenersi sussistente tra le parti una certa disparità economica.
Il sig. , come sopra dedotto, lavora regolarmente percependo non meno di 25.000,00 annui Pt_1
(cfr. CUD prodotti), laddove alla signora , nel 2021, è stata diagnosticato un adenocarcinoma CP_1
e, attualmente, risulta affetta da una grave malattia (neoplasia metastatica) percependo soltanto, a partire da maggio 2024, una modesta pensione di invalidità civile di € 290,00 oltre ai modesti introiti derivanti dall'attività vendita on line che espleta con la FI . Per il passato, invece, la Per_3
resistente ha potuto godere soltanto del reddito di cittadinanza, poi revocato nel 2023. Né parte ricorrente ha comprovato che la resistente abbia ancora allo stato un compagno con il quale conviva stabilmente e che contribuisca alle esigenze economiche della resistente, posto che il teste escusso si
è limitato a confermare di avere visto, tra l'altro in un passato non meglio precisato, delle foto relative ad una relazione tra la resistente e un altro nuovo (tra l'altro ammessa dalla resistente in sede presidenziale). Nulla è stato comprovato in merito all'attualità e alla natura e stabilità del rapporto.
Ne deriva, ad avviso del tribunale, che va riconosciuto un assegno divorzile alla signora con CP_1
funzione essenzialmente assistenziale, atteso che la malattia di cui è affetta incide in modo significativo sulla sua concreta capacità lavorativa, tale non consentirle di raggiungere la piena autosufficienza economica. In ordine al quantum, considerata la condizione economica delle parti come sopra rappresentata, la malattia della resistente, la durata del matrimonio, si stima congruo porre a carico del signor Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile
[...] nella misura di € 200,00 mensili (come richiesto dalla resistente), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Stante la natura della controversia e l'accoglimento parziale delle domande formulate da entrambe le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pone carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 80,00 a titolo contributo al mantenimento della FI
, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al Per_3
consumo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per la FI , così come individuate in base al Protocollo d'Intesa Per_3
approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
c) pone carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)