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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 428/2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio GIANNONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “preliminarmente si rappresenta che Parte_1 per mero refuso a pag. 2 del ricorso introduttivo, rigo n. 1, si fa riferimento all'annualità “2023” in luogo di quella esatta, ossia 2013, e se ne chiede la correzione in tal senso.
Ciò premesso, alla luce di quanto in precedenza documentato, nonché in base al provvedimento in autotutela dell' segnatamente: disposizione n° 010100-23-0268 del 30/10/2023, a firma del Pt_2
Dirigente Responsabile , con il quale è stato stabilito che: “In applicazione Persona_1 dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 202,21, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”, il sottoscritto difensore
CHIEDE
Che l'Ill.mo Giudice adito, prenda atto del provvedimento in autotutela, già depositato nel fascicolo telematico da controparte che ad ogni buon conto si allega, e statuisca che l'unica somma dovuta dal ricorrente è pari ad € 202,21, oltre alle spese del procedimento amministrativo, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione precedentemente emessa ed opposta con il presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi professionali. vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter Pt_2
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, Pt_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2023, ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione OI- Parte_1
000195184, Prot. , notificata in data 20/02/2023 da parte dell' , Pt_2 PartitaIVA_1 Pt_2 agenzia complessa di Sciacca (AG), con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €
19.000,00, quale sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2023
(rectius 2013), riferito all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, di personale assunto (cfr. all. 01), preceduta da verbale di accertamento dalla quale non si evince la data di notifica, riportato nell'atto impugnato a pag. 1, rigo 6, avente n. Prot. Pt_2
0101.25/07/2017.0040536 del 29/07/2017.
Ha eccepito:
1) la carenza di motivazione e sulla prescrizione
L'atto richiama, un precedente accertamento del 2017, ma nulla dice in merito alla notifica dello stesso – non pervenuta all'odierno ricorrente, né tantomeno fa riferimento ad atti interruttivi della prescrizione, di fatto verificatasi dopo 5 anni
2) illegittimo recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi portati in compensazione con i contributi erogati da AGEA.
L'odierno ricorrente, n.q. di datore di lavoro, ha già versato quanto dovuto all' , per il tramite di Pt_2
AGEA, Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, Ente Nazionale preposto alla distribuzione degli importi riguardanti la politica agricola comunitaria, c.d. PAC, che prima di procedere all'accredito all'azienda interessata, verifica – tramite le banche dati nazionali – la presenza di eventuali debiti, provvedendo a trasferire le somme direttamente al soggetto pubblico titolare del credito.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi Pt_2
motivi di impugnazione. Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione. I fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2016, dunque, risultano depenalizzati con effetto retroattivo, con la conseguenza che la prescrizione della sanzione amministrativa, prevista soltanto nel 2016 per fatti avvenuti anteriormente, non può cominciare a decorrere se non dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016. Ai fini del computo del termine prescrizionale di cinque anni per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione ex-Covid dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, a norma del quale “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4) nel merito.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare l'avvenuta omissione contributiva, l' non era tenuto Pt_2
a provare ciò che non era stato neppure contestato.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata per l'anno 2013.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 23/10/2024.
***********
Preliminarmente si da atto che parte ricorrente non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato e sempre in via preliminare si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 21/03/2023 avverso l'ordinanza numero identificativo OI-000195184, Prot. 0101.22/04/2022.0034329, Pt_2
notificata in data 20/02/2023.
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nel caso che ci occupa l' ha depositato la notifica dell'atto prodromico all'emissione Pt_2
dell'ordinanza ingiunzione, notificato in data 29/07/2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 20/02/2023.
L'atto di accertamento suddetto indica le omissioni, le annualità cui si riferiscono, la comunicazione della sanzione ridotta, l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore.
La motivazione dell'atto è dunque pienamente rispettata.
Ciò detto va rigettata l'eccezione di prescrizione, infatti, l'articolo 103 del d.lgs. 18/2020 ha disposto infatti che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (Il termine è stato poi ulteriormente prorogato fino a 30 novembre 2020 prima dall'art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).
Nessun riscontro è stato documentato con riferimento ai contributi AGEA.
Quanto detto dovrebbe portare al rigetto della domanda proposta considerato anche che l'opponente non ha inteso aderire alla richiesta formulata dalla controparte di estinguere l'obbligazione con il pagamento della sanzione come rideterminata.
Va infatti evidenziato che è intervenuta di recente una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità della impugnata ordinanza ingiunzione e, la diversa determinazione della somma dovuta per la causale summenzionata.
L'esito complessivo della causa induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta l'opposizione proposta, ma, in applicazione della nuova normativa in materia di sanzioni amministrative, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.000195184, Prot. Pt_2
0101.22/04/2022.0034329 e condanna l'opponente al pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata con la disposizione n° 010100-23-0268 del 30/10/2023. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sciacca, 24 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio GIANNONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “preliminarmente si rappresenta che Parte_1 per mero refuso a pag. 2 del ricorso introduttivo, rigo n. 1, si fa riferimento all'annualità “2023” in luogo di quella esatta, ossia 2013, e se ne chiede la correzione in tal senso.
Ciò premesso, alla luce di quanto in precedenza documentato, nonché in base al provvedimento in autotutela dell' segnatamente: disposizione n° 010100-23-0268 del 30/10/2023, a firma del Pt_2
Dirigente Responsabile , con il quale è stato stabilito che: “In applicazione Persona_1 dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 202,21, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”, il sottoscritto difensore
CHIEDE
Che l'Ill.mo Giudice adito, prenda atto del provvedimento in autotutela, già depositato nel fascicolo telematico da controparte che ad ogni buon conto si allega, e statuisca che l'unica somma dovuta dal ricorrente è pari ad € 202,21, oltre alle spese del procedimento amministrativo, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione precedentemente emessa ed opposta con il presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi professionali. vista la nota depositata dal procuratore di “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter Pt_2
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, Pt_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2023, ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione OI- Parte_1
000195184, Prot. , notificata in data 20/02/2023 da parte dell' , Pt_2 PartitaIVA_1 Pt_2 agenzia complessa di Sciacca (AG), con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €
19.000,00, quale sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2023
(rectius 2013), riferito all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, di personale assunto (cfr. all. 01), preceduta da verbale di accertamento dalla quale non si evince la data di notifica, riportato nell'atto impugnato a pag. 1, rigo 6, avente n. Prot. Pt_2
0101.25/07/2017.0040536 del 29/07/2017.
Ha eccepito:
1) la carenza di motivazione e sulla prescrizione
L'atto richiama, un precedente accertamento del 2017, ma nulla dice in merito alla notifica dello stesso – non pervenuta all'odierno ricorrente, né tantomeno fa riferimento ad atti interruttivi della prescrizione, di fatto verificatasi dopo 5 anni
2) illegittimo recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi portati in compensazione con i contributi erogati da AGEA.
L'odierno ricorrente, n.q. di datore di lavoro, ha già versato quanto dovuto all' , per il tramite di Pt_2
AGEA, Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, Ente Nazionale preposto alla distribuzione degli importi riguardanti la politica agricola comunitaria, c.d. PAC, che prima di procedere all'accredito all'azienda interessata, verifica – tramite le banche dati nazionali – la presenza di eventuali debiti, provvedendo a trasferire le somme direttamente al soggetto pubblico titolare del credito.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi Pt_2
motivi di impugnazione. Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
Infondatezza dell'eccezione di prescrizione. I fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2016, dunque, risultano depenalizzati con effetto retroattivo, con la conseguenza che la prescrizione della sanzione amministrativa, prevista soltanto nel 2016 per fatti avvenuti anteriormente, non può cominciare a decorrere se non dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016. Ai fini del computo del termine prescrizionale di cinque anni per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione ex-Covid dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, a norma del quale “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4) nel merito.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare l'avvenuta omissione contributiva, l' non era tenuto Pt_2
a provare ciò che non era stato neppure contestato.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata per l'anno 2013.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 23/10/2024.
***********
Preliminarmente si da atto che parte ricorrente non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato e sempre in via preliminare si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 21/03/2023 avverso l'ordinanza numero identificativo OI-000195184, Prot. 0101.22/04/2022.0034329, Pt_2
notificata in data 20/02/2023.
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nel caso che ci occupa l' ha depositato la notifica dell'atto prodromico all'emissione Pt_2
dell'ordinanza ingiunzione, notificato in data 29/07/2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 20/02/2023.
L'atto di accertamento suddetto indica le omissioni, le annualità cui si riferiscono, la comunicazione della sanzione ridotta, l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore.
La motivazione dell'atto è dunque pienamente rispettata.
Ciò detto va rigettata l'eccezione di prescrizione, infatti, l'articolo 103 del d.lgs. 18/2020 ha disposto infatti che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (Il termine è stato poi ulteriormente prorogato fino a 30 novembre 2020 prima dall'art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).
Nessun riscontro è stato documentato con riferimento ai contributi AGEA.
Quanto detto dovrebbe portare al rigetto della domanda proposta considerato anche che l'opponente non ha inteso aderire alla richiesta formulata dalla controparte di estinguere l'obbligazione con il pagamento della sanzione come rideterminata.
Va infatti evidenziato che è intervenuta di recente una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità della impugnata ordinanza ingiunzione e, la diversa determinazione della somma dovuta per la causale summenzionata.
L'esito complessivo della causa induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta l'opposizione proposta, ma, in applicazione della nuova normativa in materia di sanzioni amministrative, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n.000195184, Prot. Pt_2
0101.22/04/2022.0034329 e condanna l'opponente al pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata con la disposizione n° 010100-23-0268 del 30/10/2023. compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sciacca, 24 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini