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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9643/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. URSO LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare un'invalidità in misura pari o superiore all'80% e che, pertanto, ha diritto alla concessione della pensione di vecchia anticipata a far data dalla domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da altra data indicata dal Consulente Tecnico D'Ufficio, in corso di perizia medico legale;
2) Per lo effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente il pagamento di tutte le CP_1 somme dovute, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
L' ha chiesto: Rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e non provata;
In via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi in cui si riconosca la spettanza del diritto alla pensione anticipata, che ciò avvenga nel rispetto delle cd. “finestre d'accesso” previste dalla legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs.
503/92 il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali continuano a valere i precedenti requisiti anagrafici.
Nel caso di specie, la domanda è stata rigettata per difetto del requisito sanitario.
1 Tuttavia, dagli atti risulta che “fin dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, l'istante presentava un grado di invalidità civile pari all'80% a far data dal
29.07.2022, come risultante dal Decreto di Omologa del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro (Cfr.
All.2), emesso in data 20.11.2023, a definizione del procedimento per ATP N.R.G. 1389/2023, a firma del Giudice Dott.ssa Natascia Maria Mazzone, in forza delle conclusioni medico-legali di cui alla
Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma del Dott. (Cfr. All.3)”. Persona_1
In senso contrario, l' ha dedotto che “le disposizioni di cui all'art. 1 comma 8, del d.lgs. n. CP_1
503/1992 sono rivolte all'invalidità accertata con i criteri di cui alla l. n. 222/1984 e non già alle percentuali di invalidità civile”, per cui il riconoscimento di un'invalidità civile pari all'80% non sarebbe sufficiente ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
La tesi dell' non può essere condivisa, perché la giurisprudenza ha stabilito che la nozione CP_1 di invalidità rilevante ai fini previsti dall'art. 1 co. 8 D.Lgs. 503/92 è quella di invalidità civile e non quella di invalidità ordinaria di cui alla L. 222/84 (Cass. 13 settembre 2003, n. 13495).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale pronuncia, che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dovendosi rilevare che un'invalidità pari all'80% è prevista solo dal D.L. 30/1/1971
n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118 (in materia di invalidità civile) e non dalla
L. 222/84 (che all'art. 2 considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo).
Ne consegue la sussistenza del requisito sanitario, senza bisogno di CTU, che appare superflua.
La sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi risulta dagli atti e non è contestata.
Quanto alla decorrenza del trattamento, deve essere accolta la domanda subordinata dell CP_1
- che ha dedotto che “il requisito anagrafico (61 anni d'età) si è perfezionato il 02/01/2024 per cui, applicando la finestra di 12 mesi, la decorrenza non potrà essere anteriore al 02/2025” - in applicazione dei principi stabiliti da Cass. 29191/18, che ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie il meccanismo delle finestre previsto dall'art. 12 co. 1 d.l. 78/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, con conseguente slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia da febbraio
2025, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi o CP_1 rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della assenza di attività istruttoria, nonché del fatto che il valore della causa deve essere calcolato sulla base di sei anni di prestazione (pari alla differenza tra il requisito anagrafico di 61 anni previsto per la pensione anticipata di vecchiaia e quello di
67 anni previsto per la pensione di vecchiaia alla quale il ricorrente avrebbe comunque diritto).
***
2
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/08/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia da febbraio
2025 e condanna l al pagamento della prestazione, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3600,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9643/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. URSO LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno - pensione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare un'invalidità in misura pari o superiore all'80% e che, pertanto, ha diritto alla concessione della pensione di vecchia anticipata a far data dalla domanda amministrativa, ovvero, in subordine, da altra data indicata dal Consulente Tecnico D'Ufficio, in corso di perizia medico legale;
2) Per lo effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente il pagamento di tutte le CP_1 somme dovute, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
L' ha chiesto: Rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e non provata;
In via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi in cui si riconosca la spettanza del diritto alla pensione anticipata, che ciò avvenga nel rispetto delle cd. “finestre d'accesso” previste dalla legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs.
503/92 il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali continuano a valere i precedenti requisiti anagrafici.
Nel caso di specie, la domanda è stata rigettata per difetto del requisito sanitario.
1 Tuttavia, dagli atti risulta che “fin dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, l'istante presentava un grado di invalidità civile pari all'80% a far data dal
29.07.2022, come risultante dal Decreto di Omologa del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro (Cfr.
All.2), emesso in data 20.11.2023, a definizione del procedimento per ATP N.R.G. 1389/2023, a firma del Giudice Dott.ssa Natascia Maria Mazzone, in forza delle conclusioni medico-legali di cui alla
Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma del Dott. (Cfr. All.3)”. Persona_1
In senso contrario, l' ha dedotto che “le disposizioni di cui all'art. 1 comma 8, del d.lgs. n. CP_1
503/1992 sono rivolte all'invalidità accertata con i criteri di cui alla l. n. 222/1984 e non già alle percentuali di invalidità civile”, per cui il riconoscimento di un'invalidità civile pari all'80% non sarebbe sufficiente ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
La tesi dell' non può essere condivisa, perché la giurisprudenza ha stabilito che la nozione CP_1 di invalidità rilevante ai fini previsti dall'art. 1 co. 8 D.Lgs. 503/92 è quella di invalidità civile e non quella di invalidità ordinaria di cui alla L. 222/84 (Cass. 13 settembre 2003, n. 13495).
Non vi sono motivi per discostarsi da tale pronuncia, che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dovendosi rilevare che un'invalidità pari all'80% è prevista solo dal D.L. 30/1/1971
n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118 (in materia di invalidità civile) e non dalla
L. 222/84 (che all'art. 2 considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno,
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo).
Ne consegue la sussistenza del requisito sanitario, senza bisogno di CTU, che appare superflua.
La sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi risulta dagli atti e non è contestata.
Quanto alla decorrenza del trattamento, deve essere accolta la domanda subordinata dell CP_1
- che ha dedotto che “il requisito anagrafico (61 anni d'età) si è perfezionato il 02/01/2024 per cui, applicando la finestra di 12 mesi, la decorrenza non potrà essere anteriore al 02/2025” - in applicazione dei principi stabiliti da Cass. 29191/18, che ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie il meccanismo delle finestre previsto dall'art. 12 co. 1 d.l. 78/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, con conseguente slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia da febbraio
2025, con condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi o CP_1 rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della assenza di attività istruttoria, nonché del fatto che il valore della causa deve essere calcolato sulla base di sei anni di prestazione (pari alla differenza tra il requisito anagrafico di 61 anni previsto per la pensione anticipata di vecchiaia e quello di
67 anni previsto per la pensione di vecchiaia alla quale il ricorrente avrebbe comunque diritto).
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2
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/08/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia da febbraio
2025 e condanna l al pagamento della prestazione, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3600,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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