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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
, C.F. con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Parte_1 C.F._1
Elisabetta Misilmeri;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Misilmeri;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché n contratto il 27 giugno 2015 in Viareggio (LU) alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
a Pisa il 24.01.2019 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di om del 14 dicembre 2022 nel procedimento iscritto al n. Rg 3554/2022.
Con decreto del 03/02/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.3.25 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 24.01.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 27 giugno 2015 in Viareggio (LU) tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 gi i Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 2 Serie C n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso;
2) manterrà la propria residenza e collocamento prevalente presso la madre in Per_1
Livorno, Via della Salute n. 29;
3) La casa familiare sita in Livorno Via della Salute n 29 , di proprietà esclusiva della Sig.ra con tutto quanto l'arreda e correda , viene assegnata alla medesima Sig.ra Parte_1
, quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1 4) si tratterrà con i genitori secondo le seguenti modalità: - martedì e giovedì con la Per_1 madre, con pernotto – lunedì e mercoledì con il padre, con pernotto – venerdì, sabato e domenica in alternanza tra i genitori. Le festività natalizie e precisamente i giorni di Natale e S. Stefano, fine anno, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio Epifania, saranno trascorsi in alternanza tra i genitori così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (pasquetta). Le altre festività civili e religiose nel corso dell'anno, saranno trascorse da con i genitori, Per_1 sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo del anze estive la piccola si tratterrà con i genitori per un periodo di 15 giorni anche suddiviso in due Per_1 settima riodo da individuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
5) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario lia minore, alla madre, la somma mensile di euro 400,00 a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a (IBAN: Parte_1
[...]) entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale per 13 mensilità, oltre alle spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (compresa anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica),formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) nonché baby sitter, centro estivo, ed abbigliamento per i cambi di stagione, necessarie per la figlia che verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del 2017.
6) Le parti danno atto di aver dato esecuzione agli impegni patrimoniali assunti in sede di separazione e di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 27.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
, C.F. con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Parte_1 C.F._1
Elisabetta Misilmeri;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Misilmeri;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché n contratto il 27 giugno 2015 in Viareggio (LU) alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
a Pisa il 24.01.2019 e che esse si sono separate consensualmente con decreto di om del 14 dicembre 2022 nel procedimento iscritto al n. Rg 3554/2022.
Con decreto del 03/02/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.3.25 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 24.01.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 27 giugno 2015 in Viareggio (LU) tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 gi i Matrimonio dell'Anno 2015 Parte 2 Serie C n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso;
2) manterrà la propria residenza e collocamento prevalente presso la madre in Per_1
Livorno, Via della Salute n. 29;
3) La casa familiare sita in Livorno Via della Salute n 29 , di proprietà esclusiva della Sig.ra con tutto quanto l'arreda e correda , viene assegnata alla medesima Sig.ra Parte_1
, quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1 4) si tratterrà con i genitori secondo le seguenti modalità: - martedì e giovedì con la Per_1 madre, con pernotto – lunedì e mercoledì con il padre, con pernotto – venerdì, sabato e domenica in alternanza tra i genitori. Le festività natalizie e precisamente i giorni di Natale e S. Stefano, fine anno, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio Epifania, saranno trascorsi in alternanza tra i genitori così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (pasquetta). Le altre festività civili e religiose nel corso dell'anno, saranno trascorse da con i genitori, Per_1 sempre con il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo del anze estive la piccola si tratterrà con i genitori per un periodo di 15 giorni anche suddiviso in due Per_1 settima riodo da individuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
5) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario lia minore, alla madre, la somma mensile di euro 400,00 a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a (IBAN: Parte_1
[...]) entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale per 13 mensilità, oltre alle spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (compresa anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica),formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) nonché baby sitter, centro estivo, ed abbigliamento per i cambi di stagione, necessarie per la figlia che verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del 2017.
6) Le parti danno atto di aver dato esecuzione agli impegni patrimoniali assunti in sede di separazione e di non avere altro a che pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 27.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai