Sentenza 7 marzo 1968
Massime • 3
Nell'ipotesi di due fabbricati contigui aventi differente altezza, essendo il muro divisorio comune fino alla sommita del fabbricato piu basso e, per la restante altezza,di proprieta esclusiva del proprietario del fabbricato piu alto, la distanza della veduta aperta da questo ultimo nella parte sopraelevata del suo fabbricato deve essere misurata fino alla verticale della faccia esterna del muro divisorio, cioe della faccia che prospetta verso il fondo del vicino.*
Nel giudizio di Cassazione, non puo escludersi la specialita della procura e la sua validita allorche essa sia apposta, sia pure mediante la sottoscrizione di una generica formula, ancorche stampigliata, a margine del ricorso, essendo sufficiente a ricollegarla ad esso lo stesso fatto di formare con esso un corpo unico ne la controparte e legittimata ad interferire in ordine al rapporto fiduciario che,in materia, si istituisce tra il patrono ed il proprio cliente.*
La misurazione della distanza di una veduta dal fondo del vicino si effettua dalla linea estrema del balcone o in genere del manufatto dal quale si esercita la veduta, senza tener conto di cornicioni, fregi od altri manufatti del genere, che, per non essere destinati all'Esercizio della veduta, hanno funzione puramente ornamentale ed accessoria e quindi non devono essere considerati. ( nella specie, la distanza era stata misurata dalla ringhiera del balcone, e non dalla linea estrema del pavimento, sporgente oltre la ringhiera).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1968, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 7 marzo 1968 |
Testo completo
Nel giudizio di Cassazione, non puo escludersi la specialita della procura e la sua validita allorche essa sia apposta, sia pure mediante la sottoscrizione di una generica formula, ancorche stampigliata, a margine del ricorso, essendo sufficiente a ricollegarla ad esso lo stesso fatto di formare con esso un corpo unico ne la controparte e legittimata ad interferire in ordine al rapporto fiduciario che,in materia, si istituisce tra il patrono ed il proprio cliente.*