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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/08/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4210/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 4210 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di fideiussione”
Tra
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14/07/1957, rappresentato e difesi dall'Avv. Francesco Sardegna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Perugia, Corso Cavour n. 25, come da procura a in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Opponente
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Scianaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Baglioni n. 10, come da procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
e
pagina 1 di 13 (C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore CP_3 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Controparte_4
Guido Gargani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di
Villa Grazioli n. 15, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di intervento
Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di fideiussore della debitrice principale ha Parte_1 Parte_2 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1008/2018 emesso dall'intestato Tribunale il 03-04/06/2018, notificato in data 11/06/2018, con cui, su istanza di gli veniva Controparte_5 ingiunto di pagare l'importo di euro 218.553,02, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del debito contratto in seguito alla stipulazione da parte di in data 6/06/2012, dei mutui fondiari n. 15799 e n. 15800 Parte_2 rispettivamente di euro 56.000,00 e di euro 144.000,00.
A fondamento dell'opposizione, il ha innanzitutto eccepito Parte_1
l'annullabilità della fideiussione specifica rilasciata a garanzia del mutuo n.
15799 e della fideiussione omnibus del 5/06/2012, assumendo la sussistenza di un comportamento doloso dell'istituto di credito volto ad ottenere il rientro della posizione debitoria maturata da altra società, Meraviglie Immobiliari S.r.l., di cui era divenuta socia in data 6/06/2012 e di cui il era Parte_2 Parte_1 garante sino a concorrenza dell'importo di euro 525.000,00, limite individuato unilateralmente dalla banca mediante riempimento abusivo in bianco della lettera di aumento della fideiussione sottoscritta dall'opponente. Contr Nel dettaglio, a detta dell'opponente, la Banca di Perugia e Valtiberina oggi in data 1/06/2012, aveva chiesto a Meraviglie Immobiliari S.r.l., con la quale intratteneva il rapporto di conto corrente n. 1602 affidato per euro 100.000,00, e a soci-garanti il pagamento della somma di euro 319.022,92, al fine di estinguere l'esposizione debitoria oltre fido maturata.
pagina 2 di 13 Su iniziativa della Banca, quindi, la provvista necessaria al ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. veniva ottenuta mediante la concessione di un mutuo chirografario per l'importo di euro 100.000,00 a
[...]
e mediante il rilascio da parte di questi di due fideiussioni a garanzia Parte_1 dei mutui contratti da per l'acquisto delle quote sociali di Meraviglie Parte_2
Immobiliari S.r.l. dal socio Oasi S.r.l.
Tanto l'importo finanziato al per euro 100.000,00 quanto l'importo Parte_1 finanziato a per l'acquisto delle quote sociali di Oasi S.r.l. per euro Parte_2
197.000,00 venivano impiegati dal e dalla società Oasi Immobiliare Parte_1 per il risanamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l., con rinuncia dei rispettivi garanti alla surroga.
L'opponente ha aggiunto che a siffatta condotta illegittima dell'istituto di credito se ne aggiungeva un'altra, quando in data 31/12/2012 maturava sul predetto conto corrente n. 1602 acceso da Meraviglie Immobiliari un nuovo saldo passivo per euro 135.551,06.
In particolare, l'opponente ha sostenuto che l'istituto di credito si era adoperato al fine di finanziare, con mutuo del 30/11/2012 per l'importo di euro 135.000,00, un soggetto terzo, tale Emmedue S.r.l. per l'acquisto delle quote di Meraviglie
Immobiliari S.r.l. detenute dal al prezzo di euro 120.500,00, Parte_1 prevedendo la dazione all'atto della sottoscrizione della somma di euro 500,00 e il pagamento dei residui 120.000,00 al momento dell'incasso da parte della società acquirente del rimborso del finanziamento infruttifero effettuato dal socio alla società Meraviglie Immobiliari S.r.l. Parte_1
Del predetto finanziamento, poi, era accollatario e l'importo Parte_1 anzidetto di euro 120.000,00, anziché essere corrisposto alla società acquirente
Emmedue S.r.l. e da questa al venditore delle quote di Meraviglie Immobiliari
S.r.l., era destinato a ripianare il saldo negativo del conto corrente Parte_1 acceso da Meraviglie Immobiliari S.r.l. con la causale “bonifico a Vs favore –
versamento quale garante fideiussore senza animo di surroga”. Il Parte_1 residuo del saldo negativo del c/c, pari ad euro 13.000,00, era invece corrisposto da Emmedue con la causale “finanziamento socio a fondo perduto”.
pagina 3 di 13 Secondo la prospettazione di parte attrice, una volta posta in liquidazione la società Meraviglie Immobiliari S.r.l. nel dicembre 2013 ed estinta in data
5/02/2014, le passività del conto corrente n. 1602, a seguito della revoca degli affidamenti, venivano saldate dal sempre senza animo di surroga, Parte_1 senza che la banca avanzasse pretese nei confronti del debitore principale.
A detta, quindi, dell'attore opponente, tutte le operazioni descritte finalizzate al ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. erano ideate e coordinate dalla banca, sicché anche la pretesa avanzata nel presente giudizio nei confronti del a titolo di fideiussore, per il pagamento dei mutui Parte_1 sottoscritti da è figlia di un'operazione ideata dalla banca per il Parte_2 ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. a cui il aveva acconsentito perché minacciato dalla banca di vedersi escutere Parte_1 la garanzia fideiussoria rilasciata in favore di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
L'opponente ha poi eccepito la decadenza, ai sensi dell'art. 1955 c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata, per avere la banca impedito al fideiussore la surroga nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, ai sensi dell'art. 1949 c.c., ovvero l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. ha altresì eccepito la decadenza dalla garanzia fideiussoria ai Parte_1 sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., avendo la banca continuato a concedere credito alla debitrice principale Meraviglie Immobiliari S.r.l. e poi a malgrado Parte_2 fosse consapevole delle difficoltà economico-patrimoniali in cui versavano tali società.
L'opponente ha eccepito la nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI e per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, con conseguente decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo l'istituto di credito agito nel termine di sei mesi, ed ha avanzato richiesta di risarcimento del danno per euro 30.000,00.
Infine, a fronte di tali condotte della banca, ha sostenuto l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, con conseguente diritto di al risarcimento dei danni subiti. Parte_1
Si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1 ha contestato la ricostruzione operata da parte opponente, sostenendo che le pagina 4 di 13 complesse operazioni riferite dall'opponente erano liberamente ed autonomamente poste in essere dal medesimo e dai soci di Meraviglie Immobiliari
S.r.l. al fine di ripianare l'ingente debito di quest'ultima.
Ha inoltre ribadito che in qualità di socio e amministratore Parte_1 unico di Meraviglie Immobiliari S.r.l., era pienamente consapevole delle operazioni poste in essere da questa, ivi inclusi i versamenti effettuati “senza animo di surroga”, nonché della situazione economico-finanziaria in cui versava, con conseguente infondatezza delle eccezioni avversarie di decadenza dalla fideiussione.
Quanto alla pretesa violazione della disciplina antitrust, ha eccepito la genericità della doglianza.
A fronte delle svariate posizioni debitorie facenti capo a ha Parte_1 sostenuto la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, da cui l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno. ha quindi chiesto, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione avversaria.
All'udienza dell'08/01/2019, la convenuta ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione.
Il precedente Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, ha concesso la provvisoria esecuzione e ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con atto di intervento depositato il 20/12/2019, è intervenuta in giudizio e per Controparte_6 essa in qualità di cessionaria pro soluto del credito, la quale si è CP_7 riportata a tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla cedente
[...]
Controparte_1
Nella prima memoria di trattazione e istruttoria, sia l'opposta che l'intervenuta hanno – tra l'altro – contestato la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, sull'assunto che non rivestiva la qualità di consumatore, Parte_1 che comunque non era provata la conformità della fideiussione allo schema in pagina 5 di 13 questione, e che la banca, in ogni caso, aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore.
Scambiate le ulteriori memorie ex art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12//2024, la parte opponente e la parte opposta hanno precisato le conclusioni come segue:
- come memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c, ovvero: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - Dichiarare, per quanto in atto, la nullità parziale delle fidejussioni stipulate «a valle» delle intese anticoncorrenziali denunciate e per l'effetto dichiarare liberato
l'opponente dagli impegni fidejussori assunti in data 4.6.2012 e 5.06.2012 in favore della Banca ricorrente opposta - Condannare l'istituito al risarcimento del danno per condotta anticoncorrenziale pari a € 30.000,00 o in quella inferiore che sarà ritenuta equa. In subordine: - Accertata la violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale dell' per Pt_3 tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1955, 1956 1949, 1957 c.c. in combinato disposto agli artt. 1175 e 1375 cc.; ovvero accertato il comportamento abusivo e fraudolento dell'istituto opponente ex art. art 1438
e ss c.c., in accoglimento dell'eccezione di annullabilità ex art. 1442 ult. c.
c.c. - Dichiarare che il ricorrente nulla deve all'istituto opposto. - Condannare
l' al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma determinata in Parte_3 via equitativa In ogni caso - Revocare l'opposto DI n. 1008/2018 pronunciato dal Tribunale di Perugia rg.n.n2182/2018 del 4.6.2018 - Accertare
l'illegittima condotta dell'Istituto opposto per la eseguita segnalazione dell'opponente alla CR Banca d'Italia e per l'effetto condannare il Pt_4 medesimo al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”;
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, in via preliminare: munire sin dalla prima udienza di comparizione il D.I. della formula di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova
pagina 6 di 13 scritta né di pronta soluzione;
nel merito: in via principale: - rigettare le domande di controparte, perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la sussistenza del credito della
[...] così come indicato nel D.I. n. 1008/2018 (R.G. Controparte_1
2182/2018) e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del medesimo
D.I. e/o comunque, condannare parte opponente a pagare all'opposta le somme in esso contenute. In goni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori del presente giudizio. Con riserva di articolare i mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione in sede di memorie istruttorie, si allegano documenti come da separato indice”.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
Soltanto parte opponente e l'intervenuta hanno depositato le comparse conclusionali, mentre l'opposta e l'intervenuta hanno depositato le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'opposizione è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di annullamento delle fideiussioni per dolo della banca.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il comportamento doloso della banca che lo avrebbe indotto a stipulare le predette fideiussioni si estrinsecherebbe, in sostanza, nella minaccia di escussione della garanzia prestata a favore di
Meraviglie Immobiliari S.r.l. per il saldo negativo del rapporto di conto corrente e nell'aver orchestrato tutta una serie di operazioni – tra cui anche la vendita delle quote delle predetta società detenute da Oasi Immobiliare S.r.l. a e il Parte_2 finanziamento, garantito dalle fideiussioni per cui è causa, a della Parte_2 provvista necessaria per l'acquisto delle quote, provvista poi impiegata da Oasi
Immobiliare per la copertura del saldo negativo del conto corrente di Meraviglie
Immobiliari S.r.l. – esclusivamente finalizzate al ripianamento della situazione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
pagina 7 di 13 Tuttavia, parte opponente, al di là di mere asserzioni circa la strategia utilizzata a suo danno per ottenere il ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie
Immobiliari S.r.l., nulla ha dimostrato in proposito, nonostante la contestazione dei fatti da parte della banca convenuta.
Ed infatti, l'opponente non ha offerto prove volte a dimostrare i propri assunti e, in particolare, non ha dimostrato che l'iniziativa della vendita da Oasi
Immobiliare S.r.l. a delle quote di partecipazione in Meraviglie Parte_2
Immobiliari S.r.l. al fine di impiegare la provvista finanziata dalla banca per il ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. fosse frutto di un'ideazione della banca convenuta a cui il si è prestato Parte_1 sottoscrivendo le fideiussioni sotto la minaccia dell'escussione della garanzia dal medesimo prestata in favore di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
Gli assunti sono, quindi, rimasti allo stadio puramente assertivo, sicché
l'eccezione di annullamento delle fideiussioni per dolo della banca non potrà che essere respinta.
2. Infondata si appalesa anche l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 1955
c.c., dalla garanzia fideiussoria per aver la banca, con il proprio comportamento, impedito al fideiussore di esercitare l'azione di surroga e di regresso nei confronti del debitore principale.
Non vi è prova, infatti, che la rinuncia del alla surroga nei confronti Parte_1 del debitore principale rappresenti una condizione posta dalla banca, a fronte di quanto contestato dalla convenuta stessa secondo cui la decisione di inserire nella causale la dicitura “senza animo di surroga” era assunta dallo stesso presumibilmente in ragione di accordi presi con i suoi soci a cui la Parte_1 banca dichiara di essere totalmente estranea.
3. L'opponente ha anche sostenuto l'intervenuta liberazione dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver la banca concesso finanziamenti a pur essendo consapevole delle difficoltà Controparte_8 Parte_2 economiche in cui esse versavano.
Ebbene, l'art. 1956 c.c. dispone che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni di questo erano divenute tali da
pagina 8 di 13 rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
La liberazione prevista dalla citata disposizione consegue al comportamento dell'istituto di credito che, beneficiario di una garanzia per obbligazioni future, abbia fatto credito al debitore garantito anche se consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, è del tutto irrilevante il peggioramento delle condizioni economiche di Meraviglie Immobiliari S.r.l., atteso che nel presente giudizio si discute della garanzia prestata dal in favore di altra e diversa società, Parte_1 ovvero Parte_2
Quanto al dedotto peggioramento delle condizioni di si osserva che la Parte_2 liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. è impropriamente invocata in relazione alla fideiussione prestata a garanzia del mutuo di euro 56.000,00, non trattandosi di garanzia contratta per un'obbligazione futura.
Ma a tutto voler concedere e anche in relazione alla fideiussione omnibus, si osserva come il disposto dell'art. 1956 c.c. presuppone che il creditore – in questo caso la banca mutuataria – già beneficiario di una garanzia per obbligazioni future conceda nuovo credito al debitore principale pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche, in qualche modo confidando sulla garanzia prestata e, quindi, sulla solvibilità del fideiussore.
Nella specie, però, non sono stati offerti elementi per apprezzare il dedotto peggioramento delle condizioni economiche di né, tantomeno, è stato Parte_2 allegato quale ulteriore credito la banca avrebbe fatto ad Parte_2
I difetti di allegazione e prova riscontrati, quindi, impediscono alcun vaglio positivo dell'eccezione.
4. Parte attrice ha infine eccepito la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate per conformità allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale.
A detta dell'opponente, infatti, la clausola in questione sarebbe riproduttiva di quella inserita nello schema ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, ha ritenuto lesiva della concorrenza, con conseguente nullità della stessa e liberazione del fideiussore dalla garanzia.
pagina 9 di 13 L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, va detto che costituisce principio ormai consolidato il fatto che sull'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI grava l'onere di produrre il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Infatti, trattandosi di un provvedimento amministrativo di un'autorità indipendente, non trova applicazione il principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo (cfr. Corte d'App. Perugia sentenza n. 598/2021; Tribunale
Bari sez. IV, 24/01/2022, n.258; Tribunale di Terni, 06/05/2022 n. 383).
In assenza, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi dell'eccepita nullità.
Nel caso in esame, parte opponente non ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento della Banca d'Italia.
Tuttavia, il provvedimento è stato prodotto dalla cessionaria intervenuta nel giudizio, sicché in applicazione del principio di acquisizione, detto atto amministrativo potrà e dovrà essere utilizzato ai fini del decidere.
Ciò posto, va detto che il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 - con il quale è stato stabilito che le clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (tra cui vi rientra anche la clausola di deroga incondizionata al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.), in quanto applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 – ha avuto riguardo esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ovvero a quelle fideiussioni volte a garantire tutte le operazioni bancarie (anche condizionali o future) concluse dalla banca con il debitore principale.
Il provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale ritiene condivisibile, costituisce una prova privilegiata nel giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della validità della fideiussione omnibus, che determina l'operatività di un meccanismo di vera e propria inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto a cui è iscritto l'illecito, il quale sarà chiamato a confutare gli esiti dell'indagine dell'Autority (cfr. Cass. Civ. N. 29810/2017).
pagina 10 di 13 Ad analoghe conclusioni non può giungersi, invece, nell'ipotesi in cui le clausole in questione siano inserite nell'ambito di un regolamento negoziale che disciplina le c.d. fideiussioni specifiche, posto che alcun accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale è stato effettuato dall'Autorità garante anche con riguardo a siffatti negozi (cfr. in termini Cass. Civ. n. 10689/2024).
In tali casi, allora, sarà il fideiussore che lamenti di esser stato vittima di un'intesa anticoncorrenziale a dover dimostrare l'esistenza dell'intesa “a monte”.
Tornando al caso di specie, una delle due fideiussioni di cui si discute, ovvero la fideiussione a garanzia del mutuo ipotecario per l'importo di euro 56.000,00, è una fideiussione specifica, come agevolmente riscontrabile dal disposto contenuto nella lettera fideiussoria secondo cui si costituisce fideiussore di Parte_1
“sino a concorrenza dell'importo di euro 56.000,00 per l'adempimento di Parte_2 qualsiasi obbligazione relativa a mutuo ipotecario in corso di stipula di euro
56.000,00 valido sino al 1/06/2027”.
Ne consegue che l'opponente non può, in questa sede, invocare il provvedimento della Banca d'Italia per lamentare la nullità della clausola di deroga incondizionata, non costituendo quel provvedimento, con riguardo alle fideiussioni specifiche, prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che sarebbe, invero, stato onere del fideiussore dimostrare.
Non solo.
Tanto con riferimento alla fideiussione specifica che alla fideiussione omnibus, si osserva come le stesse siano state prestate rispettivamente il 4/06/2012 e il
5/06/2012 e, dunque, in un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento della Banca d'Italia che ha avuto ad oggetto fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, le fideiussioni in questione non sono interessate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e devono, quindi, annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali il provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio.
Per tali contratti occorre, invece, la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento della stipula del contratto, successivo al periodo pagina 11 di 13 considerato dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, una tale prova non è stata fornita, essendosi l'opponente limitato a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n.
55/2005, che, come detto, riguarda da un lato le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche, e dall'altro un periodo temporale diverso da quello in cui sono state stipulate le fideiussioni oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, quindi, l'eccezione di nullità deve essere respinta e, con essa, anche la domanda di risarcimento dei danni connessa.
5. Alcuna illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, alla luce dell'infondatezza delle eccezioni opposte dal quindi, può dirsi sussistente, sicché alcun Parte_1 risarcimento del danno spetta all'opponente per siffatta ragione.
6. L'esito del giudizio vede il rigetto dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate.
L'opponente dovrà, quindi, essere condannato al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Stante l'intervento in giudizio della cessionaria del credito prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e del contenuto della comparsa di intervento meramente ripetitiva delle difese spese dalla cedente, si ritiene di dover liquidare le spese nel modo che segue:
- in favore della banca cedente dovranno essere liquidate le spese relative alla fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e quelle relative alla fase conclusionale ai valori minimi stante la non complessità delle questioni giuridiche trattate;
- in favore della cessionaria del credito, invece, dovranno essere liquidate le spese relative alla fase istruttoria/trattazione e alla fase conclusionale ai valori minimi, stante -come detto – la non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1008/2018 che dichiara esecutivo;
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dall'opponente;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 che liquida in euro Controparte_5
7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e per essa la mandataria che Controparte_2 CP_3 liquida in euro 4.962,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 7 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 4210 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di fideiussione”
Tra
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14/07/1957, rappresentato e difesi dall'Avv. Francesco Sardegna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Perugia, Corso Cavour n. 25, come da procura a in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Opponente
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Scianaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Baglioni n. 10, come da procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
e
pagina 1 di 13 (C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), in persona del suo procuratore CP_3 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Controparte_4
Guido Gargani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di
Villa Grazioli n. 15, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di intervento
Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di fideiussore della debitrice principale ha Parte_1 Parte_2 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1008/2018 emesso dall'intestato Tribunale il 03-04/06/2018, notificato in data 11/06/2018, con cui, su istanza di gli veniva Controparte_5 ingiunto di pagare l'importo di euro 218.553,02, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del debito contratto in seguito alla stipulazione da parte di in data 6/06/2012, dei mutui fondiari n. 15799 e n. 15800 Parte_2 rispettivamente di euro 56.000,00 e di euro 144.000,00.
A fondamento dell'opposizione, il ha innanzitutto eccepito Parte_1
l'annullabilità della fideiussione specifica rilasciata a garanzia del mutuo n.
15799 e della fideiussione omnibus del 5/06/2012, assumendo la sussistenza di un comportamento doloso dell'istituto di credito volto ad ottenere il rientro della posizione debitoria maturata da altra società, Meraviglie Immobiliari S.r.l., di cui era divenuta socia in data 6/06/2012 e di cui il era Parte_2 Parte_1 garante sino a concorrenza dell'importo di euro 525.000,00, limite individuato unilateralmente dalla banca mediante riempimento abusivo in bianco della lettera di aumento della fideiussione sottoscritta dall'opponente. Contr Nel dettaglio, a detta dell'opponente, la Banca di Perugia e Valtiberina oggi in data 1/06/2012, aveva chiesto a Meraviglie Immobiliari S.r.l., con la quale intratteneva il rapporto di conto corrente n. 1602 affidato per euro 100.000,00, e a soci-garanti il pagamento della somma di euro 319.022,92, al fine di estinguere l'esposizione debitoria oltre fido maturata.
pagina 2 di 13 Su iniziativa della Banca, quindi, la provvista necessaria al ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. veniva ottenuta mediante la concessione di un mutuo chirografario per l'importo di euro 100.000,00 a
[...]
e mediante il rilascio da parte di questi di due fideiussioni a garanzia Parte_1 dei mutui contratti da per l'acquisto delle quote sociali di Meraviglie Parte_2
Immobiliari S.r.l. dal socio Oasi S.r.l.
Tanto l'importo finanziato al per euro 100.000,00 quanto l'importo Parte_1 finanziato a per l'acquisto delle quote sociali di Oasi S.r.l. per euro Parte_2
197.000,00 venivano impiegati dal e dalla società Oasi Immobiliare Parte_1 per il risanamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l., con rinuncia dei rispettivi garanti alla surroga.
L'opponente ha aggiunto che a siffatta condotta illegittima dell'istituto di credito se ne aggiungeva un'altra, quando in data 31/12/2012 maturava sul predetto conto corrente n. 1602 acceso da Meraviglie Immobiliari un nuovo saldo passivo per euro 135.551,06.
In particolare, l'opponente ha sostenuto che l'istituto di credito si era adoperato al fine di finanziare, con mutuo del 30/11/2012 per l'importo di euro 135.000,00, un soggetto terzo, tale Emmedue S.r.l. per l'acquisto delle quote di Meraviglie
Immobiliari S.r.l. detenute dal al prezzo di euro 120.500,00, Parte_1 prevedendo la dazione all'atto della sottoscrizione della somma di euro 500,00 e il pagamento dei residui 120.000,00 al momento dell'incasso da parte della società acquirente del rimborso del finanziamento infruttifero effettuato dal socio alla società Meraviglie Immobiliari S.r.l. Parte_1
Del predetto finanziamento, poi, era accollatario e l'importo Parte_1 anzidetto di euro 120.000,00, anziché essere corrisposto alla società acquirente
Emmedue S.r.l. e da questa al venditore delle quote di Meraviglie Immobiliari
S.r.l., era destinato a ripianare il saldo negativo del conto corrente Parte_1 acceso da Meraviglie Immobiliari S.r.l. con la causale “bonifico a Vs favore –
versamento quale garante fideiussore senza animo di surroga”. Il Parte_1 residuo del saldo negativo del c/c, pari ad euro 13.000,00, era invece corrisposto da Emmedue con la causale “finanziamento socio a fondo perduto”.
pagina 3 di 13 Secondo la prospettazione di parte attrice, una volta posta in liquidazione la società Meraviglie Immobiliari S.r.l. nel dicembre 2013 ed estinta in data
5/02/2014, le passività del conto corrente n. 1602, a seguito della revoca degli affidamenti, venivano saldate dal sempre senza animo di surroga, Parte_1 senza che la banca avanzasse pretese nei confronti del debitore principale.
A detta, quindi, dell'attore opponente, tutte le operazioni descritte finalizzate al ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. erano ideate e coordinate dalla banca, sicché anche la pretesa avanzata nel presente giudizio nei confronti del a titolo di fideiussore, per il pagamento dei mutui Parte_1 sottoscritti da è figlia di un'operazione ideata dalla banca per il Parte_2 ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. a cui il aveva acconsentito perché minacciato dalla banca di vedersi escutere Parte_1 la garanzia fideiussoria rilasciata in favore di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
L'opponente ha poi eccepito la decadenza, ai sensi dell'art. 1955 c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata, per avere la banca impedito al fideiussore la surroga nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, ai sensi dell'art. 1949 c.c., ovvero l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. ha altresì eccepito la decadenza dalla garanzia fideiussoria ai Parte_1 sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., avendo la banca continuato a concedere credito alla debitrice principale Meraviglie Immobiliari S.r.l. e poi a malgrado Parte_2 fosse consapevole delle difficoltà economico-patrimoniali in cui versavano tali società.
L'opponente ha eccepito la nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI e per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, con conseguente decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo l'istituto di credito agito nel termine di sei mesi, ed ha avanzato richiesta di risarcimento del danno per euro 30.000,00.
Infine, a fronte di tali condotte della banca, ha sostenuto l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, con conseguente diritto di al risarcimento dei danni subiti. Parte_1
Si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1 ha contestato la ricostruzione operata da parte opponente, sostenendo che le pagina 4 di 13 complesse operazioni riferite dall'opponente erano liberamente ed autonomamente poste in essere dal medesimo e dai soci di Meraviglie Immobiliari
S.r.l. al fine di ripianare l'ingente debito di quest'ultima.
Ha inoltre ribadito che in qualità di socio e amministratore Parte_1 unico di Meraviglie Immobiliari S.r.l., era pienamente consapevole delle operazioni poste in essere da questa, ivi inclusi i versamenti effettuati “senza animo di surroga”, nonché della situazione economico-finanziaria in cui versava, con conseguente infondatezza delle eccezioni avversarie di decadenza dalla fideiussione.
Quanto alla pretesa violazione della disciplina antitrust, ha eccepito la genericità della doglianza.
A fronte delle svariate posizioni debitorie facenti capo a ha Parte_1 sostenuto la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, da cui l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno. ha quindi chiesto, previa Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione avversaria.
All'udienza dell'08/01/2019, la convenuta ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione.
Il precedente Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, ha concesso la provvisoria esecuzione e ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con atto di intervento depositato il 20/12/2019, è intervenuta in giudizio e per Controparte_6 essa in qualità di cessionaria pro soluto del credito, la quale si è CP_7 riportata a tutte le deduzioni ed eccezioni proposte dalla cedente
[...]
Controparte_1
Nella prima memoria di trattazione e istruttoria, sia l'opposta che l'intervenuta hanno – tra l'altro – contestato la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, sull'assunto che non rivestiva la qualità di consumatore, Parte_1 che comunque non era provata la conformità della fideiussione allo schema in pagina 5 di 13 questione, e che la banca, in ogni caso, aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore.
Scambiate le ulteriori memorie ex art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/12//2024, la parte opponente e la parte opposta hanno precisato le conclusioni come segue:
- come memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c, ovvero: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - Dichiarare, per quanto in atto, la nullità parziale delle fidejussioni stipulate «a valle» delle intese anticoncorrenziali denunciate e per l'effetto dichiarare liberato
l'opponente dagli impegni fidejussori assunti in data 4.6.2012 e 5.06.2012 in favore della Banca ricorrente opposta - Condannare l'istituito al risarcimento del danno per condotta anticoncorrenziale pari a € 30.000,00 o in quella inferiore che sarà ritenuta equa. In subordine: - Accertata la violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale dell' per Pt_3 tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1955, 1956 1949, 1957 c.c. in combinato disposto agli artt. 1175 e 1375 cc.; ovvero accertato il comportamento abusivo e fraudolento dell'istituto opponente ex art. art 1438
e ss c.c., in accoglimento dell'eccezione di annullabilità ex art. 1442 ult. c.
c.c. - Dichiarare che il ricorrente nulla deve all'istituto opposto. - Condannare
l' al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma determinata in Parte_3 via equitativa In ogni caso - Revocare l'opposto DI n. 1008/2018 pronunciato dal Tribunale di Perugia rg.n.n2182/2018 del 4.6.2018 - Accertare
l'illegittima condotta dell'Istituto opposto per la eseguita segnalazione dell'opponente alla CR Banca d'Italia e per l'effetto condannare il Pt_4 medesimo al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”;
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, in via preliminare: munire sin dalla prima udienza di comparizione il D.I. della formula di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova
pagina 6 di 13 scritta né di pronta soluzione;
nel merito: in via principale: - rigettare le domande di controparte, perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la sussistenza del credito della
[...] così come indicato nel D.I. n. 1008/2018 (R.G. Controparte_1
2182/2018) e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del medesimo
D.I. e/o comunque, condannare parte opponente a pagare all'opposta le somme in esso contenute. In goni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori del presente giudizio. Con riserva di articolare i mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione in sede di memorie istruttorie, si allegano documenti come da separato indice”.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
Soltanto parte opponente e l'intervenuta hanno depositato le comparse conclusionali, mentre l'opposta e l'intervenuta hanno depositato le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'opposizione è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di annullamento delle fideiussioni per dolo della banca.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il comportamento doloso della banca che lo avrebbe indotto a stipulare le predette fideiussioni si estrinsecherebbe, in sostanza, nella minaccia di escussione della garanzia prestata a favore di
Meraviglie Immobiliari S.r.l. per il saldo negativo del rapporto di conto corrente e nell'aver orchestrato tutta una serie di operazioni – tra cui anche la vendita delle quote delle predetta società detenute da Oasi Immobiliare S.r.l. a e il Parte_2 finanziamento, garantito dalle fideiussioni per cui è causa, a della Parte_2 provvista necessaria per l'acquisto delle quote, provvista poi impiegata da Oasi
Immobiliare per la copertura del saldo negativo del conto corrente di Meraviglie
Immobiliari S.r.l. – esclusivamente finalizzate al ripianamento della situazione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
pagina 7 di 13 Tuttavia, parte opponente, al di là di mere asserzioni circa la strategia utilizzata a suo danno per ottenere il ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie
Immobiliari S.r.l., nulla ha dimostrato in proposito, nonostante la contestazione dei fatti da parte della banca convenuta.
Ed infatti, l'opponente non ha offerto prove volte a dimostrare i propri assunti e, in particolare, non ha dimostrato che l'iniziativa della vendita da Oasi
Immobiliare S.r.l. a delle quote di partecipazione in Meraviglie Parte_2
Immobiliari S.r.l. al fine di impiegare la provvista finanziata dalla banca per il ripianamento della posizione debitoria di Meraviglie Immobiliari S.r.l. fosse frutto di un'ideazione della banca convenuta a cui il si è prestato Parte_1 sottoscrivendo le fideiussioni sotto la minaccia dell'escussione della garanzia dal medesimo prestata in favore di Meraviglie Immobiliari S.r.l.
Gli assunti sono, quindi, rimasti allo stadio puramente assertivo, sicché
l'eccezione di annullamento delle fideiussioni per dolo della banca non potrà che essere respinta.
2. Infondata si appalesa anche l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 1955
c.c., dalla garanzia fideiussoria per aver la banca, con il proprio comportamento, impedito al fideiussore di esercitare l'azione di surroga e di regresso nei confronti del debitore principale.
Non vi è prova, infatti, che la rinuncia del alla surroga nei confronti Parte_1 del debitore principale rappresenti una condizione posta dalla banca, a fronte di quanto contestato dalla convenuta stessa secondo cui la decisione di inserire nella causale la dicitura “senza animo di surroga” era assunta dallo stesso presumibilmente in ragione di accordi presi con i suoi soci a cui la Parte_1 banca dichiara di essere totalmente estranea.
3. L'opponente ha anche sostenuto l'intervenuta liberazione dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1956 c.c., per aver la banca concesso finanziamenti a pur essendo consapevole delle difficoltà Controparte_8 Parte_2 economiche in cui esse versavano.
Ebbene, l'art. 1956 c.c. dispone che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni di questo erano divenute tali da
pagina 8 di 13 rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
La liberazione prevista dalla citata disposizione consegue al comportamento dell'istituto di credito che, beneficiario di una garanzia per obbligazioni future, abbia fatto credito al debitore garantito anche se consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, è del tutto irrilevante il peggioramento delle condizioni economiche di Meraviglie Immobiliari S.r.l., atteso che nel presente giudizio si discute della garanzia prestata dal in favore di altra e diversa società, Parte_1 ovvero Parte_2
Quanto al dedotto peggioramento delle condizioni di si osserva che la Parte_2 liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. è impropriamente invocata in relazione alla fideiussione prestata a garanzia del mutuo di euro 56.000,00, non trattandosi di garanzia contratta per un'obbligazione futura.
Ma a tutto voler concedere e anche in relazione alla fideiussione omnibus, si osserva come il disposto dell'art. 1956 c.c. presuppone che il creditore – in questo caso la banca mutuataria – già beneficiario di una garanzia per obbligazioni future conceda nuovo credito al debitore principale pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche, in qualche modo confidando sulla garanzia prestata e, quindi, sulla solvibilità del fideiussore.
Nella specie, però, non sono stati offerti elementi per apprezzare il dedotto peggioramento delle condizioni economiche di né, tantomeno, è stato Parte_2 allegato quale ulteriore credito la banca avrebbe fatto ad Parte_2
I difetti di allegazione e prova riscontrati, quindi, impediscono alcun vaglio positivo dell'eccezione.
4. Parte attrice ha infine eccepito la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate per conformità allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale.
A detta dell'opponente, infatti, la clausola in questione sarebbe riproduttiva di quella inserita nello schema ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, ha ritenuto lesiva della concorrenza, con conseguente nullità della stessa e liberazione del fideiussore dalla garanzia.
pagina 9 di 13 L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, va detto che costituisce principio ormai consolidato il fatto che sull'opponente che eccepisce la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI grava l'onere di produrre il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Infatti, trattandosi di un provvedimento amministrativo di un'autorità indipendente, non trova applicazione il principio iura novit curia in quanto privo di carattere normativo (cfr. Corte d'App. Perugia sentenza n. 598/2021; Tribunale
Bari sez. IV, 24/01/2022, n.258; Tribunale di Terni, 06/05/2022 n. 383).
In assenza, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi dell'eccepita nullità.
Nel caso in esame, parte opponente non ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento della Banca d'Italia.
Tuttavia, il provvedimento è stato prodotto dalla cessionaria intervenuta nel giudizio, sicché in applicazione del principio di acquisizione, detto atto amministrativo potrà e dovrà essere utilizzato ai fini del decidere.
Ciò posto, va detto che il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 - con il quale è stato stabilito che le clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (tra cui vi rientra anche la clausola di deroga incondizionata al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.), in quanto applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 – ha avuto riguardo esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ovvero a quelle fideiussioni volte a garantire tutte le operazioni bancarie (anche condizionali o future) concluse dalla banca con il debitore principale.
Il provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale ritiene condivisibile, costituisce una prova privilegiata nel giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della validità della fideiussione omnibus, che determina l'operatività di un meccanismo di vera e propria inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto a cui è iscritto l'illecito, il quale sarà chiamato a confutare gli esiti dell'indagine dell'Autority (cfr. Cass. Civ. N. 29810/2017).
pagina 10 di 13 Ad analoghe conclusioni non può giungersi, invece, nell'ipotesi in cui le clausole in questione siano inserite nell'ambito di un regolamento negoziale che disciplina le c.d. fideiussioni specifiche, posto che alcun accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale è stato effettuato dall'Autorità garante anche con riguardo a siffatti negozi (cfr. in termini Cass. Civ. n. 10689/2024).
In tali casi, allora, sarà il fideiussore che lamenti di esser stato vittima di un'intesa anticoncorrenziale a dover dimostrare l'esistenza dell'intesa “a monte”.
Tornando al caso di specie, una delle due fideiussioni di cui si discute, ovvero la fideiussione a garanzia del mutuo ipotecario per l'importo di euro 56.000,00, è una fideiussione specifica, come agevolmente riscontrabile dal disposto contenuto nella lettera fideiussoria secondo cui si costituisce fideiussore di Parte_1
“sino a concorrenza dell'importo di euro 56.000,00 per l'adempimento di Parte_2 qualsiasi obbligazione relativa a mutuo ipotecario in corso di stipula di euro
56.000,00 valido sino al 1/06/2027”.
Ne consegue che l'opponente non può, in questa sede, invocare il provvedimento della Banca d'Italia per lamentare la nullità della clausola di deroga incondizionata, non costituendo quel provvedimento, con riguardo alle fideiussioni specifiche, prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che sarebbe, invero, stato onere del fideiussore dimostrare.
Non solo.
Tanto con riferimento alla fideiussione specifica che alla fideiussione omnibus, si osserva come le stesse siano state prestate rispettivamente il 4/06/2012 e il
5/06/2012 e, dunque, in un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento della Banca d'Italia che ha avuto ad oggetto fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, le fideiussioni in questione non sono interessate dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e devono, quindi, annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali il provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio.
Per tali contratti occorre, invece, la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento della stipula del contratto, successivo al periodo pagina 11 di 13 considerato dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, una tale prova non è stata fornita, essendosi l'opponente limitato a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n.
55/2005, che, come detto, riguarda da un lato le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche, e dall'altro un periodo temporale diverso da quello in cui sono state stipulate le fideiussioni oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, quindi, l'eccezione di nullità deve essere respinta e, con essa, anche la domanda di risarcimento dei danni connessa.
5. Alcuna illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, alla luce dell'infondatezza delle eccezioni opposte dal quindi, può dirsi sussistente, sicché alcun Parte_1 risarcimento del danno spetta all'opponente per siffatta ragione.
6. L'esito del giudizio vede il rigetto dell'opposizione proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto delle domande di risarcimento del danno formulate.
L'opponente dovrà, quindi, essere condannato al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Stante l'intervento in giudizio della cessionaria del credito prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e del contenuto della comparsa di intervento meramente ripetitiva delle difese spese dalla cedente, si ritiene di dover liquidare le spese nel modo che segue:
- in favore della banca cedente dovranno essere liquidate le spese relative alla fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e quelle relative alla fase conclusionale ai valori minimi stante la non complessità delle questioni giuridiche trattate;
- in favore della cessionaria del credito, invece, dovranno essere liquidate le spese relative alla fase istruttoria/trattazione e alla fase conclusionale ai valori minimi, stante -come detto – la non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1008/2018 che dichiara esecutivo;
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dall'opponente;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 che liquida in euro Controparte_5
7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
e per essa la mandataria che Controparte_2 CP_3 liquida in euro 4.962,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, il 7 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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