CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA composta dai seguenti magistrati: dr. RA S. FI Presidente relatore dr.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito iscritta al N. 1168 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Acronzio;
Parte_4
- ricorrenti -
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Sciascio;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione alla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.p.r.
327/2001.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1.a) determinare in € 281.488,72, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal Comune di Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_5
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.b) determinare in € 249.148,18, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal Comune di Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_2
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.c) determinare in € 249.148,18, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal al Controparte_1 signor , oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio legale, Parte_1
con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.d) determinare in € 187.659,14, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal di CP_1 Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_3
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
2) ordinare al provvedere al Controparte_1
deposito delle maggiori somme liquidate, oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per il convenuto: “in via preliminare: - dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo, per i motivi di cui sopra;
- dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o comunque anche solo di parte della domanda dei ricorrenti, per tutti i motivi esposti;
nel merito: - rigettarsi il ricorso con conferma della quantificazione determinata dall'Ente locale odierno resistente nell'atto impugnato dai ricorrenti, per i motivi indicati;
- in via subordinata, contenere la quantificazione diversamente determinata, anche per effetto di apposita CT, nella misura minima di legge, sulla base di quanto esposto nella parte motiva della presente memoria;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con determina dirigenziale n. 252 del 17/10/2023 (emessa in attuazione di delibera consiliare n. 13 del 13/5/023), il ha disposto, in Controparte_1
applicazione dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (di qui in avanti , la acquisizione al Contr
proprio patrimonio indisponibile:
a) dei terreni individuati catastalmente al foglio 37 del NCT dalle p.lle 824, 839, 1224,
1225 e 1226, estesi complessivamente mq. 5.445, già occupati in data 26/5/1987 (in quanto ricompresi tra le aree individuate per la costruzione di un Poliambulatorio pubblico da progetto approvato con delibera consiliare n. 65 del 15/2/1983) e già
pag. 2/22 irreversibilmente trasformati sin dal 23/12/1986 (data della dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione della struttura sanitaria, accatastata in NCEU ed ivi intestata al Comune di per l'intera proprietà superficiaria); Controparte_1
b) del terreno individuato catastalmente al foglio 37 del NCT dalla p.lla 596, estesa mq.
910, già occupato ed irreversibilmente trasformato in esecuzione del piano particolareggiato della zona PEEP in contrada Piana del Comune di CP_1
approvato dalla G.R. Abruzzo con deliberazione n. 3435 del 25/6/1976.
[...]
1.1. Il provvedimento acquisitivo ha determinato l'indennità di acquisizione in complessivi € 134.495,50, tenendo conto esclusivamente dell'indennizzo per pregiudizio patrimoniale (calcolato in base a valori venali unitari di € 22,25/mq. quanto alle superfici urbanisticamente inserite in zone per attrezzature sanitarie e di € 4,00/mq. quanto alle superfici urbanisticamente inserite in zone per la viabilità, queste ultime sostanzialmente coincidenti con la p.lla 596) e dell'indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% del precedente), senza invece riconoscere alcunché a titolo di occupazione senza titolo, in dichiarata applicazione della sentenza n. 135/2021 con cui il TAR Abruzzo (adito da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di originario comproprietario dei Parte_4 Persona_1
beni ed assegnatario degli stessi con atto pubblico divisionale del 23/7/2004 intercorso con gli altri comproprietari e nel condannare il Parte_6 Parte_7
“al rilascio e alla restituzione dei detti suoli in favore Controparte_1
del ricorrente, previo rispristino dello stato dei luoghi” facendo salva “la facoltà
(discrezionale) del Comune di disporre la c.d. acquisizione sanante dei beni immobili occupati”, aveva altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno richiesto per mancato godimento dei beni a cagione dell'occupazione degli stessi da parte della P.A., ritenendo che tale occupazione fosse avvenuta in forza di un accordo accessorio alla convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di Controparte_1 Pt_6
, e con la quale questi ultimi si obbligavano
[...] Persona_1 Parte_7
alla cessione volontaria (dietro corrispettivo omnicomprensivo unitario di £.
25.000/mq.) delle aree interessate dalla realizzazione del Poliambulatorio e della zona
PEEP, autorizzando il Comune alla “immediata occupazione dei terreni in modo pag. 3/22 permanente”, ciò che impediva di qualificare l'occupazione come illegittima, trovando essa “fondamento giuridico in una apposita disposizione della predetta convenzione che ha consentito all'Ente civico di ottenere la detenzione qualificata del fondo alla stregua di un rapporto di comodato”.
2. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella asserita qualità di unici comproprietari (in quanto eredi di ed in Persona_1
forza del suindicato atto di divisione) dei terreni acquisiti dal Comune di CP_1
hanno, con ricorso depositato il 22/11/2023, adito questa Corte, ai sensi degli
[...]
artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., per chiedere la determinazione giudiziale delle indennità loro spettanti per l'acquisizione coattiva (tra esse compresa quella concernente i periodi di occupazione illegittima dei fondi), nonché della indennità dovuta per i precedenti periodi di occupazione legittima dei fondi medesimi (che allegavano risalire al 1978 per l'area relativa alla viabilità della zona PEEP ed al 1984 per la costruzione del Poliambulatorio), indennità che venivano complessivamente quantificate dai ricorrenti in “€ 3.508.420,87, di cui € 525.938,80, a titolo di valore venale dei beni, € 52.593,98, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, € 1.025.582,61, a titolo di indennizzo per occupazione illegittima ed €
1.904.304,48, a titolo di indennizzo per occupazione legittima”.
3. Il nel costituirsi in giudizio per resistere alle Controparte_1
domande dei ricorrenti, ha, in primo luogo, eccepito “difetto di giurisdizione e/o inammissibilità dell'azione, anche solo parziale, rispetto alle domande avanzate dai ricorrenti”, che ha sostenuto doversi qualificare come “richiesta risarcitoria a tutto tondo
… volta all'ottenimento di un provvedimento che attribuisca un risarcimento di danni per equivalente in luogo dell'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo”. In particolare, a sostegno di tale eccezione, il convenuto ha evidenziato come la sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo (passata in giudicato) avesse escluso il carattere illegittimo dell'occupazione dei terreni, in quanto consentita dai proprietari con un patto negoziale (contenuto nella ricordata convenzione del 1996) qualificabile alla stregua di un negozio di comodato, sicché “la riproposizione dell'intera questione controversa … ponendo ad oggetto un nuovo accertamento dell'illecito sotteso alla pag. 4/22 domanda risarcitoria, dovrebbe parimenti essere assoggettato alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo”. Sotto diverso profilo, ma sulla scorta della medesima argomentazione appena sintetizzata, il ha lamentato che il ricorso costituisse un CP_1
tentativo di elusione del giudicato amministrativo. Il convenuto ha, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda anche in conseguenza della mancata “impugnazione” della delibera consiliare n. 13 del 13/5/2023, contenente i criteri di determinazione dell'indennizzo, ciò che avrebbe determinato – secondo la difesa dell'ente comunale – il
“consolidamento” del successivo provvedimento dirigenziale, impedendo “ai ricorrenti di poter rimettere in discussione i presupposti della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”. Nel merito, il convenuto ha contestato la quantificazione del valore venale dei beni alla data del provvedimento acquisitivo proposta dai ricorrenti, insistendo per la conferma di quella operata dagli organi comunali, evidenziando anche sotto questo profilo, con riferimento alla voce indennitaria relativa al periodo di occupazione illegittima, come il giudicato amministrativo impedisse di ravvisare nella specie una occupazione avente carattere di illegittimità e, quindi, escludesse la spettanza di siffatta indennità, quanto meno con riferimento al periodo anteriore alla pronuncia del
TAR. Quanto alla richiesta di determinazione dell'indennità per occupazione legittima, il convenuto ha sostenuto che tale occupazione troverebbe esclusivo titolo nell'atto negoziale intercorso tra le parti e non sarebbe, dunque, indennizzabile ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. Istruita con produzioni documentali e con CT, la causa è infine stata trattenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe riportati.
5. La domanda di determinazione delle indennità dovute dal Comune di CP_1
per l'acquisizione ex art. 42-bis TUE dei terreni sopra indicati e per la CP_1
precedente loro occupazione legittima (in forza di atti comportanti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare sugli stessi) è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermate dalla giurisprudenza nomofilattica, anche in relazione alle controversie sulla determinazione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante (ivi compreso quello che il comma 3 dell'art. 42-bis prevede per il periodo di occupazione senza titolo), sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia pag. 5/22 l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011: si veda, in particolare,
Cass. SU 20691/2021, la quale ha confermato che “sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione”.
5.1. Né l'inammissibilità, quanto meno parziale, della domanda di determinazione del complessivo indennizzo dovuto, potrebbe farsi discendere da una preclusione derivante dal giudicato esterno eccepito dal convenuto, ma non ravvisabile nella specie, posto che la sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo ha avuto ad oggetto, rigettandola, una domanda di risarcimento del danno, evidentemente diversa da quella di determinazione dell'indennizzo (ricomprendente, in un “unicum non scomponibile nelle singole voci”, come da giurisprudenza nomofilattica appena ricordata, anche quello riferito al periodo di occupazione illegittima). In fattispecie analoga la Corte di legittimità (Cass. ord.
11650/2025) ha avuto modo di affermare (del tutto condivisibilmente) che la statuizione oggetto di giudicato amministrativo riguardante il solo risarcimento per l'occupazione senza titolo non è idonea a determinare alcuna preclusione nel diverso giudizio di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis TUE, osservando che, sebbene sia “vero che il giudicato esterno copre anche la giurisdizione quando vi è pronuncia anche sul merito
(fra le tante Cass. n. 28179/2020) … per arrivare a riconoscere un giudicato sulla pag. 6/22 giurisdizione nel senso della giurisdizione amministrativa è necessario riconoscere che sull'indennità ex art. 42 bis sia individuabile una statuizione di merito”. A questa conclusione – sia nel caso deciso dall'ordinanza in esame, sia nel caso di specie – “non si può pervenire per due ragioni: a) l'indennità ex art. 42 bis ha natura unitaria e non è scomponibile fra le diverse voci (Cass. n. 20691/2021); b) il giudicato interno, ma il ragionamento è estendibile anche a quello esterno, non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto (da ultimo così Cass. n. 32563/24). Dal punto di vista, perciò, dell'unitarietà dell'indennizzo in questione, la statuizione sulla singola voce dell'occupazione illegittima ha valenza di statuizione su un elemento del fatto, ma non sulla sequenza fatto/norma/effetto, tale da includervi l'unitaria considerazione dei presupposti dell'indennizzo. Deve così concludersi nel senso che non può ravvisarsi un giudicato di merito sull'indennità ex art. 42 bis e, conseguenzialmente, non c'è un giudicato esterno opponibile sulla giurisdizione del giudice amministrativo”. Ciò non toglie che la sentenza amministrativa qui invocata dal convenuto meriti considerazione al fine di quantificare il periodo di effettiva occupazione illegittima ed il relativo indennizzo (eventualmente escludendo il lasso temporale intercorso tra il 25/1/1996 e il deposito della predetta sentenza, in quanto la detenzione dei beni da parte del Comune di in tale lasso temporale possa trovare titolo in un negozio Controparte_1
assimilabile al comodato, il cui inadempimento potrebbe fondare esclusivamente un'azione risarcitoria – nella specie già esercitata di fronte al TAR – e non anche una azione di determinazione giudiziale dell'indennità di acquisizione sanante). Ma su tale aspetto si tornerà più avanti.
5.2. Del tutto irrilevante, al fine di escludere l'ammissibilità della domanda qui proposta, è, poi, la mancata impugnazione della delibera consiliare in esecuzione della quale è stato emesso il provvedimento dirigenziale di acquisizione notificato ai ricorrenti. A prescindere dalla constatazione che la deliberazione consiliare n. 13 del
13/5/2023, prodromica all'acquisizione sanante, non contiene alcuna specificazione dei criteri di determinazione dell'indennizzo complessivo ivi indicato, salva la sola precisazione che esso si riferisce al solo pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,
pag. 7/22 deve rilevarsi che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica
(sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio o “apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione” (Cass. SU 5201/2019, tra tante). Da ciò consegue che l'azione davanti alla Corte d'appello – concessa all'espropriato ed al destinatario di un provvedimento di acquisizione sanante dall'art. 29 d.lgs. 150/2011 – per la determinazione della indennità dovuta prescinde dalla
“impugnazione” del provvedimento ablatorio e/o degli atti ad esso presupposti, trattandosi di procedimento che “non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa” (così, tra le più recenti, Cass. ord.
9227/2023).
5.3. Infine, la natura dello speciale procedimento espropriativo delineato dal citato art. 42-bis dà ragione anche della assoluta irrilevanza della circostanza che la domanda sia stata proposta – secondo l'assunto del convenuto – da alcuni soltanto degli intestatari catastali, a titolo di comproprietà indivisa, del terreno individuato in NCT dalla p.lla
1225 (quella di maggiore estensione – mq. 3.703 – tra le altre oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, queste ultime ivi indicate come appartenenti ai soli odierni ricorrenti).
5.3.1. A prescindere dalla considerazione che i ricorrenti si sono qualificati come esclusivi comproprietari anche del terreno in questione (che tuttavia non è ricompreso pag. 8/22 tra quelli assegnati a con l'atto divisionale del 23/7/2004, ancorché Persona_1
solo i suoi aventi causa ne siano indicati come comproprietari nella delibera consiliare n. 13/2023, ma non anche nel successivo provvedimento dirigenziale notificato ai ricorrenti medesimi), vengono in rilievo i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di vertice in caso di espropriazione dei beni indivisi (di recente richiamati anche con riguardo all'acquisizione sanante da Cass. 35287/2023), secondo cui l'opposizione del singolo comproprietario o di alcuni soltanto dei comproprietari alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità e non alle singole quote spettanti ai compartecipi, non ricorrendo neppure una ipotesi di litisconsorzio necessario
(processuale) tra i comproprietari (si vedano, tra altre, anche Cass. 25966/2009;
6873/2011; 31177/2017; 15780/2019). Dunque, in caso di espropriazione (o di acquisizione sanante) di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché
l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione indennitaria dell'espropriante ed il relativo credito dell'opponente natura parziaria (a differenza dell'obbligazione e del credito di natura risarcitoria) e non essendo perciò configurabile la loro deduzione pro quota in giudizio (Cass. SU 10165/2003). E' stato, perciò, precisato che “la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati” (Cass.
6873/2011) e che “non spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito dell'indennità depositata” (Cass. 3749/2001).
5.3.2. Prive di fondamento si rivelano, quindi, sia la contestazione mossa dal convenuto alla CT per non avere essa determinato le singole quote indennitarie spettanti ai pag. 9/22 singoli ricorrenti, sia la pretesa di questi ultimi ad una determinazione pro quota (resa, del resto, impossibile in questa sede, stante la rilevata incertezza circa l'appartenenza, all'epoca dell'acquisizione sanante, della p.lla 1225 del foglio 37 del NCT di
[...]
, ai soli ricorrenti o anche agli altri comproprietari indicati nel provvedimento CP_1
acquisitivo) delle indennità dovute dal convenuto, dovendo e potendo questa CP_1
Corte procedere esclusivamente alla determinazione della complessiva indennità ex art. 42-bis TUE relativa all'intero compendio immobiliare acquisito, nonché – come espressamente domandato – delle complessive indennità concernenti i periodi di occupazione legittima dei fondi poi irreversibilmente trasformati ed infine acquisiti al patrimonio comunale.
6. Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis TUE fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa Corte ha già in altre occasioni ritenuto come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A., il quale va dunque – e comunque - scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione
(la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione).
6.1. Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte di incertezze manifestatesi nella giurisprudenza amministrativa, ha affermato, in tema di indennizzo ex art.42-bis TUE, che ai fini della determinazione del valore venale pag. 10/22 del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, dpr 327/2001, che fa salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (Cass. ordd. 9871/2023; 25707/2024. Si veda altresì Cass. ord. 6622/2025, secondo cui “il valore di mercato del terreno è determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione o dell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio”).
6.2. Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni dei ricorrenti utilizzati dalla P.A. per la costruzione del Poliambulatorio e di opere di urbanizzazione (viabilità) dell'area PEEP, da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato provvedimento di acquisizione sanante.
7. La determinazione del suddetto valore venale (e, conseguentemente, delle ulteriori componenti indennitarie previste dall'art. 42-bis, non anche della indennità di occupazione legittima, che dovrà essere ragguagliata al valore che i terreni avevano al tempo in cui essa si verificò) non può prescindere dalla CT a tal fine espletata con l'ausilio del dott. , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare Persona_2
(come invece sostenuto dal convenuto dopo il deposito della relazione CP_1
consulenziale) per avere il medesimo professionista svolto funzioni di consulente tecnico di ufficio nel diverso giudizio promosso da davanti al Persona_1
Tribunale di Teramo e concluso con sentenza declinatoria della giurisdizione. Invero, da un lato, il convenuto (pur a conoscenza della suddetta circostanza per essere stato parte del diverso giudizio e comunque per essere stato il ruolo ivi svolto dal dott. Per_2
espressamente allegato nel ricorso introduttivo) ha omesso di presentare tempestiva (a pag. 11/22 norma dell'art. 192 c.p.c.) istanza di ricusazione;
dall'altro lato, e comunque, non ricorre nella specie la asserita causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4)
c.p.c., in quanto il precedente giudizio nel quale il dott. svolse funzioni di Per_2
CT (pervenendo, peraltro, a conclusioni diverse – e, di fatto, più favorevoli agli ricorrenti rispetto a quelle di cui si dirà più avanti, in ragione del diverso riferimento temporale delle stime) non costituisce grado o fase del presente, ma è un giudizio diverso, nel quale vennero spiegate domande restitutorie e risarcitorie (analoghe a quelle successivamente proposte davanti al TAR Abruzzo e decise con la ricordata sentenza n.
135/2021), diverse da quella di determinazione giudiziale dell'indennizzo che costituisce oggetto del presente procedimento (si rinvia, sul punto, a quanto più diffusamente esposto nel precedente punto 5.1). Pertanto, oltre a non inficiare, di per sé, la attendibilità delle valutazioni espresse (sulla base di diffuse argomentazioni come si vedrà in gran parte neanche contestate dalle parti e comunque condivisibili) dal CT in questa sede, la circostanza in esame non impone, né rende opportuna, la rinnovazione del mezzo istruttorio mediante diverso ausiliario.
7.1. Il CT - dopo avere precisato che l'area oggetto del provvedimento di acquisizione sanante (al netto delle superfici appartenenti a soggetti diversi dai ricorrenti) è costituita da un corpo unico della estensione di mq. 6.340 (p.lle 1225-1224-1226-596-824-839) e da un piccolo frustolo di mq. 15 (p.lla 839), per una superficie complessiva di mq.
6.355, sulla quale risultano realizzate una struttura sanitaria destinata a poliambulatorio, relative opere di urbanizzazione ed una strada di collegamento alla SS N. 150 al servizio della limitrofa zona residenziale PEEP – ha rilevato che tali aree, al momento della emissione del provvedimento di acquisizione sanante e cioè secondo il vigente PRG del
Comune di , ricadevano e ricadono per la maggior parte (mq 5.445, Controparte_1
corrispondente alla superficie delle p.lle 1224, 125, 1226, 824 e 839) in Zona per attrezzature sanitarie – Art. 13.5 NTA e per la restante parte (mq 910, corrispondente alla superficie della p.lla 596) in Zone per la viabilità - Art. 11.1 NTA (così dovendosi correggere l'evidente refuso contenuto a pag. 17 della relazione, ove l'indicazione delle pertinenti NTA risulta invertita). Il CT ha, quindi, ritenuto (dopo una ampia rassegna degli orientamenti della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa in proposito) la pag. 12/22 natura espropriativa dei vincoli derivanti dalle suddette destinazioni urbanistiche (la prima perché escludente interventi ad iniziativa privata e la seconda perché concernente la rete stradale posta a servizio della zona PEEP) e, applicato il criterio dell'edificabilità di fatto, ha concluso per la natura edificabile di tutte le superfici oggetto di acquisizione pubblica (l'area sulla quale è stato realizzato il poliambulatorio in virtù della ubicazione, della accessibilità, dello sviluppo edilizio in atto, dell'esistenza di opere di urbanizzazione, collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici del contesto
“microzonale" in cui essa è inserita;
l'area sulla quale è stata realizzata la strada di accesso a servizio della zona PEEP in virtù della edificabilità della specifica zona servita).
7.1.1. Tale conclusione, che non è stata contestata da alcuna delle parti, è condivisa dalla
Corte, tenuto conto del rinvio, contenuto nel comma terzo dell'art. 42-bis TUE, ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 37, il secondo dei quali, nell'escludere la sussistenza delle possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta, fa salva la disposizione dell'art. 32, comma primo, norma che, nel dettare le regole generali per la determinazione dell'indennità di espropriazione, impone espressamente di non tenere conto degli effetti dei vincoli preordinati all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. E si è già visto come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato
(Cass. ord. 6622/2025) che anche ai fini della determinazione del valore venale ai sensi dell'art. 42-bis debbano escludersi, oltre ai vincoli espropriativi, anche quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, tra i quali sono da ricomprendere i vincoli derivanti dalle attuali destinazioni urbanistiche (impresse ai fondi in epoca successiva alla realizzazione del poliambulatorio e della strada a servizio della zona PEEP ed in ragione di tale realizzazione) sopra indicate.
7.2. Il CT, ritenuta la edificabilità di fatto delle aree acquisite dal ne ha CP_1
determinato il valore di mercato unitario in € 45,00/mq. con metodo sintetico- comparativo, utilizzando a tal fine nove atti stipulati tra il 2006 ed il 2024 ed aventi ad oggetto terreni inseriti (come quelli limitrofi alle aree ablate) in zone di espansione
(Zone C di cui al DM 1444/1968) e in zona PEEP (anch'essa di espansione).
pag. 13/22 7.2.1. Anche tale valore unitario è stato espressamente “accettato” dai ricorrrenti ed è stato contestato dal convenuto limitatamente all'area destinata a viabilità (che il convenuto stesso ritiene – sulla base del SIT, ma senza alcun riscontro nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato al CT - debba essere incrementata di una porzione di mq. 137 della p.lla 1224). Tuttavia, come correttamente osservato dal CT, il rapporto funzionale tra tale area e la zona PEEP (al cui servizio esclusivo era posta la viabilità cui la prima era destinata), oltre a qualificare come espropriativo il vincolo urbanistico, ne comporta la assimilabilità alla condizione di edificabilità che caratterizza la limitrofa area di espansione residenziale. Pertanto, il valore di mercato unitario, all'epoca dell'acquisizione sanante, dell'intera superficie acquisita, deve essere determinato in € 45,00/mq..
7.3. Conseguentemente, il pregiudizio patrimoniale che costituisce la prima componente dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis, va quantificato in € (45 * 6.355 =) 285.975,00.
Il pregiudizio non patrimoniale, pari ex lege al 10% del valore venale dei beni, deve essere quantificato in € 28.597,50.
8. Sulla scorta del suddetto valore venale ed in applicazione del criterio posto dal terzo comma dell'art. 42-bis (cinque per cento annuo sul valore dei beni, “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità”), il CT ha calcolato, poi, la componente indennitaria riferita al periodo di “occupazione senza titolo” dei beni, tenendo conto dei seguenti dati temporali (che possono ritenersi pacifici tra le parti):
a) il progetto del poliambulatorio venne approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 5/2/1984, con immissione dell'amministrazione nel possesso del bene in data 26/5/1984 e conseguente scadenza del termine triennale di occupazione legittima (di cui non risultano proroghe) ex art. 2 comma 3 LR 2/1979 (vigente ratione temporis), in data 26/5/1987;
b) il piano particolareggiato riguardante la zona PEEP (secondo quanto indicato nella convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di e gli allora Controparte_1
comproprietari dei beni poi acquisiti) venne approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3455 del 25/6/1976, con immissione in possesso del Comune in data
19/4/1978, per cui, tenuto conto della inapplicabilità a siffatto piano dell'art. 13 legge pag. 14/22 2359/1865 e della legittimità della occupazione fino alla scadenza del termine di validità del piano ex art. 9 legge 167/1962 (Cass. SU 4784/1985 e 7068/1992; Cass.
13493/2002), termine decennale dapprima elevato a 15 anni dall'art. 1 d.l. 115/1974 convertito in legge 247/1974 e poi prorogato di tre anni dall'art. 51 legge 457/1978,
l'occupazione legittima venne a scadenza il 25/6/1994 (18 anni dopo l'approvazione del piano).
8.1. Il CT, oltre ad avere determinato la componente indennitaria in parola limitatamente al periodo dal 10/5/2006 al 17/10/2023 nella prospettiva della prescrizione del credito relativo al periodo precedente, la ha anche quantificata tenendo conto dell'intero lasso temporale intercorso tra le suindicate date di scadenza delle occupazioni legittime (26/5/1987 quanto a mq.
5.445 e 25/6/1994 quanto a mq. 910) e la data di emissione del provvedimento di acquisizione (17/10/2023) e del 5% annuo sul valore dei beni, pervenendo alla individuazione dell'importo di € 506.236,72 (per lo sviluppo del calcolo si rinvia allo schema esplicativo a pag. 54 della relazione consulenziale).
8.2. I ricorrenti hanno sostenuto (con riferimento al primo calcolo effettuato dal CT)
l'inoperatività nella specie della prescrizione, non eccepita dal convenuto, CP_1
mentre quest'ultimo ha invocato, al fine di escludere la debenza della voce indennitaria in esame o comunque di ridurre la durata della occupazione illegittima al solo lasso temporale successivo al 19/3/2021, l'efficacia di giudicato della sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo (pubblicata, appunto, nella data da ultimo indicata), la quale:
a) ha qualificato la convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di CP_1
e , e (con cui “questi ultimi
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7
si obbligavano alla cessione volontaria delle aree espropriande in vista della realizzazione del Poliambulatorio comunale e della Zona PEEP e il Comune a versare un corrispettivo”) come “atto a contenuto negoziale la cui causa concreta deve essere ricercata nell'ambito della figura del contratto preliminare ad effetti anticipati improduttivo di effetti traslativi, ma idoneo a conferire all'Ente civico una detenzione qualificata dell'immobile occupato”, in forza della clausola n. 8 che conferiva al
Comune la facoltà di procedere alla immediata occupazione dei fondi;
pag. 15/22 b) ha ritenuto non essenziale il termine previsto per la stipulazione dell'atto definitivo di cessione, traendone il corollario che “non essendosi mai risolto il contratto preliminare ad effetti anticipati, l'occupazione del Comune, pur non assumendo la connotazione di possesso, assume le caratteristiche della detenzione qualificata e non può, pertanto, definirsi occupazione senza titolo o illegittima”;
c) ha, infine, (accolto la domanda restitutoria, ma) rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell'occupazione degli stessi da parte della P.A., “considerato che come già argomentato, l'occupazione del fondo è avvenuta attraverso un accordo accessorio alla convenzione stipulata tra le parti” e
“dunque, non può essere definita illegittima ma al contrario, trova fondamento giuridico in una apposita disposizione della predetta convenzione che ha consentito all'Ente civico di ottenere la detenzione qualificata del fondo alla stregua di un rapporto di comodato (in tal senso Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 7930)”.
8.3. Premesso che non può tenersi conto di alcuna prescrizione (non solo in relazione alla componente indennitaria ora in esame, rispetto alla quale è dubbia la stessa configurabilità della prescrizione, stante la già rilevata unitarietà dell'indennità di acquisizione, ma anche in relazione alla indennità di occupazione legittima di cui si dirà più avanti) per mancanza della necessaria eccezione, non proposta dal CP_1
convenuto, questa Corte rileva che le argomentazioni svolte dal convenuto sono, in parte, condivisibili.
8.3.1. Pur non potendo ravvisarsi, per le ragioni già sopra ampiamente svolte, alcuna efficacia di giudicato, nella presente controversia, della sentenza amministrativa invocata dal deve tuttavia convenirsi con quanto in essa affermato circa la CP_1
qualificazione della convenzione del 25/1/1996 come negozio preliminare di cessione dei beni, cui era funzionalmente collegato (in virtù della clausola n. 8: “il Comune acquirente è sin d'ora autorizzato alla immediata occupazione dei terreni in modo permanente senza che la ditta cedente abbia a pretendere a titolo di indennizzo per l'occupazione stessa”) un negozio di comodato costituente la fonte di una detenzione qualificata (e legittima) dei beni oggetto della convenzione (tra i quali erano compresi quelli oggetto del presente giudizio) in capo al Comune, secondo l'orientamento pag. 16/22 giurisprudenziale inaugurato da Cass. SU 7939/2008 e successivamente consolidatosi
(si vedano, ad esempio, Cass. 1296/2010; 9896/2010; 5211/2016).
8.3.2. Ne consegue che, relativamente al periodo successivo alla convenzione e precedente il deposito della sentenza amministrativa che condannò il alla CP_1
restituzione dei beni sino allora detenuti in comodato (e quindi relativamente al periodo compreso tra il 25/1/1996 ed il 19/3/2021), l'occupazione dei beni da parte della P.A. non può ritenersi illegittima, bensì legittimata da titolo negoziale (e non dall'esercizio di potere autoritativo, come invece la iniziale occupazione finalizzata all'esproprio).
8.3.3. Va, tuttavia, constatato che analogo effetto non può ravvisarsi (quanto meno ai fini che qui vengono in rilievo) non solo - come sostanzialmente ammette, sia pure in ipotesi subordinata, lo stesso convenuto - in relazione al periodo compreso tra CP_1
il deposito della sentenza amministrativa ed il provvedimento acquisitivo (19/3/2021-
17/10/2023), ma anche in relazione ai periodi precedenti il 25/1/1996 e decorrenti dalle suindicate date di scadenza delle occupazioni legittime (perché conseguenti ad atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare) dei terreni, date di scadenza tutte precedenti quella della convenzione in esame, la quale dà peraltro espressamente atto che i beni cui si riferisce erano già stati precedentemente occupati dal ed anche irreversibilmente trasformati mediante la realizzazione del CP_1
poliambulatorio e della strada di accesso alla zona PEEP.
8.4. Pertanto, i periodi di occupazione illegittima da prendere in considerazione ai fini della determinazione della indennità di cui all'art. 42-bis TUE, da ragguagliare al 5% annuo del già sopra determinato valore venale dei beni occupati ed acquisiti, sono pari a
4108 giorni (di cui 3166 ricompresi tra il 26/5/1987 ed il 25/1/1996 e 942 ricompresi tra il 19/3/2021 ed il 17/10/2023) quanto a mq.
5.445 ed a 1521 giorni (di cui 579 ricompresi tra il 25/6/1994 ed il 25/1/1996 e 942 ricompresi tra il 19/3/2021 ed il
17/10/2023) quanto a mq. 910.
8.4.1. Applicando la formula aritmetica correttamente utilizzata (senza alcuna contestazione delle parti) dal CT, risultano i seguenti importi:
a) quanto all'area di mq.
5.445 occupata per la realizzazione del poliambulatorio, €
137.885,30 (mq. 5.445 * € 45 * 5% * giorni 4108/365);
pag. 17/22 b) quanto all'area di mq. 910 occupata per la realizzazione della strada di accesso alla zona PEEP, € 8.532,18 (mq. 910 * € 45 * 5% * giorni 1521/365).
8.5. L'indennità complessiva a carico del per Controparte_1 CP_1
l'acquisizione sanante dei terreni oggetto del presente giudizio deve dunque essere complessivamente determinata in € 460.989,98, di cui € 285.975,00 per pregiudizio patrimoniale, € 28.597,50 per pregiudizio non patrimoniale ed € 146.417,48 per occupazione illegittima.
8.5.1. Di tale somma non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la competente Ragioneria
Territoriale dello Stato, con detrazione di quanto già depositato a titolo di indennità di acquisizione, ma con l'aggiunta degli interessi compensativi al tasso legale sulla parte non ancora depositata, decorrenti dal 17/10/2023 fino al deposito stesso. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
9. Resta da valutare la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione legittima dei terreni, la cui durata – secondo i dati temporali già sopra esposti – è stata pari a 1095 giorni (36 mesi) quanto all'area di mq.
5.445 occupata con l'immissione in possesso del 26/5/1984 ed a 5878 giorni (193 mesi) quanto all'area di mq. 910 occupata con l'immissione in possesso del 22/5/1978.
9.1. Il CT si era limitato, in considerazione della ritenuta prescrizione delle annualità precedenti, a calcolare l'indennità complessiva relativa al periodo 25/1/1996-25/1/1997
(peraltro estraneo alla durata della occupazione legittima come sopra determinata) applicando il tasso di interesse del 5% al valore unitario dei fondi di € 12,91, desunto dal corrispettivo convenuto tra le parti il 25/1/1996. In risposta alle osservazioni del
CTP dei ricorrenti, rimettendo ovviamente alla Corte ogni valutazione circa l'operatività
o meno della prescrizione, l'ausiliario ha condivisibilmente precisato: che la determinazione dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima è un'operazione matematica dove il dies a quo coincide con la data della immissione in possesso ed il pag. 18/22 dies a quem con la scadenza della pubblica utilità; che il calcolo va effettuato in relazione al valore della indennità di esproprio “virtuale” riferito alla data di ciascuna annualità di occupazione, valore che nella specie “può essere determinato con riferimento al valore indicato nella Convenzione sottoscritta in data 25.1/1996 [€
2,91/mq.], rivalutata o devalutata in relazione alle annualità su cui compete”; che il criterio di calcolo può essere quello dell'interesse legale (privilegiato dalla giurisprudenza in relazione alle aree edificabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
327/2001) o quello previsto dall'art. 50 TUE (e già prima, in relazione ai terreni non edificabili, dall'art. 20 legge 865/1971.
9.2. Ribadito che alcuna prescrizione può essere qui considerata, in assenza della necessaria eccezione di parte, va anzitutto precisato che ai fini indennitari che qui rilevano, può tenersi conto solo dei – già sopra determinati - periodi di occupazione legittima decorsi dalle date di immissione in possesso a quelle di scadenza della pubblica utilità e non anche dei periodi successivi nei quali si è ritenuto che l'occupazione del sia stata legittimata dalla convenzione del 25/1/1996, CP_1
trattandosi di occupazione di fonte negoziale rispetto alla quale l'eventuale inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del relativo corrispettivo non origina alcun credito di natura indennitaria e va fatto valere con gli ordinari strumenti processuali (rimanendo, quindi, estraneo al presente giudizio). Va, altresì, anche sotto il profilo ora in esame, esclusa qualsiasi efficacia pro iudicato della sentenza amministrativa più volte ricordata, dovendosi, dunque, provvedere alla determinazione della indennità in parola, le cui annualità sono tutte maturate prima della stipulazione della convenzione del 25/1/1996.
9.3. A tal fine, si terrà conto, accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite dal
CT, di valori dell'indennità virtuale di esproprio quantificati in base alla devalutazione ed alla successiva rivalutazione annuale del valore unitario di € 12,91/mq. che le parti ritennero congruo con riferimento alla data di stipulazione della ricordata convenzione.
Verrà, infine, applicato il criterio di calcolo della indennità previsto, senza alcuna distinzione, dall'art. 50 TUE, tenuto conto che la giurisprudenza di vertice ha già condivisibilmente sottolineato come “l'art. 50 è oggi il solo criterio normativo esistente pag. 19/22 per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile” (Cass. ord. 14330/2019, concernente una occupazione iniziata nel 1992).
9.4. L'indennità maturata per ogni anno di occupazione legittima andrà dunque calcolata secondo la formula VU*S=VE*1/12 (dove VU è il valore unitario dei beni devalutato alla data di inizio dell'occupazione e poi rivalutato annualmente secondo indici Istat;
S
è la superficie dei terreni occupati e VE è il valore di esproprio virtuale). Lo sviluppo del calcolo ed i relativi risultati sono schematizzati nella seguente tabella: evalutato da gennaio 1996 a maggio 1984 = € 6,83 Parte_8
Periodo VUrivalutato superficie valore espr valore indenn annua 26/05/1984-26/5/85 6,83 5445 37.189,35 € 3.099,11 € 26/05/1985-26/5/86 7,43 5445 40.456,35 € 3.371,36 € 26/05/1986-26/5/87 7,91 5445 43.069,95 € 3.589,16 € subtotale 10.059,64 € VIABILITA' valutato da gennaio 1996 a maggio 1978 = € 2,76 Pt_9
Periodo VU rivalutato superficie valore espr valore indenn annua 22/05/1978-22/5/79 2,76 910 2.511,60 € 209,30 € 22/05/1979-22/5/80 3,16 910 2.875,60 € 239,63 € 22/05/1980-22/5/81 3,81 910 3.467,10 € 288,93 € 22/05/1981-22/5/82 4,57 910 4.158,70 € 346,56 € 22/05/1982-22/5/83 5,26 910 4.786,60 € 398,88 € 22/05/1983-22/5/84 6,12 910 5.569,20 € 464,10 € 22/05/1984-22/5/85 6,81 910 6.197,10 € 516,43 € 22/05/1985-22/5/86 7,41 910 6.743,10 € 561,93 € 22/05/1986-22/5/87 7,88 910 7.170,80 € 597,57 € 22/05/1987-22/5/88 8,21 910 7.471,10 € 622,59 € 22/05/1988-22/5/89 8,61 910 7.835,10 € 652,93 € 22/05/1989-22/5/90 9,20 910 8.372,00 € 697,67 € 22/05/1990-22/5/91 9,72 910 8.845,20 € 737,10 € 22/05/1991-22/5/92 10,38 910 9.445,80 € 787,15 € 22/05/1992-22/5/93 10,97 910 9.982,70 € 831,89 €
22/05/1993-22/5/94 11,42 910 10.392,20 € 866,02 €
23/5/94-25/06/1994 11,89 910 10.819,90 € 83,99 € subtotale 8.902,65 € Totale 18.962,29 €
9.5. Anche della somma appena determinata, maggiorata di interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza annuale alla data del deposito, deve essere disposto il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
pag. 20/22 10. La rilevante differenza tra gli importi qui determinati e quelli liquidati con il provvedimento di acquisizione comporta (anche ove si volesse ravvisare una parziale soccombenza dei ricorrenti, che non giustificherebbe alcuna compensazione anche solo parziale delle spese processuali, tenuto conto del già precisato oggetto del giudizio) la condanna del convenuto a rimborsare per intero ai ricorrenti medesimi le spese CP_1
del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati.
10.1. Anche delle spese di CT liquidate in corso di causa deve essere onerato in via definitiva il convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina la indennità dovuta per l'acquisizione degli immobili individuati catastalmente dalle p.lle 1225, 1224, 1226, 596, 824 e 839 del foglio 37 nel CT del
Comune di l patrimonio indisponibile di tale ultimo Comune, Controparte_1
disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001, con determina dirigenziale n. 252 del
17/10/2023, in complessivi € 460.989,98, oltre interessi come da punto 8.5.1. della motivazione;
2) determina la indennità dovuta per la occupazione legittima, da parte del Comune di degli immobili di cui al punto che precede, in complessivi € Controparte_1
18.962,29, oltre interessi coma da punto 9.5. della motivazione;
3) dispone che il provveda ad integrare il deposito già Controparte_1
eventualmente acceso presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, fino a concorrenza delle somme complessive come determinate ai punti 1) e 2);
4) condanna il a rimborsare ai ricorrenti in solido le Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in € 1.713,00 per esborsi.
5) pone a definitivo carico del le spese di CT Controparte_1
liquidate in corso di causa.
pag. 21/22 Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
RA S. FI
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA composta dai seguenti magistrati: dr. RA S. FI Presidente relatore dr.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito iscritta al N. 1168 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Acronzio;
Parte_4
- ricorrenti -
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Sciascio;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione alla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis d.p.r.
327/2001.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1.a) determinare in € 281.488,72, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal Comune di Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_5
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.b) determinare in € 249.148,18, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal Comune di Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_2
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.c) determinare in € 249.148,18, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal al Controparte_1 signor , oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio legale, Parte_1
con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
1.d) determinare in € 187.659,14, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, le indennità dovute dal di CP_1 Controparte_1
alla signora oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio Parte_3
legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito;
2) ordinare al provvedere al Controparte_1
deposito delle maggiori somme liquidate, oltre interessi compensativi, da calcolare al saggio legale, con decorrenza dal decreto di acquisizione sanante (17.10.2023) sino alla data di effettivo deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per il convenuto: “in via preliminare: - dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo, per i motivi di cui sopra;
- dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, o comunque anche solo di parte della domanda dei ricorrenti, per tutti i motivi esposti;
nel merito: - rigettarsi il ricorso con conferma della quantificazione determinata dall'Ente locale odierno resistente nell'atto impugnato dai ricorrenti, per i motivi indicati;
- in via subordinata, contenere la quantificazione diversamente determinata, anche per effetto di apposita CT, nella misura minima di legge, sulla base di quanto esposto nella parte motiva della presente memoria;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con determina dirigenziale n. 252 del 17/10/2023 (emessa in attuazione di delibera consiliare n. 13 del 13/5/023), il ha disposto, in Controparte_1
applicazione dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (di qui in avanti , la acquisizione al Contr
proprio patrimonio indisponibile:
a) dei terreni individuati catastalmente al foglio 37 del NCT dalle p.lle 824, 839, 1224,
1225 e 1226, estesi complessivamente mq. 5.445, già occupati in data 26/5/1987 (in quanto ricompresi tra le aree individuate per la costruzione di un Poliambulatorio pubblico da progetto approvato con delibera consiliare n. 65 del 15/2/1983) e già
pag. 2/22 irreversibilmente trasformati sin dal 23/12/1986 (data della dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione della struttura sanitaria, accatastata in NCEU ed ivi intestata al Comune di per l'intera proprietà superficiaria); Controparte_1
b) del terreno individuato catastalmente al foglio 37 del NCT dalla p.lla 596, estesa mq.
910, già occupato ed irreversibilmente trasformato in esecuzione del piano particolareggiato della zona PEEP in contrada Piana del Comune di CP_1
approvato dalla G.R. Abruzzo con deliberazione n. 3435 del 25/6/1976.
[...]
1.1. Il provvedimento acquisitivo ha determinato l'indennità di acquisizione in complessivi € 134.495,50, tenendo conto esclusivamente dell'indennizzo per pregiudizio patrimoniale (calcolato in base a valori venali unitari di € 22,25/mq. quanto alle superfici urbanisticamente inserite in zone per attrezzature sanitarie e di € 4,00/mq. quanto alle superfici urbanisticamente inserite in zone per la viabilità, queste ultime sostanzialmente coincidenti con la p.lla 596) e dell'indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% del precedente), senza invece riconoscere alcunché a titolo di occupazione senza titolo, in dichiarata applicazione della sentenza n. 135/2021 con cui il TAR Abruzzo (adito da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di originario comproprietario dei Parte_4 Persona_1
beni ed assegnatario degli stessi con atto pubblico divisionale del 23/7/2004 intercorso con gli altri comproprietari e nel condannare il Parte_6 Parte_7
“al rilascio e alla restituzione dei detti suoli in favore Controparte_1
del ricorrente, previo rispristino dello stato dei luoghi” facendo salva “la facoltà
(discrezionale) del Comune di disporre la c.d. acquisizione sanante dei beni immobili occupati”, aveva altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno richiesto per mancato godimento dei beni a cagione dell'occupazione degli stessi da parte della P.A., ritenendo che tale occupazione fosse avvenuta in forza di un accordo accessorio alla convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di Controparte_1 Pt_6
, e con la quale questi ultimi si obbligavano
[...] Persona_1 Parte_7
alla cessione volontaria (dietro corrispettivo omnicomprensivo unitario di £.
25.000/mq.) delle aree interessate dalla realizzazione del Poliambulatorio e della zona
PEEP, autorizzando il Comune alla “immediata occupazione dei terreni in modo pag. 3/22 permanente”, ciò che impediva di qualificare l'occupazione come illegittima, trovando essa “fondamento giuridico in una apposita disposizione della predetta convenzione che ha consentito all'Ente civico di ottenere la detenzione qualificata del fondo alla stregua di un rapporto di comodato”.
2. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella asserita qualità di unici comproprietari (in quanto eredi di ed in Persona_1
forza del suindicato atto di divisione) dei terreni acquisiti dal Comune di CP_1
hanno, con ricorso depositato il 22/11/2023, adito questa Corte, ai sensi degli
[...]
artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., per chiedere la determinazione giudiziale delle indennità loro spettanti per l'acquisizione coattiva (tra esse compresa quella concernente i periodi di occupazione illegittima dei fondi), nonché della indennità dovuta per i precedenti periodi di occupazione legittima dei fondi medesimi (che allegavano risalire al 1978 per l'area relativa alla viabilità della zona PEEP ed al 1984 per la costruzione del Poliambulatorio), indennità che venivano complessivamente quantificate dai ricorrenti in “€ 3.508.420,87, di cui € 525.938,80, a titolo di valore venale dei beni, € 52.593,98, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, € 1.025.582,61, a titolo di indennizzo per occupazione illegittima ed €
1.904.304,48, a titolo di indennizzo per occupazione legittima”.
3. Il nel costituirsi in giudizio per resistere alle Controparte_1
domande dei ricorrenti, ha, in primo luogo, eccepito “difetto di giurisdizione e/o inammissibilità dell'azione, anche solo parziale, rispetto alle domande avanzate dai ricorrenti”, che ha sostenuto doversi qualificare come “richiesta risarcitoria a tutto tondo
… volta all'ottenimento di un provvedimento che attribuisca un risarcimento di danni per equivalente in luogo dell'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo”. In particolare, a sostegno di tale eccezione, il convenuto ha evidenziato come la sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo (passata in giudicato) avesse escluso il carattere illegittimo dell'occupazione dei terreni, in quanto consentita dai proprietari con un patto negoziale (contenuto nella ricordata convenzione del 1996) qualificabile alla stregua di un negozio di comodato, sicché “la riproposizione dell'intera questione controversa … ponendo ad oggetto un nuovo accertamento dell'illecito sotteso alla pag. 4/22 domanda risarcitoria, dovrebbe parimenti essere assoggettato alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo”. Sotto diverso profilo, ma sulla scorta della medesima argomentazione appena sintetizzata, il ha lamentato che il ricorso costituisse un CP_1
tentativo di elusione del giudicato amministrativo. Il convenuto ha, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda anche in conseguenza della mancata “impugnazione” della delibera consiliare n. 13 del 13/5/2023, contenente i criteri di determinazione dell'indennizzo, ciò che avrebbe determinato – secondo la difesa dell'ente comunale – il
“consolidamento” del successivo provvedimento dirigenziale, impedendo “ai ricorrenti di poter rimettere in discussione i presupposti della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo”. Nel merito, il convenuto ha contestato la quantificazione del valore venale dei beni alla data del provvedimento acquisitivo proposta dai ricorrenti, insistendo per la conferma di quella operata dagli organi comunali, evidenziando anche sotto questo profilo, con riferimento alla voce indennitaria relativa al periodo di occupazione illegittima, come il giudicato amministrativo impedisse di ravvisare nella specie una occupazione avente carattere di illegittimità e, quindi, escludesse la spettanza di siffatta indennità, quanto meno con riferimento al periodo anteriore alla pronuncia del
TAR. Quanto alla richiesta di determinazione dell'indennità per occupazione legittima, il convenuto ha sostenuto che tale occupazione troverebbe esclusivo titolo nell'atto negoziale intercorso tra le parti e non sarebbe, dunque, indennizzabile ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. Istruita con produzioni documentali e con CT, la causa è infine stata trattenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe riportati.
5. La domanda di determinazione delle indennità dovute dal Comune di CP_1
per l'acquisizione ex art. 42-bis TUE dei terreni sopra indicati e per la CP_1
precedente loro occupazione legittima (in forza di atti comportanti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare sugli stessi) è, anzitutto, ammissibile e procedibile, essendo ormai affermate dalla giurisprudenza nomofilattica, anche in relazione alle controversie sulla determinazione dell'indennizzo per acquisizione cd. sanante (ivi compreso quello che il comma 3 dell'art. 42-bis prevede per il periodo di occupazione senza titolo), sia l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria, sia pag. 5/22 l'applicabilità del procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 150/2011: si veda, in particolare,
Cass. SU 20691/2021, la quale ha confermato che “sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra ius dell'amministrazione”.
5.1. Né l'inammissibilità, quanto meno parziale, della domanda di determinazione del complessivo indennizzo dovuto, potrebbe farsi discendere da una preclusione derivante dal giudicato esterno eccepito dal convenuto, ma non ravvisabile nella specie, posto che la sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo ha avuto ad oggetto, rigettandola, una domanda di risarcimento del danno, evidentemente diversa da quella di determinazione dell'indennizzo (ricomprendente, in un “unicum non scomponibile nelle singole voci”, come da giurisprudenza nomofilattica appena ricordata, anche quello riferito al periodo di occupazione illegittima). In fattispecie analoga la Corte di legittimità (Cass. ord.
11650/2025) ha avuto modo di affermare (del tutto condivisibilmente) che la statuizione oggetto di giudicato amministrativo riguardante il solo risarcimento per l'occupazione senza titolo non è idonea a determinare alcuna preclusione nel diverso giudizio di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis TUE, osservando che, sebbene sia “vero che il giudicato esterno copre anche la giurisdizione quando vi è pronuncia anche sul merito
(fra le tante Cass. n. 28179/2020) … per arrivare a riconoscere un giudicato sulla pag. 6/22 giurisdizione nel senso della giurisdizione amministrativa è necessario riconoscere che sull'indennità ex art. 42 bis sia individuabile una statuizione di merito”. A questa conclusione – sia nel caso deciso dall'ordinanza in esame, sia nel caso di specie – “non si può pervenire per due ragioni: a) l'indennità ex art. 42 bis ha natura unitaria e non è scomponibile fra le diverse voci (Cass. n. 20691/2021); b) il giudicato interno, ma il ragionamento è estendibile anche a quello esterno, non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto (da ultimo così Cass. n. 32563/24). Dal punto di vista, perciò, dell'unitarietà dell'indennizzo in questione, la statuizione sulla singola voce dell'occupazione illegittima ha valenza di statuizione su un elemento del fatto, ma non sulla sequenza fatto/norma/effetto, tale da includervi l'unitaria considerazione dei presupposti dell'indennizzo. Deve così concludersi nel senso che non può ravvisarsi un giudicato di merito sull'indennità ex art. 42 bis e, conseguenzialmente, non c'è un giudicato esterno opponibile sulla giurisdizione del giudice amministrativo”. Ciò non toglie che la sentenza amministrativa qui invocata dal convenuto meriti considerazione al fine di quantificare il periodo di effettiva occupazione illegittima ed il relativo indennizzo (eventualmente escludendo il lasso temporale intercorso tra il 25/1/1996 e il deposito della predetta sentenza, in quanto la detenzione dei beni da parte del Comune di in tale lasso temporale possa trovare titolo in un negozio Controparte_1
assimilabile al comodato, il cui inadempimento potrebbe fondare esclusivamente un'azione risarcitoria – nella specie già esercitata di fronte al TAR – e non anche una azione di determinazione giudiziale dell'indennità di acquisizione sanante). Ma su tale aspetto si tornerà più avanti.
5.2. Del tutto irrilevante, al fine di escludere l'ammissibilità della domanda qui proposta, è, poi, la mancata impugnazione della delibera consiliare in esecuzione della quale è stato emesso il provvedimento dirigenziale di acquisizione notificato ai ricorrenti. A prescindere dalla constatazione che la deliberazione consiliare n. 13 del
13/5/2023, prodromica all'acquisizione sanante, non contiene alcuna specificazione dei criteri di determinazione dell'indennizzo complessivo ivi indicato, salva la sola precisazione che esso si riferisce al solo pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,
pag. 7/22 deve rilevarsi che l'istituto introdotto dall'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 (finalizzato a disciplinare, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, le modalità attraverso le quali, a fronte di una utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile pervenire ad una acquisizione della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della PA) è stato ricostruito dalla giurisprudenza nomofilattica
(sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
71/2015, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione) quale speciale procedimento ablatorio o “apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della amministrazione” (Cass. SU 5201/2019, tra tante). Da ciò consegue che l'azione davanti alla Corte d'appello – concessa all'espropriato ed al destinatario di un provvedimento di acquisizione sanante dall'art. 29 d.lgs. 150/2011 – per la determinazione della indennità dovuta prescinde dalla
“impugnazione” del provvedimento ablatorio e/o degli atti ad esso presupposti, trattandosi di procedimento che “non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa” (così, tra le più recenti, Cass. ord.
9227/2023).
5.3. Infine, la natura dello speciale procedimento espropriativo delineato dal citato art. 42-bis dà ragione anche della assoluta irrilevanza della circostanza che la domanda sia stata proposta – secondo l'assunto del convenuto – da alcuni soltanto degli intestatari catastali, a titolo di comproprietà indivisa, del terreno individuato in NCT dalla p.lla
1225 (quella di maggiore estensione – mq. 3.703 – tra le altre oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, queste ultime ivi indicate come appartenenti ai soli odierni ricorrenti).
5.3.1. A prescindere dalla considerazione che i ricorrenti si sono qualificati come esclusivi comproprietari anche del terreno in questione (che tuttavia non è ricompreso pag. 8/22 tra quelli assegnati a con l'atto divisionale del 23/7/2004, ancorché Persona_1
solo i suoi aventi causa ne siano indicati come comproprietari nella delibera consiliare n. 13/2023, ma non anche nel successivo provvedimento dirigenziale notificato ai ricorrenti medesimi), vengono in rilievo i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di vertice in caso di espropriazione dei beni indivisi (di recente richiamati anche con riguardo all'acquisizione sanante da Cass. 35287/2023), secondo cui l'opposizione del singolo comproprietario o di alcuni soltanto dei comproprietari alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità e non alle singole quote spettanti ai compartecipi, non ricorrendo neppure una ipotesi di litisconsorzio necessario
(processuale) tra i comproprietari (si vedano, tra altre, anche Cass. 25966/2009;
6873/2011; 31177/2017; 15780/2019). Dunque, in caso di espropriazione (o di acquisizione sanante) di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché
l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione indennitaria dell'espropriante ed il relativo credito dell'opponente natura parziaria (a differenza dell'obbligazione e del credito di natura risarcitoria) e non essendo perciò configurabile la loro deduzione pro quota in giudizio (Cass. SU 10165/2003). E' stato, perciò, precisato che “la comunione permane sull'indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall'autorità giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati” (Cass.
6873/2011) e che “non spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito dell'indennità depositata” (Cass. 3749/2001).
5.3.2. Prive di fondamento si rivelano, quindi, sia la contestazione mossa dal convenuto alla CT per non avere essa determinato le singole quote indennitarie spettanti ai pag. 9/22 singoli ricorrenti, sia la pretesa di questi ultimi ad una determinazione pro quota (resa, del resto, impossibile in questa sede, stante la rilevata incertezza circa l'appartenenza, all'epoca dell'acquisizione sanante, della p.lla 1225 del foglio 37 del NCT di
[...]
, ai soli ricorrenti o anche agli altri comproprietari indicati nel provvedimento CP_1
acquisitivo) delle indennità dovute dal convenuto, dovendo e potendo questa CP_1
Corte procedere esclusivamente alla determinazione della complessiva indennità ex art. 42-bis TUE relativa all'intero compendio immobiliare acquisito, nonché – come espressamente domandato – delle complessive indennità concernenti i periodi di occupazione legittima dei fondi poi irreversibilmente trasformati ed infine acquisiti al patrimonio comunale.
6. Ai fini della determinazione delle indennità di acquisizione coattiva, l'art. 42-bis TUE fa riferimento al “valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” e non al valore del bene risultante dalla utilizzazione medesima. Ancorché il carattere non retroattivo della acquisizione sanante, specificato anche letteralmente dalla norma, potrebbe indurre a ritenere che debba tenersi conto non solo della situazione giuridica, ma anche di quella di fatto del bene riscontrabile nel momento dell'acquisizione, che coincide con l'emissione del decreto che la dispone, comprese le modificazioni strutturali indotte dalla trasformazione a fini di pubblica utilità, questa Corte ha già in altre occasioni ritenuto come, poiché quello che rileva è il valore intrinseco del bene occupato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delle opere realizzate dalla P.A., il quale va dunque – e comunque - scomputato dal calcolo dell'indennizzo, onde evitare che quest'ultimo si traduca in un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita duplicazione di costo per la amministrazione
(la quale, dopo avere realizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previsto dagli artt. 936, 1150, 2040 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione – della restituzione del bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione).
6.1. Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte di incertezze manifestatesi nella giurisprudenza amministrativa, ha affermato, in tema di indennizzo ex art.42-bis TUE, che ai fini della determinazione del valore venale pag. 10/22 del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, dpr 327/2001, che fa salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (Cass. ordd. 9871/2023; 25707/2024. Si veda altresì Cass. ord. 6622/2025, secondo cui “il valore di mercato del terreno è determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell'occupazione o dell'espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché detraendo il valore intrinseco dell'opera e l'incremento o la diminuzione di valore dalla stessa arrecati all'area che costituisce oggetto del provvedimento ablatorio”).
6.2. Quello che rileva nella specie è, dunque, il valore venale o di mercato dei terreni dei ricorrenti utilizzati dalla P.A. per la costruzione del Poliambulatorio e di opere di urbanizzazione (viabilità) dell'area PEEP, da stimare in base alla situazione urbanistica che li caratterizzava all'epoca della emanazione del ricordato provvedimento di acquisizione sanante.
7. La determinazione del suddetto valore venale (e, conseguentemente, delle ulteriori componenti indennitarie previste dall'art. 42-bis, non anche della indennità di occupazione legittima, che dovrà essere ragguagliata al valore che i terreni avevano al tempo in cui essa si verificò) non può prescindere dalla CT a tal fine espletata con l'ausilio del dott. , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare Persona_2
(come invece sostenuto dal convenuto dopo il deposito della relazione CP_1
consulenziale) per avere il medesimo professionista svolto funzioni di consulente tecnico di ufficio nel diverso giudizio promosso da davanti al Persona_1
Tribunale di Teramo e concluso con sentenza declinatoria della giurisdizione. Invero, da un lato, il convenuto (pur a conoscenza della suddetta circostanza per essere stato parte del diverso giudizio e comunque per essere stato il ruolo ivi svolto dal dott. Per_2
espressamente allegato nel ricorso introduttivo) ha omesso di presentare tempestiva (a pag. 11/22 norma dell'art. 192 c.p.c.) istanza di ricusazione;
dall'altro lato, e comunque, non ricorre nella specie la asserita causa di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 n. 4)
c.p.c., in quanto il precedente giudizio nel quale il dott. svolse funzioni di Per_2
CT (pervenendo, peraltro, a conclusioni diverse – e, di fatto, più favorevoli agli ricorrenti rispetto a quelle di cui si dirà più avanti, in ragione del diverso riferimento temporale delle stime) non costituisce grado o fase del presente, ma è un giudizio diverso, nel quale vennero spiegate domande restitutorie e risarcitorie (analoghe a quelle successivamente proposte davanti al TAR Abruzzo e decise con la ricordata sentenza n.
135/2021), diverse da quella di determinazione giudiziale dell'indennizzo che costituisce oggetto del presente procedimento (si rinvia, sul punto, a quanto più diffusamente esposto nel precedente punto 5.1). Pertanto, oltre a non inficiare, di per sé, la attendibilità delle valutazioni espresse (sulla base di diffuse argomentazioni come si vedrà in gran parte neanche contestate dalle parti e comunque condivisibili) dal CT in questa sede, la circostanza in esame non impone, né rende opportuna, la rinnovazione del mezzo istruttorio mediante diverso ausiliario.
7.1. Il CT - dopo avere precisato che l'area oggetto del provvedimento di acquisizione sanante (al netto delle superfici appartenenti a soggetti diversi dai ricorrenti) è costituita da un corpo unico della estensione di mq. 6.340 (p.lle 1225-1224-1226-596-824-839) e da un piccolo frustolo di mq. 15 (p.lla 839), per una superficie complessiva di mq.
6.355, sulla quale risultano realizzate una struttura sanitaria destinata a poliambulatorio, relative opere di urbanizzazione ed una strada di collegamento alla SS N. 150 al servizio della limitrofa zona residenziale PEEP – ha rilevato che tali aree, al momento della emissione del provvedimento di acquisizione sanante e cioè secondo il vigente PRG del
Comune di , ricadevano e ricadono per la maggior parte (mq 5.445, Controparte_1
corrispondente alla superficie delle p.lle 1224, 125, 1226, 824 e 839) in Zona per attrezzature sanitarie – Art. 13.5 NTA e per la restante parte (mq 910, corrispondente alla superficie della p.lla 596) in Zone per la viabilità - Art. 11.1 NTA (così dovendosi correggere l'evidente refuso contenuto a pag. 17 della relazione, ove l'indicazione delle pertinenti NTA risulta invertita). Il CT ha, quindi, ritenuto (dopo una ampia rassegna degli orientamenti della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa in proposito) la pag. 12/22 natura espropriativa dei vincoli derivanti dalle suddette destinazioni urbanistiche (la prima perché escludente interventi ad iniziativa privata e la seconda perché concernente la rete stradale posta a servizio della zona PEEP) e, applicato il criterio dell'edificabilità di fatto, ha concluso per la natura edificabile di tutte le superfici oggetto di acquisizione pubblica (l'area sulla quale è stato realizzato il poliambulatorio in virtù della ubicazione, della accessibilità, dello sviluppo edilizio in atto, dell'esistenza di opere di urbanizzazione, collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici del contesto
“microzonale" in cui essa è inserita;
l'area sulla quale è stata realizzata la strada di accesso a servizio della zona PEEP in virtù della edificabilità della specifica zona servita).
7.1.1. Tale conclusione, che non è stata contestata da alcuna delle parti, è condivisa dalla
Corte, tenuto conto del rinvio, contenuto nel comma terzo dell'art. 42-bis TUE, ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 37, il secondo dei quali, nell'escludere la sussistenza delle possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta, fa salva la disposizione dell'art. 32, comma primo, norma che, nel dettare le regole generali per la determinazione dell'indennità di espropriazione, impone espressamente di non tenere conto degli effetti dei vincoli preordinati all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. E si è già visto come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato
(Cass. ord. 6622/2025) che anche ai fini della determinazione del valore venale ai sensi dell'art. 42-bis debbano escludersi, oltre ai vincoli espropriativi, anche quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica, tra i quali sono da ricomprendere i vincoli derivanti dalle attuali destinazioni urbanistiche (impresse ai fondi in epoca successiva alla realizzazione del poliambulatorio e della strada a servizio della zona PEEP ed in ragione di tale realizzazione) sopra indicate.
7.2. Il CT, ritenuta la edificabilità di fatto delle aree acquisite dal ne ha CP_1
determinato il valore di mercato unitario in € 45,00/mq. con metodo sintetico- comparativo, utilizzando a tal fine nove atti stipulati tra il 2006 ed il 2024 ed aventi ad oggetto terreni inseriti (come quelli limitrofi alle aree ablate) in zone di espansione
(Zone C di cui al DM 1444/1968) e in zona PEEP (anch'essa di espansione).
pag. 13/22 7.2.1. Anche tale valore unitario è stato espressamente “accettato” dai ricorrrenti ed è stato contestato dal convenuto limitatamente all'area destinata a viabilità (che il convenuto stesso ritiene – sulla base del SIT, ma senza alcun riscontro nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato al CT - debba essere incrementata di una porzione di mq. 137 della p.lla 1224). Tuttavia, come correttamente osservato dal CT, il rapporto funzionale tra tale area e la zona PEEP (al cui servizio esclusivo era posta la viabilità cui la prima era destinata), oltre a qualificare come espropriativo il vincolo urbanistico, ne comporta la assimilabilità alla condizione di edificabilità che caratterizza la limitrofa area di espansione residenziale. Pertanto, il valore di mercato unitario, all'epoca dell'acquisizione sanante, dell'intera superficie acquisita, deve essere determinato in € 45,00/mq..
7.3. Conseguentemente, il pregiudizio patrimoniale che costituisce la prima componente dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis, va quantificato in € (45 * 6.355 =) 285.975,00.
Il pregiudizio non patrimoniale, pari ex lege al 10% del valore venale dei beni, deve essere quantificato in € 28.597,50.
8. Sulla scorta del suddetto valore venale ed in applicazione del criterio posto dal terzo comma dell'art. 42-bis (cinque per cento annuo sul valore dei beni, “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità”), il CT ha calcolato, poi, la componente indennitaria riferita al periodo di “occupazione senza titolo” dei beni, tenendo conto dei seguenti dati temporali (che possono ritenersi pacifici tra le parti):
a) il progetto del poliambulatorio venne approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 5/2/1984, con immissione dell'amministrazione nel possesso del bene in data 26/5/1984 e conseguente scadenza del termine triennale di occupazione legittima (di cui non risultano proroghe) ex art. 2 comma 3 LR 2/1979 (vigente ratione temporis), in data 26/5/1987;
b) il piano particolareggiato riguardante la zona PEEP (secondo quanto indicato nella convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di e gli allora Controparte_1
comproprietari dei beni poi acquisiti) venne approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3455 del 25/6/1976, con immissione in possesso del Comune in data
19/4/1978, per cui, tenuto conto della inapplicabilità a siffatto piano dell'art. 13 legge pag. 14/22 2359/1865 e della legittimità della occupazione fino alla scadenza del termine di validità del piano ex art. 9 legge 167/1962 (Cass. SU 4784/1985 e 7068/1992; Cass.
13493/2002), termine decennale dapprima elevato a 15 anni dall'art. 1 d.l. 115/1974 convertito in legge 247/1974 e poi prorogato di tre anni dall'art. 51 legge 457/1978,
l'occupazione legittima venne a scadenza il 25/6/1994 (18 anni dopo l'approvazione del piano).
8.1. Il CT, oltre ad avere determinato la componente indennitaria in parola limitatamente al periodo dal 10/5/2006 al 17/10/2023 nella prospettiva della prescrizione del credito relativo al periodo precedente, la ha anche quantificata tenendo conto dell'intero lasso temporale intercorso tra le suindicate date di scadenza delle occupazioni legittime (26/5/1987 quanto a mq.
5.445 e 25/6/1994 quanto a mq. 910) e la data di emissione del provvedimento di acquisizione (17/10/2023) e del 5% annuo sul valore dei beni, pervenendo alla individuazione dell'importo di € 506.236,72 (per lo sviluppo del calcolo si rinvia allo schema esplicativo a pag. 54 della relazione consulenziale).
8.2. I ricorrenti hanno sostenuto (con riferimento al primo calcolo effettuato dal CT)
l'inoperatività nella specie della prescrizione, non eccepita dal convenuto, CP_1
mentre quest'ultimo ha invocato, al fine di escludere la debenza della voce indennitaria in esame o comunque di ridurre la durata della occupazione illegittima al solo lasso temporale successivo al 19/3/2021, l'efficacia di giudicato della sentenza n. 135/2021 del TAR Abruzzo (pubblicata, appunto, nella data da ultimo indicata), la quale:
a) ha qualificato la convenzione stipulata il 25/1/1996 tra il Comune di CP_1
e , e (con cui “questi ultimi
[...] Parte_6 Persona_1 Parte_7
si obbligavano alla cessione volontaria delle aree espropriande in vista della realizzazione del Poliambulatorio comunale e della Zona PEEP e il Comune a versare un corrispettivo”) come “atto a contenuto negoziale la cui causa concreta deve essere ricercata nell'ambito della figura del contratto preliminare ad effetti anticipati improduttivo di effetti traslativi, ma idoneo a conferire all'Ente civico una detenzione qualificata dell'immobile occupato”, in forza della clausola n. 8 che conferiva al
Comune la facoltà di procedere alla immediata occupazione dei fondi;
pag. 15/22 b) ha ritenuto non essenziale il termine previsto per la stipulazione dell'atto definitivo di cessione, traendone il corollario che “non essendosi mai risolto il contratto preliminare ad effetti anticipati, l'occupazione del Comune, pur non assumendo la connotazione di possesso, assume le caratteristiche della detenzione qualificata e non può, pertanto, definirsi occupazione senza titolo o illegittima”;
c) ha, infine, (accolto la domanda restitutoria, ma) rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell'occupazione degli stessi da parte della P.A., “considerato che come già argomentato, l'occupazione del fondo è avvenuta attraverso un accordo accessorio alla convenzione stipulata tra le parti” e
“dunque, non può essere definita illegittima ma al contrario, trova fondamento giuridico in una apposita disposizione della predetta convenzione che ha consentito all'Ente civico di ottenere la detenzione qualificata del fondo alla stregua di un rapporto di comodato (in tal senso Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 7930)”.
8.3. Premesso che non può tenersi conto di alcuna prescrizione (non solo in relazione alla componente indennitaria ora in esame, rispetto alla quale è dubbia la stessa configurabilità della prescrizione, stante la già rilevata unitarietà dell'indennità di acquisizione, ma anche in relazione alla indennità di occupazione legittima di cui si dirà più avanti) per mancanza della necessaria eccezione, non proposta dal CP_1
convenuto, questa Corte rileva che le argomentazioni svolte dal convenuto sono, in parte, condivisibili.
8.3.1. Pur non potendo ravvisarsi, per le ragioni già sopra ampiamente svolte, alcuna efficacia di giudicato, nella presente controversia, della sentenza amministrativa invocata dal deve tuttavia convenirsi con quanto in essa affermato circa la CP_1
qualificazione della convenzione del 25/1/1996 come negozio preliminare di cessione dei beni, cui era funzionalmente collegato (in virtù della clausola n. 8: “il Comune acquirente è sin d'ora autorizzato alla immediata occupazione dei terreni in modo permanente senza che la ditta cedente abbia a pretendere a titolo di indennizzo per l'occupazione stessa”) un negozio di comodato costituente la fonte di una detenzione qualificata (e legittima) dei beni oggetto della convenzione (tra i quali erano compresi quelli oggetto del presente giudizio) in capo al Comune, secondo l'orientamento pag. 16/22 giurisprudenziale inaugurato da Cass. SU 7939/2008 e successivamente consolidatosi
(si vedano, ad esempio, Cass. 1296/2010; 9896/2010; 5211/2016).
8.3.2. Ne consegue che, relativamente al periodo successivo alla convenzione e precedente il deposito della sentenza amministrativa che condannò il alla CP_1
restituzione dei beni sino allora detenuti in comodato (e quindi relativamente al periodo compreso tra il 25/1/1996 ed il 19/3/2021), l'occupazione dei beni da parte della P.A. non può ritenersi illegittima, bensì legittimata da titolo negoziale (e non dall'esercizio di potere autoritativo, come invece la iniziale occupazione finalizzata all'esproprio).
8.3.3. Va, tuttavia, constatato che analogo effetto non può ravvisarsi (quanto meno ai fini che qui vengono in rilievo) non solo - come sostanzialmente ammette, sia pure in ipotesi subordinata, lo stesso convenuto - in relazione al periodo compreso tra CP_1
il deposito della sentenza amministrativa ed il provvedimento acquisitivo (19/3/2021-
17/10/2023), ma anche in relazione ai periodi precedenti il 25/1/1996 e decorrenti dalle suindicate date di scadenza delle occupazioni legittime (perché conseguenti ad atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare) dei terreni, date di scadenza tutte precedenti quella della convenzione in esame, la quale dà peraltro espressamente atto che i beni cui si riferisce erano già stati precedentemente occupati dal ed anche irreversibilmente trasformati mediante la realizzazione del CP_1
poliambulatorio e della strada di accesso alla zona PEEP.
8.4. Pertanto, i periodi di occupazione illegittima da prendere in considerazione ai fini della determinazione della indennità di cui all'art. 42-bis TUE, da ragguagliare al 5% annuo del già sopra determinato valore venale dei beni occupati ed acquisiti, sono pari a
4108 giorni (di cui 3166 ricompresi tra il 26/5/1987 ed il 25/1/1996 e 942 ricompresi tra il 19/3/2021 ed il 17/10/2023) quanto a mq.
5.445 ed a 1521 giorni (di cui 579 ricompresi tra il 25/6/1994 ed il 25/1/1996 e 942 ricompresi tra il 19/3/2021 ed il
17/10/2023) quanto a mq. 910.
8.4.1. Applicando la formula aritmetica correttamente utilizzata (senza alcuna contestazione delle parti) dal CT, risultano i seguenti importi:
a) quanto all'area di mq.
5.445 occupata per la realizzazione del poliambulatorio, €
137.885,30 (mq. 5.445 * € 45 * 5% * giorni 4108/365);
pag. 17/22 b) quanto all'area di mq. 910 occupata per la realizzazione della strada di accesso alla zona PEEP, € 8.532,18 (mq. 910 * € 45 * 5% * giorni 1521/365).
8.5. L'indennità complessiva a carico del per Controparte_1 CP_1
l'acquisizione sanante dei terreni oggetto del presente giudizio deve dunque essere complessivamente determinata in € 460.989,98, di cui € 285.975,00 per pregiudizio patrimoniale, € 28.597,50 per pregiudizio non patrimoniale ed € 146.417,48 per occupazione illegittima.
8.5.1. Di tale somma non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la competente Ragioneria
Territoriale dello Stato, con detrazione di quanto già depositato a titolo di indennità di acquisizione, ma con l'aggiunta degli interessi compensativi al tasso legale sulla parte non ancora depositata, decorrenti dal 17/10/2023 fino al deposito stesso. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
9. Resta da valutare la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione legittima dei terreni, la cui durata – secondo i dati temporali già sopra esposti – è stata pari a 1095 giorni (36 mesi) quanto all'area di mq.
5.445 occupata con l'immissione in possesso del 26/5/1984 ed a 5878 giorni (193 mesi) quanto all'area di mq. 910 occupata con l'immissione in possesso del 22/5/1978.
9.1. Il CT si era limitato, in considerazione della ritenuta prescrizione delle annualità precedenti, a calcolare l'indennità complessiva relativa al periodo 25/1/1996-25/1/1997
(peraltro estraneo alla durata della occupazione legittima come sopra determinata) applicando il tasso di interesse del 5% al valore unitario dei fondi di € 12,91, desunto dal corrispettivo convenuto tra le parti il 25/1/1996. In risposta alle osservazioni del
CTP dei ricorrenti, rimettendo ovviamente alla Corte ogni valutazione circa l'operatività
o meno della prescrizione, l'ausiliario ha condivisibilmente precisato: che la determinazione dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima è un'operazione matematica dove il dies a quo coincide con la data della immissione in possesso ed il pag. 18/22 dies a quem con la scadenza della pubblica utilità; che il calcolo va effettuato in relazione al valore della indennità di esproprio “virtuale” riferito alla data di ciascuna annualità di occupazione, valore che nella specie “può essere determinato con riferimento al valore indicato nella Convenzione sottoscritta in data 25.1/1996 [€
2,91/mq.], rivalutata o devalutata in relazione alle annualità su cui compete”; che il criterio di calcolo può essere quello dell'interesse legale (privilegiato dalla giurisprudenza in relazione alle aree edificabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
327/2001) o quello previsto dall'art. 50 TUE (e già prima, in relazione ai terreni non edificabili, dall'art. 20 legge 865/1971.
9.2. Ribadito che alcuna prescrizione può essere qui considerata, in assenza della necessaria eccezione di parte, va anzitutto precisato che ai fini indennitari che qui rilevano, può tenersi conto solo dei – già sopra determinati - periodi di occupazione legittima decorsi dalle date di immissione in possesso a quelle di scadenza della pubblica utilità e non anche dei periodi successivi nei quali si è ritenuto che l'occupazione del sia stata legittimata dalla convenzione del 25/1/1996, CP_1
trattandosi di occupazione di fonte negoziale rispetto alla quale l'eventuale inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del relativo corrispettivo non origina alcun credito di natura indennitaria e va fatto valere con gli ordinari strumenti processuali (rimanendo, quindi, estraneo al presente giudizio). Va, altresì, anche sotto il profilo ora in esame, esclusa qualsiasi efficacia pro iudicato della sentenza amministrativa più volte ricordata, dovendosi, dunque, provvedere alla determinazione della indennità in parola, le cui annualità sono tutte maturate prima della stipulazione della convenzione del 25/1/1996.
9.3. A tal fine, si terrà conto, accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite dal
CT, di valori dell'indennità virtuale di esproprio quantificati in base alla devalutazione ed alla successiva rivalutazione annuale del valore unitario di € 12,91/mq. che le parti ritennero congruo con riferimento alla data di stipulazione della ricordata convenzione.
Verrà, infine, applicato il criterio di calcolo della indennità previsto, senza alcuna distinzione, dall'art. 50 TUE, tenuto conto che la giurisprudenza di vertice ha già condivisibilmente sottolineato come “l'art. 50 è oggi il solo criterio normativo esistente pag. 19/22 per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile” (Cass. ord. 14330/2019, concernente una occupazione iniziata nel 1992).
9.4. L'indennità maturata per ogni anno di occupazione legittima andrà dunque calcolata secondo la formula VU*S=VE*1/12 (dove VU è il valore unitario dei beni devalutato alla data di inizio dell'occupazione e poi rivalutato annualmente secondo indici Istat;
S
è la superficie dei terreni occupati e VE è il valore di esproprio virtuale). Lo sviluppo del calcolo ed i relativi risultati sono schematizzati nella seguente tabella: evalutato da gennaio 1996 a maggio 1984 = € 6,83 Parte_8
Periodo VUrivalutato superficie valore espr valore indenn annua 26/05/1984-26/5/85 6,83 5445 37.189,35 € 3.099,11 € 26/05/1985-26/5/86 7,43 5445 40.456,35 € 3.371,36 € 26/05/1986-26/5/87 7,91 5445 43.069,95 € 3.589,16 € subtotale 10.059,64 € VIABILITA' valutato da gennaio 1996 a maggio 1978 = € 2,76 Pt_9
Periodo VU rivalutato superficie valore espr valore indenn annua 22/05/1978-22/5/79 2,76 910 2.511,60 € 209,30 € 22/05/1979-22/5/80 3,16 910 2.875,60 € 239,63 € 22/05/1980-22/5/81 3,81 910 3.467,10 € 288,93 € 22/05/1981-22/5/82 4,57 910 4.158,70 € 346,56 € 22/05/1982-22/5/83 5,26 910 4.786,60 € 398,88 € 22/05/1983-22/5/84 6,12 910 5.569,20 € 464,10 € 22/05/1984-22/5/85 6,81 910 6.197,10 € 516,43 € 22/05/1985-22/5/86 7,41 910 6.743,10 € 561,93 € 22/05/1986-22/5/87 7,88 910 7.170,80 € 597,57 € 22/05/1987-22/5/88 8,21 910 7.471,10 € 622,59 € 22/05/1988-22/5/89 8,61 910 7.835,10 € 652,93 € 22/05/1989-22/5/90 9,20 910 8.372,00 € 697,67 € 22/05/1990-22/5/91 9,72 910 8.845,20 € 737,10 € 22/05/1991-22/5/92 10,38 910 9.445,80 € 787,15 € 22/05/1992-22/5/93 10,97 910 9.982,70 € 831,89 €
22/05/1993-22/5/94 11,42 910 10.392,20 € 866,02 €
23/5/94-25/06/1994 11,89 910 10.819,90 € 83,99 € subtotale 8.902,65 € Totale 18.962,29 €
9.5. Anche della somma appena determinata, maggiorata di interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza annuale alla data del deposito, deve essere disposto il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
pag. 20/22 10. La rilevante differenza tra gli importi qui determinati e quelli liquidati con il provvedimento di acquisizione comporta (anche ove si volesse ravvisare una parziale soccombenza dei ricorrenti, che non giustificherebbe alcuna compensazione anche solo parziale delle spese processuali, tenuto conto del già precisato oggetto del giudizio) la condanna del convenuto a rimborsare per intero ai ricorrenti medesimi le spese CP_1
del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (corrispondente alla differenza tra indennità qui determinate e indennità liquidate in sede amministrativa), delle attività processuali compiute e degli esborsi documentati.
10.1. Anche delle spese di CT liquidate in corso di causa deve essere onerato in via definitiva il convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina la indennità dovuta per l'acquisizione degli immobili individuati catastalmente dalle p.lle 1225, 1224, 1226, 596, 824 e 839 del foglio 37 nel CT del
Comune di l patrimonio indisponibile di tale ultimo Comune, Controparte_1
disposta, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001, con determina dirigenziale n. 252 del
17/10/2023, in complessivi € 460.989,98, oltre interessi come da punto 8.5.1. della motivazione;
2) determina la indennità dovuta per la occupazione legittima, da parte del Comune di degli immobili di cui al punto che precede, in complessivi € Controparte_1
18.962,29, oltre interessi coma da punto 9.5. della motivazione;
3) dispone che il provveda ad integrare il deposito già Controparte_1
eventualmente acceso presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, fino a concorrenza delle somme complessive come determinate ai punti 1) e 2);
4) condanna il a rimborsare ai ricorrenti in solido le Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in € 1.713,00 per esborsi.
5) pone a definitivo carico del le spese di CT Controparte_1
liquidate in corso di causa.
pag. 21/22 Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
RA S. FI
pag. 22/22