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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, in persona Parte_1
e NC US IO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 80974/21569, Persona_1 del 21.07.2015, elettiva presso l'ufficio legale dell' , in Pt_1
Catanzaro, via Milano 18 appellante e
, con gli avv.ti Francesca Chiara, Giuseppina Rotondo e Controparte_1
Domenico Rotondo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Corigliano Rossano, A.U. Rossano, alla Via Cicerone n. 29, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale rigettare il ricorso presentato da in quanto infondato in via subordinata, salvo Controparte_1 gravame dich icorrente alla percezione della prestazione previdenziale con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, respingere la domanda in punto di interessi e rivalutazione ovvero dichiarare che interessi e rivalutazione sono dovuti come
1 per legge a decorrere dalla data della statuizione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03 di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellato: <<…1) rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso con conferma della sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Castrovillari nella parte in cui si dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente all'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa;
2) accogliere l'appello incidentale ed in riforma parziale della gravata sentenza per l'effetto condannare l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione Pt_1 monetaria su ogni sin ateo dalla maturazione e sino al soddisfo come per legge;
3) dichiarare il diritto del ricorrente alle maggiorazioni sociali previste ex lege e per l'effetto condannare l' al pagamento delle somme spettanti a Pt_1 titolo di maggiorazione sociale ta a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età del richiedente oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria del dì del diritto e sino al pieno ed integrale soddisfo;
4) condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.…>>. FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 07.09.2021 il ricorrente Controparte_1 conveniva in giudizio l Parte_1 mancata erogazione d rtire dall'anno Pt_1
2020, nonostante il regolare posses i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione richiesta. Evidenziava che era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che, nonostante la domanda amministrativa, le somme non gli erano state erogate dall'istituto. Con domanda n. 2052876300006 del 22/12/2020 diretta all di Castrovillari, infatti, aveva richiesto il Pt_1 riconoscimento dell'assegno sociale, producendo i documenti utili alla verifica dei requisiti previsti. Con reiezione del 19.1.2021 l rigettava la domanda con la Pt_1 seguente motivazione: <>. Il ricorrente sosten i essere in possesso di tutti i requisiti richiesto, anche di quello della residenza stabile, e che, inoltre, il requisito della stabile residenza non poteva ritenersi ostativo all'eventuale allontanamento temporaneo dallo Stato italiano. Chiedeva, dunque, l'accertamento del proprio diritto a percepire la prestazione richiesta e la condanna dell al pagamento Pt_1 dei ratei non versati dal momento della presentazio lla domanda amministrativa. Si costituiva in giudizio l che contestava con varie Pt_1 argomentazioni la domanda del ricorrente. In particolare, poneva in evidenza la circostanza che il ricorrente risultasse irreperibile dal 5.6.2015 fino al 26.6.2017>>
§2 Il Tribunale << riconosce e dichiara il diritto di ad ottenere Controparte_1
l'assegno sociale a far data dalla presentazion ministrativa con le decorrenze di legge;
condanna l al pagamento di detta prestazione dal Pt_1
2 momento della domanda nella misura di legge, verificando il permanere delle condizioni abilitanti la percezione;
condanna l al pagamento delle spese di Pt_1 lite, che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e C e per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>.
§2.1 Secondo il Giudice di primo grado <…la domanda è fondata, avendo il ricorrente documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione richiesta. 67 anni di età; In particolare, requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono: - - - - - stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Non da ultimo, la sussistenza del requisito della residenza in Italia ed il possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni. Sono stati prodotti anche un contratto di locazione e la copia del passaporto del ricorrente. In ogni caso, deve evidenziarsi che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il requisito del soggiorno legale e decennale non può essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n° 16989/19). Tale principio, peraltro, era stato già fissato da Cass. n° 17397/16 secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Ad ogni modo si rileva che il ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno a tempo indeterminato e, sotto il profilo reddituale, i modelli ISEE 2020 e 2021 da cui emerge l'insussistenza di redditi tali da comportare il superamento del limite previsto per la provvidenza richiesta. In ragione di ciò, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne denuncia l'erroneità perché: Pt_1
1) la documentazione prodotta nel izio di primo grado non prova la sussistenza del requisito della dimora stabile ed effettiva per almeno dieci anni in territorio italiano;
2) ha ritenuto sufficienti ai fini della prova i modelli ISEE 2020 e 2021 da cui emergerebbe l'insussistenza di redditi tali da comportare il superamento del limite previsto per la provvidenza richiesta;
sennonché tali attestazioni sono
3 relative a due anni prima e non fotografano la situazione reddituale attuale del sig. tant' che controparte ha tardivamente prodotto l'attestazione CP_1 dell' ll'Entrate;
3) in punto di decorrenza della prestazione, non l'ha fatta coincidere con il 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda;
4) quanto ad interessi e rivalutazione, questi sono dovuti solo a decorrere dalla suddetta statuizione, in quanto l'accertamento è stato effettuato sulla base di documentazione non prodotta nella fase del procedimento amministrativo.
§3.1 Costituitosi in giudizio, ha spiegato appello incidentale, Controparte_1 con memoria depositata il 9.1.2025 e ritualmente notificata, per ottenere la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha omesso di dichiarare il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali, oltre alla maggiorazione sociale spettante ex lege al raggiungimento del settantesimo anno di età su ogni singolo rateo.
§4 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Il primo motivo di gravame deve essere disatteso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19. Nella predetta ordinanza la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso Pt_1 requisito della enza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
§5.1
4 Nel caso di specie, posto che la domanda amministrativa è del 22.12.2020, a ritroso il requisito della dimora stabile va appurato dal dicembre 2010 in poi. L'odierno appellato produce, sub all. 5, il permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatogli dalla Questura di Cosenza il 20.7.2006; v'è dunque la prova della stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano.
§6 Passando alla seconda doglianza, si osserva che i modelli Isee, in quanto autocertificazione delle condizioni reddituali, rappresentano un principio di prova che consente l'acquisizione, presso Agenzia dell'entrate, ai sensi dell'art. 421 cpc, dell'attestazione rilasciata dal suddetto ente. Per tale motivo, va utilizzata ai fini del decidere quella (datata 2.3.2023) prodotta dall'assistibile in allegato alla memoria di costituzione in appello (cfr. allegato g). In particolare, dalla suddetta attestazione emergono i seguenti redditi:
euro 1157,55 per il 2018
euro 1355,00 per il 2019
euro 1346,00 per il 2020
euro 780,65 per il 2021. Sussiste, pertanto, il requisito reddituale che consente l'accesso alla prestazione in oggetto.
§7 Quanto al terzo motivo, l'impostazione dell' è corretta, perché la Pt_1 prestazione va liquidata con decorrenza dal pri rno del mese successivo alla domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 26 comma 11^ l.n. 153/69, richiamato dall'art. 3, commi sesto e settimo, legge 335/95, che disciplinano modalità e termini di presentazione delle domande amministrative finalizzate al conseguimento dell'assegno sociale spettante “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”.
§8 Va poi disatteso il quarto punto, in quanto gli accessori spettano, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, all'esito dello "spatium deliberandi" ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
§9 Passando all'appello incidentale, l con le note depositate il 20.1.25, ne Pt_1 eccepisce l'inammissibilità, in qu riguardante un capo autonomo della sentenza, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente con separato gravame. L'eccezione va respinta perché <Nel rito del lavoro l'appello incidentale, anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale
5 e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) deve essere proposto con la memoria di costituzione prevista dall'art. 436 cod. proc. civ. (e non già mediante ricorso ai sensi dell'art. 434 stesso codice) senza che l'adozione di detta forma determini violazione del diritto di difesa anche con riguardo al più ridotto termine di difesa accordato all'appellato in via incidentale autonoma, termine che non è esiguo ed è obiettivamente giustificato dai caratteri peculiari del rito del lavoro>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8151 del 22/07/1993).
§9.1 Nel merito, l'impugnazione è fondata perché la maggiorazione sociale, in effetti, era già dovuta ex art. 38 legge 448/2021, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, avendo l'assistibile compiuto 70 anni il 1^.1.2023.
§10 In definitiva, in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e di quello incidentale la sentenza va parzialmente riformata nel senso della condanna dell' a corrispondere a i ratei di assegno sociale Pt_1 Controparte_1 mat dal 1^.1.2021, oltr 1^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo, nonché la maggiorazione di cui all'art. 38 legge n. 448/2001 dal 1^.
1.2023. In virtù della parziale reciproca soccombenza, si impone la compensazione delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 27 dicembre 2023, nonché sull'appello incid e di con memoria depositata il 9 gennaio 2025, avverso la Controparte_1 di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1946/2023, resa in data 29 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a Pt_1 corrispondere a i ratei di assegno sociale matu al Controparte_1
1^.1.2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo, nonché la maggiorazione di cui all'art. 38 legge n. 448/2001 dal 1^.1.2023;
2. conferma nel resto;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
6
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, in persona Parte_1
e NC US IO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 80974/21569, Persona_1 del 21.07.2015, elettiva presso l'ufficio legale dell' , in Pt_1
Catanzaro, via Milano 18 appellante e
, con gli avv.ti Francesca Chiara, Giuseppina Rotondo e Controparte_1
Domenico Rotondo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Corigliano Rossano, A.U. Rossano, alla Via Cicerone n. 29, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale rigettare il ricorso presentato da in quanto infondato in via subordinata, salvo Controparte_1 gravame dich icorrente alla percezione della prestazione previdenziale con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, respingere la domanda in punto di interessi e rivalutazione ovvero dichiarare che interessi e rivalutazione sono dovuti come
1 per legge a decorrere dalla data della statuizione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge n. 326/03 di entrambi i gradi di giudizio…>>; Per l'appellato: <<…1) rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto oltre che pretestuoso con conferma della sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Castrovillari nella parte in cui si dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente all'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa;
2) accogliere l'appello incidentale ed in riforma parziale della gravata sentenza per l'effetto condannare l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione Pt_1 monetaria su ogni sin ateo dalla maturazione e sino al soddisfo come per legge;
3) dichiarare il diritto del ricorrente alle maggiorazioni sociali previste ex lege e per l'effetto condannare l' al pagamento delle somme spettanti a Pt_1 titolo di maggiorazione sociale ta a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età del richiedente oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria del dì del diritto e sino al pieno ed integrale soddisfo;
4) condannare alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.…>>. FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 07.09.2021 il ricorrente Controparte_1 conveniva in giudizio l Parte_1 mancata erogazione d rtire dall'anno Pt_1
2020, nonostante il regolare posses i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione richiesta. Evidenziava che era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che, nonostante la domanda amministrativa, le somme non gli erano state erogate dall'istituto. Con domanda n. 2052876300006 del 22/12/2020 diretta all di Castrovillari, infatti, aveva richiesto il Pt_1 riconoscimento dell'assegno sociale, producendo i documenti utili alla verifica dei requisiti previsti. Con reiezione del 19.1.2021 l rigettava la domanda con la Pt_1 seguente motivazione: <>. Il ricorrente sosten i essere in possesso di tutti i requisiti richiesto, anche di quello della residenza stabile, e che, inoltre, il requisito della stabile residenza non poteva ritenersi ostativo all'eventuale allontanamento temporaneo dallo Stato italiano. Chiedeva, dunque, l'accertamento del proprio diritto a percepire la prestazione richiesta e la condanna dell al pagamento Pt_1 dei ratei non versati dal momento della presentazio lla domanda amministrativa. Si costituiva in giudizio l che contestava con varie Pt_1 argomentazioni la domanda del ricorrente. In particolare, poneva in evidenza la circostanza che il ricorrente risultasse irreperibile dal 5.6.2015 fino al 26.6.2017>>
§2 Il Tribunale << riconosce e dichiara il diritto di ad ottenere Controparte_1
l'assegno sociale a far data dalla presentazion ministrativa con le decorrenze di legge;
condanna l al pagamento di detta prestazione dal Pt_1
2 momento della domanda nella misura di legge, verificando il permanere delle condizioni abilitanti la percezione;
condanna l al pagamento delle spese di Pt_1 lite, che liquida in € 1.865,00 oltre Iva e C e per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari>>.
§2.1 Secondo il Giudice di primo grado <…la domanda è fondata, avendo il ricorrente documentalmente provato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione richiesta. 67 anni di età; In particolare, requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono: - - - - - stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Non da ultimo, la sussistenza del requisito della residenza in Italia ed il possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni. Sono stati prodotti anche un contratto di locazione e la copia del passaporto del ricorrente. In ogni caso, deve evidenziarsi che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il requisito del soggiorno legale e decennale non può essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n° 16989/19). Tale principio, peraltro, era stato già fissato da Cass. n° 17397/16 secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Ad ogni modo si rileva che il ricorrente ha prodotto il permesso di soggiorno a tempo indeterminato e, sotto il profilo reddituale, i modelli ISEE 2020 e 2021 da cui emerge l'insussistenza di redditi tali da comportare il superamento del limite previsto per la provvidenza richiesta. In ragione di ciò, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne denuncia l'erroneità perché: Pt_1
1) la documentazione prodotta nel izio di primo grado non prova la sussistenza del requisito della dimora stabile ed effettiva per almeno dieci anni in territorio italiano;
2) ha ritenuto sufficienti ai fini della prova i modelli ISEE 2020 e 2021 da cui emergerebbe l'insussistenza di redditi tali da comportare il superamento del limite previsto per la provvidenza richiesta;
sennonché tali attestazioni sono
3 relative a due anni prima e non fotografano la situazione reddituale attuale del sig. tant' che controparte ha tardivamente prodotto l'attestazione CP_1 dell' ll'Entrate;
3) in punto di decorrenza della prestazione, non l'ha fatta coincidere con il 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda;
4) quanto ad interessi e rivalutazione, questi sono dovuti solo a decorrere dalla suddetta statuizione, in quanto l'accertamento è stato effettuato sulla base di documentazione non prodotta nella fase del procedimento amministrativo.
§3.1 Costituitosi in giudizio, ha spiegato appello incidentale, Controparte_1 con memoria depositata il 9.1.2025 e ritualmente notificata, per ottenere la riforma della sentenza laddove il Tribunale ha omesso di dichiarare il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali, oltre alla maggiorazione sociale spettante ex lege al raggiungimento del settantesimo anno di età su ogni singolo rateo.
§4 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Il primo motivo di gravame deve essere disatteso, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19. Nella predetta ordinanza la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso Pt_1 requisito della enza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
§5.1
4 Nel caso di specie, posto che la domanda amministrativa è del 22.12.2020, a ritroso il requisito della dimora stabile va appurato dal dicembre 2010 in poi. L'odierno appellato produce, sub all. 5, il permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciatogli dalla Questura di Cosenza il 20.7.2006; v'è dunque la prova della stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano.
§6 Passando alla seconda doglianza, si osserva che i modelli Isee, in quanto autocertificazione delle condizioni reddituali, rappresentano un principio di prova che consente l'acquisizione, presso Agenzia dell'entrate, ai sensi dell'art. 421 cpc, dell'attestazione rilasciata dal suddetto ente. Per tale motivo, va utilizzata ai fini del decidere quella (datata 2.3.2023) prodotta dall'assistibile in allegato alla memoria di costituzione in appello (cfr. allegato g). In particolare, dalla suddetta attestazione emergono i seguenti redditi:
euro 1157,55 per il 2018
euro 1355,00 per il 2019
euro 1346,00 per il 2020
euro 780,65 per il 2021. Sussiste, pertanto, il requisito reddituale che consente l'accesso alla prestazione in oggetto.
§7 Quanto al terzo motivo, l'impostazione dell' è corretta, perché la Pt_1 prestazione va liquidata con decorrenza dal pri rno del mese successivo alla domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 26 comma 11^ l.n. 153/69, richiamato dall'art. 3, commi sesto e settimo, legge 335/95, che disciplinano modalità e termini di presentazione delle domande amministrative finalizzate al conseguimento dell'assegno sociale spettante “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”.
§8 Va poi disatteso il quarto punto, in quanto gli accessori spettano, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, all'esito dello "spatium deliberandi" ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
§9 Passando all'appello incidentale, l con le note depositate il 20.1.25, ne Pt_1 eccepisce l'inammissibilità, in qu riguardante un capo autonomo della sentenza, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente con separato gravame. L'eccezione va respinta perché <Nel rito del lavoro l'appello incidentale, anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale
5 e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) deve essere proposto con la memoria di costituzione prevista dall'art. 436 cod. proc. civ. (e non già mediante ricorso ai sensi dell'art. 434 stesso codice) senza che l'adozione di detta forma determini violazione del diritto di difesa anche con riguardo al più ridotto termine di difesa accordato all'appellato in via incidentale autonoma, termine che non è esiguo ed è obiettivamente giustificato dai caratteri peculiari del rito del lavoro>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8151 del 22/07/1993).
§9.1 Nel merito, l'impugnazione è fondata perché la maggiorazione sociale, in effetti, era già dovuta ex art. 38 legge 448/2021, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, avendo l'assistibile compiuto 70 anni il 1^.1.2023.
§10 In definitiva, in accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e di quello incidentale la sentenza va parzialmente riformata nel senso della condanna dell' a corrispondere a i ratei di assegno sociale Pt_1 Controparte_1 mat dal 1^.1.2021, oltr 1^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo, nonché la maggiorazione di cui all'art. 38 legge n. 448/2001 dal 1^.
1.2023. In virtù della parziale reciproca soccombenza, si impone la compensazione delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 27 dicembre 2023, nonché sull'appello incid e di con memoria depositata il 9 gennaio 2025, avverso la Controparte_1 di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1946/2023, resa in data 29 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a Pt_1 corrispondere a i ratei di assegno sociale matu al Controparte_1
1^.1.2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo, nonché la maggiorazione di cui all'art. 38 legge n. 448/2001 dal 1^.1.2023;
2. conferma nel resto;
3. compensa tra le parti le spese del presente grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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