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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa AR LA Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR ZI SE Consigliere rel. – est.
per deliberare nel procedimento n. 347/2025 R.G., instaurato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. UC CO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA A. VALENTINI ALVAREZ, 14 71121 FOGGIA, presso il difensore avv.
UC CO
Ricorrenti contro
Controparte_1
, in persona del PRESIDENTE DELLA
[...]
GIUNTA REGIONALE (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI ( VIA C.F._3
MELO 97 - BARI nonché
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1
Dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francesca Di Cecco ( Controparte_2 C.F._4 pagina 1 di 10 ) della Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in VIA C/O STUDIO C.F._5
MALERBA - VIA CONI 85 - TRINITAPOLI, presso il difensore avv. DI CECCO
BA CA
Resistenti
*********
esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA
1. Il 25.11.2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e CP_1
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, fra i quali è compreso quello individuato con il codice FG010A/10, per un importo di €
4.000.000,00, che si pone come obiettivo principale la mitigazione del rischio idrogeologico del
”Torrente Organo-Torrente Calcare-San Pietro-Canale del Tufo-Vallone dell'Olmo.Torrente
Calvino” nel Comune di Biccari.
Con Decreto Commissariale n.75/2018/2020 il Commissario Straordinario è CP_3
stato nominato soggetto attuatore delle competenze connesse all'attuazione degli “Interventi i di
mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del fiume Fortore, individuati nell'allegato I
dell'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della ”. CP_1
Con decreto commissariale nr. 28 del 28.01.2015 si è provveduto per l'intervento in oggetto alla nomina del R.U.P. e, a seguito di incontri fra il soggetto attuatore e l'amministrazione comunale di Biccari, si è concordato di procedere alla redazione del progetto di opere complementari per prevedere: “a) la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la S.P.
pagina 2 di 10 133 nel tratto di confluenza tra i torrenti Calcare e , dal momento che questo ponte non Pt_3
risultava essere in sicurezza idraulica;
b) il consolidamento delle pile puntuali in fondazione lungo la strada SP 129 nel tratto di intersezione con il torrente Calcare, …omissis…”.
Con decreto commissariale nr. 134 del 24.02.2021 è stata disposta in favore della struttura del Commissario Straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico, l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili da espropriare e sono state determinate in via provvisoria le indennità
di esproprio
Il succitato Decreto e l'avviso di immissione nel possesso con i relativi allegati, sono stati regolarmente notificati alle Ditte catastali secondo le modalità indicate dall'art. 14, comma 1,
della L.R. n. 3 /2005 e ss.mm.ii; tra gli immobili risulta anche quello identificato al catasto fabbricati del Comune di Biccari al foglio 44 particella 117 sub.10 — categoria catastale C/2
intestato ai sigg. e In data 08.04.21 è stata data esecuzione al Parte_1 Parte_2
suddetto Decreto mediante immissione nel possesso e stato di consistenza dei luoghi.
Con decreto nr. 523 del 24 giugno 2024 è stato disposto l'esproprio delle particelle sopra dette.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione alla stima dell'indennità di occupazione ed espropriazione ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 e art. 54 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 chiedendo di: “1) dichiarare
illegittima la quantificazione dell'indennità di esproprio e la mancata quantificazione
dell'indennità di occupazione d'urgenza determinata, per l'occupazione e l'ablazione del bene
dei sig.ri coniugi e innanzi descritto, con il decreto di Parte_1 Parte_2
espropriazione n. 523 del 24 giugno 2024 del Commissario di Governo per il contrasto del
pagina 3 di 10 dissesto idrogeologico nella e stimarle nell'importo di Euro 87.999,61 CP_1
(espropriazione) e di Euro 23.833,23 (occupazione d'urgenza), oltre aumento per intervenuta
svalutazione e interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo; …” (cfr. testualmente dal ricorso).
Al ricorso hanno resistito sia il Commissario Straordinario Delegato Per La Realizzazione
Degli Interventi Per La Mitigazione Del Rischio Idrogeologico Nella sia la CP_1
. CP_1
Il primo ha eccepito, fra l'altro, l'incompetenza di questa Corte per essere competente il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e, nel merito, l'infondatezza della domanda e la seconda ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che “…seppure
individuato, come prescritto dalla norma, nel Presidente della il Commissario delegato CP_1
appartiene al plesso organizzativo dell'amministrazione statale ed è, più precisamente, organo
straordinario del Governo, e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Consiglio di
Stato, sentenza n. 3933/2019) Conseguentemente, stante l'evidente difetto di legittimazione
passiva della , alcuna domanda poteva e può essere rivolta nei confronti CP_1
dell' che va perciò estromesso dal presente giudizio.” (cfr. testualmente dalla CP_4
memoria costitutiva).
Rimessa la causa al collegio per delibare l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal
Commissario di Governo, all'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha assunto la seguente decisione.
2. L'eccezione pregiudiziale d'incompetenza “funzionale” è fondata.
pagina 4 di 10 Va significato che l'art. 140 lett. d) R.D. 11.12.1933 n. 1775 devolve alla cognizione del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – che non è un giudice speciale, bensì costituisce un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, sicché attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato oppure il TRAP (Cass. S.U.
8.5.1997 n. 399; Cass.
6.6.2002 n. 8239; Cass.
S.U.
7.1.2013 n. 145) – le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 L. 25.6.1865 n.
2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione ed utilizzazione delle acque.
Il TUes, con l'art. 53 co. 2, ha mantenuto ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa e con l'art. 58 ha disposto l'abrogazione solo di alcune norme di carattere sostanziale del R.D. n. 1775/1933 (artt. 29, 33, 34 e 123 nonché
le altre norme riguardanti l'espropriazione), ma non ha inciso sul Titolo IV, relativo – fra l'altro –
alla competenza dei TRAP in ordine alle controversie indicate nell'art. 140. Di modo che, in difetto di un'abrogazione espressa, la disciplina delle funzioni attribuite ai Tribunali delle Acque
dal R.D. 1775/1933 deve ritenersi ancora in vigore nella materia prevista dalla lett. d)
dell'anzidetta disposizione normativa.
La devoluzione, dopo l'entrata in vigore del Dpr n. 327/2001, delle cause di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione alla competenza “bipartita” della Corte di Appello in unico grado ex artt. 50 co. 3 e 54 ovvero del TRAP, qualora l'occupazione dei fondi avvenga in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, derivazione ed pagina 5 di 10 utilizzazione di acque (art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933), trova esplicita ed autorevole conferma in Cass. S.U.
6.5.2009 n. 10362 (cfr. pag. 19 della motivazione).
Inoltre si è precisato che la competenza del TRAP, prevista dall'art. 140 lett. d) R.D. n.
1775/1933, copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di un fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di un'opera idraulica, senza che sia possibile distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità, rientrando nella previsione normativa le controversie concernenti sia la determinazione dell'indennità di espropriazione, sia il risarcimento dei danni per occupazione “sine titulo” ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo, non essendo necessario che l'opera debba definirsi “idraulica” secondo l'accezione di cui al T.U. 25.7.1904 n. 523 (per la quale si richiede il compimento di un'opera intorno ad un corso d'acqua), ma è sufficiente che attenga, comunque, alla derivazione od all'utilizzazione di acque pubbliche (così, testualmente, Cass.
3.9.1999 n. 9277; cfr., altresì, Cass. 24.7.1992 n.
8913, secondo cui la competenza del TRAP, contemplata dall'art. 140 lett. d), si estende a tutte le spettanze indennitarie derivanti da espropriazioni disposte per l'esecuzione di opere idrauliche;
in senso conforme in ordine alla prima parte del principio di diritto sopra menzionato, cfr. Cass.
25.10.2002 n. 15126; Cass. S.U. 23.5.2008 n. 13358; in relazione ad una domanda di determinazione dell'indennità di esproprio di terreni utilizzati per realizzare lavori di sistemazione idraulica e di nuova arginatura di un fiume, cfr. TSAP 25.5.2017 n. 114).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, ad esempio, che l'espropriazione rivolta al globale ripristino dell'assetto vegetativo di una vasta area interferisca necessariamente sul pagina 6 di 10 regime delle acque pubbliche nella zona interessata, con la conseguente devoluzione al TRAP, ai sensi dell'art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933, dell'opposizione avverso la stima dell'indennità
inerente a detta espropriazione (Cass. 23.9.1995 n. 10102).
Proprio l'ampiezza dell'espressione contenuta nell'art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933
(“controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o
temporanea di fondi”) dimostra l'intento legislativo di sottoporre ad una disciplina uniforme situazioni giuridiche, che pur sostanzialmente differenti nei presupposti soggettivi ed oggettivi,
sono in realtà accomunate dall'identità dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque.
Nella specie, l'occupazione e l'asservimento dei fondi di proprietà dei resistenti è
funzionale all'esecuzione di interventi di progetto prevedenti la “Mitigazione del rischio
idrogeologico del Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone
del1'Olmo - Torrente Calvino” da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione . CP_1
In secondo luogo, gli interventi da eseguire prevedono l'esproprio e la demolizione di alcuni immobili (n. 7 unità immobiliari disposte su n. 5 livelli) siti in abitato di Biccari e ubicati nell'alveo del torrente , fabbricati rispetto ai quali è stato segnalato il pericolo per la Pt_3
pubblica e privata incolumità visto che essi sono stati costruiti in un'area ad elevata pericolosità
idraulica, per quanto stabilito dal Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)
vigente (cfr. decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione n. 134/2021).
In particolare, le aree interessate dai medesimi interventi di progetto prevedono a) la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la S.P. 133 nel tratto di confluenza tra i torrenti
Calcare e , dal momento che questo ponte non risultava essere in sicurezza idraulica;
b) il Pt_3
pagina 7 di 10 consolidamento delle pile puntuali in fondazione lungo la strada SP 129 nel tratto di intersezione con il torrente Calcare e, pertanto, un diretto intervento sugli alvei dei corsi d'acqua (cfr. supra).
Infine, le opere da eseguire garantiscono la messa in sicurezza di arterie viarie infrastrutturali (S.P. 129).
Ciò detto, sebbene – come detto – non sia necessario, per radicare la competenza del
TRAP, che l'opera sia definibile “idraulica” nell'accezione di cui al T.U. n. 523/1904,
nondimeno appare difficilmente dubitabile, alla luce delle circostanze fattuali sopra esposte, che l'intervento da realizzare sui terreni espropriati ed asserviti di proprietà dei resistenti siano riconducibili ad una delle categorie di opere idrauliche menzionate negli artt. 5 e 7 del predetto
T.U. in quanto compiute sui detti corsi d'acqua (gli immobili espropriati erano stati realizzati in zona ad alta pericolosità idraulica) appartenenti a quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933.
D'altra parte l'attribuzione della controversia alla competenza del giudice specializzato è
giustificata dall'esigenza di risolvere questioni tecnico-giuridiche – che esigono una particolare composizione dell'organo giudicante munito di cognizioni specialistiche – concernenti l'esatta determinazione di indennità la cui corretta quantificazione risente delle peculiari caratteristiche delle aree espropriate ed asservite, in quanto poste al servizio della funzione idraulica dei detti torrenti, giacché preposte naturalmente a consentire il deflusso superficiale delle piene ordinarie,
inglobate sul piano strutturale ed idraulico nell'alveo dei sopra menzionati torrenti, costituendo in tal modo un insieme unitario nella loro destinazione naturale di deflusso delle acque, ciò che conferisce a dette aree, incluse nella fascia di pertinenza fluviale, carattere di demanialità.
pagina 8 di 10 Dunque, sulla scorta delle osservazioni che precedono, può cogliersi il nesso di conseguenzialità, normativamente sancito dall'art. 140 lett. d), fra l'occupazione dei terreni, il conseguente avvio della procedura ablatoria e l'esecuzione di opere idrauliche coinvolgenti indiscutibilmente interessi pubblici, nel senso che l'occupazione e l'ablazione dei fondi privati,
con la conseguente incisione e limitazione dei diritti dominicali appartenenti ai soggetti passivi dei procedimenti amministrativi, sono state rese necessarie dalla realizzazione di opere che influiscono sul decorso delle acque dei torrenti sopra indicati e sulle loro modalità di utilizzazione ai fini del perseguimento di interessi collettivi (cfr., in proposito, Cass. S.U.
7.11.1997 n. 10934), sussistendo, in definitiva, un legame causale e funzionale diretto e non occasionale fra l'attività ablatoria e la realizzazione delle opere idrauliche intorno al predetto corso d'acqua.
Da ciò consegue l'adozione di una pronuncia declinatoria in favore del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche di Napoli, quale giudice funzionalmente e territorialmente competente in ordine alla controversa in esame.
La declinatoria sulla questione pregiudiziale di rito, logicamente antecedente, impedisce la delibazione dell'eccezione preliminare di merito sollevata dalla . CP_1
3. La pronunzia d'incompetenza implica il regolamento delle spese processuali. A tal fine,
può assumersi quale valore della causa quello coincidente con le somme oggetto della domanda,
chieste a titolo di indennità di esproprio e di occupazione [Euro 87.999,61 (espropriazione) e di
Euro 23.833,23 (occupazione d'urgenza)], oltre aumento per intervenuta svalutazione e interessi.
Pertanto, i compensi legali possono essere liquidati alla stregua dello scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, eccettuando dal pagina 9 di 10 computo la fase istruttoria e decisionale in quanto non svoltesi e facendo applicazione dei parametri forensi minimi previsti dal medesimo scaglione.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, così provvede:
1) declina la competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli;
2) fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato funzionalmente competente;
3) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2.445,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre R.S.G. al 15%, Cpa ed Iva come per legge a calcolarsi su ciascuno dei predetti compensi professionali.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
AR LA
Il Consigliere est.
AR ZI SE
pagina 10 di 10
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa AR LA Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR ZI SE Consigliere rel. – est.
per deliberare nel procedimento n. 347/2025 R.G., instaurato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. UC CO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA A. VALENTINI ALVAREZ, 14 71121 FOGGIA, presso il difensore avv.
UC CO
Ricorrenti contro
Controparte_1
, in persona del PRESIDENTE DELLA
[...]
GIUNTA REGIONALE (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI ( VIA C.F._3
MELO 97 - BARI nonché
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1
Dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francesca Di Cecco ( Controparte_2 C.F._4 pagina 1 di 10 ) della Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in VIA C/O STUDIO C.F._5
MALERBA - VIA CONI 85 - TRINITAPOLI, presso il difensore avv. DI CECCO
BA CA
Resistenti
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esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA
1. Il 25.11.2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e CP_1
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, fra i quali è compreso quello individuato con il codice FG010A/10, per un importo di €
4.000.000,00, che si pone come obiettivo principale la mitigazione del rischio idrogeologico del
”Torrente Organo-Torrente Calcare-San Pietro-Canale del Tufo-Vallone dell'Olmo.Torrente
Calvino” nel Comune di Biccari.
Con Decreto Commissariale n.75/2018/2020 il Commissario Straordinario è CP_3
stato nominato soggetto attuatore delle competenze connesse all'attuazione degli “Interventi i di
mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico del fiume Fortore, individuati nell'allegato I
dell'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della ”. CP_1
Con decreto commissariale nr. 28 del 28.01.2015 si è provveduto per l'intervento in oggetto alla nomina del R.U.P. e, a seguito di incontri fra il soggetto attuatore e l'amministrazione comunale di Biccari, si è concordato di procedere alla redazione del progetto di opere complementari per prevedere: “a) la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la S.P.
pagina 2 di 10 133 nel tratto di confluenza tra i torrenti Calcare e , dal momento che questo ponte non Pt_3
risultava essere in sicurezza idraulica;
b) il consolidamento delle pile puntuali in fondazione lungo la strada SP 129 nel tratto di intersezione con il torrente Calcare, …omissis…”.
Con decreto commissariale nr. 134 del 24.02.2021 è stata disposta in favore della struttura del Commissario Straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico, l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili da espropriare e sono state determinate in via provvisoria le indennità
di esproprio
Il succitato Decreto e l'avviso di immissione nel possesso con i relativi allegati, sono stati regolarmente notificati alle Ditte catastali secondo le modalità indicate dall'art. 14, comma 1,
della L.R. n. 3 /2005 e ss.mm.ii; tra gli immobili risulta anche quello identificato al catasto fabbricati del Comune di Biccari al foglio 44 particella 117 sub.10 — categoria catastale C/2
intestato ai sigg. e In data 08.04.21 è stata data esecuzione al Parte_1 Parte_2
suddetto Decreto mediante immissione nel possesso e stato di consistenza dei luoghi.
Con decreto nr. 523 del 24 giugno 2024 è stato disposto l'esproprio delle particelle sopra dette.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione alla stima dell'indennità di occupazione ed espropriazione ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
1.9.2011 n. 150 e art. 54 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 chiedendo di: “1) dichiarare
illegittima la quantificazione dell'indennità di esproprio e la mancata quantificazione
dell'indennità di occupazione d'urgenza determinata, per l'occupazione e l'ablazione del bene
dei sig.ri coniugi e innanzi descritto, con il decreto di Parte_1 Parte_2
espropriazione n. 523 del 24 giugno 2024 del Commissario di Governo per il contrasto del
pagina 3 di 10 dissesto idrogeologico nella e stimarle nell'importo di Euro 87.999,61 CP_1
(espropriazione) e di Euro 23.833,23 (occupazione d'urgenza), oltre aumento per intervenuta
svalutazione e interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo; …” (cfr. testualmente dal ricorso).
Al ricorso hanno resistito sia il Commissario Straordinario Delegato Per La Realizzazione
Degli Interventi Per La Mitigazione Del Rischio Idrogeologico Nella sia la CP_1
. CP_1
Il primo ha eccepito, fra l'altro, l'incompetenza di questa Corte per essere competente il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e, nel merito, l'infondatezza della domanda e la seconda ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che “…seppure
individuato, come prescritto dalla norma, nel Presidente della il Commissario delegato CP_1
appartiene al plesso organizzativo dell'amministrazione statale ed è, più precisamente, organo
straordinario del Governo, e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Consiglio di
Stato, sentenza n. 3933/2019) Conseguentemente, stante l'evidente difetto di legittimazione
passiva della , alcuna domanda poteva e può essere rivolta nei confronti CP_1
dell' che va perciò estromesso dal presente giudizio.” (cfr. testualmente dalla CP_4
memoria costitutiva).
Rimessa la causa al collegio per delibare l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal
Commissario di Governo, all'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha assunto la seguente decisione.
2. L'eccezione pregiudiziale d'incompetenza “funzionale” è fondata.
pagina 4 di 10 Va significato che l'art. 140 lett. d) R.D. 11.12.1933 n. 1775 devolve alla cognizione del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – che non è un giudice speciale, bensì costituisce un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, sicché attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato oppure il TRAP (Cass. S.U.
8.5.1997 n. 399; Cass.
6.6.2002 n. 8239; Cass.
S.U.
7.1.2013 n. 145) – le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 L. 25.6.1865 n.
2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione ed utilizzazione delle acque.
Il TUes, con l'art. 53 co. 2, ha mantenuto ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa e con l'art. 58 ha disposto l'abrogazione solo di alcune norme di carattere sostanziale del R.D. n. 1775/1933 (artt. 29, 33, 34 e 123 nonché
le altre norme riguardanti l'espropriazione), ma non ha inciso sul Titolo IV, relativo – fra l'altro –
alla competenza dei TRAP in ordine alle controversie indicate nell'art. 140. Di modo che, in difetto di un'abrogazione espressa, la disciplina delle funzioni attribuite ai Tribunali delle Acque
dal R.D. 1775/1933 deve ritenersi ancora in vigore nella materia prevista dalla lett. d)
dell'anzidetta disposizione normativa.
La devoluzione, dopo l'entrata in vigore del Dpr n. 327/2001, delle cause di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione alla competenza “bipartita” della Corte di Appello in unico grado ex artt. 50 co. 3 e 54 ovvero del TRAP, qualora l'occupazione dei fondi avvenga in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, derivazione ed pagina 5 di 10 utilizzazione di acque (art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933), trova esplicita ed autorevole conferma in Cass. S.U.
6.5.2009 n. 10362 (cfr. pag. 19 della motivazione).
Inoltre si è precisato che la competenza del TRAP, prevista dall'art. 140 lett. d) R.D. n.
1775/1933, copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di un fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di un'opera idraulica, senza che sia possibile distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità, rientrando nella previsione normativa le controversie concernenti sia la determinazione dell'indennità di espropriazione, sia il risarcimento dei danni per occupazione “sine titulo” ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo, non essendo necessario che l'opera debba definirsi “idraulica” secondo l'accezione di cui al T.U. 25.7.1904 n. 523 (per la quale si richiede il compimento di un'opera intorno ad un corso d'acqua), ma è sufficiente che attenga, comunque, alla derivazione od all'utilizzazione di acque pubbliche (così, testualmente, Cass.
3.9.1999 n. 9277; cfr., altresì, Cass. 24.7.1992 n.
8913, secondo cui la competenza del TRAP, contemplata dall'art. 140 lett. d), si estende a tutte le spettanze indennitarie derivanti da espropriazioni disposte per l'esecuzione di opere idrauliche;
in senso conforme in ordine alla prima parte del principio di diritto sopra menzionato, cfr. Cass.
25.10.2002 n. 15126; Cass. S.U. 23.5.2008 n. 13358; in relazione ad una domanda di determinazione dell'indennità di esproprio di terreni utilizzati per realizzare lavori di sistemazione idraulica e di nuova arginatura di un fiume, cfr. TSAP 25.5.2017 n. 114).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, ad esempio, che l'espropriazione rivolta al globale ripristino dell'assetto vegetativo di una vasta area interferisca necessariamente sul pagina 6 di 10 regime delle acque pubbliche nella zona interessata, con la conseguente devoluzione al TRAP, ai sensi dell'art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933, dell'opposizione avverso la stima dell'indennità
inerente a detta espropriazione (Cass. 23.9.1995 n. 10102).
Proprio l'ampiezza dell'espressione contenuta nell'art. 140 lett. d) R.D. n. 1775/1933
(“controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o
temporanea di fondi”) dimostra l'intento legislativo di sottoporre ad una disciplina uniforme situazioni giuridiche, che pur sostanzialmente differenti nei presupposti soggettivi ed oggettivi,
sono in realtà accomunate dall'identità dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque.
Nella specie, l'occupazione e l'asservimento dei fondi di proprietà dei resistenti è
funzionale all'esecuzione di interventi di progetto prevedenti la “Mitigazione del rischio
idrogeologico del Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone
del1'Olmo - Torrente Calvino” da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione . CP_1
In secondo luogo, gli interventi da eseguire prevedono l'esproprio e la demolizione di alcuni immobili (n. 7 unità immobiliari disposte su n. 5 livelli) siti in abitato di Biccari e ubicati nell'alveo del torrente , fabbricati rispetto ai quali è stato segnalato il pericolo per la Pt_3
pubblica e privata incolumità visto che essi sono stati costruiti in un'area ad elevata pericolosità
idraulica, per quanto stabilito dal Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)
vigente (cfr. decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione n. 134/2021).
In particolare, le aree interessate dai medesimi interventi di progetto prevedono a) la demolizione e ricostruzione del ponte lungo la S.P. 133 nel tratto di confluenza tra i torrenti
Calcare e , dal momento che questo ponte non risultava essere in sicurezza idraulica;
b) il Pt_3
pagina 7 di 10 consolidamento delle pile puntuali in fondazione lungo la strada SP 129 nel tratto di intersezione con il torrente Calcare e, pertanto, un diretto intervento sugli alvei dei corsi d'acqua (cfr. supra).
Infine, le opere da eseguire garantiscono la messa in sicurezza di arterie viarie infrastrutturali (S.P. 129).
Ciò detto, sebbene – come detto – non sia necessario, per radicare la competenza del
TRAP, che l'opera sia definibile “idraulica” nell'accezione di cui al T.U. n. 523/1904,
nondimeno appare difficilmente dubitabile, alla luce delle circostanze fattuali sopra esposte, che l'intervento da realizzare sui terreni espropriati ed asserviti di proprietà dei resistenti siano riconducibili ad una delle categorie di opere idrauliche menzionate negli artt. 5 e 7 del predetto
T.U. in quanto compiute sui detti corsi d'acqua (gli immobili espropriati erano stati realizzati in zona ad alta pericolosità idraulica) appartenenti a quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933.
D'altra parte l'attribuzione della controversia alla competenza del giudice specializzato è
giustificata dall'esigenza di risolvere questioni tecnico-giuridiche – che esigono una particolare composizione dell'organo giudicante munito di cognizioni specialistiche – concernenti l'esatta determinazione di indennità la cui corretta quantificazione risente delle peculiari caratteristiche delle aree espropriate ed asservite, in quanto poste al servizio della funzione idraulica dei detti torrenti, giacché preposte naturalmente a consentire il deflusso superficiale delle piene ordinarie,
inglobate sul piano strutturale ed idraulico nell'alveo dei sopra menzionati torrenti, costituendo in tal modo un insieme unitario nella loro destinazione naturale di deflusso delle acque, ciò che conferisce a dette aree, incluse nella fascia di pertinenza fluviale, carattere di demanialità.
pagina 8 di 10 Dunque, sulla scorta delle osservazioni che precedono, può cogliersi il nesso di conseguenzialità, normativamente sancito dall'art. 140 lett. d), fra l'occupazione dei terreni, il conseguente avvio della procedura ablatoria e l'esecuzione di opere idrauliche coinvolgenti indiscutibilmente interessi pubblici, nel senso che l'occupazione e l'ablazione dei fondi privati,
con la conseguente incisione e limitazione dei diritti dominicali appartenenti ai soggetti passivi dei procedimenti amministrativi, sono state rese necessarie dalla realizzazione di opere che influiscono sul decorso delle acque dei torrenti sopra indicati e sulle loro modalità di utilizzazione ai fini del perseguimento di interessi collettivi (cfr., in proposito, Cass. S.U.
7.11.1997 n. 10934), sussistendo, in definitiva, un legame causale e funzionale diretto e non occasionale fra l'attività ablatoria e la realizzazione delle opere idrauliche intorno al predetto corso d'acqua.
Da ciò consegue l'adozione di una pronuncia declinatoria in favore del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche di Napoli, quale giudice funzionalmente e territorialmente competente in ordine alla controversa in esame.
La declinatoria sulla questione pregiudiziale di rito, logicamente antecedente, impedisce la delibazione dell'eccezione preliminare di merito sollevata dalla . CP_1
3. La pronunzia d'incompetenza implica il regolamento delle spese processuali. A tal fine,
può assumersi quale valore della causa quello coincidente con le somme oggetto della domanda,
chieste a titolo di indennità di esproprio e di occupazione [Euro 87.999,61 (espropriazione) e di
Euro 23.833,23 (occupazione d'urgenza)], oltre aumento per intervenuta svalutazione e interessi.
Pertanto, i compensi legali possono essere liquidati alla stregua dello scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, eccettuando dal pagina 9 di 10 computo la fase istruttoria e decisionale in quanto non svoltesi e facendo applicazione dei parametri forensi minimi previsti dal medesimo scaglione.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, così provvede:
1) declina la competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli;
2) fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato funzionalmente competente;
3) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2.445,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre R.S.G. al 15%, Cpa ed Iva come per legge a calcolarsi su ciascuno dei predetti compensi professionali.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
AR LA
Il Consigliere est.
AR ZI SE
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