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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2111 dell'anno 2016, avvero la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3060/2015, resa il 17.12.2015 e notificata in data 01.04.2016, vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro C.F._2
Ruocco (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._4
difensori sito in Castellammare di Stabia, via Napoli n. 94, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- Appellanti-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, (P.I. ,) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore sito in Napoli, Parco Comola Ricci, n. 63, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
NONCHE'
– già ) (doc. 1), Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, quale mandataria di Controparte_3
) già , con sede in Venezia-Mestre, via
[...] P.IVA_3 CP_4
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il difensore con studio C.F._6
in Verona, S. Bernardino 5A, come da procura allegata alla comparsa di intervento;
-appellata-
Primo grado di giudizio:
Con l'originario atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2013 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata con il quale era ingiunto il pagamento, in solido tra loro, a favore di di Euro 21.817,49, in virtù di rate CP_1 Controparte_5
insolute di un contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con la
Neos Finance S.p.a..
A sostegno dell'opposizione, deducevano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tardivamente notificato e contestavano la morosità, oltre che la vessatorietà delle clausole contrattuali. Chiedevano, pertanto, all'autorità adita accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione nel merito e voglia sospendere così come per legge l'efficacia del decreto ingiuntivo notificato in data 22.10.13 all'istante; 1) Preliminarmente voglia revocare il decreto ingiuntivo impugnato accogliendo l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n.18/2013 opposto per violazione dell'art. 644 cpc così come reiterata e proposta nel ricorso depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Torre Annunziata ex art 188 delle disposizioni di attuazione del
c.p.c. che si esibisce in copia;
2) Condannare in ogni caso la soc. Neos Finance S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva l'opposta, la quale, nel contestare la genericità dell'avverso atto, insisteva per una valutazione sul merito della pretesa monitoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, con la sentenza n.
3060/2015, resa il 17.12.2015 e notificata in data 1.04.2016 il Tribunale di
Torre Annunziata così provvedeva in dispositivo: “- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 18/2013; - condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della in persona Controparte_6
del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 21.817,49 oltre interessi al tasso convenzionale dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
- condanna e , in solido Parte_1 Parte_2
fra loro e in favore dell'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3850,00 di cui 50,00 per spese oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite”.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di citazione, notificato in data 26.04.2016, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla base di tre
[...]
motivi di gravame. In particolare, con il primo motivo ne deducevano l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente statuito sul rapporto sostanziale fra le parti in causa. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censuravano la pronuncia impugnata, contestando l'irritualità del deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio di primo grado e dolendosi della illeggibilità della fotocopia del contratto de quo prodotta a corredo del ricorso monitorio, che non gli avrebbe permesso di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. In ultimo, con il terzo motivo di gravame, deducevano l'assenza in atti di elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito in capo alla società appellata, oltre che l'incongruenza fra quanto richiesto da
[...]
e quanto emerso dalla documentazione dalla stessa prodotta. CP_1
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: a. preliminarmente la irritualità dell'avvenuto deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio del Tribunale di Torre
Annunziata: b. il rigetto in conseguenza la domanda della Intesa San Paolo
Personal Finance S.p.A., di pagamento, perché irritualmente formulata: c. il rigetto della domanda della Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. che non ha provato la debenza creditoria degli e e pertanto Parte_2 Pt_1
accertare la non debenza di somme da parte degli e Parte_2 Pt_1
delle somme cosi come sentenziate dal Giudice del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata: d. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel giudizio di appello così incardinato, si costituiva l'appellata con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2016, eccependo l'inammissibilità dell'appello e insistendo per la conferma della pronuncia gravata e chiedendo alla Corte così provvedere: “- in via preliminare valutare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cpc;
- rigettare in toto i motivi di appello ex adverso formulati per tutte le motivazioni innanzi prospettate;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 3060/2015; - per l'effetto, confermare la condanna dei
Signori ed al pagamento della complessiva Parte_1 Parte_2
somma di Euro 21.817,49, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio, nella misura liquidata;
- confermare altresì la condanna dei Signori ed al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di Euro 3.850,00, per spese di lite di primo grado come disposta nella gravata sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio.
Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. del 13.09.2022 si costituiva la
[...]
quale mandataria della , cessionaria Controparte_2 Controparte_3
del credito originato dal contratto di finanziamento in atti, la quale, nel riportarsi integralmente alle difese svolte in giudizio dalla cedente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda della parte appellante, confermare la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 3060/2015; 2. Per l'effetto, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dei Signori e CP_2 Parte_1 Pt_2
e condannare questi ultimi al pagamento a favore della terza
[...]
intervenuta della somma di € 21.817,49, oltre gli interessi al tasso convenzionale come determinati in sentenza;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Inoltre, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la “ragionevole probabilità” che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
3. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame, deve osservarsi che l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo n. 18/2013 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, non assume rilevanza nel presente giudizio di gravame, posto che, da un lato, lo stesso decreto è stato già dichiarato inefficacie dal giudice di prime cure (come da capo 1 del provvedimento gravato) e, dall'altro, la sua nullità/inefficacia non preclude al giudicante la decisione di merito, qualora lo stesso ne sia investito in sede di opposizione, come avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione e, ove pure vengano accertati vizi del decreto ingiuntivo, il Giudice deve pronunciarsi nel merito. L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. (Cass. civ., Sez. III,
29/02/2016, n. 3908; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1184). In definitiva, il Giudice di prime cure ha correttamente statuito su rapporto per cui è causa, essendone stato investito dall'istituto di credito opposto in primo grado, a nulla rilevando l'inefficacia del titolo monitorio emesso.
3.2. Venendo al secondo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della irritualità del deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio del Giudice di primo grado, va rilevato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, “il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico
e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c.“ (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 35167/2021)
In altri termini, la produzione dell'originale di un documento prodotto precedentemente in semplice copia non rappresenta una nuova produzione, con la conseguenza che ne è ammissibile il suo deposito non solo nel corso del giudizio di primo grado e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183
c.p.c., comma 6, n. 2, ma anche in sede di appello, trattandosi di mera regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Al riguardo, deve precisarsi che la fotocopia del contratto di finanziamento per cui è causa risulta essere stata depositata ritualmente e tempestivamente in primo grado. Difatti, oltre ad essere stata depositata dall'istituto di credito in sede di ricorso ex art 633 c.p.c., quale titolo posto alla base della pretesa monitoria, detta fotocopia è stata prodotta dall'opposta in uno con la seconda memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c.
Né meritevoli di accoglimento risultano essere le censure relative alla lesione del diritto di difesa in ragione della parziale illeggibilità della fotocopia del contratto de quo. A tale riguardo, rileva la Corte che, da un lato, gli appellanti non hanno mai chiarito concretamente in quali termini e sotto quale profilo la dedotta parziale illeggibilità della fotocopia in atti abbia inciso sul corretto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a seguito della produzione dell'originale del contratto de quo in primo grado e, in ogni caso,
a seguito dell'avvenuta sua produzione nel presente giudizio di secondo grado, gli stessi istanti nulla hanno dedotto e nulla hanno evidenziato circa eventuali profili di invalidità del titolo ovvero di illegittimità delle condizioni contrattuali in esso cristallizzate.
3.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con cui l'appellante censura l'assenza di prova del credito, posto che la banca non solo ha depositato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria, ovverosia il contratto di finanziamento attestante l'avvenuto prestito, ma anche la situazione contabile, il piano paritario e scheda di conto (in produzione del monitorio), da cui risulta in maniera specifica l'importo complessivo ancora dovuto per capitale, interessi e spese e, in particolare, il numero delle rate rimaste insolute. A fronte di tale documentazione, gli odierni appellanti
(originari opponenti/convenuti in senso sostanziale) nulla hanno dedotto o provato circa eventuali fatti estintivi dell'obbligazione su di essi gravante, essendosi limitati a formulare generiche ed astratte contestazioni, richiamando vari arresti giurisprudenziali senza specifico aggancio con la vicenda concreta per cui è causa.
Sul punto, è assolutamente generica la censura degli appellanti relativa all'incongruenza fra quanto richiesto dall'istituto di credito e quanto risultante dai documenti prodotti dalla stessa parte avversa. Tale censura risulta, per come formulata in giudizio, priva di qualunque elemento che ne possa sostenere la fondatezza, posto che gli appellanti non hanno chiarito né quale sarebbe e dunque in cosa consisterebbe tale profilo di incongruenza, né da quale documento presente in atti essa sarebbe rilevabile.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico solidale degli appellanti eParte_1 Pt_2 secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in
[...]
favore delle controparti, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (da euro 5.201 a euro 26.000) e quantificando il compenso in considerazione delle attività effettivamente espletate in appello da parte dell'appellata, che non ha svolto la fase decisoria, e della terza intervenuta, che si è costituita successivamente al rinvio della causa per la decisione, riportandosi nel merito alle difese già articolate in giudizio dall'appellata e richiedendo la conferma della sentenza gravata.
5. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 3060/2015, Parte_1 Parte_2
resa il 17.12.2015 e notificata in data 01.04.2016, nei confronti di Intesa San
Paolo S.p.a., nonché nei confronti di così provvede: Controparte_2
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna gli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
solidale delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore di
Intesa San Paolo S.p.a. in Euro 2.977,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nonché a favore di in Euro Controparte_2
1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 17.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2111 dell'anno 2016, avvero la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 3060/2015, resa il 17.12.2015 e notificata in data 01.04.2016, vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro C.F._2
Ruocco (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._4
difensori sito in Castellammare di Stabia, via Napoli n. 94, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- Appellanti-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, (P.I. ,) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5
difensore sito in Napoli, Parco Comola Ricci, n. 63, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
NONCHE'
– già ) (doc. 1), Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, quale mandataria di Controparte_3
) già , con sede in Venezia-Mestre, via
[...] P.IVA_3 CP_4
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il difensore con studio C.F._6
in Verona, S. Bernardino 5A, come da procura allegata alla comparsa di intervento;
-appellata-
Primo grado di giudizio:
Con l'originario atto di citazione e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2013 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata con il quale era ingiunto il pagamento, in solido tra loro, a favore di di Euro 21.817,49, in virtù di rate CP_1 Controparte_5
insolute di un contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con la
Neos Finance S.p.a..
A sostegno dell'opposizione, deducevano l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tardivamente notificato e contestavano la morosità, oltre che la vessatorietà delle clausole contrattuali. Chiedevano, pertanto, all'autorità adita accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione nel merito e voglia sospendere così come per legge l'efficacia del decreto ingiuntivo notificato in data 22.10.13 all'istante; 1) Preliminarmente voglia revocare il decreto ingiuntivo impugnato accogliendo l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo n.18/2013 opposto per violazione dell'art. 644 cpc così come reiterata e proposta nel ricorso depositato presso la cancelleria del
Tribunale di Torre Annunziata ex art 188 delle disposizioni di attuazione del
c.p.c. che si esibisce in copia;
2) Condannare in ogni caso la soc. Neos Finance S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva l'opposta, la quale, nel contestare la genericità dell'avverso atto, insisteva per una valutazione sul merito della pretesa monitoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, con la sentenza n.
3060/2015, resa il 17.12.2015 e notificata in data 1.04.2016 il Tribunale di
Torre Annunziata così provvedeva in dispositivo: “- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 18/2013; - condanna e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, in favore della in persona Controparte_6
del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 21.817,49 oltre interessi al tasso convenzionale dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
- condanna e , in solido Parte_1 Parte_2
fra loro e in favore dell'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3850,00 di cui 50,00 per spese oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite”.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di citazione, notificato in data 26.04.2016, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, sulla base di tre
[...]
motivi di gravame. In particolare, con il primo motivo ne deducevano l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente statuito sul rapporto sostanziale fra le parti in causa. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censuravano la pronuncia impugnata, contestando l'irritualità del deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio di primo grado e dolendosi della illeggibilità della fotocopia del contratto de quo prodotta a corredo del ricorso monitorio, che non gli avrebbe permesso di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. In ultimo, con il terzo motivo di gravame, deducevano l'assenza in atti di elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito in capo alla società appellata, oltre che l'incongruenza fra quanto richiesto da
[...]
e quanto emerso dalla documentazione dalla stessa prodotta. CP_1
Chiedevano, pertanto, all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: a. preliminarmente la irritualità dell'avvenuto deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio del Tribunale di Torre
Annunziata: b. il rigetto in conseguenza la domanda della Intesa San Paolo
Personal Finance S.p.A., di pagamento, perché irritualmente formulata: c. il rigetto della domanda della Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A. che non ha provato la debenza creditoria degli e e pertanto Parte_2 Pt_1
accertare la non debenza di somme da parte degli e Parte_2 Pt_1
delle somme cosi come sentenziate dal Giudice del Tribunale di Torre
[...]
Annunziata: d. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel giudizio di appello così incardinato, si costituiva l'appellata con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2016, eccependo l'inammissibilità dell'appello e insistendo per la conferma della pronuncia gravata e chiedendo alla Corte così provvedere: “- in via preliminare valutare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cpc;
- rigettare in toto i motivi di appello ex adverso formulati per tutte le motivazioni innanzi prospettate;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 3060/2015; - per l'effetto, confermare la condanna dei
Signori ed al pagamento della complessiva Parte_1 Parte_2
somma di Euro 21.817,49, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio, nella misura liquidata;
- confermare altresì la condanna dei Signori ed al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di Euro 3.850,00, per spese di lite di primo grado come disposta nella gravata sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio.
Con atto di intervento ex art 111 c.p.c. del 13.09.2022 si costituiva la
[...]
quale mandataria della , cessionaria Controparte_2 Controparte_3
del credito originato dal contratto di finanziamento in atti, la quale, nel riportarsi integralmente alle difese svolte in giudizio dalla cedente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda della parte appellante, confermare la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 3060/2015; 2. Per l'effetto, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dei Signori e CP_2 Parte_1 Pt_2
e condannare questi ultimi al pagamento a favore della terza
[...]
intervenuta della somma di € 21.817,49, oltre gli interessi al tasso convenzionale come determinati in sentenza;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
Precisate le conclusioni come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Inoltre, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Anche la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la “ragionevole probabilità” che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c.. Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
3. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
3.1. Con riguardo al primo motivo di gravame, deve osservarsi che l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo n. 18/2013 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, non assume rilevanza nel presente giudizio di gravame, posto che, da un lato, lo stesso decreto è stato già dichiarato inefficacie dal giudice di prime cure (come da capo 1 del provvedimento gravato) e, dall'altro, la sua nullità/inefficacia non preclude al giudicante la decisione di merito, qualora lo stesso ne sia investito in sede di opposizione, come avvenuto nel caso di specie.
Ed invero, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione e, ove pure vengano accertati vizi del decreto ingiuntivo, il Giudice deve pronunciarsi nel merito. L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. (Cass. civ., Sez. III,
29/02/2016, n. 3908; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1184). In definitiva, il Giudice di prime cure ha correttamente statuito su rapporto per cui è causa, essendone stato investito dall'istituto di credito opposto in primo grado, a nulla rilevando l'inefficacia del titolo monitorio emesso.
3.2. Venendo al secondo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della irritualità del deposito del contratto di finanziamento in originale nel fascicolo d'ufficio del Giudice di primo grado, va rilevato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, “il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico
e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art.
183, comma 6, n. 2, c.p.c.“ (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 35167/2021)
In altri termini, la produzione dell'originale di un documento prodotto precedentemente in semplice copia non rappresenta una nuova produzione, con la conseguenza che ne è ammissibile il suo deposito non solo nel corso del giudizio di primo grado e dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183
c.p.c., comma 6, n. 2, ma anche in sede di appello, trattandosi di mera regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Al riguardo, deve precisarsi che la fotocopia del contratto di finanziamento per cui è causa risulta essere stata depositata ritualmente e tempestivamente in primo grado. Difatti, oltre ad essere stata depositata dall'istituto di credito in sede di ricorso ex art 633 c.p.c., quale titolo posto alla base della pretesa monitoria, detta fotocopia è stata prodotta dall'opposta in uno con la seconda memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, c.p.c.
Né meritevoli di accoglimento risultano essere le censure relative alla lesione del diritto di difesa in ragione della parziale illeggibilità della fotocopia del contratto de quo. A tale riguardo, rileva la Corte che, da un lato, gli appellanti non hanno mai chiarito concretamente in quali termini e sotto quale profilo la dedotta parziale illeggibilità della fotocopia in atti abbia inciso sul corretto esercizio del diritto di difesa e, dall'altro, a seguito della produzione dell'originale del contratto de quo in primo grado e, in ogni caso,
a seguito dell'avvenuta sua produzione nel presente giudizio di secondo grado, gli stessi istanti nulla hanno dedotto e nulla hanno evidenziato circa eventuali profili di invalidità del titolo ovvero di illegittimità delle condizioni contrattuali in esso cristallizzate.
3.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con cui l'appellante censura l'assenza di prova del credito, posto che la banca non solo ha depositato la fonte negoziale della propria pretesa creditoria, ovverosia il contratto di finanziamento attestante l'avvenuto prestito, ma anche la situazione contabile, il piano paritario e scheda di conto (in produzione del monitorio), da cui risulta in maniera specifica l'importo complessivo ancora dovuto per capitale, interessi e spese e, in particolare, il numero delle rate rimaste insolute. A fronte di tale documentazione, gli odierni appellanti
(originari opponenti/convenuti in senso sostanziale) nulla hanno dedotto o provato circa eventuali fatti estintivi dell'obbligazione su di essi gravante, essendosi limitati a formulare generiche ed astratte contestazioni, richiamando vari arresti giurisprudenziali senza specifico aggancio con la vicenda concreta per cui è causa.
Sul punto, è assolutamente generica la censura degli appellanti relativa all'incongruenza fra quanto richiesto dall'istituto di credito e quanto risultante dai documenti prodotti dalla stessa parte avversa. Tale censura risulta, per come formulata in giudizio, priva di qualunque elemento che ne possa sostenere la fondatezza, posto che gli appellanti non hanno chiarito né quale sarebbe e dunque in cosa consisterebbe tale profilo di incongruenza, né da quale documento presente in atti essa sarebbe rilevabile.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico solidale degli appellanti eParte_1 Pt_2 secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in
[...]
favore delle controparti, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa (da euro 5.201 a euro 26.000) e quantificando il compenso in considerazione delle attività effettivamente espletate in appello da parte dell'appellata, che non ha svolto la fase decisoria, e della terza intervenuta, che si è costituita successivamente al rinvio della causa per la decisione, riportandosi nel merito alle difese già articolate in giudizio dall'appellata e richiedendo la conferma della sentenza gravata.
5. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 3060/2015, Parte_1 Parte_2
resa il 17.12.2015 e notificata in data 01.04.2016, nei confronti di Intesa San
Paolo S.p.a., nonché nei confronti di così provvede: Controparte_2
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna gli appellanti e al pagamento Parte_1 Parte_2
solidale delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore di
Intesa San Paolo S.p.a. in Euro 2.977,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, nonché a favore di in Euro Controparte_2
1.984,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 17.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo