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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9570/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
CARLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOMBARDI
CARLO
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 07.08.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pisa del 20.06.2023 - notificato il 13.07.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 17/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il Parte_3
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di pagina 1 di 5 CP_
a seguito del parere non favorevole emesso in data 26.05.2023 dalla Commissione Territoriale di
Livorno,
L'istante ha presentato istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 il 12.07.2022.
Il Questore, in data 20.06.2023, rigettava quindi l'istanza assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze, la quale aveva ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non essendo emersi elementi tali da configurare l'esistenza di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come dimostrata dalla documentazione depositata e tale da permettergli di mantenere la propria famiglia nel Paese di origine.
Con Decreto del 20.02.2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 17.06.2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si è costituita nel presente giudizio.
Il Pubblico Ministero depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere pagina 2 di 5 umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata pagina 3 di 5 alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, in merito alla presunta integrazione raggiunta dal ricorrente nel nostro Paese, il Collegio non ravvisa elementi idonei ad accogliere la domanda di declaratoria del diritto al riconoscimento della protezione speciale, non essendo ricorrenti i presupposti previsti dall'art.
19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998, come attualmente vigente.
In particolare, dal punto di vista occupazionale non è stata fornita alcuna prova di un'attività lavorativa attuale del ricorrente, né dell'attivazione di percorsi professionalizzanti o di formazione. Con il ricorso
è stata presentata documentazione risalente al 2022-2023, consistente in un contratto a tempo determinato fino al 3 dicembre 2023, non accompagnato da buste paga nonché in un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dall'11 giugno 2022 e prorogato fino al 28 aprile 2023, accompagnato da buste paga relative al periodo agosto 2022 - aprile 2023, che comunque attestano una retribuzione mensile di circa 700 euro, insufficiente per garantire l'autosostentamento.
Dalla presentazione del ricorso non è stata depositata ulteriore documentazione aggiornata. Non risulta, pertanto, provato alcun rapporto di lavoro successivo che dimostri una stabile situazione occupazionale e, di conseguenza, non è chiaro come il ricorrente riesca a mantenersi. Nemmeno nel termine concesso per la produzione di documentazione integrativa è stato presentato alcun elemento circa la situazione lavorativa, la formazione, il livello di conoscenza della lingua italiana o altre attività di rilevanza sociale svolte dall'interessato in Italia.
Infine, non sono emersi profili di particolare vulnerabilità riconducibili a compromissioni dei diritti fondamentali e inviolabili del ricorrente, quali la salute, la vita privata e familiare o il diritto a un'esistenza dignitosa, elementi indispensabili per configurare una “effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita” ai sensi della giurisprudenza vigente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate sussistendo gravi motivi relativi alla condizione personale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
3. nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.07.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9570/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 C.F._1
CARLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOMBARDI
CARLO
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 07.08.2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pisa del 20.06.2023 - notificato il 13.07.2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 17/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il Parte_3
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di pagina 1 di 5 CP_
a seguito del parere non favorevole emesso in data 26.05.2023 dalla Commissione Territoriale di
Livorno,
L'istante ha presentato istanza di protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 il 12.07.2022.
Il Questore, in data 20.06.2023, rigettava quindi l'istanza assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze, la quale aveva ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non essendo emersi elementi tali da configurare l'esistenza di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come dimostrata dalla documentazione depositata e tale da permettergli di mantenere la propria famiglia nel Paese di origine.
Con Decreto del 20.02.2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 17.06.2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si è costituita nel presente giudizio.
Il Pubblico Ministero depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere pagina 2 di 5 umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata pagina 3 di 5 alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, in merito alla presunta integrazione raggiunta dal ricorrente nel nostro Paese, il Collegio non ravvisa elementi idonei ad accogliere la domanda di declaratoria del diritto al riconoscimento della protezione speciale, non essendo ricorrenti i presupposti previsti dall'art.
19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998, come attualmente vigente.
In particolare, dal punto di vista occupazionale non è stata fornita alcuna prova di un'attività lavorativa attuale del ricorrente, né dell'attivazione di percorsi professionalizzanti o di formazione. Con il ricorso
è stata presentata documentazione risalente al 2022-2023, consistente in un contratto a tempo determinato fino al 3 dicembre 2023, non accompagnato da buste paga nonché in un contratto di lavoro a tempo determinato, valido dall'11 giugno 2022 e prorogato fino al 28 aprile 2023, accompagnato da buste paga relative al periodo agosto 2022 - aprile 2023, che comunque attestano una retribuzione mensile di circa 700 euro, insufficiente per garantire l'autosostentamento.
Dalla presentazione del ricorso non è stata depositata ulteriore documentazione aggiornata. Non risulta, pertanto, provato alcun rapporto di lavoro successivo che dimostri una stabile situazione occupazionale e, di conseguenza, non è chiaro come il ricorrente riesca a mantenersi. Nemmeno nel termine concesso per la produzione di documentazione integrativa è stato presentato alcun elemento circa la situazione lavorativa, la formazione, il livello di conoscenza della lingua italiana o altre attività di rilevanza sociale svolte dall'interessato in Italia.
Infine, non sono emersi profili di particolare vulnerabilità riconducibili a compromissioni dei diritti fondamentali e inviolabili del ricorrente, quali la salute, la vita privata e familiare o il diritto a un'esistenza dignitosa, elementi indispensabili per configurare una “effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita” ai sensi della giurisprudenza vigente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate sussistendo gravi motivi relativi alla condizione personale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
3. nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.07.2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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